TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 settembre 2019, n. 1454
MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 settembre 2019, n. 1454
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 settembre 2019, n. 1454
Sulla base della legge (e regolamento) regionali – regione Puglia – le chiese non possono essere utilizzate quale luogo di osservazione, custodia ed esposizione delle salme quando siano sprovviste dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa regionale.
La collocazione dell’immobile interessato, limitrofo ad altre strutture, non può integrare il divieto previsto dell’art. 17 L.R. (Puglia) 15/12/2008, n. 34, dovendosi tenere conto dell’autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato. Inoltre, le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia costituiscono questioni totalmente avulse dal rilascio del permesso a costruire.
La collocazione dell’immobile interessato, limitrofo ad altre strutture, non può integrare il divieto previsto dell’art. 17 L.R. (Puglia) 15/12/2008, n. 34, dovendosi tenere conto dell’autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato. Inoltre, le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia costituiscono questioni totalmente avulse dal rilascio del permesso a costruire.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 05/09/2019
N. 01454/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2016 REG.RIC.
N. 01454/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, proposto da
Rocco Fernando Z., rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Rampino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese,63;
contro
Comune di Leverano, Azienda Sanitaria Locale Lecce non costituiti in giudizio;
nei confronti
Antonio Maurizio V., rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 54 del 28/04/2016, relativo alla pratica edilizia n. 293/2015, con il quale il responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Leverano ha rilasciato al sig. V. Don Antonio Maurizio, in qualità di parroco della Parrocchia SS. Annunziata di Leverano, il permesso di effettuare variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa sita in Loc.tà “Costantinopoli“, identificati all’NCEU al Fg 33 particella 1540, di proprietà della Parrocchia SS. Annunziata, locali da adibire a Casa del Commiato, come da progetto, corredato da n. 2 relazioni tecniche, redatto dall’arch. Sara Margapoti;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio Maurizio V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Z. Rocco Fernardo – che gestisce a Leverano una “Casa Funebre”, ossia una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura – riferisce che, in data 19 novembre 2015, Don Antonio Maurizio V., in qualità di Parroco della Parrocchia di SS. Annunziata di Leverano, ha presentato al Comune una istanza avente ad oggetto il Permesso di Costruire per l’intervento edilizio di “Variazioni Interne dei Locali annessi alla Chiesa sita in “Costantinopoli” da adibire a “Casa del Commiato”.
Il 28 aprile 2016 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 54/2016 richiesto, subordinandolo tuttavia alla condizione che venissero rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere della Asl di Lecce-Dipartimento di prevenzione del 22 febbraio 2016 ed in particolare che la struttura in fieri “venisse dotata da quanto previsto dalla Reg. Regionale n. 8 del 11/03/2015, art. 5, comma b (apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, ecc.)”.
Avverso il predetto provvedimento concessorio di costruire è insorto l’odierno ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Ha articolato i seguenti motivi di diritto:
– “Violazione dell’art. 7 dell’Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984 (ratificato e portato ad esecuzione con legge dello Stato n.121 del 25/03/1985). In particolare, violazione del Codice Canonico artt. nn. 515, 532, 1276 e artt. nn. 1281-1288 e artt. 1291-1298. Difetto di legittimazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti”;
– “Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 art. 11 e art.20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Difetto di legittimazione sotto il profilo civilistico e amministrativo”;
– “Violazione di Legge in materia di igiene e sanità pubblica. In particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Legge Regionale 15/12/2008 n. 34. Erroneità dei presupposti. Contrarietà dell’atto impugnato alla nota della ASL prot. 1473 IP e alle prescrizioni e condizioni in esso contenute”;
– “Violazione di Legge in materia di ubicazione delle strutture per il Commiato. In particolare violazione dell’art. 17 legge Regionale n. 34/2008. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento”;
– “Violazione dell’art. 15 Regolamento Regionale n. 8/2015 – Reg. Reg 3/2005, sia in relazione alle caratteristiche della struttura sia in relazione alla dotazione impiantistica richiesta, quest’ultima in relazione alla specifica prescrizione richiesta dalla ASL Lecce nel proprio parere igienico-sanitario in data 22/02/2016. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento”;
– “Violazione dell’art. 15 n.1 Regolamento Regionale n. 8/2015, in relazione alla mancanza dei requisiti richiesti e previsti dall’art. 8 del medesimo Regolamento. -Violazione di legge in materia di destinazione d’uso. Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti”.
