TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832

TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
Non sussiste silenzio dell’amministrazione centrale allorquando questa abbia riscontrato significando la sussistenza della competenza in capo a proprio organo periferico, né quando questo ultimo abbia rappresentato che, ai fini del rilascio del titolo al trasporto funebre internazionale, le autorità locali richiedono specifiche modalità ed indicazioni, non fornite dal soggetto agente.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 14/10/2019
N. 11832/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11815/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11815 del 2018, proposto da
FRANCESCO E., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni, 9;
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
– del silenzio inadempimento formatosi a seguito dell’istanza presentata in data 21 maggio 2018 con la quale è stato chiesto all’Amministrazione di richiedere ed ottenere dall’Autorità britannica del Bedford Borough Council il rilascio della documentazione necessaria “ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato, ex art. 5, co. 7, lett. b) DPR 95/2010, al rimpatrio in Italia della salma della cittadina italiana Margherita C.”,
nonché, ove occorra, per l’annullamento
– della comunicazione inoltrata via PEC in data 11 giugno 2018, con la quale, a riscontro dell’istanza di cui sopra, l’Amministrazione ha evidenziato che “si ritiene opportuno segnalare che l’Ufficio assistenza sociale del Consolato Generale a Londra è pronto, sin dall’avvenuto decesso della Signora C., ad emettere il passaporto mortuario necessario al rientro della salma. Affinché ciò avvenga, è indispensabile che il Bedford Borough Council rilasci la documentazione necessaria al completamento della procedura. Al riguardo, come segnalato dal Consolato Generale d’Italia a Londra (da ultimo con lettera del 16/03/2018), si ribadisce che l’Autorità locale attende tuttora una risposta dal Sig. E. su alcuni punti sollevati per il rilascio del certificato di morte, in particolare quale sia l’agenzia funebre incaricata dall’interessato per agire a suo nome e a quale indirizzo inviare gli effetti personali della Sig.ra C., tra cui il passaporto”;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
– dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di avviare e concludere il procedimento tramite l’adozione di provvedimenti espressi e motivati ex artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990;
e con la contestuale condanna
– dell’Amministrazione resistente a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio da parte delle Autorità inglesi della documentazione necessaria per il rimpatrio della salma della sig.ra Margherita C.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’indomani della morte della propria madre, avvenuta in Inghilterra presso la città di Bedford, il sig. Francesco E., con istanza del 15-21 maggio 2018, si rivolgeva al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale chiedendo l’“intervento della Direzione generale per gli italiani all’estero”, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. b, del d.P.R. n. 95 del 2010, affinché fosse avviato “il procedimento amministrativo finalizzato […] al rimpatrio in Italia della salma”. Il sig. E., in particolare, evidenziava che, a distanza di circa cinque mesi dal decesso della madre, e nonostante le sue numerose richieste, l’amministrazione non avesse ancora provveduto a sollecitare le autorità britanniche né per il rilascio della “documentazione attestante la morte” né per il “rilascio del passaporto, necessario per il c.d. passaporto mortuario onde ottenere il rimpatrio della salma”.
Va qui ricordato che, a mente della richiamata disposizione normativa (inserita nel regolamento recante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell’art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008), la menzionata Direzione Generale per gli Italiani all’Estero attende, tra gli altri, al compito di “provvede [re] ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo”.
Con il ricorso in epigrafe il sig. E., ritenendo formato il c.d. silenzio inadempimento sull’istanza del maggio 2018, ha allora domandato a questo TAR l’accertamento e l’annullamento di detto silenzio, previo accertamento e declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento descritto; egli ha anche domandato, “ove occorra”, l’annullamento della nota a lui inviata via PEC, in data 11 giugno 2018, dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero, nota nella quale – come si riferisce nello stesso ricorso – l’amministrazione gli aveva comunicato di essere ancora in attesa del rilascio di alcuni documenti da parte del Bedford Borough Council, al fine di poter emettere il passaporto mortuario necessario per il rientro della salma in Italia, e che, a propria volta, tale autorità britannica era ancora in attesa di ricevere “una risposta dal Sig. E. su alcuni punti sollevati per il rilascio del certificato di morte, in particolare quale sia l’agenzia funebre incaricata dall’interessato per agire a suo nome e a quale indirizzo inviare gli effetti personali della Sig.ra C., tra cui il passaporto”.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, depositando documenti e svolgendo difese a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.
Con memoria di replica depositata il 4 gennaio 2019 il ricorrente ha ulteriormente sostenuto le proprie argomentazioni, anche alla luce delle deduzioni difensive erariali.
Questo TAR, con ordinanza n. 2175 del 2019, deliberata all’esito dell’udienza camerale del 16 gennaio 2019, preso atto che il ricorso contiene sia una domanda contro il silenzio (soggetta al rito speciale ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.) sia una domanda di annullamento (soggetta al rito ordinario) ha provveduto a convertire il rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm. ed ha conseguentemente fissato, per la trattazione dell’intera controversia, apposita udienza pubblica.
In vista della pubblica discussione, ha svolto difese solo il Ministero resistente (deposito dell’8 maggio 2019), insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2019, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La domanda contro il silenzio è inammissibile.
