TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Giurisprudenza uniforme e datata afferma che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione delle controversie avente ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all'utilizzo di un sepolcro che l'Amministrazione comunale ha invece riconosciuto ad altri, facendo cattivo uso delle regole in tema di famiglia e di successioni e, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d'origine; si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l'individuazione dell'originaria titolarità del ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica (per tutte Cons. Stato, V 2 settembre 2016 n. 3796).
Testo
TAR Piemonte, Sez. I, 12 giugno 2024, n. 647
Pubblicato il 12/06/2024
N. 00647/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2022, proposto da
-Tizio-, -Caia-, -Sempronia-, -Nevia-, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Fragapane, Roberto Preve, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Fragapane in Torino, corso Dante 90;
contro
Comune di Villafranca Piemonte, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-Aurelia-, -Adriana-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Guglielmino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del Sindaco di Villafranca Piemonte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca Piemonte, di -Aurelia- e di -Adriana-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale e notificato tra il 6 ed il 12 ottobre 2022, -Tizio-, -Caia-, -Sempronia- e -Nevia- impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Sindaco di Villafranca Piemonte aveva autorizzato, in accoglimento dell’istanza del 2 agosto 2022 di -Aurelia- e -Adriana-, nella qualità di coniuge e di figlia del defunto -Filano-, l’estumulazione straordinaria del feretro di costui, deceduto a Torino il 14 giugno 2014 e seppellito nel cimitero di Villafranca Piemonte nella tomba della famiglia di origine ed il trasferimento del feretro stesso presso il Cimitero del Comune di Brandizzo.
Esponevano in fatto i ricorrenti, di etnia sinti e fratelli del defunto, che costui aveva espresso tra le ultime volontà di essere tumulato nella cappella della famiglia di origine in accordo con la moglie, -Aurelia- e la figlia -Adriana-; ma costoro, quattro anni dopo, avevano iniziato una controversia nei confronti dei cognati dinanzi al tribunale di Torino al fine di stimolare la salma di -Filano- presso la cappella nel cimitero di Brandizzo da poco realizzata e ciò sulla base di ulteriori volontà espresse dal familiare.
Il tribunale di Torino, con sentenza del -OMISSIS-, riteneva non provata la electio sepulchri da parte di -Filano- e, pertanto, affermata la prevalenza dello jus coniugi sullo jus sanguinis, statuiva che la vedova e la figlia del -OMISSIS- avessero il diritto di decidere il luogo di sepoltura del congiunto, e quindi anche di trasferirne la salma altrove, e segnatamente nel Cimitero di Brandizzo, salva comunque la necessità della previa autorizzazione della Autorità amministrativa ex art. 88 d.P.R. 185 del 1990. I fratelli attuali ricorrenti appellavano tale sentenza avanti la Corte d’Appello di Torino, ma la Corte rigettava la domanda di sospensione della sentenza di primo grado.
Nel frattempo -Aurelia- e -Adriana-, chiedevano al Sindaco di Villafranca Piemonte di essere autorizzate alla estumulazione del feretro per il trasferimento nel Cimitero di Brandizzo, domanda cui seguiva provvedimento autorizzativo attualmente impugnato per i seguenti motivi:
1.Violazione delle norme in materia di polizia mortuaria e di diritti indisponibili della persona, dell’art. 97 Cost. e del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti e carenza di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, errore, irrazionalità manifesta, sviamento di potere.
2.Violazione dell’art. 88 d.P.R. 285 del 1990 e del principio generale in materia di polizia mortuaria. Errore. Eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria, tuziorismo, difetto di motivazione.
3.Violazione di legge e del principio del giusto procedimento. Difetto di motivazione, irrazionalità, ingiustizia manifesta.
I ricorrenti concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e successivamente rinunciavano alla domanda cautelare.
Si sono costituiti in giudizio i familiari controinteressati ed il Comune di Villafranca Piemonte, sostenendo l’infondatezza del ricorso ed inoltre il secondo la sua improcedibilità, in quanto l’estumulazione era ormai avvenuta.
All’odierna udienza al passaggio in decisione della causa, il Collegio ha prospettato alle parti ex art. 73 co. 3 c.p.a. la possibilità della sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le parti nulla hanno controdedotto.
Il ricorso è appunto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti giurisprudenza uniforme e datata afferma che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione delle controversie avente ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all’utilizzo di un sepolcro che l’Amministrazione comunale ha invece riconosciuto ad altri, facendo cattivo uso delle regole in tema di famiglia e di successioni e, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d’origine; si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l’individuazione dell’originaria titolarità del ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica (per tutte Cons. Stato, V 2 settembre 2016 n. 3796).
Le competenze rimesse dalla legge alle potestà comunali nella materia cimiteriale riguardano infatti le concessioni in materia di cappelle e loculi e le prescrizioni igieniche inerenti il trasporto e la sepoltura di salme. Del primo punto non vi è pacificamente traccia nella controversia in esame, ma vi è ragione per escludere che si debba trattare anche del secondo, a mente del richiamato art. 36 d.P.R. 10.9.90 n. 285, secondo il quale il trasporto di salme è soggetto a misure precauzionali igieniche rimesse alle potestà comunali, misure che non entrano minimamente nella controversia in esame.
Si deve rilevare quindi che il nucleo della causa investa il luogo della sepoltura di -Filano- sul quale il medesimo non ha espresso alcuna volontà e che quindi, conseguentemente, il petitum sostanziale del ricorso investa l’applicazione dello ius sepulchri o meglio la sua corretta interpretazione, diritto personalissimo sul quale non possono esservi interferenze di poteri pubblici autoritativi.
E comunque la lite insorta tra i fratelli del defunto da un lato e la vedova e la figlia dall’altro, è stata già risolta ad ogni effetto dalla sentenza della Corte d’appello di Torino 8 – 21 novembre 2023 ed in cui la Corte ha tra l’altro affermato che “Come si è detto, infatti, non avendo il defunto compiuto tale scelta, il relativo diritto spetta ad -Aurelia- ed a -Adriana- quali componenti del nucleo familiare creatosi per effetto del matrimonio della prima con il secondo, da cui è anche nata la figlia -Adriana- ed esse lo hanno esercitato con la decisione di traslare il defunto nella tomba di Brandizzo”, “dovendosi dare prevalenza allo “ius coniugi” rispetto allo “ius sanguinis”, appare corretto dare prevalenza alle esigenze del nucleo familiare in funzione del quale è stata fatta l’electio sepulchrum da parte della Barrero”.
Quindi il provvedimento del Sindaco di Villafranca Piemonte ha avuto nella vicenda il mero ruolo di polizia amministrativa quale necessaria intermediazione sanitaria per il trasporto al di fuori del Comune della salma, senza alcuna interferenza sul “dove” il defunto -OMISSIS- dovesse essere definitivamente sepolto.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed a norma dell’art. 59 L. 69 del 2009 la controversia dovrà proseguire davanti al competente giudice civile, ove residuino ulteriori aspetti, vista l’avvenuta emanazione della sentenza della Corte d’appello civile di Torino sopraddetta.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data l’evidente peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Raffaele Prosperi)
IL SEGRETARIO