Si è costituito Don Antonio Maurizio V., contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del gravame.
Non si è invece costituito il Comune di Leverano.
In esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2016, è stata emessa l’ordinanza n. 383/2016 con la quale questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in particolare che “il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto: – Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia; – Allo stato attuale il titolo rilasciato si compone del parere urbanistico ed edilizio, nonché delle prescrizioni della ASL per cui l’immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti i due diversi Enti e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza di quanto realizzato alle specifiche discipline del settore; – La collocazione dell’immobile in parola, limitrofo ad altre strutture, non può integrare quel divieto previsto dell’art. 17 legge Regionale n. 34/2008, tenuto conto dell’autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato;- Le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato”.
Detto provvedimento cautelare è stata confermato dal Consiglio di Stato che, con propria ordinanza n. 4947/2016, ha ritenuto in particolare che “l’appello non appare fornito di decisivo fumus, considerato che trattasi di lavori interni e che l’appellante agisce a tutela principalmente di un interesse commerciale”.
All’udienza del 17 luglio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Con i primi due motivi, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, l’esponente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione delle norme del Codice Canonico che regolano il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli articoli 11 e 20 del DPR 380/2001.
In particolare, il Parroco avrebbe proceduto a richiedere il permesso di costruire in esame senza acquisire previamente l’autorizzazione da parte dell’Ordinario prescritta ad validitatem e l’Ente civico avrebbe rilasciato l’autorizzazione de qua ad un soggetto privo di legittimazione.
Le censure non sono fondate.
Osserva il Collegio che l’Arcivescovo della diocesi Brindisi – Ostuni, con Decreto in vigore dal 18 gennaio 2013, considerando le norme del CDC 1277, 1281, 1291-1298 riguardanti il suo diritto-dovere di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni che appartengono alle Persone giuridiche pubbliche a lui soggette e il suo compito di precisare quali siano gli atti di amministrazione straordinaria, ha premesso che vanno considerati atti di amministrazione straordinaria la mutazione della destinazione d’uso di immobili, l’affidamento di incarichi professionali di qualsiasi tipo, l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di valore superiore a Euro 15.000,00, l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali.
Quindi ha stabilito che, per detti atti, sono necessari il parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale e l’autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano (alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell’Ente).
Orbene, nella fattispecie in esame, come già rilevato con l’ordinanza cautelare n. 383/2016, “nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia”.
In particolare, è stato versato in atti il decreto emesso in data 18 novembre 2015 dall’Arcivescovo competente con il quale Don Antonio Maurizio V. è stato autorizzato a procedere all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali della Parrocchia da adibire a casa del commiato, preso atto del parere favorevole sia del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici sia dell’Ufficio Amministrativo Diocesano.
Conseguentemente, l’Amministrazione non è incorsa nella violazione degli articoli 11 e 20 del TUE, avendo rilasciato il permesso di costruire ad un soggetto legittimato a richiederlo.
4. Con gli ulteriori motivi di ricorso, viene dedotta la violazione delle norme in materia igienico sanitaria ed in particolare degli articoli 10 e 17 della L.R. Puglia 34/2008 che vieterebbero la destinazione dell’immobile in questione a sala di commiato. Inoltre la struttura in esame sarebbe priva delle dotazioni richieste dall’art. 15 comma 5 lett. b) ed in particolare di apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma. Infine non sarebbero state osservate le prescrizioni dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 8/2015 relative all’attività funebre.
5. Nello specifico, queste sono le norme che si assumono violate:
– art. 10 comma 1 della L.R. Puglia 34/2008: “1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l’igiene pubblica”;
– art. 17 L.R. Puglia 34/2008: “1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell’ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. 3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso. 4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale”;
– art. 15 comma 5 lett. b) L.R. Puglia 34/2008: “Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui” … “b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione”;
– art. 8 Regolamento Regionale 8/2015: “1) L’attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa. A detta impresa e vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall’art. 15. L’attività funebre comprende congiuntamente: a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente; b. l’autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto; c. l’autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell’attività. 3) I soggetti dell’impresa coinvolti nell’espletamento dell’attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P. 4) Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di: a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell’attività funebre. b. almeno un’auto funebre idonea all’uso e verificata annualmente da parte dell’ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente. c. un responsabile, della conduzione dell’attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell’autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell’impresa. d. Le imprese che esercitano l’attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell’autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa. e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l’espletamento del funerale. 5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro. 6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un’auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti. 7) Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell’autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell’attività. 8) L’impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti. 9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza, di cui al comma 6 dell’art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell’art.15 della stessa legge regionale. 10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell’impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell’impresa. 11) I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni: a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b. Il servizio di recupero e trasferimento all’obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi. 12) L’autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l’attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l’impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato. 13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale”.
