TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030
MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030
(Regione Puglia) Sussistendo una fascia di rispetto cimiteriale di 200 m. dal centro abitato, essa riguarda anche le strutture per il commiato, le quali devono quindi essere collocate, di norma, alla distanza di almeno 200 m. dal centro abitato (salvi “i casi di reale necessità” e sentita la ASL territorialmente competente). Dalla regola della localizzazione della sala del commiato ad almeno 200 m. dal centro abitato e dal fatto che il servizio fornito da una tale struttura ricade in ambito funebre, consegue chiaramente che la destinazione d’uso di un immobile a ciò dedicato e nel centro abitato (o, comunque, all’interno della fascia di rispetto) è rilevante dal punto di vista urbanistico, in quanto sottoposta alla suddetta lex specialis regionale. Per la legge regionale la gestione di una sala del commiato «è, a tutti gli effetti, un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale», per cui trova applicazione non solo la specifica disciplina della L.R. (Puglia) 15/12/2008, n. 34, ma vi è altresì la necessità di procedere anche all’acquisizione della deroga di cui all’art. 14 d.P.R.6/6/2001, n. 380.
NORME CORRELATE
Puglia, L.R. 15/12/2008, n. 34
Pubblicato il 14/06/2019
N. 01030/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso in riassunzione, numero di registro generale 188 del 2018, proposto da
Aneris Lucia C., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Carmiano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di:
– Giuseppe M. e Pierino S., rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, Vico Giambattista del Tufo n. 9;
– < omissis > s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della nota prot. 16189 del 22 dicembre 2017, con la quale il responsabile del settore V “Urbanistica-Ambiente” del Comune di Carmiano comunicava “la conclusione con archiviazione” del procedimento avviato ex art. 7 e ss. L. 241/90 (nota prot. 14458 del 23 novembre 2017) con “contestuale rispristino con effetto immediato dell’efficacia” della SCIA prot. 9489 dell’8 agosto 2017 prat. edil. 2342/17, per modifiche e adeguamento igienico sanitario di locale commerciale a p.t. da adibire a sala del commiato;
– della successiva nota prot. 4138 del 19 marzo 2018, con cui il Settore VI SUAP del Comune di Carmiano autorizza l’esercizio dell’attività di sala per il commiato di cui all’art. 17 della L.R. 15 dicembre 2008, n. 34, ed all’art. 15 del R.R. 11 marzo 2015, n. 8;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto finalizzato alla realizzazione dell’intervento;
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe M. e di Pierino S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. A. Vantaggiato per la ricorrente e avv.ti L. Maruotti e F.sco Romano per i controinteressati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con sentenza n. 916 del 28 maggio 2018, questo Tribunale accoglieva il ricorso della Sig.ra C. e, per l’effetto, annullava gli atti del Comune di Carmiano relativi:
– al ripristino, con effetti immediati, della SCIA dell’8 agosto 2017 prot. n. 9489, presentata per modifiche e adeguamento igienico-sanitario di un locale, di proprietà dei Sig.ri M. Giuseppe e S. Pierino, da adibire a sala del commiato (nota prot. 16189 del 22 dicembre 2017, con cui il Comune archiviava il procedimento in autotutela avviato su segnalazione della ricorrente, relativamente alla compatibilità di una tale destinazione con gli strumenti urbanistici e con la normativa di riferimento);
– all’autorizzazione, in favore della società < omissis > s.n.c., allo svolgimento dell’attività di sala del commiato (nota SUAP prot. n. 4138 del 19 marzo 2018).
2) Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2891 del 3 maggio 2019 (pronunciata sull’appello proposto da M. Giuseppe e S. Pierino e con l’intervento della società < omissis > s.n.c.), annullava la pronuncia di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società < omissis > s.n.c., destinataria dell’autorizzazione del SUAP comunale del 19 marzo 2018 (autorizzazione che, con motivi aggiunti e per illegittimità derivata dalla nota comunale del 22 dicembre 2017, la Sig.ra C. aveva impugnato in primo grado senza notificare il ricorso per motivi aggiunti anche alla predetta società).
3) In conseguenza del predetto annullamento da parte del Giudice di secondo grado, la Sig.ra C. ha riassunto il giudizio, ex art. 105, comma 3, c.p.a., instaurando il contraddittorio nei confronti sia dei proprietari dell’immobile in questione che della società destinataria della predetta autorizzazione allo svolgimento dell’attività di sala del commiato.
Parte ricorrente ha riproposto i motivi di censura già spiegati in occasione della originaria insaturazione della controversia, reiterando, altresì, la domanda di tutela cautelare.
