TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 470

TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 470

MASSIMA
TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 470

Nell’inumazione in campo comune, decorso il turno ordinario di rotazione, l’area rientra nella piena disponibilità del comune, inclusa la facoltà di effettuare l’esumazione. Non essendo prevista nel Regolamento di polizia mortuaria )dPR 10/9/1990, n. 285) alcuna forma di comunicazione individuale, né essendo attribuibile all’Amministrazione un obbligo in tal senso, una volta giunta la sepoltura a scadenza naturale, va respinta domanda risarcitoria, per assenza del comportamento illecito.

NORME CORRELATE

Art. 82 dPR 10/9/1990, n. 285

Art. 85 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 23/04/2018
N. 00470/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:
Ugo C., rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Carlo Gallo, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, via Confienza, 10;
contro
Comune di Moncalvo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Massimo Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
per la condanna
dell’Amministrazione Comunale del Comune di Moncalvo al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 260.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali o di quell’altra somma maggiore o minore, determinata dal giudice in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il Sig. C. ha sepolto la madre, deceduta in data 07.1.2001, nel campo comune del cimitero del Comune di Moncalvo.
In data 3.7.2014, durante la visita al cimitero, non ha più trovato la tomba, in quanto il Comune aveva proceduto ad effettuare le esumazioni, riponendo nell’ossario comune le spoglie dei defunti.
Non avendo avuto alcuna comunicazione, ma avendo il desiderio di recuperare le spoglie della madre, avviava una lunga opera di ricerca, incaricando anche ditta specializzata, che, attraverso l’esame del DNA, potesse reperire i resti, come previsto dall’art 57 del Regolamento Comunale, al fine di porli in un ossario singolo.
Ha quindi agito contro il Comune, avanti al Giudice civile, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali.
Con sentenza n. 447/2016 il tribunale di Vercelli dichiarava il difetto di giurisdizione.
Il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso, la condanna del Comune al pagamento della somma di € 260.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali o della somma determinata in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi legali, oltre al pagamento delle spese accessorie sostenute per le operazioni di tentativo di recupero di parte dei resti mortali della madre sig.ra Varese Maria, con riserva di quantificazione.
Il ricorrente qualifica come illegittima l’azione amministrativa, per violazione dello ius sepulchri, poiché non ha potuto esercitare il diritto previsto dall’art 57 del regolamento di Polizia Mortuaria, di poter trasferire le spoglie della madre presso la propria città di residenza, oltre ad essere stato privato del diritto ad avere un luogo intimo per ricordare ed esternare i sentimenti di pietà della propria madre.
Il ricorrente sostiene di essere stato violato nel c.d. ius sepulchri secondario, cioè il diritto di scelta del luogo di sepoltura e sentimento di pietà e memoria del defunto, diritto personalissimo; la violazione è riconducibile al comportamento del Comune, che avrebbe dovuto ricercare i parenti della defunta; ricerca che rientrava nell’ordinaria diligenza e non poneva particolari difficoltà, dal momento che la defunta negli atti di stato civile risulta vedova del Sig. Camillo C.; da tale nome si può risalire al ricorrente, ben conosciuto agli uffici comunali, in quanto destinatario degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il ricorso non è fondato.
La richiesta di risarcimento dei danni presuppone l’accertamento della illegittimità di un provvedimento, ovvero l’illeceità di una condotta della P.A.
Nel caso in esame il ricorrente ritiene che il danno, consistente nella lesione allo ius sepulchri secondario, sia riconducibile alla condotta dell’Amministrazione, i cui funzionari non hanno effettuato la ricerca dei parenti, al fine di permettergli di esercitare la scelta prevista dall’art 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria, che prevede testualmente “Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero”.
Ad avviso del Collegio la domanda non può trovare accoglimento, in quanto non si rinviene alcuna condotta illecita, rimproverabile, individuabile come fatto illecito, riconducibile causalmente al danno.
La vicenda va inquadrata nell’ambito del rapporto concessorio, in quanto, in base all’art. 824, secondo comma, del codice civile del 1942, i cimiteri comunali sono soggetti senz’altro al regime giuridico del demanio pubblico.
In questa direzione il codice civile ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, che vengono concesse ai privati, per un periodo predeterminato.
La madre del ricorrente è stata inumata, in un campo comune, come previsto dall’art 27 del Regolamento sopra citato in base al quale “ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni”. La concessione ha validità di 10 anni; scaduto il termine possono essere effettuate le esumazioni. L’art 56 prevede infatti che “le esumazioni ordinarie per compiuto decennio vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file”.
La concessione giunge automaticamente e naturalmente a scadenza, per cui, decorso il periodo di validità decennale, il bene rientra nella sfera giuridica del concedente, per effetto dell’estinzione della concessione per decorso del termine in esame.
Nel caso in esame, la validità della concessione era scaduta, essendo decorso il decennio, per cui l’Amministrazione aveva la piena disponibilità giuridica del bene, tra cui la facoltà di effettuare l’esumazione.
Si tratta di valutare se la modalità con cui l’Amministrazione ha effettuato le esumazioni, possa essere ritenuta contra legem.
L’art 57 non prevede alcun obbligo specifico di comunicazione ad personam, poiché dalla scadenza della concessione, l’Amministrazione, rientrando nella disponibilità del bene, ha facoltà di effettuare l’esumazione.
E’ il concessionario, una volta scaduta la concessione, che ha l’onere di informarsi sulla possibilità di un rinnovo, ovvero sui tempi dell’esumazione.
Nel caso in esame, tra l’altro, è stato pubblicato (dal 14 novembre 2013 al 10 gennaio 2014) apposito avviso nel cimitero e all’albo pretorio per comunicare la futura esumazione, permettendo così agli interessati di presentare la domanda di cui all’art 57 del regolamento, al fine di raccogliere i resti del defunto. La pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio costituisce una forma di pubblicità connotata da carattere di specialità, ritenuta idonea – sulla base delle valutazioni dell’Amministrazione – a garantire le esigenze di conoscenza dei soggetti interessati.
Non essendo prevista nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 alcuna forma di comunicazione individuale, né essendo attribuibile all’Amministrazione un obbligo in tal senso, una volta giunta la concessione a scadenza naturale, va respinta la domanda risarcitoria, per assenza del comportamento illecito.
Il ricorso va quindi respinto.
La particolarità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 11 ottobre 2017, 20 dicembre 2017 e 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L’ESTENSORE (Silvana Bini)
IL PRESIDENTE (Domenico Giordano)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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