6. Osserva preliminarmente il Collegio che il permesso di costruire in esame ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione di variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa, mentre il ricorrente agisce a tutela di interessi commerciali, non attinenti all’atto gravato.
Ancora, tutte le censure mosse avverso l’utilizzazione delle strutture in esame e relative alle dotazioni tecnologiche che ad oggi non sono ancora presenti, non possono certo essere vagliate quando ancora le opere autorizzate non sono state compiute.
Invero, l’immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti Comune ed ASL ed indicate nel provvedimento oggetto del presente giudizio, e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza dei lavori effettuati alle specifiche discipline del settore.
Come già rilevato in sede cautelare, le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato.
7. Né possono essere condivise le censure relative alla violazione degli articoli 10 e 17 della L.R. 34/2008.
Le norme citate, infatti, si applicano esclusivamente a strutture prive di autonomia funzionale, e sono finalizzate a prevenire problemi per la salute o l’igiene pubblica.
In tal senso deve essere letta anche la nota della ASL Lecce del 16 maggio 2013, che afferma che le Chiese non possono essere utilizzate quale luogo di osservazione, custodia ed esposizione delle salme quando siano sprovviste dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla legge.
Nella fattispecie in esame, l’immobile in parola, limitrofo ad altre strutture della Parrocchia, presenta una propria autonomia funzionale e il permesso di costruire è stato rilasciato a condizione del rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere reso proprio dalla ASL Lecce.
Ritiene, quindi, il Collegio che l’Amministrazione comunale abbia fatto buon governo delle norme vigenti, rilasciando il permesso di costruire oggi gravato.
8. Conseguentemente, non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, attesa la legittimità dell’atto in esame.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dal ricorrente appaiono infondate e per l’effetto la domanda annullatoria deve essere integralmente rigettata; con conseguente reiezione pure delle altre richieste svolte in ricorso come in epigrafe trascritte.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla particolarità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Francesca Ferrazzoli)
IL PRESIDENTE (Antonio Pasca)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, proposto da
Rocco Fernando Z., rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Rampino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese,63;
contro
Comune di Leverano, Azienda Sanitaria Locale Lecce non costituiti in giudizio;
nei confronti
Antonio Maurizio V., rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 54 del 28/04/2016, relativo alla pratica edilizia n. 293/2015, con il quale il responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Leverano ha rilasciato al sig. V. Don Antonio Maurizio, in qualità di parroco della Parrocchia SS. Annunziata di Leverano, il permesso di effettuare variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa sita in Loc.tà “Costantinopoli“, identificati all’NCEU al Fg 33 particella 1540, di proprietà della Parrocchia SS. Annunziata, locali da adibire a Casa del Commiato, come da progetto, corredato da n. 2 relazioni tecniche, redatto dall’arch. Sara Margapoti;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio Maurizio V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Z. Rocco Fernardo – che gestisce a Leverano una “Casa Funebre”, ossia una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura – riferisce che, in data 19 novembre 2015, Don Antonio Maurizio V., in qualità di Parroco della Parrocchia di SS. Annunziata di Leverano, ha presentato al Comune una istanza avente ad oggetto il Permesso di Costruire per l’intervento edilizio di “Variazioni Interne dei Locali annessi alla Chiesa sita in “Costantinopoli” da adibire a “Casa del Commiato”.
Il 28 aprile 2016 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 54/2016 richiesto, subordinandolo tuttavia alla condizione che venissero rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere della Asl di Lecce-Dipartimento di prevenzione del 22 febbraio 2016 ed in particolare che la struttura in fieri “venisse dotata da quanto previsto dalla Reg. Regionale n. 8 del 11/03/2015, art. 5, comma b (apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, ecc.)”.
