TAR Liguria, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 93

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Massima

La previsione dell'atto di concessione per cui debba provvedersi alla costruzione di un sepolcreto (art. 92, comma 3 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (e corrispondenti previsioni antecedenti) entro un tempo determinato comporta, per le concessioni date in perpetuo, quando ancora ammissibili, che quando tale prescrizione non sia adempiuta nei termini, sia venuto meno il carattere della perpetuità.

Testo

TAR Liguria, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 93

Pubblicato il 07/02/2024
N. 00093/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Maloberti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via XII Ottobre, 2/74;
contro
Comune di Propata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 19/10;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale -OMISSIS- del 13/10/2023, prot. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Propata e pubblicata sul sito dello stesso Comune in data 20/10/2023, avente ad oggetto operazioni di estumulazione ordinaria presso il cimitero comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Propata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6 dicembre 2023 e depositato il 4 gennaio 2024, il signor -OMISSIS- impugna l’ordinanza -OMISSIS- del 13 ottobre 2023 con cui il Sindaco di Propata ha disposto che, a decorrere dal mese di marzo del 2024, saranno effettuate le operazioni di estumulazione delle salme poste nei loculi del cimitero comunale le cui concessioni risultino scadute.
Il ricorrente ritiene che il provvedimento gravato sia lesivo dei suoi interessi in quanto comporterebbe la rimozione dei resti di tre suoi avi (-OMISSIS-) collocati in un’area cimiteriale concessa in forza di contratto stipulato il 23 agosto 1952.
Nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico (“Eccesso di potere per manifesta violazione di legge e/o di contratto”), l’esponente deduce che, trattandosi di concessione ad uso perpetuo e non essendo intervenuta alcuna trasformazione ex lege delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato, la stessa non può ritenersi scaduta, sicché la decisione di provvedere anche all’estumulazione delle salme dei suo avi si tradurrebbe nella violazione di un contratto tuttora efficace.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Propata eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile, poiché le salme in questione non sono poste in loculi, ma inumate nel campo comune del cimitero: il ricorrente, quindi, avrebbe impugnato il provvedimento sbagliato, dal momento che le operazioni di esumazione relative alle fosse a terra erano state disposte con le precedenti ordinanze sindacali -OMISSIS- Rileva la difesa comunale, altresì, come la concessione cui fa riferimento il ricorrente prevedesse la costruzione di un sepolcreto che, di fatto, non è stato mai realizzato in quanto sulla tomba dei suoi avi è presente una semplice lapide.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, fissata per la decisione sull’istanza cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
È fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente.
Con l’ordinanza sindacale -OMISSIS- del 5 luglio 2023, il Comune di Propata ha stabilito di provvedere, a partire dal mese di ottobre dello stesso anno, alle operazioni di esumazione delle salme che avevano completato l’ordinario periodo decennale di inumazione.
La tabella allegata all’ordinanza suddetta elenca le salme che saranno esumate, indicandone i nominativi, l’anno del decesso e la fossa in cui sono sepolte: vi figurano, in corrispondenza della fossa -OMISSIS- le salme di -OMISSIS-, vale a dire le salme degli avi dell’odierno ricorrente, rispettivamente deceduti nel 1940, 1936 e 1933.
L’ordinanza in questione è stata rettificata in alcune parti con la successiva ordinanza n. 6 del 12 luglio 2023, senza intaccarne il contenuto essenziale né la tabella allegata.
La lesione lamentata dal ricorrente, connessa alla rimozione dei resti dei suoi avi, è stata dunque cagionata dalle ordinanze predette che, tuttavia, l’interessato non ha impugnato, neppure menzionandole nel contesto del ricorso.
Egli ha impugnato, invece, la successiva ordinanza sindacale -OMISSIS- del 13 ottobre 2023 con la quale il Comune di Propata ha stabilito di provvedere, a partire dal mese di marzo del 2024, alle operazioni di estumulazione delle salme poste nei loculi la cui concessione è scaduta.
Quest’ultimo provvedimento non incide sugli interessi del ricorrente in quanto, come si è avuto modo di precisare, le salme dei suoi avi sono sepolte in una fossa a terra e non in loculi.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nella tabella allegata all’impugnata ordinanza -OMISSIS-/2023 che non contiene i nominativi di -OMISSIS-.
In definitiva, il ricorrente ha impugnato un’ordinanza che non produce alcun effetto lesivo della sua sfera giuridica (e non ha invece gravato i provvedimenti che costituiscono fonte del lamentato pregiudizio), sicché il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire.
Per completezza, va evidenziata l’infondatezza della doglianza con la quale, in sintesi, viene denunciata la violazione del contratto stipulato nel 1952 con cui il Comune di Propata aveva concesso a -OMISSIS-, padre dell’odierno ricorrente, “un’area di mq. due e mezzo” nel cimitero comunale “per la costruzione di un sepolcreto”: essendo “fatta a perpetuità” (cfr. art. 6), la concessione non potrebbe ritenersi scaduta, con conseguente insussistenza dei presupposti dell’ordine di esumazione (o di estumulazione) delle salme.
Tuttavia, l’esponente non considera che, ai sensi dell’art. 5, secondo periodo, del contratto, “ogni sepolcreto dovrà essere costruito entro dieci anni” dalla data del decesso, “sotto pena di decadenza della concessione”.
Nel caso in esame, sebbene siano trascorsi molti decenni dalla morte degli avi del ricorrente, non risulta che sia stato costruito il sepolcreto (inteso come sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale ex art. 90, d.P.R. n. 285/1990) previsto dal contratto di concessione, atteso che le fotografie in atti e la stessa ricostruzione di parte ricorrente (cfr. ricorso, pag. 3) rendono conto dell’apposizione di una semplice lapide sulla tomba scavata nel terreno.
Viene meno, in conseguenza, il presupposto della perpetuità della concessione invocato dalla parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Propata nell’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Richard Goso)
IL PRESIDENTE (Luca Morbelli)
IL SEGRETARIO