TAR Puglia, Lecce, Sez, III, 3 marzo 2022, n. 365

TAR Puglia, Lecce, Sez, III, 3 marzo 2022, n. 365

Pubblicato il 03/03/2022
N. 00365/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2019, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Giurano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della nota-provvedimento -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stata confermata la legittimità della nota-provvedimento -OMISSIS-, comunicata il 23 maggio 2019 (con cui è stato disposto l’annullamento in via di autotutela dell’atto di voltura -OMISSIS-) e della nota-provvedimento -OMISSIS-, comunicata il 23 maggio 2019 (con la quale la Cappella edificata sul lotto cimiteriale -OMISSIS-è stata riassegnata ai ricorrenti ed ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
– delle predette note-provvedimento comunali -OMISSIS-;
– della nota -OMISSIS- (con la quale è stato comunicato ai ricorrenti che i predetti controinteressati hanno avanzato richiesta di operazioni di estumulazione e traslazione afferenti la cappella gentilizia de qua);
– nonché, ove occorra, della -OMISSIS- con la quale il Civico Ente ha dato l’avviso di avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio dell’atto di voltura -OMISSIS-;
– di tutti gli atti presupposti conseguenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to G. Prete e avv.to R. Giurano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 22 luglio 2019 e depositato il 7 agosto 2019, i ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS- – figli ed eredi di -OMISSIS- e già titolari della Cappella Gentilizia privata eretta su lotto cimiteriale -OMISSIS-(sita nel vecchio cimitero del Comune di -OMISSIS-) ottenuto in concessione giusta atto di voltura -OMISSIS- – hanno impugnato, domandandone l’annullamento, la nota -provvedimento -OMISSIS- con la quale è stata confermata la legittimità degli atti in precedenza adottati e, in particolare, della nota-provvedimento -OMISSIS- e comunicata il 23 maggio 2019 (con cui è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento ed acquisizione delle controdeduzioni degli interessati, l’annullamento in via di autotutela del suddetto atto di voltura -OMISSIS-) e della nota-provvedimento -OMISSIS-, comunicata il 23 maggio 2019 (con la quale la Cappella edificata sul lotto cimiteriale -OMISSIS-è stata riassegnata a tutti gli eredi in linea retta di -OMISSIS- e, segnatamente, ai ricorrenti ed ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-). Hanno, altresì, impugnato direttamente e per illegittimità derivata le predette note-provvedimento -OMISSIS-, la nota -OMISSIS- (con la quale è stato comunicato ai ricorrenti che i predetti controinteressati hanno avanzato richiesta di operazioni di estumulazione e traslazione afferenti la cappella gentilizia de qua) nonché, ove occorra, la -OMISSIS- con la quale il Civico Ente ha dato l’avviso di avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio della voltura -OMISSIS- e tutti gli atti ad essi presupposti conseguenziali e comunque connessi.
1.1 A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto;
2) violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., primo profilo: eccesso di potere per omessa istruttoria;
3) violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., secondo profilo;
4) violazione di legge, violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, illegittimità derivata.
2. In data 7 aprile 2021 si sono costituiti in giudizio i controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. In data 4 gennaio 2022 i controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per la reiezione del ricorso.
4. Il 7 gennaio 2022 anche i ricorrenti hanno depositato memorie difensive instando per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 17 gennaio 2022 i ricorrenti hanno depositato memorie in replica.
6. Non si è costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS-.
7. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Occorre, in limine, scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa dei controinteressati. In particolare, secondo la tesi difensiva dei controinteressati, detto difetto d’interesse discenderebbe dalla circostanza che i ricorrenti non avrebbero sollevato alcun rilievo teso a censurare il diritto dei fratelli -OMISSIS- (figli del fondatore), dei relativi coniugi e dei figli ad essere tumulati nella Cappella gentilizia in parola. Ciò costituirebbe acquiescenza in ordine alla titolarità del diritto di tutta la discendenza diretta del fondatore ad essere tumulata nella stessa con la conseguenza che i ricorrenti non sarebbero in grado di trarre alcun vantaggio dall’annullamento del provvedimento di autotutela decisoria adottato dall’Amministrazione Comunale poiché il rilascio della voltura, in quanto atto vincolato, sarebbe ancorato all’esistenza del diritto ad essere tumulato nella cappella gentilizia.
