TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 3351
Pubblicato il 10/11/2021
N. 03351/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabina Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, rappresentato e difeso dall’avvocato Bianca Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-
Il ricorrente ha riferito di avere richiesto l’autorizzazione di cui trattasi, con il consenso dei signori-OMISSIS-. Tuttavia dopo il rilascio dell’autorizzazione in data 4 marzo 2019, il Comune di Enna ha revocato la predetta autorizzazione a seguito di richiesta di -OMISSIS-, anch’egli fratello della de cuius e titolare della concessione, che non aveva espresso il proprio consenso al trasferimento della salma.
Ha sostenuto il ricorrente che non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie l’art. 72, quinto comma, del regolamento di polizia mortuaria del Comune, che stabilisce che la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, in quanto il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Enna è stato modificato in data 13 maggio 2013, dopo la morte dell’originaria concessionaria della tomba signora M. Rosa.
Dovrebbe pertanto, ad avviso del ricorrente, trovare applicazione esclusivamente l’art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, secondo cui il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tra cui rientra nel caso di specie anche la de cuius-OMISSIS-, figliastra dell’originaria concessionaria della sepoltura e figlia di primo letto di-OMISSIS-, intestatario della tomba gentilizia.
Inoltre, che fosse volontà della concessionaria quella di consentire la tumulazione di tutti i membri della famiglia del marito-OMISSIS-, è reso evidente dal fatto che la concessionaria ha consentito che fossero tumulati nel sepolcro il figliastro-OMISSIS-.
Il ricorrente ha, infine, lamentato che il Comune non avrebbe aggiornato l’intestazione della concessione, atteso che ai sensi dell’art. 76, ottavo comma, del regolamento di polizia mortuaria,-OMISSIS-, affine in primo grado della concessionaria, avrebbe, dopo la morte della fondatrice, assunto direttamente la qualità di concessionaria, trattandosi nella specie di un sepolcro familiare, destinato dalla fondatrice a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’art. 72, quinto comma, del regolamento comunale di polizia mortuaria da parte del ricorrente, e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Deve premettere il Collegio che non è in contestazione nel caso di specie la natura familiare della tomba intestata a-OMISSIS- e di cui era concessionaria la di lui seconda moglie signora-OMISSIS-.
Ciò risulta espressamente dalla concessione del 6 aprile 1979 rilasciata alla -OMISSIS-, e la destinazione ad accogliere unicamente le salme del concessionario e dei suoi familiari è ribadita dall’art. 72 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune, il quale specifica che il diritto di sepoltura spetta, in quanto automaticamente acquisito dal fondatore, al coniuge, nonché agli ascendenti e ai discendenti in linea retta, che quindi acquistano lo ius sepulchri iure proprio in modo imprescrittibile ed irrinunciabile (cfr. Cass. civ. sez. II, 29.9.2000 n.12957); per i collaterali, gli affini ed il convivente, la sepoltura deve invece essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.
Nel caso di specie, essendo la signora -OMISSIS- Rosa il soggetto fondatore del sepolcro e non il marito-OMISSIS-, all’epoca già deceduto ed al quale la fondatrice volle intestare il sepolcro “a titolo simbolico ed affettivo” (come risulta dall’istanza di concessione), sono i figli della prima e non anche i figli di primo letto di-OMISSIS- i discendenti legittimi dell’originaria concessionaria cui spetta “iure proprio” il diritto di sepoltura.
Nessuna titolarità della concessione era dunque possibile riconoscere in capo alla de cuius-OMISSIS- in quanto figlia di-OMISSIS-, potendo la sua tumulazione nella tomba di famiglia avvenire solo con il consenso dei concessionari attuali, vale a dire i figli della -OMISSIS-, fondatrice del sepolcro.
Ne consegue che in mancanza del consenso di tutti gli aventi diritto, stante l’opposizione manifestata da -OMISSIS-, il Comune ha dovuto disporre la revoca dell’autorizzazione concernente il trasferimento nel predetto sepolcro della salma di-OMISSIS-.
Va evidenziato inoltre che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che alla morte del fondatore, la titolarità della concessione si trasferisce in capo agli eredi dell’originario concessionario (Consiglio di Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6643).
E’ inconferente oltre che generica la denunciata modifica del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Enna nel 2013, atteso che l’art. 72 del regolamento non è stato modificato e parte ricorrente non ha spiegato l’incidenza della modifica sulla propria situazione di interesse.
Irrilevante è infine l’argomentazione che fa leva su una presunta volontà del fondatore del sepolcro di consentire la tumulazione nella tomba anche dei familiari di-OMISSIS-: si tratta infatti di tumulazioni avvenute con il consenso dell’originaria concessionaria mentre la stessa era in vita, in applicazione della disciplina che consente al titolare della concessione di autorizzare la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
In conclusione, potendo i discendenti della signora -OMISSIS- Rosa disporre liberamente nella loro qualità dello ius sepulchri, l’impugnato provvedimento comunale di revoca sfugge alle denunciate censure con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese possono essere compensate tenuto conto della natura degli interessi in controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
L’ESTENSORE (Giuseppa Leggio)
IL PRESIDENTE (Daniele Burzichelli)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]