TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14 marzo 2019, n. 549

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14 marzo 2019, n. 549

MASSIMA
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14 marzo 2019, n. 549

Le deliberazioni comunali con cui vengono approvati i regolamenti comunali devono essere pubblicate all’albo digitale dell’ente. In altre parole, la pubblicazione all’albo pretorio digitale è altrettanto dovuta che le altre modalità di pubblicazione.

NORME CORRELATE

Art. 32 L. 18/6/2009, n. 69

Pubblicato il 14/03/2019
N. 00549/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2018, proposto da Antonino G., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fiumedinisi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio rigetto serbato dal Comune di Fiumedinisi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 16 gennaio 2018, protocollata dal Comune in data 17 gennaio 2018;
nonché per l’accesso al Regolamento comunale sulle concessioni cimiteriali ed al Registro delle concessioni cimiteriali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso spedito in notifica via posta il lunedì 19 marzo 2018, notificato il 23 marzo 2018 e depositato il 29 marzo 2018, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato dal Comune intimato sulla istanza di accesso agli atti in epigrafe, inviata via PEC in data 16 gennaio 2018 (allegato al ricorso sub 1).
Con tale nota aveva richiesto l’accesso agli atti sopraindicati, specificando, a titolo di interesse, che per il Regolamento comunale sulle concessioni cimiteriali si trattava di accesso civico, mentre per il Registro delle concessioni cimiteriali l’accesso era funzionale a verificare la situazione del loculo nel quale è stata sepolta la salma del padre, il cui funerale si è svolto in data 20 giugno 2017.
Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna risposta all’istanza da parte del Comune intimato, che non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2019 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione; in tale sede il ricorrente ha precisato non essere intervenuta nelle more alcuna modifica della vicenda sottesa alla controversia.
Il ricorso è fondato.
Con riferimento all’istanza di accesso al Regolamento comunale sulle concessioni cimiteriali, dispongono:
– l’art. 5, comma 1, del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recanteRiordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»;
– l’art. 11, comma 1, della LR 3 dicembre 1991, n. 44: «Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all’albo dell’ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge»;
– l’art. 18, comma 1, della LR 16 dicembre 2008, n. 22: «Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo»;
– l’art. 5, comma 1, della LR 5 aprile 2011, n. 5: «I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni [fra i quali figurano gli enti locali territoriali] si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale»;
– l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69: «A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati … ».
Discende dal complesso di disposizioni richiamate che le deliberazioni comunali con cui vengono approvati i regolamenti comunali devono essere pubblicate all’albo digitale dell’ente.
Il Comune intimato, pur ritualmente citato, non si è costituito né ha controdedotto in ordine alla circostanza della mancata pubblicazione sul sito dell’ente del regolamento di cui si tratta, dedotta in ricorso; tale fatto, in quanto non contestato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cpa, deve intendersi provato (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Il Comune intimato avrebbe quindi dovuto, in adempimento del disposto del citato art. 5, comma 1, del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, accogliere l’istanza in epigrafe.
Con riferimento all’istanza di accesso al Registro delle concessioni cimiteriali, il ricorrente risulta: a) aver precisamente individuato la documentazione amministrativa cui richiede di accedere; b) aver interesse alla conoscenza di tale documentazione richiesta, avendo nell’istanza richiesto di avere accesso al registro delle concessioni cimiteriali precisando che tale accesso era funzionale a « … poter verificare la situazione del loculo nel quale mio padre è stato sepolto, richiesta chiaramente motivata dall’esigenza di verificare l’effettiva disponibilità giuridica del loculo di cui si è chiesta innanzi la concessione definitiva ed al fine, altresì, di poter predisporre memorie partecipative e controdeduzioni motivate alle determinazioni che gli uffici competenti assumeranno sulla predetta istanza … », così dimostrando di avere un interesse proprio, concreto ed attuale alla conoscenza di tale documentazione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Fiumedinisi di consentire l’accesso agli atti di cui all’istanza di accesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza; b) condanna il Comune di Fiumedinisi al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Diego Spampinato)
IL PRESIDENTE (Daniele Burzichelli)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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