TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 4 gennaio 2022, n. 12

Pubblicato il 04/01/2022
N. 00012/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2021, proposto da
P. Angelo, in qualità di legale rappresentante p.t. della S.r.l.s. Onoranze Funebri P., rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 8228 del 10.09.2021, a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Specchia, con il quale è stato comunicato a parte ricorrente il rigetto dell’istanza/S.C.I.A. del 14.06.2021 inerente l’apertura di una Agenzia Funebre nel territorio comunale;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
– della nota prot. n. 6490 del 13.07.2021, resa ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 dal Responsabile S.U.A.P. del Comune di Specchia;
-della nota prot. n. 7375 del 10.08.2021 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Specchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to T. Serrano;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il sig. P. Angelo espone quanto segue.
In data 14.06.2021, in qualità di amministratore della S.r.l.s. Onoranze Funebri P., per il tramite dello sportello telematico del S.U.A.P., presentava al Comune di Specchia istanza/S.C.I.A. per l’apertura di un’Agenzia Funebre nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 8 del R.R. n. 8/2015, producendo il titolo professionale conseguito in aderenza alla previsione di cui al comma 4 lett c) dell’art. 8 del citato R.R. n. 8/2015, il quale prescrive che per il legittimo espletamento dell’attività funebre il responsabile deve essere “adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell’autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell’impresa”.
In data 13.07.2021, il Comune di Specchia comunicava ex art. 10 bis L n.241/1990, il preavviso di diniego all’istanza suindicata, per ravvisata carenza del citato requisito obbligatorio.
Con nota datata 16.07.2021, la parte odierna ricorrente oltre a rilevare la mancata indicazione delle ragioni che avevano condotto il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Specchia a ritenere non utile l’attestato formativo posto a corredo della richiesta di autorizzazione (“ratione temporis” conseguito on line, stante l’impossibilità di frequentare corsi in presenza a causa delle restrizioni legate alla situazione pandemica in atto), produceva ulteriore titolo datato 1.7.2021 (conseguito dal Sig. P. Angelo dopo aver frequentato un Corso presso la Confesercenti ) “abilitante all’esercizio dell’attività di Direttore Tecnico/addetto alla trattazione degli affari di imprese per svolgere Attività Funebre”.
Con ulteriore nota del 10.08.2021 il Responsabile S.U.A.P. del Comune intimato comunicava al ricorrente che, al fine di assumere determinazioni definitive in merito all’istanza citata, occorreva procedere all’inoltro della documentazione inviata attraverso lo sportello telematico dell’Ufficio e non, come era avvenuto, mediante p.e.c. del protocollo comunale.
Con la medesima nota venivano concessi ulteriori gg. 10 per adempiere a tale incombenza (sino al 20.08.2021).
Con la gravata nota prot. n. 8228 del 10.09.2021, il medesimo Responsabile S.U.A.P., richiamati i pregressi passaggi procedurali, comunicava che la documentazione integrativa era pervenuta al protocollo comunale, mediante lo sportello telematico del S.U.A.P., con notevole ritardo rispetto al termine concesso per la produzione della documentazione richiesta e delle controdeduzioni ai motivi ostativi già comunicati con la nota del 13.07.2021 e con pec del 10.08.2021, e adottava il diniego definitivo alla richiesta/S.C.I.A. del 14.06.2021 inerente l’apertura di una Agenzia Funebre, sul presupposto che “la documentazione richiesta è stata presentata fuori dei termini massimi concessi dall’Ente e previsti dalla Normativa vigente in materia”.
Avverso il suindicato provvedimento comunale, unitamente agli atti presupposti, è insorta parte ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I.ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. ILLOGICITA’ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 bis L n. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SOTTO ALTRO PROFILO. CARENZA ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO SOTTO ALTRO PROFILO.
Il Comune di Specchia non si è costituito in giudizio.
All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Presidente della Sezione ha fatto presente che la causa sarebbe stata introitata, ai fini della eventuale decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è manifestamente fondato nel merito e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato, dopo aver premesso che “con nota PEC prot. 7375 del 10/08/2021 lo scrivente riscontrava la comunicazione dell’avvocato BRANCA (acquisita al protocollo generale n. 6542 del 16/07/2021) comunicando la corretta procedura di quanto già inviato al fine di permettere l’adozione di determinazioni in merito all’istanza in esame, e concedendo ulteriori 10 gg. di proroga per aggiornare la procedura;” ha poi espresso il “diniego definitivo della S.C.I.A. pervenuta il 14/06/2021, mediante lo sportello telematico del S.U.A.P., catalogata come Pratica n°05149590753-14062021-1253, e riguardante l’apertura di una “Agenzia Funebre a nome del legale rappresentante sig. Angelo P. in qualità di amministratore della società ONORANZE FUNEBRI P. S.r.l.s.”, in quanto “la documentazione richiesta è stata presentata fuori dai termini massimi concessi dall’Ente e previsti dalla Normativa vigente in materia”.
Osserva il Collegio che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato, nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718; Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 10).
Applicando tali principi nella fattispecie in esame, e sottolineato che l’odierno ricorrente ha trasmesso il 30.08.2021 (tramite l’apposito sportello telematico del S.U.A.P.) l’attestato di frequenza datato 1/07/2021 rilasciato dalla Confesercenti del Corso abilitante all’esercizio dell’attività di direttore tecnico/addetto alla trattazione d’affari di imprese per svolgere attività funebre (documentando, quindi, il possesso del requisito prescritto dall’art. 8 comma 4 del R.R. n. 8/2015), ritiene il Tribunale che sia il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990, sia quello concesso nella specie dall’A.C. sino al 20/08/2021 non siano perentori, bensì ordinatori e sollecitatori, stante la mancanza di espressa qualificazione come termine perentorio contenuta nella legge, sicché le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, se il procedimento non è già concluso (come nella fattispecie concreta de qua), devono essere valutati dalla P.A. procedente.
Del resto, la fissazione di un termine evidentemente acceleratorio per l’adempimento del privato è evidentemente posto sia nell’interesse di quest’ultimo, sia nell’interesse della stessa Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo nella piena cognizione degli elementi da esaminare e valutare.
Da tanto consegue la illegittimità del diniego impugnato, in quanto adottato sull’unico erroneo presupposto della perentorietà del termine concesso dall’A.C. (sino al 20/08/2021), ex art.10 bis della Legge n.241/1990, per la produzione di osservazioni e della documentazione richiesta, nel mentre – essendo stato esibito dall’istante l’attestato abilitante di che trattasi prima dell’emanazione del provvedimento finale impugnato (adottato in data 10/09/2021) – avrebbe dovuto essere valutato dal S.U.A.P. del Comune intimato (in tal senso: T.A.R. Puglia – Lecce, III^ Sezione, 1° agosto 2016 n. 1314).
In definitiva, il ricorso, sotto tale profilo, è fondato e deve essere accolto.
Le spese del giudizio, ex art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato.
Condanna il Comune di Specchia, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
L’ESTENSORE (Patrizia Moro)
IL PRESIDENTE (Enrico d’Arpe)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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