TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 88 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Le estumulazioni possono essere eseguite, e previamente autorizzate, anche prima della scadenza della concessione, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che sia accertata la perfetta tenuta del feretro e sia dichiarato che il trasferimento puà farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Testo
TAR Sicilia, Catania, Sez III, 17 luglio 2023, n. 2222
Pubblicato il 17/07/2023
N. 02222/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2022, proposto da
Gabriele S., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Agata Burtone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. 25500 del 9.6.2022, con la quale il Comune di San Giovanni La Punta ha rigettato la richiesta formulata dal ricorrente di estumulazione straordinaria, per la cremazione, dei resti mortali della defunta madre N. Rosa e di ogni altro provvedimento antecedente, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto o non richiamato nel provvedimento impugnato, ivi compreso, ove occorra, la nota prot. 25763 del 10.06.2022 con la quale è stato comunicato al ricorrente che è necessario, per l’estumulazione e l’autorizzazione alla cremazione, il nulla osta del VI settore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato recante la seguente motivazione “relativamente alla richiesta di cremazione, si ribadisce che la legge 130 del 30/03/2001, all’art. 3 comma 1 lett g) recita “l’ufficiale dello stato civile (…) autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”; considerato che i resti della signora “risultano essere tumulati e non inumati, la sua richiesta non può essere accolta in quanto non risultano trascorsi i venti anni previsti dalla succitata normativa”.
Lamenta, in sintesi, il ricorrente la violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della legge n.130 del 2001 e degli artt. 86 e ss del d.p.r. n.285/1990 (recante approvazione del vigente regolamento di polizia mortuaria), in quanto l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato al caso di specie, riguardante un caso di estumulazione straordinaria (che può essere eseguita dopo qualsiasi periodo di tempo su autorizzazione del Comune e a spese del richiedente e rientrante nella previsione dell’art 88 del citato d.p.r.), la normativa che regola le estumulazioni ordinarie (operazioni svolte ordinariamente d’ufficio dal Comune allo scadere delle concessioni o sulla base delle necessità di capienza dei cimiteri e, comunque, non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione). Invoca, inoltre, a sostegno della propria tesi gli artt. 50 e 51 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di San Giovanni La Punta.
2. Il Comune di San Giovanni La Punta si è costituito in giudizio ed in data 27 febbraio 2023, su richiesta del Tribunale, ha depositato la seguente documentazione: a) la nota prot. n. 1571 dell’11.01.2023 nella quale ha rappresentato di avere “ultimato l’iter per autorizzare l’estumulazione dei resti mortali di N. Rosa, per avviamento a cremazione su esplicita richiesta dell’avente diritto …”; b) la nota prot. n. 7880 del 17.02.2023 con la quale ha rettificato la precedente nota, precisando che è stato ultimato l’iter di competenza per il rilascio dell’autorizzazione per l’estumulazione e che l’inciso “per avviamento alla cremazione” è un mero errore in quanto detta autorizzazione alla cremazione è di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile; c) la nota con cui l’Ufficiale di Stato Civile ha comunicato che “provvederà al rilascio dell’autorizzazione al trasporto dal Cimitero di SG La Punta al cimitero di Aci Castello”, nulla disponendo in ordine alla cremazione.
3. In vista della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie e repliche ribadendo le rispettive difese. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere ancora interesse alla decisione considerato che, ad oggi, non è stata autorizzata la cremazione, ma solo l’estumulazione.
4. Alla pubblica udienza in data 19 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
5. Premesso che le note depositate dall’Amministrazione non hanno carattere satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente, limitandosi le stesse ad autorizzare l’estumulazione solo ai fini del trasporto del feretro presso altro cimitero e non anche per la cremazione, il Collegio, verificata la persistenza dell’interesse al ricorso, può passare ad esaminarne il merito.
6. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alle norme che regolano la materia, osserva il Collegio che, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 130 del 2001 – che all’art. 3 ha introdotto alcuni principi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – l’estumulazione di un feretro (cioè il suo asporto da un loculo), così come l’esumazione di questo (cioè il suo disseppellimento), continuano a trovare la propria disciplina di dettaglio nel Capo XVII del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Occorre, in particolare, richiamare, per quanto di interesse in questa sede, gli articoli 88 ed 89 del citato d.P.R., i quali individuano le ragioni per le quali può essere consentita la estumulazione di un feretro, prima del decorso dell’ordinario termine fissato in venti anni.
L’art. 88 dispone in proposito che il sindaco può autorizzare “dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Il successivo art. 89 aggiunge che “Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83” e l’art. 83 a sua volta stabilisce che “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.”
Dalla lettura sistematica e coordinata delle disposizioni ora richiamate, discende, come fondatamente ritenuto dal ricorrente, che anche la cremazione, alla pari del trasferimento in altra sepoltura, rientra tra le ragioni per le quali deve ritenersi consentita, prima del decorso dell’ordinario termine ventennale, l’estumulazione (così come è certamente consentita, e di questo nessuno dubita, l’esumazione per la cremazione).
Si tratta, in definitiva, di consentire, in entrambi i casi, il trasferimento di un feretro, sia stato esso estumulato o esumato, ad un diverso luogo di conservazione (nel caso della sepoltura) o di distruzione (nel caso della cremazione), e senza che sia prevista l’apertura della cassa, difettando quindi qualsiasi ragione che possa ragionevolmente legittimare l’applicazione di una disciplina differenziata.
Ciò che rileva, infatti, è che l’autorità sanitaria competente accerti, nell’uno come nell’altro caso, la “perfetta tenuta” della cassa, attestando in tal modo che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
In conclusione il presupposto sulla base del quale è stato adottato l’atto impugnato è, per quanto esposto, errato con conseguente illegittimità dello stesso.
7. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
8. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Valeria Ventura)
IL PRESIDENTE (Aurora Lento)
IL SEGRETARIO