TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2019, n. 520

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Massima

Testo

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2019, n. 520

MASSIMA
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2019, n. 520

Il permesso di costruire una sala del commiato costituisce atto immediatamente lesivo dell’interesse a ricorrere, la cui legittimazione ad agire deriva dal condividere il medesimo bacino di potenziali clienti (si veda C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3316/2018, in punto di vicinitas nel caso di permesso di costruire correlato a un’autorizzazione commerciale, impugnato da un operatore economico. Non è condivisibile la tesi secondo cui l’autorizzazione in questione, ancorché adottata dal SUAP associato, sarebbe pur sempre un atto del Comune, quando l’articolo 2, IV comma, della Convenzione tra la Comunità montana e i Comuni dell’ambito territoriale della Bassa Valtellina (tra cui anche, per l’appunto, il Comune di Dubino) stabilisce testualmente che «La Comunità Montana esercita attraverso il SUAP le funzioni di competenza del Comuni associati relative alle attività produttive che le vigenti disposizioni e la presente convenzione attribuiscono alla stessa, con esclusione degli specifici pareri di competenza dei singoli Comuni», conforme quindi al modello di esercizio associato delle funzioni degli Enti Locali, delineato dall’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;

NORME CORRELATE

Lombardia, Reg. reg. 9/11/2004, n.6

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Pubblicato il 12/03/2019
N. 00520/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2019, proposto da
P. Renato, in qualità di titolare dell’impresa individuale Impresa di Onoranze Funebri di P. Renato, rappresentato e difeso dall’avv. Nives Bonetti, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC nives.bonetti@lecco.pecavvocati.it;
contro
Comune di Dubino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, piazza Armando Diaz n. 7;
nei confronti
Onoranze Funebri Pa. Giselda & C S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Gerosa, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC alberto.gerosa@sondrio.pecavvocati.it;
per l’annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di “Autorizzazione Sala del Commiato” del 16.11.2018, Prot. 0011200, pratica SUAP (Sportello Unica Attività produttive) 00924330145 – 14112918- 1618, su delega del Comune di Dubino, nonché di tutti gli atti prodromici di tale provvedimento ed in particolare del permesso a costruire convenzionato n. 5 del 10.08.2017 concesso dal Comune di Dubino, quale atto illegittimo presupposto della autorizzazione impugnata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e attuativi di tale titolo edificatorio e della successiva autorizzazione all’esercizio commerciale 16.11.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Dubino e di Onoranze Funebri Pa. Giselda & C S.n.c.;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il signor Renato P., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale di onoranze funebri, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, l’autorizzazione all’apertura della “sala del commiato” e il presupposto permesso di costruire per la realizzazione del manufatto a ridosso del cimitero del Comune di Dubino, rilasciati alla società Onoranze Funebri Pa. Giselda e C. S.n.c.;
considerato che parte ricorrente prospetta l’illegittimità dei provvedimenti gravati per violazione sia di norme urbanistiche (segnatamente, del vincolo di inedificabilità assoluta in fascia di rispetto cimiteriale), sia di norme pro-concorrenziali (che vietano l’esercizio di attività di onoranze funebri in area cimiteriale);
considerato che si sono costituiti in giudizio sia il Comune, sia la società controinteressata, opponendosi in rito e nel merito al ricorso avversario;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm. per la decisione della causa in forma semplificata, come da avviso orale dato ai difensori delle parti presenti alla camera di consiglio del 21 febbraio 2019, fissata per la decisione della domanda cautelare;
ritenuto che in accoglimento delle eccezioni sollevate dai contraddittori, il ricorso vada dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile;
considerato, infatti, che, secondo quanto risulta per tabulas, il permesso di costruire a favore della controinteressata è stato rilasciato in data 10.08.2017 ed è stato conosciuto dal ricorrente, all’esito di accesso agli atti, in data 27.05.2018 (v. doc. 4 fascicolo del Comune), o, al più tardi, il 5.06.2018 (v. doc. 10 fascicolo del ricorrente);
considerato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 10.01.2019, e dunque oltre il termine decadenziale di cui all’articolo 29 Codice di rito;
ritenuto di non condividere la tesi del ricorrente, secondo cui rispetto alla propria posizione soggettiva, che non è quella di un confinante, ma quella di un concorrente nell’ambito imprenditoriale, la lesività del permesso di costruire si sarebbe concretizzata solamente con l’autorizzazione all’apertura della sala del commiato;
ritenuto, di contro, che il permesso di costruire fosse immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente e che la legittimazione ad agire gli derivasse dal condividere con la controinteressata il medesimo bacino di potenziali clienti (si veda C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3316/2018, in punto di vicinitas nel caso di permesso di costruire correlato a un’autorizzazione commerciale, impugnato da un operatore economico);
considerato, altresì, che, sempre secondo quanto risulta per tabulas, l’autorizzazione all’apertura della sala del commiato è stata rilasciata dal Servizio SUAP associato della Comunità montana Valtellina di Morbegno (v. doc. 1 fascicolo del ricorrente), la quale, tuttavia, non è stata evocata nel presente giudizio;
considerato che l’omessa notifica all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato determina l’inammissibilità del ricorso, giusta quanto dispone l’articolo 41, comma 2, Cod. proc. amm.;
ritenuto, infatti, di non condividere la tesi del ricorrente, secondo cui l’autorizzazione in questione, ancorché adottata dal SUAP associato, sarebbe pur sempre un atto del Comune di Dubino, atteso che l’articolo 2, IV comma, della Convenzione tra la Comunità montana e i Comuni dell’ambito territoriale della Bassa Valtellina (tra cui anche, per l’appunto, il Comune di Dubino) stabilisce testualmente che «La Comunità Montana esercita attraverso il SUAP le funzioni di competenza del Comuni associati relative alle attività produttive che le vigenti disposizioni e la presente convenzione attribuiscono alla stessa, con esclusione degli specifici pareri di competenza dei singoli Comuni» (v. doc. 8 fascicolo del Comune);
ritenuto che la suddetta convenzione sia conforme al modello di esercizio associato delle funzioni degli Enti locali, delineato dall’articolo 30 D.Lgs. n. 267/2000;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada dichiarato irricevibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera a), e 29 Cod. proc. amm., quanto al permesso di costruire, e vada dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera b), e 41, comma 2, sempre del Codice di rito, quanto all’autorizzazione all’apertura della sala del commiato;
ritenuto, infine, di regolare le spese del giudizio conformemente al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna il signor P. Renato a rifondere al Comune di Dubino e alla società Onoranze Funebri Pa. Giselda & C S.n.c. le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in Єuro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Angelo Gabbricci
IL SEGRETARIO