TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 791

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Massima

Merita condivisione la tesi di parte ricorrente che - oltre ad evidenziare come il termine tumulazione sia utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura, anche nell’ambito dello stesso Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, in cui viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie - ha sostenuto che: - la sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili; - alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento cimiteriale e nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, risulta irragionevole differenziare l’ipotesi della tumulazione della salma nel loculo con la tumulazione dei soli resti; ciò in quanto la necessità di revocare anticipatamente le concessioni è stata contemperata dal legislatore con il diritto d’uso del sepolcro in capo al defunto e con il diritto dei parenti prossimi alla sua commemorazione in un determinato luogo che nel caso di specie è costituito, per l’appunto, dal sepolcro familiare in concessione; - in tale ottica, sarebbe irragionevole (se non addirittura discriminatorio), ritenere che l’interruzione del decorso del termine di 50 anni previsto per la revoca della concessione dalla disciplina di riferimento dipenda dalla tipologia di sepoltura.

Testo

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 791

Pubblicato il 28/02/2024
N. 00791/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del -OMISSIS-22, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Palermo, via Caltanissetta n. 2/d;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo, in Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
– della Determinazione Dirigenziale n. registro SDETDIR/ 271 del 9 aprile -OMISSIS-18 emessa dal Comune di Palermo – Area Servizi ai Cittadini–Ufficio Cimiteri– Unità Organizzativa Concessioni, avente ad oggetto la ‘presa d’atto della revoca della concessione del lotto per effetto della D.S. n. 123 del 28/06/-OMISSIS-06; acquisizione al Patrimonio Comunale con tutto ciò che sullo stesso insiste e riutilizzo della sepoltura ivi realizzata’;
– del provvedimento adottato dal Comune di Palermo con nota prot. AREG/1012974/-OMISSIS-22 del 12 ottobre -OMISSIS-22;
– della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 163705 del 23 febbraio -OMISSIS-18;
– della Determinazione Sindacale n. 123/DS, emessa dal Comune di Palermo – Area Servizi alla Persona ed alla Famiglia – Ufficio Gestione Impianti Cimiteriali, il 28 giugno -OMISSIS-06 avente ad oggetto la “revoca delle concessioni di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate nei cimiteri comunali, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 recepito dall’art. 62, comma 4 del regolamento dei servizi cimiteriali, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, e nel caso in cui si sia verificata una grave situazione di insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune”;
– degli atti connessi presupposti e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre -OMISSIS-23 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente – figlia del sig. -OMISSIS- (deceduto il 28 gennaio -OMISSIS-02) – espone che:
– in data 23 febbraio -OMISSIS-18, con nota prot. n. 163705, riceveva dal Comune di Palermo l’avvio del procedimento di presa d’atto della revoca della concessione del lotto cimiteriale n. 48, sez. 142, rilasciata in favore del sig. -OMISSIS-, bisnonno del padre atteso che con Delibera Sindacale n. 123 del 28 agosto -OMISSIS-06, in ragione dell’esaurimento degli spazi per la sepoltura nelle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune, era stata prevista la possibilità di revocare le concessioni cimiteriali originariamente stipulate per la durata eventualmente eccedente i 99 anni, ove fossero trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma;
– con istanze del 7 maggio -OMISSIS-21 e del 21 gennaio -OMISSIS-22, chiedeva al predetto Comune di accedere alla documentazione relativa alla tumulazione del padre defunto;
– in ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-22 di questo TAR (di accoglimento del ricorso sul silenzio), il Comune di Palermo, con comunicazione prot. AREG/859061/-OMISSIS-22 del 12 agosto -OMISSIS-22, trasmetteva la documentazione richiesta comunicando che il padre della ricorrente, all’atto della morte, era stato sepolto presso il campo di inumazione Sezione -OMISSIS-del cimitero dei -OMISSIS- e, a seguito dell’esumazione della salma avvenuta in data 12 aprile -OMISSIS-08, ne era stata disposta l’immissione della cassetta ossario presso la sepoltura intestata al -OMISSIS-, di cui alla Sezione 142 lotto n. 48;
– unitamente a tale comunicazione, veniva trasmessa anche l’autorizzazione alla sepoltura della salma del sig. -OMISSIS-, datata 29 gennaio -OMISSIS-02;
– con nota del 13 settembre -OMISSIS-22 chiedeva al Comune di procedere alla formale archiviazione del procedimento di revoca avviato con nota prot. n. 163705 del 23 febbraio -OMISSIS-18, in quanto, in ragione dell’avvenuta tumulazione del padre nella cappella di famiglia, avvenuta in data 17 aprile -OMISSIS-08, non sussistevano i presupposti invocati dal Comune per la revoca la concessione cimiteriale rilasciata a -OMISSIS-;
– con la nota AREG/1012974/-OMISSIS-22 del 12 ottobre -OMISSIS-22, il Comune riscontrava la richiesta di archiviazione del procedimento di revoca, comunicando che “Il procedimento di revoca della concessione intestata al sig. -OMISSIS- Fu -OMISSIS-, sez. 142, n. 48 cimitero S.M. dei -OMISSIS-, è stato perfezionato con D.D. 271 del 09/04/-OMISSIS-18”.
Dei suddetti provvedimenti la ricorrente ha chiesto l’annullamento, articolando le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI PALERMO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 92 COMMA 2 DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 82 COMMI 1 E 2, 83, 85 E 87 DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285- ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
La ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto adottati in difetto dei presupposti previsti dalla disciplina di riferimento (art. 62 comma 4 del Regolamento dei Servizi cimiteriali vigente presso il Comune di Palermo, in conformità di quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). A differenza di quanto ritenuto tanto nel provvedimento del -OMISSIS-18 che nella nota confermativa della revoca del 12 ottobre -OMISSIS-22, la tumulazione in cassetta ossario del Sig. -OMISSIS- avrebbe impedito il decorso del termine cinquantennale previsto dalla legge per revocare la concessione rilasciata.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI VIGENTI PRESSO IL COMUNE DI PALERMO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 92 COMMA 2 DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285; VIOLAZIONE DEL DIRITTO SUL SEPOLCRO- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE E IRRAGIONEVOLEZZA- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
La ricorrente deduce la lesione del suo diritto alla commemorazione del defunto padre che si sostanzia tra l’altro, nella facoltà di recarsi presso un determinato sepolcro per compiere i rituali gesti di pietà: il decorso di nemmeno -OMISSIS- anni dalla morte del Sig. -OMISSIS- e di soli 10 anni dal momento in cui è stato trasferito nel sepolcro di famiglia non sarebbe un tempo apprezzabile per privare la ricorrente del diritto a commemorare il proprio padre nel sepolcro di famiglia per motivi di pubblico interesse. Peraltro, la violazione del diritto “sul sepolcro” sarebbe resa ancor più grave dal fatto che i provvedimenti impugnati non chiarirebbero dove saranno trasferiti i resti del defunto padre, né assegnerebbero allo stesso altra sepoltura.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si è costituito il Comune di Palermo che, con memoria, ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato alla di quanto appresso specificato.
Ai sensi dell’art. 62 comma 4 del Regolamento dei Servizi cimiteriali vigente presso il Comune di Palermo, in conformità di quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”.
Come emerge dalla documentazione in atti, risale al 17 aprile -OMISSIS-08 la tumulazione del padre della ricorrente nel sepolcro di famiglia oggetto di concessione e non nel 1959 (data della tumulazione del Sig. -OMISSIS- fu -OMISSIS-, bisnonno del padre defunto della ricorrente).
Essendo decorsi 49 anni tra la precedente tumulazione del 1959 e l’ultima tumulazione avvenuta nel -OMISSIS-08, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente sia nel provvedimento del -OMISSIS-18 che nella nota confermativa della revoca del -OMISSIS-22, la tumulazione in cassetta ossario del padre della ricorrente ha impedito il decorso del termine cinquantennale previsto dalla legge per revocare la concessione rilasciata.
Non vale a superare tale conclusione l’affermazione del Comune, introdotta per la prima volta nella nota del 12 ottobre -OMISSIS-22, secondo cui “l’immissione nella sepoltura della cassetta ossario dei resti della salma di -OMISSIS- -OMISSIS- avvenuta nel 17/04/-OMISSIS-08 non equivale alla tumulazione di una salma e quindi non è interruttiva del suddetto termine dei 50 anni previsti dalla norma”.
Ed invero, ai sensi dell’art. 118 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, “Si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura” senza che venga precisato che il termine tumulazione sia necessariamente ed esclusivamente riferibile alla prima sepoltura della salma.
Merita dunque condivisione la tesi di parte ricorrente che – oltre ad evidenziare come il termine tumulazione sia utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura, anche nell’ambito dello stesso Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, in cui viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie – ha sostenuto che:
– la sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili;
– alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento cimiteriale e nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, risulta irragionevole differenziare l’ipotesi della tumulazione della salma nel loculo con la tumulazione dei soli resti; ciò in quanto la necessità di revocare anticipatamente le concessioni è stata contemperata dal legislatore con il diritto d’uso del sepolcro in capo al defunto e con il diritto dei parenti prossimi alla sua commemorazione in un determinato luogo che nel caso di specie è costituito, per l’appunto, dal sepolcro familiare in concessione;
– in tale ottica, sarebbe irragionevole (se non addirittura discriminatorio), ritenere che l’interruzione del decorso del termine di 50 anni previsto per la revoca della concessione dalla disciplina di riferimento dipenda dalla tipologia di sepoltura.
Per contro, come già rilevato in sede cautelare (cfr. ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-23), la difesa del Comune non ha fornito elementi convincenti a favore della tesi secondo cui l’immissione avvenuta nel -OMISSIS-08 nel sepolcro di famiglia della cassetta dei resti del padre della ricorrente, deceduto il 28 gennaio -OMISSIS-02, sarebbe fattispecie diversa dalla tumulazione della salma.
A fronte di ciò – e avuto riguardo al fatto che, sia in forza del Regolamento dei servizi cimiteriali vigente presso il Comune di Palermo che del D.P.R. 285 del 10 settembre del 1990, il diritto a commemorare i propri defunti, è meritevole di essere esercitato, in presenza di una concessione cimiteriale per la durata di cinquant’anni, decorsi i quali, solo secondo un bilanciamento di interessi operato dal legislatore, possono essere considerate prevalenti le esigenze di interesse pubblico al riutilizzo della sepoltura per mancanza dei loculi – l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto oggetto in concessione e la conseguente collocazione dei resti del padre della ricorrente nell’ossario comunale ovvero in altro luogo (peraltro neanche specificato dall’amministrazione), si pone in evidente contrasto con lo ius sepolchri nella sua accezione di diritto spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite possono andare compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-16), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre -OMISSIS-23 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Francesco Mulieri)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]