I controinteressati M. Giuseppe e S. Pierino hanno depositato, in data 25 maggio 2019, memoria in replica alla riassunzione.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2019, la causa, previo avviso alle parti della possibilità dell’adozione della presente decisione in forma semplificata, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole della localizzazione dell’attività di sala del commiato nell’immobile confinante con la sua proprietà e, in ragione della nozione di vicinitas elaborata dalla giurisprudenza, ha sicuramente interesse a proporre l’impugnazione in esame, relativa agli atti comunali che, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio che commerciale, consentono tale attività (così, la stessa sentenza C.d.S., 3 maggio 2019, n. 2891, cit.).
2) Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa dei proprietari dell’immobile in questione, di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale improcedibilità deriverebbe, ad avviso dei controinteressati, dall’inammissibilità dell’originario atto di motivi aggiunti – relativo all’impugnazione (per illegittimità derivata dalla nota, oggetto del gravame originario, del 22 dicembre 2017, con cui si ripristinava l’efficacia della SCIA dell’8 agosto 2017) dell’autorizzazione del SUAP comunale del 19 marzo 2018 allo svolgimento dell’attività di sala del commiato – per omessa notifica all’unico soggetto effettivamente controinteressato, cioè la società < omissis > s.n.c.; tale improcedibilità risulterebbe poi conclamata dalla successiva SCIA prot. n. 12518 del 6 settembre 2018, non impugnata da parte ricorrente, che sarebbe stata presentata dalla predetta società al fine di “regolarizzare” la destinazione urbanistica dell’immobile (“locale commerciale”) in luogo di quella (“sala del commiato”) inizialmente indicata nella precedente SCIA prot. 9489 (prat. edil. 2342/17) dell’8 agosto 2017. Deducono, al riguardo, i controinteressati che, “poiché la S.C.I.A. prot. 9489 prat. edil. 2342/17 (presentata dai resistenti) è stata ‘superata’ dalla S.C.I.A. prot. n. 12518 del 6 settembre 2018 (presentata dalla società < omissis >), è di tutta evidenza come, allo stato, sia venuto meno l’interesse ad impugnare il primo titolo edilizio che era stato posto a base del ricorso principale” (v. pag. 3 memoria del 25 maggio 2019).
2.1) L’eccezione è infondata.
Come già rilevato dal Consiglio di Stato nella presente controversia (cit. sentenza del 3 maggio 2019, n. 2891), il ricorso per motivi aggiunti era stato notificato ai proprietari dell’immobile, i quali rivestono, non solo in relazione al ricorso introduttivo ma anche con riferimento ai motivi aggiunti, la posizione di controinteressati, nella misura in cui hanno effettuato lavori onde ottenere una precisa destinazione d’uso dell’immobile, per una attività specifica (sala del commiato), non fungibile, in tutta evidenza, con altre (anche in ragione dei requisiti che il locale deve avere per lo svolgimento di tale attività). Conseguentemente, essi rivestono la qualifica di controinteressati anche in relazione all’impugnazione del successivo provvedimento con il quale si è autorizzata detta attività (in tal senso, C.d.S., cit. sent. n. 2891 del 3 maggio 2015, che, al riguardo, aggiunge che: «La circostanza che, medio tempore ed ai fini dello svolgimento della predetta attività, l’immobile sia stato locato ad un diverso soggetto (la interveniente società “< omissis >” snc) non esclude la loro veste di controinteressati, posto che l’eventuale annullamento di tale atto spiegherebbe effetti anche sulla persistenza del rapporto contrattuale»). Ne deriva che i motivi aggiunti, essendo stati, all’epoca, notificati ad almeno uno dei controinteressati (nella specie: i proprietari dell’immobile), non sono da considerare inammissibili, con la conseguenza che non può essere dichiarato improcedibile il ricorso principale.
Né incide, sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, la dedotta presentazione, da ultimo, della SCIA prot. n. 12518 del 6 settembre 2018 da parte della < omissis > s.n.c. Posto che la SCIA, ai sensi dell’art. 19, comma 6-<i>ter</i>, Legge n. 241/1990 (su cui v., recentemente, Corte Costituzionale, sentenza 13 marzo 2019, n. 45), non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile (con la conseguenza che l’eventuale impugnazione della medesima sarebbe risultata inammissibile), va rilevato che l’eventuale venir meno degli atti a monte impugnati (oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, illo tempore proposti, nonché della riassunzione oggi in esame) comporterebbe l’automatica caducazione di tale ultima SCIA del 6 settembre 2018, la quale non avrebbe più alC. ragion d’essere.
