TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 70

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 70

Pubblicato il 11/01/2021
N. 00070/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Bille’, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
contro
Comune di Santa Teresa di Riva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cecilia Nicita, con domicilio presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Briguglio, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
per l’annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Teresa di Riva e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Santa Teresa di Riva in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la sua istanza di revoca della concessione cimiteriale n. -OMISSIS-, rilasciate dal Comune alla controinteressata per la costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero centro del Comune di Santa Teresa di Riva, nella stessa porzione di terreno dove si trovava la tomba di famiglia del ricorrente (-OMISSIS- ) nella quale erano sepolti il bisnonno e il padre del ricorrente, oltre a due zii dello stesso ( fratelli del padre) e tre fratelli del nonno.
Il ricorrente riferisce che le suindicate concessioni sono state rilasciate alla controinteressata sulla scorta di una dichiarazione di atto notorio non veritiera presentata dalla stessa, in quanto la controinteressata, al fine di ottenere i titoli, avrebbe falsamente dichiarato che due suoi nonni ( -OMISSIS-Angelo e -OMISSIS- Anna) erano sepolti nella -OMISSIS- citata, come risulterebbe dalla sentenza penale di condanna -OMISSIS- del Tribunale di Messina pronunciata a carico di -OMISSIS-Maria Anna.
Dalla sentenza di primo grado risulterebbe, poi, che all’interno della -OMISSIS-erano sepolti gli ascendenti dell’odierno ricorrente (bisnonno, padre, tre prozii e due zii).
Riferisce, ancora, il ricorrente che con sentenza n. -OMISSIS-ha riformato parzialmente l’appellata sentenza di primo grado, prosciogliendo la Sig.ra -OMISSIS-Maria Anna per intervenuta prescrizione e confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in altra sede.
Pertanto, sulla scorta di quanto accertato dagli atti del procedimento penale richiamato, definito con sentenza n.-OMISSIS-, l’odierno ricorrente richiedeva al Comune di Santa Teresa di Riva di revocare in autotutela le predette concessioni, cimiteriale ed edilizia.
Tuttavia, con il provvedimento prot. -OMISSIS-quivi impugnato il Comune di Santa Teresa di Riva ha rigettato la richiesta ritenendo che le concessioni di cui si discute siano state rilasciate nel “rispetto di quanto statuito dal regolamento sull’occupazione delle aree e spazi pubblici”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) Violazione art. 97, I comma, Cost., tenuto conto che i titoli rilasciati alla controinteressata avrebbero dovuto essere revocati, poiché emananti in difetto di un presupposto indefettibile (-OMISSIS-) erroneamente ritenuto sussistente a causa delle dichiarazioni mendaci rese dalla < omissis >, la quale avrebbe affermato, contrariamente al vero, che nella tomba del Cimitero Centro, II terrazza, n. 37, erano tumulati i suoi nonni -OMISSIS-Angelo e -OMISSIS- Anna;
b) Violazione artt. 31 e 31 bis e segg. del regolamento Comunale approvato con delibera -OMISSIS–OMISSIS-del Consiglio Comunale di Santa Teresa di Riva, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto che, ai sensi dell’art. 31, comma 17, del regolamento comunale, in materia di decadenza dal diritto, allorquando siano sconosciuti gli aventi causa, il provvedimento di diffida deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e presso il cimitero per sessanta giorni consecutivi, decorsi inutilmente i quali si procede a pronunciare la decadenza, e non 30 giorni come avvenuto nel caso di specie;
c) violazione dell’art. 654 c.p.p., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto dei fatti come acclarati in sede penale, ritenendo erroneamente che la sentenza penale abbia accertato che i resti mortali del Sig. -OMISSIS-Angelo, nonno della Sig.a -OMISSIS-Maria Anna, si trovavano nella -OMISSIS-, quando invece la sentenza aveva evidenziato che non vi era certezza in merito al fatto che il nonno della Sig.ra -OMISSIS-fosse sepolto nella suindicata -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Santa Teresa di Riva e la controinteressata, che hanno eccepito la carenza di interesse al ricorso, atteso che il ricorrente non ha impugnato la concessione cimiteriale rilasciata alla controinteressata e pertanto non potrebbe ora impugnare il diniego di autotutela del Comune perché ciò costituirebbe un’inammissibile rimessione in termini.
La controinteressata ha eccepito altresì la tardività del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato i titoli concessori a lei rilasciati nel 2000 e di cui lo stesso ricorrente ha dichiarato di avere avuto conoscenza fin dal 2001.
Sia il Comune che la controinteressata hanno chiesto nel merito il rigetto del ricorso.
All’udienza del 18 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si prescinde dalla disamina delle preliminari eccezioni in rito in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Invero rileva il Collegio, con riferimento ai motivi di ricorso sub a) e sub c), che non vi è prova che fosse falsa la dichiarazione sostitutiva della controinteressata relativa alla collocazione della salma del nonno nella -OMISSIS-.