1.1 L’eccezione in parola va disattesa.
Il ricorso in esame appare, infatti, sorretto da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei ricorrenti che è concreto ed attuale. Lo stesso emerge chiaramente dalla prospettazione della pretesa sostanziale azionata offerta in seno al ricorso, la quale si fonda sull’asserito esclusivo diritto dei germani -OMISSIS-e -OMISSIS- sull’area cimiteriale e sulla Cappella de quibus nonché dal contenuto delle doglianze mosse avverso gli atti impugnati.
Ciò si pone in linea con il comportamento complessivamente tenuto, anche prima della proposizione del ricorso, dai ricorrenti che, con atto stragiudiziale dell’8 maggio 2019 hanno formalmente diffidato il Civico Ente a sospendere le operazioni di estumulazione affermando di essere titolari esclusivi della concessione cimiteriale.
Deve, inoltre, aggiungersi che l’eventuale annullamento del provvedimento di autotutela impugnato determinerebbe la reviviscenza dell’atto di voltura -OMISSIS- rendendo i due ricorrenti gli unici titolari della concessione cimiteriale in questione.
2. Nel merito, però, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. Con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità in via diretta e derivata dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sub specie di travisamento dei presupposti di fatto.
Espongono i ricorrenti che il lotto cimiteriale in questione sarebbe stato concesso libero da edificazioni al signor -OMISSIS- (nonno dei ricorrenti deceduto nel 1961) con atto di concessione e che questi avrebbe poi trasferito la medesima concessione ad uno soltanto dei suoi figli, e precisamente al signor -OMISSIS- (padre dei ricorrenti) il quale avrebbe ottenuto il rilascio della licenza edilizia -OMISSIS-per l’edificazione della Cappella gentilizia privata.
Si sostiene, in proposito, che la circostanza che la licenza edilizia in parola sia stata rilasciata in favore di -OMISSIS- sarebbe sicuro indice del fatto che quest’ultimo fosse l’unico titolare della concessione cimiteriale atteso che i provvedimenti autorizzatori in materia edilizia potrebbero essere rilasciati esclusivamente a chi ha il titolo reale sull’area.
Inoltre, la voltura in favore del solo -OMISSIS- sarebbe stata attestata dal Comune di -OMISSIS- con la nota -OMISSIS- ove ci si riferisce alla “Gentilizia privata, lotto -OMISSIS-concessione edilizia -OMISSIS-della vecchia area cimiteriale di -OMISSIS-, intestata al sig. -OMISSIS-”.
3.1 La censura non coglie nel segno.
Va, anzitutto, rilevato che manca la prova dell’esistenza dell’atto inter vivos (invero mai notificato al Comune e, quindi, in ogni caso, inopponibile al Civico Ente) con cui il Fondatore -OMISSIS-avrebbe trasferito, prima del 1960, la concessione cimiteriale comunale de qua in via esclusiva al padre dei ricorrenti.
Né ciò si può ricavare dal mero fatto che la licenza edilizia -OMISSIS- ex art. 31 della L. n. 1150 del 1942 (peraltro, mai esibita) sarebbe stata intestata al solo -OMISSIS- (padre degli odierni ricorrenti). E, infatti, per espressa previsione dell’art. 31 della L. 1150 del 1942 ratione temporis vigente (“Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco”) la licenza edilizia poteva essere richiesta tanto dal Fondatore (sig. -OMISSIS-) quanto da tutti e ciascuno degli altri discendenti, i quali vantavano i medesimi diritti e interessi sullo stesso lotto. Sicchè anche a voler ritenere che la licenza edilizia sia stata effettivamente rilasciata in favore del solo sig. -OMISSIS- (padre degli odierni ricorrenti) detta circostanza non varrebbe comunque a provare che quest’ultimo fosse, in virtù di ciò, il nuovo ed esclusivo concessionario, ben potendo la richiesta di rilascio del titolo edilizio essere avanzata anche solo da uno dei contitolari del diritto sulla medesima.
