TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1915

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Massima

Quando vi sia rinuncia ad una concessione cimiteriale, questa produce effetti sia per il soggetto rinunciante, sia per i suoi aventi causa.

Testo

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1915

Pubblicato il 12/06/2023
N. 01915/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Alberto Raffadale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Via Goldoni, n. 10, Palermo;
contro
Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 1 del 09.02.2023 (reg. gen. 12 del 09.02.2023) avente ad oggetto “traslazione feretro (omissis) presso un loculo comunale del cimitero Calatafimi Segesta”, notificata tramite spedizione raccomandata del 02.03.2023, a firma del responsabile del settore I – Affari Generali ed Istituzionale – Dott. -OMISSIS-; Raccomanda pervenuta a Serena-OMISSIS- il 14 03 2023, mentre la notifica a-OMISSIS- Sonia si è perfezionata con notifica alla casa comunale del Comune di Calatafimi Segesta in data 16 03 2023;
– nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calatafimi Segesta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, le ricorrenti premettono di essere le figlie della signora -OMISSIS-, tumulata nella cappella gentilizia identificata all’interno del cimitero comunale di Calatafimi Segesta al n. 117, edificata dal nonno delle istanti, signor-OMISSIS- -OMISSIS-, quale fondatore del sepolcro (concessione di area cimiteriale n. 316 del 18 ottobre 1961).
In questa sede impugnano l’ordinanza n. 1 del 9 febbraio 2023 citata in epigrafe con la quale il Comune resistente ha disposto l’estumulazione della signora -OMISSIS-, con contestuale traslazione dei resti mortali in altro loculo all’interno del medesimo cimitero comunale.
A sostegno del ricorso le ricorrenti propongono un unico motivo con il quale lamentano la motivazione apparente, insufficiente e perplessa del provvedimento, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria e la manifesta erroneità dei presupposti oltre alla violazione e falsa applicazione di legge.
In particolare, le istanti ritengono violato l’art. 92 del D.P.R. n. 285 del 1990 in quanto, a loro dire, non può ritersi valida la rinuncia alla concessione dell’area fatta da -OMISSIS- il 13 settembre 1978, da cui l’invalidità anche della successiva riassegnazione, attraverso nuova concessione cimiteriale del 14 settembre 1978, della medesima area in favore del sig. -OMISSIS–OMISSIS-.
Inoltre, le istanti lamentano che “l’eventuale rinuncia alla sepoltura dello-OMISSIS- -OMISSIS- non produce effetti e non ha potuto comunque produrre effetti nei confronti della moglie del Fondatore della cappella, in quanto la cappella è stata costruita in comunione dei beni tra-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, madre della seppellita. Pertanto lo “ius sepulcri” della madre delle ricorrenti è derivato dal Fondatore e dalla madre di lei premorta alla stessa. La presunta rinuncia non ha prodotto effetti nemmeno nei confronti di-OMISSIS- -OMISSIS- in rispetto al principio del diritto primario che consiste nella facoltà di essere seppellito (ius sepulchri)”.
Resiste in giudizio il Comune intimato che ha chiesto preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito, atteso che l’azione proposta in questa sede attiene essenzialmente all’identificazione dei soggetti titolari del diritto al sepolcro, ossia il diritto ad essere sepolti nella cappella fondata dal signor -OMISSIS-, materia rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario. In subordine il Comune insiste per il rigetto del ricorso nel merito.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2023 il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti dal Presidente della Sezione.
Va in prima battuta respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n. -OMISSIS-/2009 del 31 luglio 2009, il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, ha già statuito sia sul presunto ius sepulchri della madre delle ricorrenti, derivatole dal fondatore della cappella gentilizia per cui è causa, sia sulla rinuncia del 13 settembre 1978 fatta da quest’ultimo, -OMISSIS-, in favore del fratello, -OMISSIS–OMISSIS-, alla concessione della stessa area cimiteriale originariamente deliberata il 18 ottobre 1961 n. 316 e poi riassegnata il 14 settembre 1978. Sul punto si legge nella sentenza citata: “In ogni caso non vi è dubbio che lo ius sepulchri, vale a dire il diritto ad essere tumulato nel sepolcro, quando concerne un manufatto costruito su terreno demaniale costituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, un diritto affievolito in senso stretto, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico. Nel caso in esame i convenuti hanno prodotto in giudizio il contratto stipulato da-OMISSIS- -OMISSIS- con il Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta in data 19.03.1979 in forza del quale è stata concessa al primo la sessa area cimiteriale (n. 117 di mq 8,70), tornata nella disponibilità dell’ente territoriale in seguito alla rinuncia dal procedente concessionario,-OMISSIS- -OMISSIS-. Il fondatore ha quindi rinunciato allo ius sepulchri in detto sito prima ancora che tale diritto venisse trasmesso, per successione, ai suoi discendenti e, segnatamente, all’odierna attrice (ndr-OMISSIS- -OMISSIS-)”.
Ciò posto, oggetto del ricorso odierno non è altro che la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale di trasferimento della salma della madre delle ricorrenti dalla cappella n. 117 presso altro loculo sito nello stesso cimitero, e cioè un provvedimento amministrativo, emesso in dichiarata applicazione della sentenza del Tribunale di Trapani richiamata, ed a seguito di accertata rinuncia alla concessione dell’area in questione da parte del nonno delle istanti.
Per quanto detto, deve essere confermata la giurisdizione del giudice adito vertendo l’esame della vicenda essenzialmente sulla legittimità dell’azione amministrativa, e del conseguente atto restrittivo emesso dal Comune, il cui sindacato rientra nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a.
L’infondatezza del ricorso esime il Collegio dallo scrutinio delle altre eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale.
Come rappresentato in seno al ricorso, le signore -OMISSIS- sono figlie della signora -OMISSIS- -OMISSIS-, a sua volta figlia del fondatore del sepolcro, signor -OMISSIS-, giusta concessione n. 316 del 1961, ove è stata assegnata l’area del cimitero di Calatafimi, identificata con il n. 117, per la costruzione di una cappella gentilizia.
Come accertato in sede civile, però, lo stesso fondatore ha rimesso all’Ente l’area cimiteriale in parola, come si evince dalla delibera di G.M. n. 396 del 14 settembre 1978 in atti, pure richiamata nel provvedimento gravato, procedendo successivamente alla riassegnazione, mediante nuova concessione in favore del richiedente signor -OMISSIS–OMISSIS-, fratello del fondatore -OMISSIS- e padre dell’odierno controinteressato, -OMISSIS-.
Come già chiarito, il Tribunale di Trapani ha già delibato sulla validità dell’atto di rinuncia suddetto che produce effetti sia per il soggetto rinunciate, ma anche per i suoi aventi causa, tra cui la madre delle ricorrenti.
Alla luce delle circostanze evidenziate, il provvedimento appare adeguatamente motivato nonché istruito su documenti e provvedimenti giurisdizionali non impugnati o divenuti comunque inoppugnabili, e che legittimano l’adozione dell’ordinanza di traslazione della salma.
Da quanto detto discende il rigetto del ricorso.
La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone defunte citate nella sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Luca Girardi)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]