Ancor prima dell’introduzione del presente giudizio, invero, l’amministrazione aveva fatto venir meno il proprio atteggiamento di inerzia mediante la nota inviata al ricorrente, via PEC, in data 11 giugno 2018 (doc. n. 1 del ricorrente). In tale comunicazione – come, peraltro, dà conto lo stesso atto introduttivo – la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero aveva precisato che la previsione generale di cui all’art. 5, comma 7, lett. b, del d.P.R. n. 95 del 2010 non le riconosce “attribuzioni specifiche quali, per esempio, quelle di prendere contatto con le Autorità locali”, limitandosi, essa Direzione, a svolgere “una funzione di coordinamento e di indirizzo”, laddove “l’erogazione del servizio di assistenza viene svolto per il tramite della rete diplomatico-consolare del MAECI, e in particolare, come è naturale che sia, dell’Ufficio consolare territorialmente competente”. Nel ribadire l’invito (già in precedenza rivolto al sig. E.) di “rivolgersi direttamente al nostro Consolato Generale a Londra per ogni possibile assistenza”, pertanto, la Direzione Generale concludeva segnalando quanto segue: “l’Ufficio assistenza sociale del Consolato Generale a Londra è pronto, sin dall’avvenuto decesso della Signora C., ad emettere il passaporto mortuario necessario al rientro della salma. Affinché ciò avvenga, è indispensabile che il Bedford Borough Council rilasci la documentazione necessaria al completamento della procedura. Al riguardo, come segnalato dal Consolato Generale d’Italia a Londra (da ultimo con lettera del 16/03/2018), si ribadisce che l’Autorità locale attende tuttora una risposta dal Sig. E. su alcuni punti sollevati per il rilascio del certificato di morte, in particolare quale sia l’agenzia funebre incaricata dall’interessato per agire a suo nome e a quale indirizzo inviare gli effetti personali della Sig.ra C., tra cui il passaporto”.
Appare quindi evidente che, lungi dal mantenere un atteggiamento silente, l’amministrazione abbia fornito un riscontro espresso, sia pure negativo, all’istanza che, da ultimo, il ricorrente le aveva rivolto in data 15-21 maggio 2018. Ne deriva la carenza originaria di interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda contro il silenzio, divenendo per lui lesiva, quanto all’ottenimento del bene preteso, proprio ed unicamente la risposta negativa dell’11 giugno 2018 con la quale, nella sostanza, la Direzione Generale ha negato di poter intervenire nell’affare, sostenendo la propria incompetenza pur a fronte della norma di cui all’art. 5, comma 7, lett. b, del d.P.R. n. 95 del 2010.
4. La domanda di annullamento, proposta contro la menzionata nota ministeriale dell’11 giugno 2018, non è fondata.
Avverso detta nota il ricorso (che, per il resto, è tutto indirizzato alla contestazione del “silenzio”) contiene un’unica doglianza, quella riscontrabile a pag. 10 dove si afferma che la risposta risulterebbe “errata e contraddittoria” in quanto, per un verso, essa ha precisato che il Consolato Generale d’Italia era già intervenuto presso le autorità britanniche ma, allo stesso tempo, e per altro verso, essa ha invitato lo stesso sig. E. a rivolgersi al Consolato. Non si vede, tuttavia, in che senso possa dirsi, per ciò solo, che la nota sarebbe contraddittoria e/o errata: l’invito al sig. E. di rivolgersi al Consolato pare, anzi, del tutto coerente con la premessa (non contestata) per cui era stato proprio il Consolato ad attivarsi con l’autorità straniera per ottenere la documentazione mancante. Quanto, poi, alla circostanza (lamentata sempre a pag. 10 del ricorso) per cui non sussisterebbe “alcun impedimento di ordine amministrativo-burocratico per il rilascio dei documenti”, si tratta di un’affermazione del tutto apodittica e non calata nelle motivazioni del diniego ministeriale (il quale – è bene ribadire – è incentrato sulla diversa ragione della carenza di propria competenza ad intervenire nell’affare), mentre, con riguardo all’altra affermazione di pag. 10 del ricorso (secondo cui “il sig. E. ha più volte reso edotta l’Amministrazione che solo dopo la certezza in ordine al rilascio della documentazione invocata procederà a fornire il nominativo dell’agenzia funebre incaricata del trasporto della salma, nonché ad indicare l’indirizzo dove inviare gli effetti personali della madre deceduta, tra cui il passaporto”), si tratta all’evidenza di una presa di posizione personale del ricorrente che nulla ha a che vedere con la legittimità dell’atto di diniego impugnato.
In definitiva, il ricorrente – pur avanzando contestazioni sulla legittimità della nota di diniego della Direzione Generale – non ha tuttavia contestato, nello specifico, la ragione centrale del diniego stesso, ossia l’affermata incompetenza di tale Direzione Generale a fornire al ricorrente un servizio di tutela e di assistenza ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. b, del d.P.R. n. 95 del 2010.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 800,00 (ottocento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,
a) dichiara inammissibile la domanda sul silenzio;
b) respinge la domanda di annullamento;
c) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Antonino Masaracchia)
IL PRESIDENTE (Giampiero Lo Presti)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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