3.2 Per contro, appare molto rilevante che, dal 1961 ad oggi, nella predetta Cappella gentilizia risulta essere stata tumulata tutta la discendenza diretta del Fondatore. In particolare, dall’esame dell’attestazione prot. n. -OMISSIS-, si evince che all’interno della Cappella gentilizia in questione risultano tumulati i sigg.ri: -OMISSIS-(Fondatore e nonno delle parti), -OMISSIS- (moglie del Fondatore e nonna delle parti), -OMISSIS- (padre dei ricorrenti e zio delle altre parti), -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-(figli del Fondatore e zii delle parti), -OMISSIS- (genero del Fondatore e zio delle parti) e -OMISSIS- (nipote del Fondatore e cugino delle parti), senza che, nell’arco di oltre cinquanta anni, gli odierni ricorrenti (o il loro padre) si siano mai opposti alla tumulazione dei suddetti parenti.
In questo senso preme al Collegio rilevare che, come correttamente evidenziato dal Comune di -OMISSIS- nei provvedimenti impugnati, la giurisprudenza sia civile che amministrativa è concorde nel ritenere che, ove non diversamente previsto dal titolo, vige una presunzione iuris tantum che la Cappella gentilizia sia destinata all’intera famiglia del Fondatore, senza distinzione tra i rami della medesima. È stato, infatti, osservato, da un lato, che “In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius sepulchri d’indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto” (Cassazione civile , sez. VI , 22/03/2021 , n. 8020) e, dall’altro, che “Lo ius sepulchri discendente dall’originario provvedimento di concessione cimiteriale deve ritenersi riferito ad un sepolcro di natura gentilizia o familiare riservato, in assenza di diverse disposizioni rilasciate dall’originario concessionario, a sé stesso e ai suoi familiari fra i quali vanno compresi anche i discendenti in linea collaterale del concessionario, purché non risulti una volontà contraria, anche presunta, da parte di quest’ultimo” (Consiglio di Stato , sez. V , 23/12/2013 , n. 6198).
Si deve, quindi, ritenere che, in assenza (di prova) di diversa diposizione da parte del Fondatore, la titolarità della concessione cimiteriale de qua e del relativo jus sepulchri appartenga a tutti i discendenti in linea retta di -OMISSIS-(così come, peraltro, confermato dalla circostanza di fatto che in essa ha trovato sino ad oggi tumulazione, senza distinzioni, l’intera discendenza diretta del Fondatore).
4. Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 21 nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. in quanto l’atto di voltura (-OMISSIS-) oggetto dell’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio è stato adottato in data 26 novembre 2015 mentre il provvedimento di annullamento officioso (-OMISSIS-) è stato emanato in data 2 agosto 2018 e, quindi, ben oltre i 18 mesi prescritti dalla predetta disposizione nella versione ratione temporis applicabile.
Aggiungono i ricorrenti che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti resistenti, non troverebbe applicazione la disciplina speciale di cui al comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. atteso che, nel caso che occupa, non sussisterebbe nessuna delle due ipotesi previste da quest’ultima disposizione (id est l’emanazione del provvedimento oggetto di ritiro sulla base, alternativamente, di false rappresentazioni della realtà ovvero di dichiarazioni false o mendaci costituenti reato ed accertate in via definitiva). In proposito si sostiene che né nella impugnata nota -OMISSIS-, né in quella del 2 agosto 2018 l’Amministrazione Comunale ha mai richiamato il disposto del comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. o fatto riferimento alle fattispecie ivi contemplate.
In ultimo, si evidenzia che il ricorrente sig. -OMISSIS-, nel richiedere la voltura della concessione in favore suo e della germana -OMISSIS-, ha allegato, alla relativa istanza, lo stato di famiglia dell’originario concessionario del lotto. Non sarebbe, pertanto, imputabile al medesimo alcuna falsa rappresentazione della realtà che giustifichi l’applicazione, a sacrificio dell’affidamento maturato dai ricorrenti in ordine alla stabilità dell’atto di voltura -OMISSIS-, della deroga di cui all’art. 21-nonies comma 2 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
5. Con il terzo motivo di gravame si lamenta la violazione sotto altro profilo dell’art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. in quanto il Comune di -OMISSIS- avrebbe completamente omesso ogni motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto di voltura -OMISSIS-.
6. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, stante l’intima connessione tra loro esistente, possono essere esaminati congiuntamente.
6.1 Gli stessi appaiono, entrambi, destituiti di giuridico fondamento.
Anzitutto, ritiene il Collegio che non sussista, nel caso di specie, la violazione del termine di diciotto mesi (oggi ridotto a dodici per effetto della novella apportata dall’art. 63 comma 1 della L. n. 108 del 2021) previsto ex art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. per l’esercizio del potere della P.A. di annullamento d’ufficio (in autotutela).
Ciò in quanto trova applicazione, nel caso di specie, il disposto del comma 2 bis della medesima disposizione che, in deroga al comma 1, stabilisce che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
E, infatti, l’impugnato provvedimento comunale di annullamento d’ufficio, pur non richiamando espressamente (al pari degli altri atti del procedimento) il suddetto comma 2 bis dell’art. 21-nonies riposa certamente, sul piano sostanziale, su una “falsa rappresentazione dei fatti” in ordine all’esistenza di altri aventi diritto (diversi dai controinteressati) alla voltura della concessione cimiteriale.
Del resto, è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi [n.d.r. – oggi come detto ridotto a dodici mesi] – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco” (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2018, n.3940).
6.2 Ebbene, nel caso concreto in esame, certamente sussiste la prima delle fattispecie contemplate dal comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L n. 241 del 1990 e ss.mm. consistente in una falsa rappresentazione della realtà dei fatti che, pur non integrando un fatto di rilevanza penale, sia imputabile a dolo o quantomeno colpa della parte privata istante e che, in ogni caso, non sia dovuta a colpa dell’Amministrazione procedente.
Preme, infatti, rilevare che gli odierni ricorrenti, in occasione della richiesta di voltura -OMISSIS-, hanno scientemente omesso di fornire al Comune di -OMISSIS- un quadro completo degli aventi diritto alla voltura limitandosi a produrre solo il certificato di situazione di famiglia (originaria) e non anche lo stato di famiglia da cui sarebbe risultata l’esistenza dei nipoti odierni controinteressati. Più nel dettaglio, nella copia della “situazione di famiglia originaria” del sig. -OMISSIS-(nonno delle parti) esibita, figurano i nominativi della moglie del fondatore -OMISSIS-, di tutti i loro figli (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-), della nuora sig.ra -OMISSIS-(moglie di -OMISSIS- e madre dei ricorrenti), nonché degli stessi istanti, -OMISSIS- ed -OMISSIS- (figli del sig. -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-).
Ciò in quanto, all’evidenza, la “situazione di famiglia originaria” documenta la composizione originaria della famiglia che è stata residente presso un determinato indirizzo, come si evince inequivocabilmente dall’indicazione dell’indirizzo “-OMISSIS-” nella intestazione del medesimo certificato. Non v’è, per contro, in detto certificato alcuna indicazione dei nominativi degli altri nipoti, vale a dire dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (odierni controinteressati).
Non v’è dubbio, quindi, che la falsa rappresentazione dei fatti in ordine alla individuazione degli aventi titolo alla voltura della concessione cimiteriale de qua sia comunque imputabile, quantomeno a titolo di colpa, agli odierni ricorrenti e che, per converso, l’Amministrazione Comunale resistente abbia confidato sulla veridicità degli elementi addotti dalle parti senza che alla stessa possa muoversi alcun rimprovero.
6.3 Non colgono, infatti, nel segno le ulteriori deduzioni difensive svolte dai ricorrenti in ordine alla non imputabilità agli stessi della suddetta falsa rappresentazione della realtà ed all’esistenza, per converso, di profili di colpa a carico del Comune di -OMISSIS-.
