TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 347

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 347

Pubblicato il 07/03/2025
N. 00347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00930/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vito L., Antonietta F., < omissis > di L. Vito, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Misserini e Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carosino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della Deliberazione di C.C. n. 21 del 22.6.2023 del Comune di Carosino, con la quale è stata approvata la modifica al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Attività Funebri e Cimiteriali, introducendo l’art. 71 bis il quale prevede che “nell’ambito del territorio comunale le case funerarie non devono essere ubicate all’interno delle aree individuate come zona A, B e C e nel raggio di 100 metri dalle medesime zone”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 26.10.2023, per l’annullamento
– del provvedimento del Responsabile del SUAP dell’Unione dei Comuni di Montedoro del 10.08.2023 – Protocollo della Comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0147879/10-08-2023, comunicata attraverso il portale SUAP in pari data, con il quale lo stesso SUAP dell’Unione Comuni di Montedoro comunicava al Sig. Vito L. la “chiusura negativa del procedimento” in relazione al “progetto per il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a casa funeraria, dell’immobile sito in Carosino (TA) al viale Risorgimento nr. 79-81, censita in catasto urbano al Fg. 7 p.lla 1031 sub 1”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carosino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – comproprietari di un immobile a Carosino, acquistato con l’intenzione di trasformarlo in una casa funeraria – hanno impugnato gli atti, in epigrafe meglio indicati, in virtù dei quali il Comune di Carosino ha respinto il progetto per il cambio di destinazione d’uso del predetto immobile da residenziale a “casa del commiato”.
1.1. Il provvedimento di diniego è stato assunto sulla base dell’art. 71 bis del Regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebri e cimiteriali – introdotto con Del. Cons. Com. n. 21 del 22.6.2023 pochi giorni dopo l’acquisto del predetto immobile –, che vieta la collocazione di case funerarie nelle zone A, B e C del territorio comunale e nel raggio di 100 metri da queste zone.
1.2. I ricorrenti sostengono che il regolamento comunale è illegittimo e lesivo dei loro diritti e interessi.
1.3. A sostegno del mezzo di gravame e dei motivi aggiunti successivamente proposti, la difesa attorea ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Sull’illegittimità del regolamento. Carenza di potere in astratto. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 l.r. Puglia n. 34/2008. Violazione e/o falsa applicazione art. 17 L.R. Puglia n. 34/2008. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Istruttoria mancante, carente e/o superficiale. Violazione delle norme sul giusto procedimento”; II. “Sull’illegittimità del diniego al progetto – Violazione e/o falsa applicazione art. 4 l.r. Puglia n. 34/2008. Violazione e/o falsa applicazione art. 17 l.r. Puglia n. 34/2008. Violazione e/o falsa applicazione art. 10-bis l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Istruttoria mancante, carente e/o superficiale. Violazione delle norme sul giusto procedimento”.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carosino, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
4. Va anzitutto superata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale, per omessa impugnazione del provvedimento di diniego definitivo del SUAP.
4.1. Infatti, parte ricorrente – essendo ancora in termine (il provvedimento del SUAP è dell’8.8.2023) – ha sanato tale profilo di inammissibilità, impugnando con motivi aggiunti anche detto provvedimento ed estendendo il contraddittorio nei confronti dell’Unione dei Comuni, mediante rituale notifica alla sua corretta PEC.
4.2. È inoltre da respingere l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere i ricorrenti presentato istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n.380/2001, ritenendo che il progetto sia assentibile sulla scorta delle destinazioni d’uso previste per la zona B dalla normativa urbanistica vigente (in particolare, ritenendo che la “casa funeraria” rientri nella destinazione d’uso delle “opere per il culto”, prevista dall’art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Carosino).
4.3. È evidente, infatti, che l’interesse attoreo a ricorrere risiede nella lesività concreta ed attuale della disposizione regolamentare introdotta ex novo dall’Amministrazione comunale, la quale – a prescindere dalla qualificazione giuridica del tipo di permesso richiesto – esclude in radice la possibilità di realizzare strutture del commiato nella Zona B, ovvero proprio nella zona in cui è ubicato l’immobile per cui vi è causa e che i ricorrenti intendono destinare a “casa funeraria”.
5. Superate le questioni preliminari, si può quindi passare ad esaminare il merito della vicenda.
5.1. Con il primo ordine di censure, la difesa attorea deduce l’illegittimità dell’impugnata previsione regolamentare, perché assunta dalla P.A. in carenza di potere, esulando dall’ambito tipico legalmente riconosciuto al Comune.
5.2. Il motivo è fondato.
5.3. L’introduzione, attraverso la previsione impugnata, di un limite generalizzato per la realizzazione delle case funerarie, in quanto esteso ad intere zone del centro abitato, si pone in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. Puglia n. 34/2008, giacché la fonte normativa regionale: i) non prevede tale specifica competenza per i Comuni; ii) al contrario incentiva gli enti territoriali alla promozione delle strutture del commiato, tra le quali emerge anche la casa funeraria (cfr. art. 17, co. 1); iii) sancisce la possibilità di realizzare le case funerarie nei centri residenziali anche in deroga allo strumento urbanistico (cfr. art. 4, co. 3-bis) e nelle fasce di rispetto cimiteriale (cfr. art. 17, co. 5, ult. periodo), e ciò in coerenza con quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – essendo la morte un accadimento naturale che colpisce la popolazione residente – il servizio funebre è svolto nell’interesse di quest’ultima e, pertanto, deve ritenersi consentito (anche) nelle zone a vocazione residenziale (cfr. TAR Salerno 2897/2022); iv) prevede limiti tipici e tassativi (ovvero quelli secondo cui “le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva” – cfr. art. 17, co. 5), tra i quali non rientra quello introdotto dal Comune di Carosino con la disposizione gravata.
