TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 8 febbraio 2022, n. 1478

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 8 febbraio 2022, n. 1478

Pubblicato il 08/02/2022
N. 01478/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09096/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9096 del 2021, proposto da
Comune di Formello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;
nei confronti
< omissis > di L. Andrea, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva
delle note prot. 32654 del 24.06.2021 e prot. 34778 dell’8.07.2021 assunte dalla ASL RM 4 e comunicate in pari data, con le quali veniva espresso parere negativo ai sensi dell’art. 338 del TULLSS, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 4;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza dell’11.11.2020 il sig. L. Andrea, titolare dell’Impresa individuale < omissis >, proprietario di un’area di mq. 1180 adiacente al perimetro del cimitero comunale di Formello, ha presentato all’indicato comune un progetto per realizzare e gestire una struttura da adibire al servizio del detto cimitero.
Il progetto in argomento prevedeva la realizzazione di n. 4 locali da destinare alle funzioni di servizio cimiteriale (fioraio, marmista, agenzia funebre, punto di ristoro), oltre alla implementazione delle aree di parcheggio, attualmente sottodimensionata rispetto alle esigenze del luogo, oltre a 4 locali da adibire a servizi amministrativi.
Con delibera consiliare n. 18 del 26.11.2020, il Comune di Formello – dato atto della sussistenza del pubblico interesse – ha approvato il suddetto progetto, con contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 19 DPR n. 327/2001, rilevando l’assenza di oneri a carico dell’Amministrazione e riservando di disciplinare i rapporti con il concedente mediante sottoscrizione di apposita successiva convenzione.
In data 18 giugno 2021, il Comune di Formello presentava all’attuale resistente: “richiesta di parere igienico-sanitario per la realizzazione di un edificio di interesse pubblico da adibire a servizio cimiteriale e ubicato nella fascia di rispetto del Cimitero comunale di Formello”.
La Asl Roma 4, per quanto di spettanza, con nota prot. n. 32654 del 24/06/2021, ha espresso parere negativo alla realizzazione del manufatto.
In particolare l’azienda sanitaria ha rappresentato che: “ai sensi dell’art. 338 del TULLSS, così come modificato dalla L. 166/2002, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro la fascia di rispetto”.
In data 2 luglio 2021, il Comune di Formello, in replica alla determinazione sopra riportata, ha ribadito che il divieto di costruire, entro la fascia di rispetto, riguarda esclusivamente nuovi edifici, con esclusione della realizzazione di “opere pubbliche”.
La ASL n. 4, con nota prot. n. 34778 del giorno 8 luglio 2021, ha ribadito, ai sensi dell’art. 20, L. n. 833/1978, il parere negativo già espresso e sopra riportato, precisando che: “considerato che la fascia di rispetto è stata già ridotta a 50 metri e che la realizzazione dell’edificio è prevista in tale fascia che non può essere ulteriormente ridotta, come chiaramente esplicitato dall’art. 28, comma 1, della Legge n. 166/2002”.
Avverso tale determinazione ha reagito la parte ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il ricorso è stato rinviato all’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Il comune ricorrente ha sostenuto, nei primi due motivi di gravame che, dopo aver approvato, per il manufatto per cui è causa, la variante al PRG, non competeva alla Asl la valutazione circa l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera pubblica.
Inoltre, l’amministrazione ricorrente, con il terzo motivo ha lamentato la violazione, da parte della ASL, della previsione di cui all’art. 10 bis, L. n. 241/1990, che disciplina il c.d. “preavviso di rigetto”.
Ora, emerge dalla corrispondenza versata in atti, che la ricorrente ha chiesto, e la resistente ha riscontrato un’istanza volta al rilascio del previsto parere igienico sanitario per i manufatti da realizzare in prossimità dei cimiteri.
Ne consegue che i rilievi avanzati dalla ricorrente, circa il travisamento operato dalla resistente con riferimento proprio alle motivazioni addotte nell’esprimere parere negativo, non sono conferenti.
L’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recita: “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli gia’ esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche’ non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
Ora, la mera lettura della norma consente di affermare che la possibilità di costruire, in deroga alla fascia di rispetto, previo parere dell’autorità sanitaria, riguarda solo la zona che si estende per 150 metri ed inizia dai 50 metri dal cimitero, assolutamente inedificabili, sino al limite dei 200 metri.
Nel caso di specie l’intervento edilizio per cui è causa viene ad insistere entro il limite di inedificabilità assoluta previsto dalla riportata norma, la cui funzione esclusiva è quella della tutela degli interessi pubblici di natura igienico-sanitaria.
Solo per gli interventi edilizi che insistono oltre i 50 metri e sino al limite dei 200 può essere prevista, come detto, una deroga affidata ad un previo parere dell’organo sanitario che ha valenza tecnico discrezionale, in questo caso censurabile dal giudice amministrativo solo per macroscopiche, evidenti e palesi contraddizioni logico normative.
Di contro, nel caso di specie la previsione normativa non consente deroghe come quella proposta dall’ente comunale.
Infine, quanto alla violazione dell’art 10 bis, L. n. 241/1990, in disparte dal fatto che risulta dagli atti un’obiettiva interlocuzione dialettica tra la ricorrente e la resistente, è principio consolidato che nelle evenienze, come quella di specie, in cui il provvedimento da assumere ha natura vincolata, proprio in relazione all’inedificabilità assoluta di manufatti che insistono entro i 50 metri dalla fascia di rispetto cimiteriale, nessuna violazione può essere sollevata per il mancato preavviso di rigetto dell’istanza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del DM n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 2.500,00 ( duemilacinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Roberto Vitanza)
IL PRESIDENTE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

497 Posts

View All Posts
Follow Me :