Non ha, in particolare, rilevanza il fatto che nella situazione di famiglia originaria prodotta all’Amministrazione Comunale in occasione della richiesta di voltura figurasse anche il nominativo di -OMISSIS- (madre dei controinteressati), perché rappresentativa di una situazione di famiglia oramai superata (anche in ragione della circostanza che la stessa -OMISSIS- risultava già deceduta) e, quindi, oggettivamente falsa (in quanto non corrispondendone alla realtà corrente) con conseguente omissione della indicazione della esistenza – in quel momento – di tutti i discendenti diretti del Fondatore -OMISSIS-.
Né, in ultimo, vale a integrare un concorso di colpa dell’Amministrazione Comunale intimata in grado di escludere l’applicazione del disposto dell’art. 21-nonies comma 2 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. la circostanza che il Responsabile del Procedimento abbia mancato di formulare un invito alla integrazione della documentazione. Nessun addebito può essere, infatti, mosso nei confronti di quest’ultimo posto che la documentazione in atti appariva ragionevolmente, alla luce del tenore dell’istanza originaria di voltura formulata dai ricorrenti e dalla certificazione successivamente prodotta dagli stessi, completa e non carente.
6.4 L’applicabilità alla fattispecie in scrutinio della previsione di cui al comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. rende priva di pregio anche la censura veicolata a mezzo del terzo motivo di gravame.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che “L’interesse pubblico all’eliminazione, ai sensi dell’ art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 , di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente” (T.A.R. , Salerno , sez. II , 05/01/2021 , n. 18).
Ne discende che, nel caso di specie, il Comune di -OMISSIS- non era tenuto ad offrire una puntuale e specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico (concreto ed attuale) all’annullamento d’ufficio dell’atto di voltura -OMISSIS- preminente rispetto al contrapposto interesse degli odierni ricorrenti alla sua conservazione, potendosi il primo ritenere insito nella constatazione dell’obiettiva falsità dei fatti posti a fondamento della precedente determinazione.
7. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità in via derivata della nota-provvedimento -OMISSIS-, in quanto la -OMISSIS- con la quale il Comune di -OMISSIS- ha dato avviso dell’avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio dell’atto di voltura -OMISSIS- non sarebbe mai stata notificata alla sig.ra -OMISSIS-, destinataria diretta degli effetti negativi dell’attività di autotutela posta in essere dal Civico Ente. Inoltre, nella medesima nota non sarebbero state date – ai destinatari del provvedimento ed attuali ricorrenti – le notizie previste dalle lettere c), c-bis) e d) dell’art. 8 della L. n. 241 del 1990.
7.1 Le doglianze in parola sono destituite di giuridico fondamento.
In prima battuta, pur non essendovi in atti prova della notifica della comunicazione di avvio del procedimento in favore di -OMISSIS-, trova applicazione qui il disposto dell’art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. Ciò in quanto appare del tutto evidente (e non smentito dalle deduzioni difensive di -OMISSIS-) che l’accertata falsa rappresentazione dei fatti relativa all’esistenza di altri aventi diritto alla voltura è circostanza che avrebbe in ogni caso condotto, per le ragioni già esposte in precedenza (anche con riguardo all’esistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione dell’atto illegittimo nella fattispecie di cui al comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.), all’annullamento officioso della precedente illegittima voltura.
7.2 Sotto altro profilo integrano un’ipotesi di mera irregolarità del provvedimento di annullamento d’ufficio (come tale inidonee a determinarne l’illegittimità e, quindi, l’annullamento) la mancata indicazione, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela delle informazioni di cui alle lettere c), c-bis) e d) dell’art. 8 della L. n. 241 del 1990. Depone, in questa direzione, la prevalente giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale “La mancata indicazione nell’atto recante la comunicazione dell’avvio del procedimento […] di tutte le informazioni contenute nell’art. 8 l. n. 241 del 1990 e, in particolare, del nominativo del responsabile del procedimento (o dell’ufficio in cui prendere visione degli atti) rappresenta un’ipotesi di mera irregolarità, che non inficia la validità del provvedimento finale” (ex multis, Consiglio di Stato , sez. VI , 05/12/2016 , n. 5106).
8. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
9. Sussistono, anche in considerazione della assoluta novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Giovanni Gallone)
IL PRESIDENTE (Enrico d’Arpe)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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