3) Superate le suddette eccezioni preliminari, può venirsi all’esame del merito della causa, nella quale parte ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità degli atti impugnati:
– i) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 NTA del PDF del Comune di Carmiano, errata applicazione dell’art. 23-ter D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 4 L. R. n. 48/17, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del D.P.R. n. 380/01;
– ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 L.R. n. 34/2008, come sostituiti dall’art. 35 L.R. n. 4/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.P.R. n. 380/01, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, incompetenza dell’organo;
– iii) travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione della Legge n. 122/1989.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente – oltre a evidenziare che vi sarebbe un “salto logico” relativamente alla destinazione d’uso del locale oggetto di causa, in quanto questo sarebbe stato, dapprima, destinato a falegnameria e, poi, a fioreria (come si legge nella relazione allegata alla SCIA originaria dell’8 agosto 2017), senza che risultino dati giuridici certi in ordine a tale mutamento d’uso (da artigianale a commerciale) – denuncia che l’immobile in questione è collocato, dalle NTA comunali (artt. 8 e 11), in zona residenziale B2, definita come “zona di completamento”: conseguentemente, considerato che le zone residenziali sono “destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi” e che da esse è esclusa ogni attività “che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona” (art. 8, commi 1 e 2, NTA), la destinazione di un locale a sala del commiato non sarebbe compatibile con la destinazione “residenziale” di zona, né sarebbe inquadrabile nella destinazione “commerciale” dei servizi “connessi” alle abitazioni. Ciò, a detta della ricorrente, implicherebbe una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso rilevante, come tale non soggetta a semplice SCIA (come invece è stato ritenuto dal Comune) ma a permesso di costruire, ai sensi degli artt. 23-ter del D.P.R. n. 380/01 e 4 della L.R. n. 48/2017.
Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della L.R. Puglia n. 34/2008, le strutture per il commiato sono di norma collocate a una distanza di 200 metri dai centri abitati, salvo deroga (a tale distanza) per i casi di “reale necessità” e sentita l’ASL competente per territorio (v. art. 4, comma 3, L.R. cit.). Nel caso di specie, la ricorrente deduce che:
– la localizzazione della casa del commiato de qua nel centro abitato incide sulle scelte “localizzativo-territoriali” del Comune, con la conseguenza che gli atti impugnati sarebbero affetti da incompetenza, perché adottati dal responsabile di settore e non dal Consiglio Comunale, titolare, invece, della competenza generale in punto di pianificazione territoriale, ex art. 42 D. Lgs. n. 267/2000;
– gli atti impugnati sarebbero contrari alla richiamata disciplina regionale, non risultando valutazioni circa la “reale necessità” di collocare la sala del commiato de qua nel centro abitato, né risultando il parere della ASL.
Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che i proponenti hanno allegato alla SCIA originaria un dichiarazione in cui il tecnico progettista ha affermato che i parcheggi sarebbero stati garantiti dalla sede stradale: la ricorrente censura tale aspetto, evidenziando che non sarebbe chiaro come la sede stradale, di proprietà comunale, possa garantire il rispetto della dotazione a parcheggio pertinenziale, che dovrebbe essere, invece, di proprietà privata.
4) Osserva il Collegio quanto segue.
4.1) L’art. 4, commi 2 e 3, L.R. n. 34/2008 (come modificata dalla L.R. n. 4/2010) prevede che:
“2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l’eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo 17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne”.
Da tale disposizione emerge chiaramente che esiste una fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri dal centro abitato, che riguarda anche le strutture per il commiato (oggetto della presente controversia), le quali devono quindi essere collocate, di norma, alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, salvi “i casi di reale necessità” e sentita la ASL competente.
Il riferimento alle strutture per il commiato è stato introdotto con la modifica di cui alla L.R. n. 4/2010, da cui emerge che il Legislatore ha voluto espressamente sottoporre le case del commiato alla più restrittiva disciplina di cui al comma 3 dell’art. 4. Non può rilevare, in senso contrario, la considerazione – sostenuta dal Comune intimato nella nota prot. 16189 del 22 dicembre 2017 – secondo la quale la novella legislativa del 2010 avrebbe lasciato “intatto” l’art. 17 L.R. n. 34/2008, che si limita a dire che le strutture per il commiato “possono” essere realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale (comma 5, ultima parte): il fatto che tale insediamento possa essere collocato dentro la predetta fascia (ex art. 17 cit.) non esclude che un tale posizionamento avvenga per il tramite della procedura e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 4, che il Legislatore regionale del 2010, per l’appunto, ha voluto espressamente estendere alle case del commiato.
4.2) Va poi rilevato che l’art. 1, comma 3, lett. d), della medesima L.R. n. 34/2008, ricomprende espressamente nell’ambito funebre “l’attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato”.
Ebbene, dalla regola della localizzazione della sala del commiato ad almeno 200 metri dal centro abitato e dal fatto che il servizio fornito da una tale struttura ricade in ambito funebre si ricava chiaramente che la destinazione d’uso di un immobile a ciò dedicato e nel centro abitato (o, comunque, all’interno della fascia di rispetto di duecento metri) è rilevante dal punto di vista urbanistico, in quanto sottoposta alla suddetta lex specialis regionale. Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la gestione di una sala del commiato «è, a tutti gli effetti, un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale», con la conseguenza che, a un caso del genere, trova applicazione non solo la prefata disciplina di cui alla L.R. n. 34/2008, ma la «necessità [di] procedere anche all’acquisizione della deroga di cui all’art. 14 D.P.R.380/2001» (così, T.A.R. Puglia, Lecce, 17 luglio 2018, n. 1178).
