TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 luglio 2020, n. 1606
Pubblicato il 27/07/2020
N. 01606/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via G. Abela, n. 10;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale comunale in Palermo, piazza Marina, n. 39;
per l’annullamento:
– della determinazione del Comune di Palermo – Area dei servizi ai cittadini – Staff capo area – Ufficio cimiteri – Unità organizzativa concessioni n. 739 del 17 ottobre 2018, ricevuta dal ricorrente in data 29 ottobre 2018, con la quale si stabilisce “di prendere atto che per effetto della D.S. 123 del 28/06/2006, si è determinata la revoca della concessione del lotto presso il cimitero S.M. dei ROTOLI, Sez./lotto 26/1 fascicolo n. 838, poiché nel manufatto su esso insistente non avvengono tumulazioni di salme da almeno cinquant’anni (l’ultima tumulazione il 13/09/1958 -OMISSIS-) e di disporre l’acquisizione al patrimonio Comunale del lotto a suo tempo concesso con tutto ciò che sullo stesso insiste e il riutilizzo della sepoltura ivi realizzata”;
– della determinazione sindacale n. 23 del 29 giugno 2006 avente ad oggetto “Revoca concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 62, comma 4, del vigente regolamento cimiteriale, e art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 120 del 24 gennaio 2019;
Vista la memoria e le brevi note del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 16 luglio 2020, il consigliere Aurora Lento;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 28 dicembre 2018 e depositato il 7 gennaio 2019, il signor -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della determinazione n. 739 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Palermo ha revocato la concessione cimiteriale allo stesso intestata in applicazione della determinazione sindacale (parimenti impugnata) n. 123 del 28 giugno 2006, in quanto non avvenivano tumulazioni di salme da almeno 50 anni.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dell’art. 62 del regolamento comunale cimiteriale.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dell’art. 62 del regolamento comunale cimiteriale sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore nei presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l.r. n. 10 del 1991 sotto il profilo del difetto d’istruttoria e di motivazione; dell’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dell’art. 62 del regolamento comunale cimiteriale sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore nei presupposti sotto altro profilo.
4) In subordine. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 142 del 1990 e dell’art. 1 della l.r. n. 48 del 1991.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 120 del 24 gennaio 2019, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
Il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rinunciato al primo motivo e ha insistito per l’accoglimento del ricorso; ha successivamente depositato brevi note con cui ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
Alla pubblica udienza in videoconferenza del 16 luglio 2020, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento dirigenziale di revoca di una concessione cimiteriale, conseguente all’asserita mancata tumulazione di nuove salme per oltre 50 anni, in esecuzione di un’ordinanza sindacale finalizzata a fronteggiare l’emergenza conseguente alla carenza di posti nei cimiteri.
Precisato che il ricorrente ha rinunciato al primo motivo, va esaminato il secondo con cui si deduce che non sussisteva il presupposto della mancanza di tumulazioni da almeno 50 anni, in quanto, come risultava dalla scheda rilasciata dal Cimitero dei Rotoli, l’ultima sepoltura era quella del 1° giugno 1992 relativa a “-OMISSIS-resti prov. da Roma”.
La doglianza è infondata.
Invero, l’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 285 del 1990 dispone che: “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”.
Negli stessi termini è formulato l’art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come correttamente affermato dal Comune, la norma surriportata è chiara nel richiedere la “tumulazione di una salma” che è un’evenienza differente da quella della collocazione di una cassetta contenente i resti del defunto.
Ne deriva che l’ultima tumulazione di salma è stata effettuata nel 1958 e non nel 1992, anno in cui è stata immessa nel sepolcro in questione una cassetta, proveniente da Roma, contenente i resti mortali del sig-OMISSIS-, deceduto nel lontano 1954.
Deve, pertanto, ritenersi integrato il presupposto della mancanza di tumulazioni da oltre 50 anni.
2. Parimenti infondato è il terzo motivo con cui si deduce la carenza d’istruttoria relativamente ai presupposti dell’insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno comunale e dell’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Come rappresentato e documentato dal Comune di Palermo, la grave carenza di aree cimiteriali è fatto notorio e risaputo e ha condotto all’adozione di una serie di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, che si sono susseguite nel tempo fino alla n. 129 del 2017, con le quali è stato disposto l’utilizzo temporaneo di alcuni loculi delle sepolture private.
3. Può, invece, prescindersi dall’esame dell’ultimo motivo dedotto in via prudenziale con riferimento all’ipotesi – non verificatasi – dell’attribuzione di natura regolamentare all’ordinanza sindacale costituente presupposto del provvedimento di revoca contestato.
Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e da rigettare.
Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo all’oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
L’ESTENSORE (Aurora Lento)
IL PRESIDENTE (Calogero Ferlisi)
IL SEGRETARIO