5.4. Reputa il Collegio che la preclusione a priori ed in via generalizzata alla possibilità di realizzare le strutture del commiato nelle zone A, B e C dello strumento urbanistico contrasti – in primis – con i commi 2 e 3 bis dell’art. 4 della citata legge regionale, laddove è previsto che “il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17”.
5.5. La disposizione fa chiaro riferimento ai “centri abitati”, dovendo pertanto ritenersi che l’attività de qua è stata ritenuta dal legislatore regionale astrattamente compatibile con la destinazione residenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22).
5.6. Né, in contrario, può essere utilmente invocato il disposto del successivo art. 7, nella parte in cui stabilisce che “… i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento comunale”, trattandosi della possibilità di disciplinare le “attività” di carattere funebre e non l’aspetto urbanistico sotteso alle stesse; in tale contesto, e nell’ambito di un regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale “in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri”, va interpretata la possibilità – riconosciuta ai Comuni – di stabilire “in particolare” con regolamento comunale” …le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme…” (cfr. comma 1-bis e comma 2 dell’art. 7 cit.).
5.7. In definitiva, la facoltà riconosciuta ai Comuni di autorizzare le case funerarie e le sale per il commiato all’interno dei centri abitati (“il Comune può approvare…”), si riferisce ad una valutazione della P.A., di tipo eminentemente discrezionale, che deve essere esercitata in concreto sulla singola istanza.
5.8. Le richiamate disposizioni normative non presuppongono affatto la possibilità per le amministrazioni comunali di limitare o di escludere ex ante la realizzazione delle case funerarie in via generalizzata in intere aree o zone del territorio comunale, ma – al contrario – richiedono una valutazione in concreto della specifica situazione, supportata da adeguata e specifica motivazione, dovendo dare conto il Comune dei motivi sottesi a detta opzione, e ciò al fine di rendere evidenti le ragioni giustificatrici della compressione dell’iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle case funerarie, a fronte di (eventuali) motivi di pubblico interesse, che devono essere specificamente individuati e valorizzati.
6. Non è, invece, favorevolmente apprezzabile l’ulteriore profilo di censura, con cui parte ricorrente sostiene che le norme tecniche comunali annesse al P.R.G. consentirebbero la realizzazione di una “casa funeraria”, in quanto rientrante nel novero delle “opere per il culto, per le istituzioni religiose, per le istituzioni parrocchiali comprese le residenze per il personale religioso e per quello laico addetto” (art. 9, lett. h, delle NTA del Comune di Carosino).
6.1. Invero, la realizzazione di una “casa funeraria” non appare sussumibile all’interno delle “opere per il culto”, per tali dovendosi intendere le opere destinate all’esercizio del culto religioso ex art. 831 cod. civ.; mentre la casa funeraria, come visto, è normata dalla L.R. Puglia n. 34/2008 ed inerisce l’“ambito funebre”, ossia “l’attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato” (art. 1, comma 3, lett. d).
6.2. Va peraltro osservato che, in subiecta materia, la giurisprudenza di questo Tribunale ha condivisibilmente statuito quanto segue: «… il potere di assentire le strutture del commiato in deroga allo strumento urbanistico, nei termini in cui è disciplinato dal comma 3 bis dell’art. 4 della l.r. 34/2008, non è dissimile dal potere di disporre il rilascio del p.d.c. in deroga per edifici di pubblico interesse disciplinato dall’art. 14 del d.P.R. 380/2001. In entrambi i casi si tratta di attribuire, all’esito di un momento di comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, una posizione ampliativa in favore del richiedente all’esito di apprezzamenti discrezionali, che involgono valutazioni essenzialmente urbanistiche circa la sostenibilità della deroga imposta della realizzazione dell’intervento, in termini di compatibilità con le direttrici di sviluppo che interessano la zona di riferimento. E’ pertanto evidente che ogni valutazione circa la configurabilità dei presupposti per addivenire al rilascio del titolo ai sensi dell’art. 4, co. 3 bis, della l.r. n. 44/2008, in linea con quanto stabilito dall’art. 14, co. 1 del d.P.R. 380/2001, non può che rientrare tra le competenze del consiglio comunale quale organo competente all’esercizio della funzione pianificatoria: ““la struttura per cui è causa sembra essere collocata nei pressi del “centro abitato”, la cui operatività quale “casa per il commiato” necessiterebbe di una previa deroga agli strumenti urbanistici con approvazione da parte del Consiglio comunale ai sensi del menzionato art. 4, comma 3-bis legge regionale n. 34/2008, cosa che nel caso di specie non è avvenuta” (TAR Puglia Bari, ordinanza cautelare n. 71/2021)» (TAR Lecce, Sez. I, 22 marzo 2023, n. 264).
7. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, restando assorbito l’esame di ogni ulteriore doglianza, stante il sopravvenuto annullamento della disposizione regolamentare su cui si basa il diniego gravato, per tale motivo anch’esso travolto da invalidità viziante, e dovendo la P.A. rideterminarsi sulla res controversa, alla stregua dell’affermato carattere discrezionale della (eventuale) concessione di permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ex art. 4, comma 3-bis della legge regionale n. 34/2008.
8. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, siccome liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Carosino al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
L’ESTENSORE (Nino Dello Preite)
IL PRESIDENTE (Ettore Manca)
IL SEGRETARIO