TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: DPR 285/1990
Massima
È legittima la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte del Comune, laddove l’impresa, per motivi economici e in violazione dell’art. 114, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, ricoveri una salma in un locale inidoneo (garage), invece che in una camera mortuaria o sala del commiato disponibile e conforme. L’obbligo di garantire un servizio dignitoso e rispettoso delle norme igienico-sanitarie prevale su eventuali controversie con i familiari del defunto, e l’ente può legittimamente sanzionare l’operatore funebre per fatti verificatisi nell’ambito territoriale di propria competenza, anche se l’autorizzazione all’attività sia stata rilasciata da altro Comune.
Testo
TAR Lombardia, Sez. II, 2 novembre 2016, n. 1424
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2013, proposto da:
Vavassori Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Consuelo Locati C.F. LCTCSL70L48A794U, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili C.F. MNGSLV62C53A794C, Vito Gritti C.F. GRTVTI56S29A794W, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
Direzione Contratti e Appalti del Comune di Bergamo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. U0014206 P.G. del 25/1/13 di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, nonchè di ogni altro atto connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Bergamo ha disposto la sospensione per due mesi dell’autorizzazione, di cui è titolare la ricorrente, all’esercizio dell’attività funebre all’interno del territorio comunale, in relazione ai fatti venutisi a verificare in data 4 novembre 2012.
I fatti di causa, cui viene fatto riferimento nel provvedimento impugnato, possono essere riassunti così come da ordinanza cautelare n. 130/13:
“Il 3 novembre 2012 (sabato) il Comune aveva autorizzato il trasporto di una salma da Bergamo a Seriate per lo svolgimento dei funerali, con rientro a Bergamo per la cremazione, che era prevista per il 6 novembre 2012 (martedì). Tuttavia al rientro a Bergamo dopo il funerale in data 3 novembre 2012 la salma non ha potuto essere accolta presso il forno crematorio per mancanza di spazi disponibili. La società ricorrente afferma di aver avvertito del problema i parenti del defunto, i quali tuttavia non avrebbero accettato di accollarsi le spese della custodia temporanea della salma presso la camera mortuaria di Seriate. A questo punto la società ricorrente ha deciso di trasportare la salma presso la propria sede nel Comune di Pedrengo. Nel frattempo i familiari del defunto hanno avvertito i carabinieri della Tenenza di Seriate, i quali in data 4 novembre 2012 hanno rinvenuto la salma in un garage-deposito utilizzato dalla società ricorrente nel territorio del Comune di Pedrengo. Rilevando l’inidoneità del locale i carabinieri hanno intimato l’immediato trasporto della salma presso la camera mortuaria di Seriate.”.
In conseguenza di tale comportamento il Comune di Bergamo con provvedimento del 25 gennaio 2013, assumendo la violazione del disposto di cui all’art. 114, comma 2 del regolamento di polizia mortuaria, che vieta alle imprese funebri di sospendere il servizio laddove insorgano contestazioni con le parti private o per motivi di carattere economico, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione per due mesi.
Avverso il provvedimento impugnato parte istante ha dedotto i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, violazione delle garanzie di partecipazione, incompetenza del Dirigente del Comune di Bergamo all’adozione del provvedimento in esame, in quanto l’autorizzazione, di cui è stata imposta la sospensione, era stata rilasciata dal Comune di Seriate, unico soggetto a poterne eventualmente disporne la sospensione.
L’amministrazione comunale di Bergamo si è costituita in giudizio, esponendo i fatti che hanno dato luogo al provvedimento impugnato, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Con la richiamata ordinanza cautelare n. 130/2012 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, così osservando:
“Sulla vicenda così riassunta si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) vi è contrasto tra le parti circa il motivo per cui la salma di ritorno da Seriate non è stata ricevuta in data 3 novembre 2012 presso la camera mortuaria del cimitero di Bergamo (v. e-mail del funzionario Marinella Natali – doc. 9 del Comune). Tuttavia dagli atti sembra emergere che fosse possibile una sistemazione provvisoria in un locale (1) abilitato come camera mortuaria o sala del commiato, (2) dotato dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui al DPR 14 gennaio 1997, e (3) situato alternativamente nel territorio dei Comuni di Bergamo o Seriate;
(b) la società ricorrente aveva quindi l’obbligo di utilizzare una di queste soluzioni, che devono essere considerate come parte del servizio funebre, anticipando i relativi costi. I contrasti economici con i parenti del defunto non consentono né di abbandonare il servizio assunto né di derogare alle norme igienico-sanitarie riguardanti la sepoltura e la cremazione;
(c) se non fosse stato possibile individuare una camera mortuaria o una sala del commiato disponibili nel territorio dei Comuni di Bergamo o Seriate (ambito coperto dall’autorizzazione al trasporto della salma rilasciata dal Comune di Bergamo) la società ricorrente avrebbe anche potuto cercare una sistemazione in un Comune terzo (essendovi un evidente stato di necessità), ma doveva comunque trattarsi di una camera mortuaria o di una sala del commiato;
(d) gli effetti del provvedimento di sospensione sono limitati al territorio del Comune di Bergamo in conseguenza della violazione di un’autorizzazione rilasciata da tale Comune. Mancando una gestione sovracomunale, non sembra che l’amministrazione di Bergamo abbia travalicato i confini della propria competenza.”
Con memoria finale la difesa dell’amministrazione intimata ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la legittimità del provvedimento impugnato.
Nessuna ulteriore memoria è stata depositata dalla difesa ricorrente.
All’udienza del 26 ottobre 2016, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio, in assenza di ulteriori argomentazioni difensive da parte dell’istante, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, come già ritenuto in fase cautelare, e vada conseguentemente respinto.
Il provvedimento sanzionatorio assunto dal Comune di Bergamo, nei limiti della propria valenza all’interno dell’area territoriale comunale, risulta correttamente adottato alla luce del comportamento tenuto dalla società ricorrente nella vicenda di cui è causa.
I dati forniti dall’amministrazione circa la disponibilità presso le strutture comunali di un ricovero adeguato e degno della salma pongono in tutta evidenza la sanzionabilità del comportamento tenuto dalla società ricorrente nello svolgimento del servizio cui è stata autorizzata.
L’avvenuto ricovero della salma in un locale oggettivamente non qualificato (garage), anziché in una camera mortuaria o in una sala del commiato, che risultava comunque disponibile da parte del Comune, come documentato in atti, appare sufficiente ai fini dell’irrogazione della sanzione contestata, non potendo in ogni caso essere invocato a giustificazione di tale comportamento un’eventuale contrasto con i parenti del defunto, soprattutto per motivi economici (così come peraltro espressamente previsto dal regolamento comunale).
Per detti motivi, quindi, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole in € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Alessio Falferi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandra Farina
IL SEGRETARIO