Avverso il predetto provvedimento concessorio di costruire è insorto l’odierno ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Ha articolato i seguenti motivi di diritto:
– “Violazione dell’art. 7 dell’Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984 (ratificato e portato ad esecuzione con legge dello Stato n.121 del 25/03/1985). In particolare, violazione del Codice Canonico artt. nn. 515, 532, 1276 e artt. nn. 1281-1288 e artt. 1291-1298. Difetto di legittimazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti”;
– “Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 art. 11 e art.20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Difetto di legittimazione sotto il profilo civilistico e amministrativo”;
– “Violazione di Legge in materia di igiene e sanità pubblica. In particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Legge Regionale 15/12/2008 n. 34. Erroneità dei presupposti. Contrarietà dell’atto impugnato alla nota della ASL prot. 1473 IP e alle prescrizioni e condizioni in esso contenute”;
– “Violazione di Legge in materia di ubicazione delle strutture per il Commiato. In particolare violazione dell’art. 17 legge Regionale n. 34/2008. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento”;
– “Violazione dell’art. 15 Regolamento Regionale n. 8/2015 – Reg. Reg 3/2005, sia in relazione alle caratteristiche della struttura sia in relazione alla dotazione impiantistica richiesta, quest’ultima in relazione alla specifica prescrizione richiesta dalla ASL Lecce nel proprio parere igienico-sanitario in data 22/02/2016. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento”;
– “Violazione dell’art. 15 n.1 Regolamento Regionale n. 8/2015, in relazione alla mancanza dei requisiti richiesti e previsti dall’art. 8 del medesimo Regolamento. -Violazione di legge in materia di destinazione d’uso. Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti”.
Si è costituito Don Antonio Maurizio V., contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del gravame.
Non si è invece costituito il Comune di Leverano.
In esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2016, è stata emessa l’ordinanza n. 383/2016 con la quale questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in particolare che “il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto: – Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia; – Allo stato attuale il titolo rilasciato si compone del parere urbanistico ed edilizio, nonché delle prescrizioni della ASL per cui l’immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti i due diversi Enti e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza di quanto realizzato alle specifiche discipline del settore; – La collocazione dell’immobile in parola, limitrofo ad altre strutture, non può integrare quel divieto previsto dell’art. 17 legge Regionale n. 34/2008, tenuto conto dell’autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato;- Le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato”.
Detto provvedimento cautelare è stata confermato dal Consiglio di Stato che, con propria ordinanza n. 4947/2016, ha ritenuto in particolare che “l’appello non appare fornito di decisivo fumus, considerato che trattasi di lavori interni e che l’appellante agisce a tutela principalmente di un interesse commerciale”.
All’udienza del 17 luglio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Con i primi due motivi, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, l’esponente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione delle norme del Codice Canonico che regolano il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli articoli 11 e 20 del DPR 380/2001.
In particolare, il Parroco avrebbe proceduto a richiedere il permesso di costruire in esame senza acquisire previamente l’autorizzazione da parte dell’Ordinario prescritta ad validitatem e l’Ente civico avrebbe rilasciato l’autorizzazione de qua ad un soggetto privo di legittimazione.
Le censure non sono fondate.
Osserva il Collegio che l’Arcivescovo della diocesi Brindisi – Ostuni, con Decreto in vigore dal 18 gennaio 2013, considerando le norme del CDC 1277, 1281, 1291-1298 riguardanti il suo diritto-dovere di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni che appartengono alle Persone giuridiche pubbliche a lui soggette e il suo compito di precisare quali siano gli atti di amministrazione straordinaria, ha premesso che vanno considerati atti di amministrazione straordinaria la mutazione della destinazione d’uso di immobili, l’affidamento di incarichi professionali di qualsiasi tipo, l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di valore superiore a Euro 15.000,00, l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali.
Quindi ha stabilito che, per detti atti, sono necessari il parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale e l’autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano (alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell’Ente).
Orbene, nella fattispecie in esame, come già rilevato con l’ordinanza cautelare n. 383/2016, “nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia”.
