TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 21 ottobre 2023, n. 3113

TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 21 ottobre 2023, n. 3113

Pubblicato il 21/10/2023
N. 03113/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2016, proposto da
Rosa L., Rosaria V. e Salvatore V., rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Sciortino e Pasquale Bonomo, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Sciortino in Catania, Via Vecchia Ognina 140;
contro
Comune di Centuripe, non costituito in giudizio;
nei confronti
Carmelo V., Roberto V., Rosa V. e Agata Carmela V., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’ordine di demolizione del Comune di Centuripe n. 06 in data 4 dicembre 2015; b) della nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 con cui il menzionato ordine di demolizione è stato comunicato.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato: a) l’ordine di demolizione del Comune di Centuripe n. 06 in data 4 dicembre 2015; b) la nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 con cui il menzionato ordine di demolizione è stato comunicato.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nell’anno 1972, previa concessione n. 1761 in data 17 aprile 1972, è stata edificata una tomba di famiglia nel cimitero di Centuripe, in relazione alla quale è stata presentata domanda di sanatoria n. 4396 in data 3 maggio 2012; b) con nota n. 8601 in data 29 luglio 2015 il Comune di Centuripe ha comunicato ai ricorrenti il rigetto dell’istanza; c) con nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 l’Amministrazione ha comunicato, altresì, l’ordine di demolizione n. 06 adottato in pari data.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il Comune ha fatto esclusivo riferimento all’assenza di un titolo edilizio, senza considerare: – che il manufatto non è stato realizzato dai ricorrenti, – la buona fede degli interessati ed il lungo lasso di tempo trascorso; – la circostanza che da decenni sono presenti delle salme all’interno della tomba di cui si tratta; b) emerge, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; c) l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la particolarità della fattispecie, tenuto conto, in particolare, della destinazione dell’immobile; d) l’Amministrazione, inoltre, non ha considerato la speciale disciplina relativa all’estumulazione ordinaria e straordinaria delle salme, con particolare riferimento alla necessità di provvedere, nel caso in esame, alla estumulazione straordinaria di alcuni defunti, previa autorizzazione del Sindaco e programmazione operativa con il coordinatore sanitario (in disparte la circostanza che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, il cadavere tumulato non potrebbe essere oggetto di estumulazione).
Con memoria in data 7 luglio 2023 i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le loro difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue
In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).
Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).
In particolare, occorre soffermarsi sul principio di diritto enunciato nella citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 in data 17 ottobre 2017: “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
Con la sentenza n. 8 in data 17 ottobre 2017 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, invece, formulato affermazioni di tenore parzialmente diverso con specifico ed esclusivo riferimento all’ipotesi di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio nella vigenza dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 15/2005 (ipotesi che nel caso di specie non rileva).
Appare, inoltre, irrilevante la circostanza che i ricorrenti non abbiano realizzato l’abuso, in quanto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, l’ordine di ripristino viene legittimamente ingiunto al proprietario che non abbia commesso l’illecito, sia in quanto l’abuso edilizio presenta natura permanente, sia in quanto anche il proprietario non responsabile dell’abuso è tenuto al ripristino dello status quo ante, salva la specifica ipotesi di obiettiva impossibilità dell’adempimento.
La particolare disciplina relativa all’estumulazione ordinaria e straordinaria delle salme non assume, poi, rilievo in sede di adozione dell’ingiunzione a demolire – che costituisce un atto dovuto – ma nella fase esecutiva, nel senso, cioè, che, in sede di ottemperanza a quanto disposto dall’Amministrazione, gli interessati sono tenuti a provvedere alla estumulazione delle salme in ossequio alla disciplina vigente e previo il rilascio dei titoli prescritti.
Ciò non comporta, peraltro, che il Comune non sia tenuto ad adottare l’ordine di ripristino o che sia l’Amministrazione a dover attivare il procedimento relativo all’estumulazione ordinaria o straordinaria, in quanto tale incombente è a carico del soggetto o dei soggetti interessati.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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