La sentenza del Tribunale di Messina – sezione distaccata di Taormina n. -OMISSIS-specifica che mentre la dichiarazione resa dalla controinteressata affermando che la propria nonna sig.ra -OMISSIS- Anna fosse sepolta al -OMISSIS-è non conforme al vero, “Per quanto attiene all’altro parente dell’imputato il Sig. -OMISSIS–OMISSIS-, ritiene questo Giudice che non vi è prova sufficiente per affermare che tale dato sia contrario al vero.”.
La sentenza della -OMISSIS-ha, a sua volta, confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado, non potendosi escludere “che -OMISSIS–OMISSIS- deceduto il -OMISSIS-, come anche indicato nella “trasmissione elenco -OMISSIS-)”, inoltrato dal custode all’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Teresa di Riva in data -OMISSIS-.”.
Sussistevano, pertanto, i presupposti per il rilascio della concessione cimiteriale alla controinteressata, atteso che la tumulazione dei resti mortali del nonno della stessa nella -OMISSIS- costituisce circostanza che non è stata ritenuta contraria al vero in sede penale, e dunque era elemento sufficiente per il rilascio della concessione cimiteriale ai sensi del regolamento comunale.
Il ricorrente dal canto suo non risulta abbia mai richiesto il rilascio di concessione cimiteriale a suo nome per la predetta -OMISSIS-, pur essendo in possesso dei requisiti per ottenere il rilascio del titolo, come evidenziato dal Comune resistente e come risulta dalla CTU espletata nel processo penale a carico della controinteressata (“Agli atti dello scrivente non risulta alcun documento, ne tanto meno negli archivi degli Uffici Comunali consultati dal C.T.U., tale da poter comprovare un’eventuale richiesta di rinnovo da parte del Sig. -OMISSIS-(classe 1944 ), di concessione cimiteriale e neanche attestati che comprovino la presunta proprietà dell’area in cui ricadeva la tomba di famiglia dello stesso; quindi il Sig. -OMISSIS-(classe 1944) non ha mai potuto o voluto esercitare il diritto, a lui spettante, di rinnovo di concessione cimiteriale dell’area in cui sorgeva la tomba in cui era sepolto il padre.” ).
Il ricorrente non ha neppure presentato istanza concorrente, ovvero opposizione durante il periodo di pubblicazione dell’avviso relativo al procedimento di rilascio della concessione cimiteriale avviato su istanza di -OMISSIS-Maria Anna, né lo stesso ha successivamente impugnato il rilascio in favore della controinteressata della concessione medesima.
Ne consegue che il Comune non poteva che dare corso all’unica domanda presentata, in mancanza di atti comprovanti la titolarità della tomba in capo a terzi e di istanze concorrenti per il rilascio della concessione cimiteriale, né aveva alcun obbligo di intervenire in autotutela, come richiesto dal ricorrente, in quanto la sentenza del giudice penale non ha accertato che il nonno paterno di -OMISSIS-Maria Anna non fosse sepolto nella terrazza oggetto della richiesta e della successiva concessione cimiteriale rilasciata a favore della stessa.
Quanto alla censura relativa alla mancata osservanza del termine di sessanta giorni previsto dal regolamento del Comune di Santa Teresa di Riva per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’art. 31 quater, comma 17, del predetto regolamento prevede che il provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale deve essere preceduto da una diffida ad adempiere comunicata dal Comune agli aventi causa, e nel caso in cui questi ultimi non siano conosciuti, la decadenza non può essere pronunciata prima del decorso di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della diffida stessa all’albo pretorio e presso il cimitero.
Alla luce della disposizione richiamata la censura è inconferente nel caso di specie, poiché la mancata osservanza del termine di pubblicazione eccepita dal ricorrente riguarda l’ipotesi di decadenza dalla concessione cimiteriale per inadempimento agli obblighi previsti da parte di chi la concessione abbia ottenuto, mentre non riguarda il procedimento di rilascio di concessione cimiteriale avviato su istanza di parte, né la richiesta di procedimento in autotutela oggetto del presente ricorso.
Infine va rilevato, come correttamente sostenuto dal Comune resistente, che al momento dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione in favore di -OMISSIS-Maria Anna, l’originaria concessione cimiteriale in capo al bisnonno del ricorrente, risalente alla fine del 1800, era oramai scaduta in mancanza di richiesta di rinnovo, e l’area era ritornata nella piena disponibilità del Comune, ragione per cui l’amministrazione, una volta verificato attraverso la pubblicazione per 30 giorni, che non vi erano altri soggetti interessati a chiedere la concessione dell’area, non poteva che rilasciare la concessione stessa all’unico soggetto richiedente e in possesso dei requisiti previsti.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle particolarità della vicenda oggetti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
L’ESTENSORE (Giuseppe Leggio)
IL PRESIDENTE (Daniele Burzichelli)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

497 Posts

View All Posts
Follow Me :