In particolare, è stato versato in atti il decreto emesso in data 18 novembre 2015 dall’Arcivescovo competente con il quale Don Antonio Maurizio V. è stato autorizzato a procedere all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali della Parrocchia da adibire a casa del commiato, preso atto del parere favorevole sia del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici sia dell’Ufficio Amministrativo Diocesano.
Conseguentemente, l’Amministrazione non è incorsa nella violazione degli articoli 11 e 20 del TUE, avendo rilasciato il permesso di costruire ad un soggetto legittimato a richiederlo.
4. Con gli ulteriori motivi di ricorso, viene dedotta la violazione delle norme in materia igienico sanitaria ed in particolare degli articoli 10 e 17 della L.R. Puglia 34/2008 che vieterebbero la destinazione dell’immobile in questione a sala di commiato. Inoltre la struttura in esame sarebbe priva delle dotazioni richieste dall’art. 15 comma 5 lett. b) ed in particolare di apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma. Infine non sarebbero state osservate le prescrizioni dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 8/2015 relative all’attività funebre.
5. Nello specifico, queste sono le norme che si assumono violate:
– art. 10 comma 1 della L.R. Puglia 34/2008: “1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l’igiene pubblica”;
– art. 17 L.R. Puglia 34/2008: “1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell’ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. 3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso. 4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale”;
– art. 15 comma 5 lett. b) L.R. Puglia 34/2008: “Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui” … “b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione”;
– art. 8 Regolamento Regionale 8/2015: “1) L’attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa. A detta impresa e vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall’art. 15. L’attività funebre comprende congiuntamente: a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente; b. l’autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto; c. l’autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell’attività. 3) I soggetti dell’impresa coinvolti nell’espletamento dell’attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P. 4) Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di: a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell’attività funebre. b. almeno un’auto funebre idonea all’uso e verificata annualmente da parte dell’ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente. c. un responsabile, della conduzione dell’attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell’autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell’impresa. d. Le imprese che esercitano l’attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell’autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa. e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l’espletamento del funerale. 5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro. 6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un’auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti. 7) Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell’autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell’attività. 8) L’impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti. 9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza, di cui al comma 6 dell’art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell’art.15 della stessa legge regionale. 10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell’impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell’impresa. 11) I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni: a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b. Il servizio di recupero e trasferimento all’obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi. 12) L’autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l’attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l’impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato. 13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale”.
6. Osserva preliminarmente il Collegio che il permesso di costruire in esame ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione di variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa, mentre il ricorrente agisce a tutela di interessi commerciali, non attinenti all’atto gravato.
Ancora, tutte le censure mosse avverso l’utilizzazione delle strutture in esame e relative alle dotazioni tecnologiche che ad oggi non sono ancora presenti, non possono certo essere vagliate quando ancora le opere autorizzate non sono state compiute.
Invero, l’immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti Comune ed ASL ed indicate nel provvedimento oggetto del presente giudizio, e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza dei lavori effettuati alle specifiche discipline del settore.
Come già rilevato in sede cautelare, le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l’opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato.
7. Né possono essere condivise le censure relative alla violazione degli articoli 10 e 17 della L.R. 34/2008.
Le norme citate, infatti, si applicano esclusivamente a strutture prive di autonomia funzionale, e sono finalizzate a prevenire problemi per la salute o l’igiene pubblica.
In tal senso deve essere letta anche la nota della ASL Lecce del 16 maggio 2013, che afferma che le Chiese non possono essere utilizzate quale luogo di osservazione, custodia ed esposizione delle salme quando siano sprovviste dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla legge.
Nella fattispecie in esame, l’immobile in parola, limitrofo ad altre strutture della Parrocchia, presenta una propria autonomia funzionale e il permesso di costruire è stato rilasciato a condizione del rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere reso proprio dalla ASL Lecce.
Ritiene, quindi, il Collegio che l’Amministrazione comunale abbia fatto buon governo delle norme vigenti, rilasciando il permesso di costruire oggi gravato.
8. Conseguentemente, non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, attesa la legittimità dell’atto in esame.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dal ricorrente appaiono infondate e per l’effetto la domanda annullatoria deve essere integralmente rigettata; con conseguente reiezione pure delle altre richieste svolte in ricorso come in epigrafe trascritte.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla particolarità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Francesca Ferrazzoli)
IL PRESIDENTE (Antonio Pasca)
IL SEGRETARIO