TAR Liguria, Sez. I, 7 gennaio 2022, n. 17

TAR Liguria, Sez. I, 7 gennaio 2022, n. 17

Pubblicato il 07/01/2022
N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, n. 2;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli, Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi, n. 9, presso l’Ufficio legale dell’Ente;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’inadempimento del Comune alle obbligazioni derivanti dalla concessione cimiteriale perpetua stipulata dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 11/10/1972, prot. 499/72, avente ad oggetto un colombaio triplo presso il Cimitero degli Angeli di Sampierdarena (GE) e per la condanna previa concessione di idonee misure cautelari del Comune medesimo all’esatto adempimento alle suddette obbligazioni (ex art. 1453, cod. civ.) ovvero al risarcimento in forma specifica (ex art. 2058, cod. civ.), mediante l’effettuazione, a cura e spese del Comune, di tutti gli interventi necessari:
– a rendere il menzionato colombaio conforme e idoneo all’uso indicato nella concessione in data 11/10/1972;
– in alternativa, a sostituire detto colombaio con altro colombaio ubicato nel medesimo cimitero degli Angeli e avente caratteristiche corrispondenti a quelle previste dalla suddetta concessione, nonché a traslare nel nuovo colombaio i feretri dei sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’inadempimento del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto prot. 499/72 dell’11.10.1972 il Comune di Genova ha concesso al padre e dante causa della ricorrente, in perpetuo, un “colombaio triplo” nel Cimitero degli Angeli di Sampierdarena (in particolare, il «colombaio triplo di fianco -OMISSIS-^»).
2. Nel presente giudizio, lamentando che il colombaio può in realtà contenere solo due bare, la ricorrente ha agito in giudizio dinanzi a questo TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Genova alla concessione e la condanna dell’Amministrazione a renderlo conforme all’uso indicato nel titolo ovvero a sostituirlo con altro conforme, nonché il risarcimento del danno, dal liquidarsi in via equitativa.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di accertare, in contraddittorio con la ricorrente e mediante l’utilizzo di modalità che garantiscano il rispetto dei defunti tumulati, le dimensioni interne del colombaio oggetto di controversia nonché le dimensioni dei feretri nello stesso collocati.
5. Il 03.05.2021, il Comune ha depositato il verbale di accertamento e le fotografie a esso allegate.
6. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
7. All’udienza pubblica del 17.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’istruttoria disposta dal Collegio ha condotto ad accertare che effettivamente la somma delle larghezze dei feretri tumulati (pari a 199 cm) è superiore alla profondità del colombaio (pari a 177 cm).
Sotto altro profilo, nessuno dei feretri può ritenersi di “dimensioni eccessive” – come invece obiettato dal resistente nella memoria del 04.03.2021, p. 2 – dato che tutti risultano avere una larghezza inferiore a 75 cm, ossia al modello di feretro indicato dalla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 (doc. 6 di parte attrice), la quale, seppur riferita solo alle nuove costruzioni, rappresenta comunque un utile parametro alla luce del quale vagliare se un feretro possa dirsi o meno sproporzionato.
9. Tuttavia, non vi è inadempimento da parte del Comune, in quanto il provvedimento del 1972 non prevedeva che questo consegnasse genericamente un “colombaio triplo”, ma indicava chiaramente e in maniera specifica il bene oggetto di concessione, facendo espresso riferimento al «colombaio […] di fianco -OMISSIS-^», e l’Amministrazione ha effettivamente consegnato il bene individuato nell’atto.
10. Sotto altro profilo, si deve anche mettere in luce come le caratteristiche essenziali del bene oggetto di concessione – comprese le dimensioni – erano facilmente riconoscibili dal concessionario, il quale non può dunque dolersi a posteriori per il fatto che questo risulti inidoneo all’uso cui era destinato – nella specie, a contenere tre feretri.
Nel caso di specie, può infatti farsi applicazione del principio sotteso all’art. 1578 cod. civ. in materia di vizi della cosa locata – stante l’analogia ravvisabile tra concessione di beni e locazione, derivante dal fatto che in entrambi i casi viene attribuito il godimento di una cosa mobile o immobile – secondo cui la loro conoscenza o riconoscibilità da parte del conduttore rappresenta il limite della responsabilità del proprietario-locatore.
11. Infine, occorre altresì considerare che, ai sensi dell’art. 93 del DPR n. 285 del 1990, il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche «in ogni caso, […] si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro»: tale norma, opportunamente richiamata dal resistente, individua un limite generale e ulteriore rispetto a quelli previsti dai singoli atti di concessione, precludendo la tumulazione di ulteriori feretri laddove, come nella specie, sia raggiunta la capienza del sepolcro assegnato.
12. Per tutte queste ragioni, il Comune non può ritenersi inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dall’atto di concessione e il ricorso è meritevole di rigetto.
13. La peculiarità della controversia, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante la soccombenza della ricorrente, fermo restando che le spese della consulenza tecnica vengono fatte gravare su quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite; pone le spese della CTU a carico della parte attrice.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Alessandro Enrico Basilico))
IL PRESIDENTE (Giuseppe Caruso)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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