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 19 aprile 2019, n. 2104, ha osservato che:
«a) l’art. 1, comma 3, lett. d., della l.r. 34/2008 prevede che rientrano nello “ambito funebre” “l’attività funebre e i servizi forniti dalle strutture del commiato”;
b) l’art. 4, commi 2 e 3, della l.r. n. 34/2008 impone la realizzazione delle sale per il commiato nella fascia di rispetto cimiteriale, consentendo, solo previo il conseguimento di deroga, la costruzione a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati;
c) in senso contrario non sembra deporre né la previsione di cui all’art. 17 della l.r. n. 34/2008, né la circostanza che il servizio venga offerto dietro pagamento di un corrispettivo, ciò non potendo di per sé considerarsi determinante ai fini della qualificazione come attività commerciale».
4.3) Venendo al caso di specie, deve preliminarmente rilevarsi che la nota comunale prot. 16189 del 22 dicembre 2017 non è affetta da incompetenza – come invece denunciato dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso – in quanto, con essa, non già si esprime la deroga allo strumento urbanistico di riferimento (cosa che sarebbe stata di competenza del Consiglio Comunale, ex art. 14 D.P.R. n. 380/2001) ma, sulla base di un’errata interpretazione della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., vengono ritenute liberamente “collocabili” le strutture per il commiato sul territorio comunale, nell’esercizio, quindi, seppur erroneo, dei poteri gestionali della competente articolazione comunale. La nota sarebbe stata viziata da incompetenza (in quanto sarebbero state esercitate competenze del Consiglio Comunale) se ci si fosse pronunciati sulla possibilità di deroga allo strumento urbanistico (v. art. 14 D.P.R. n. 380/2001) e, eventualmente, si fosse dichiarata la sussistenza della “reale necessità” prevista dall’art. 4, comma 3, L.R. n. 34/2008, ma ciò non è avvenuto.
Inoltre, con riferimento a quanto preliminarmente dedotto dalla ricorrente (con il primo motivo di censura) in ordine al fatto che non vi sarebbero dati giuridici certi in ordine all’originario mutamento d’uso (da artigianale a commerciale) dell’immobile in parola (che prima sarebbe stato adibito a falegnameria e poi a locale per fioraio), il Collegio non può che prendere atto di quanto prodotto in atti, cioè del certificato di agibilità del 20 maggio 1999, dal quale si evince la destinazione commerciale dell’immobile (doc. n. 4 memoria dei controinteressati del 24 marzo 2018).
4.4) Ciò premesso, rileva il Collegio che la nota comunale prot. 16189 del 22 dicembre 2017 e la successiva nota del SUAP comunale prot. 4138 del 19 marzo 2018 (impugnata dalla ricorrente per illegittimità derivata dalla prima) sono illegittime e vanno annullate perché violano radicalmente il quadro normativo di riferimento descritto ai precedenti punti 4.1 e 4.2: il Comune, infatti, ha ritenuto liberamente collocabile nel centro abitato (o, comunque, entro la fascia di rispetto di duecento metri) la struttura per il commiato di che trattasi, cosa che, invece, è possibile solo alle condizioni previste dall’art. 4, comma 3, L.R. n. 34/2008 e s.m.i., con conseguente rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso dell’immobile che si vuole dedicare a tale attività.
Nei suddetti termini vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre la terza censura (con cui si deduce il mancato rispetto dei parametri in tema di aree destinate a parcheggio) può essere assorbita, atteso che il suo esame presuppone la legittima destinazione a sala del commiato di un locale, già esistente, in centro abitato, cosa che, allo stato, non è, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, accoglimento che travolge alla radice gli atti impugnati.
4.5) Il ricorso, nei termini predetti, va quindi accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Dall’annullamento degli atti impugnati discende la caducazione automatica dell’ultima SCIA prot. n. 12518 del 6 settembre 2018 – che i proprietari del locale riferiscono essere stata presentata dalla < omissis > s.n.c. per “correggere” la destinazione d’uso dell’immobile, da “sala del commiato” a “commerciale” (v. pag. 3 memoria del 25 maggio 2019) – perché la medesima non ha più alcuna ragion d’essere.
5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune, mentre possono essere compensate tra parte ricorrente e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Carmiano al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate tra parte ricorrente e le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Referendario
L’ESTENSORE (Andrea Vitucci)
IL PRESIDENTE (Eleonora Di Santo)
IL SEGRETARIO