TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 26 settembre 2019, n. 11339
MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 26 settembre 2019, n. 11339
In materia edilizia il vincolo di inedificabilità assoluta previsto ex lege in relazione alla fascia di rispetto cimiteriale è posto a tutela degli interessi pubblici di natura igienico-sanitaria e di salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura dei defunti oltre che al mantenimento di un’area necessaria all’espansione del cimitero. La circostanza che in realtà intorno all’area cimiteriale risultino costruzioni entro i 200 metri da circa 60 anni, non toglie valore alle ridette condizioni, laddove una per questo sostenuta contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria in realtà appaiono piuttosto imputabili alla stessa Amministrazione comunale che non ha tenuto conto delle stesse, nel prospettare “l’avanzamento del centro abitato entro il raggio dei 200 metri e l’impossibilità di futuri ampliamenti del cimitero” come richiesto dalle prescritte condizioni, senza che tale circostanza fattuale faccia venire meno il rispetto delle esigenze igienico sanitarie per le quali essa è prevista. O, altrimenti, eventuali situazioni de facto di non rispetto della zona di rispetto cimiteriale non costituiscono motivo per perseverare nel mancato rispetto della stessa.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 26/09/2019
N. 11339/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10607/2012 REG.RIC.
N. 11339/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10607/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10607 del 2012, proposto da Comune di Leonessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ierardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 21;
contro
Asl 110 – Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Cantaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, n. 82;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
C. Sira, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Iazzetta, Stefano Marrocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Sericola in Roma, via Makallè, n. 9;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 23438 del 31 agosto 2012 con cui l’AUSL di Rieti esprimeva parere sfavorevole alla riduzione della fascia di rispetto della struttura cimiteriale del capoluogo da metri 200 a metri 50 così come deliberato dal Consiglio comunale di Leonessa nella seduta del 30 novembre 2011 verbale n. 68, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl 110 – Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 novembre 2012 e depositato il successivo 10 dicembre il Comune ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’AUSL di Rieti ha dato parere sfavorevole alla riduzione della fascia di rispetto della struttura cimiteriale del capoluogo da 200 a ml a 50 ml così come deliberato dal Consiglio comunale di Leonessa nella seduta del 30 novembre 2011 con verbale n. 68.
2. Avverso tale atto il Comune ricorrente dunque deduce le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.
Conclude per l’accoglimento del ricorso e con riserva di motivi aggiunti.
3. Con atto di intervento depositato il 26 luglio 2013 l’interveniente C. appoggia il ricorso del Comune rappresentando in fatto che a causa del parere sfavorevole alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale è impossibilitata a d iniziare la costruzione di un villino bifamiliare, rassegnando quindi conclusioni del tutto simili a quelle dell’Amministrazione comunale.
4. Si è costituita in giudizio l’AUSL di Rieti che oppone come la normativa in materia non consenta la riduzione della fascia di rispetto se non per la realizzazione di specifiche opere pubbliche o di interesse pubblico, mentre la delibera dell’Amministrazione comunale è giustificata dalla considerazione che “tale imposizione paralizzerebbe tutta l’attività edilizia della zona adiacente la struttura”, il che rende evidente la mancanza di qualsiasi rilevanza pubblica degli interventi propugnati dall’Amministrazione comunale. Oppone che la ricorrente ad adiuvandum è priva di legittimazione attiva ad intervenire nel giudizio e conclude per la reiezione del ricorso e per la inammissibilità dell’atto di intervento.
4. Previa memoria conclusionale con la quale parte ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, quest’ultimo è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019.
DIRITTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10607 del 2012, proposto da Comune di Leonessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ierardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 21;
contro
Asl 110 – Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Cantaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, n. 82;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
C. Sira, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Iazzetta, Stefano Marrocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Sericola in Roma, via Makallè, n. 9;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 23438 del 31 agosto 2012 con cui l’AUSL di Rieti esprimeva parere sfavorevole alla riduzione della fascia di rispetto della struttura cimiteriale del capoluogo da metri 200 a metri 50 così come deliberato dal Consiglio comunale di Leonessa nella seduta del 30 novembre 2011 verbale n. 68, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl 110 – Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 novembre 2012 e depositato il successivo 10 dicembre il Comune ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’AUSL di Rieti ha dato parere sfavorevole alla riduzione della fascia di rispetto della struttura cimiteriale del capoluogo da 200 a ml a 50 ml così come deliberato dal Consiglio comunale di Leonessa nella seduta del 30 novembre 2011 con verbale n. 68.
2. Avverso tale atto il Comune ricorrente dunque deduce le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.
Conclude per l’accoglimento del ricorso e con riserva di motivi aggiunti.
3. Con atto di intervento depositato il 26 luglio 2013 l’interveniente C. appoggia il ricorso del Comune rappresentando in fatto che a causa del parere sfavorevole alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale è impossibilitata a d iniziare la costruzione di un villino bifamiliare, rassegnando quindi conclusioni del tutto simili a quelle dell’Amministrazione comunale.
4. Si è costituita in giudizio l’AUSL di Rieti che oppone come la normativa in materia non consenta la riduzione della fascia di rispetto se non per la realizzazione di specifiche opere pubbliche o di interesse pubblico, mentre la delibera dell’Amministrazione comunale è giustificata dalla considerazione che “tale imposizione paralizzerebbe tutta l’attività edilizia della zona adiacente la struttura”, il che rende evidente la mancanza di qualsiasi rilevanza pubblica degli interventi propugnati dall’Amministrazione comunale. Oppone che la ricorrente ad adiuvandum è priva di legittimazione attiva ad intervenire nel giudizio e conclude per la reiezione del ricorso e per la inammissibilità dell’atto di intervento.
4. Previa memoria conclusionale con la quale parte ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, quest’ultimo è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
2. Con la prima doglianza parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; eccesso di potere per difetto di motivazione.
In sostanza lamenta che il diniego all’ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale appare basato su un unico argomento non condivisibile e cioè che “…stabilire il limite della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale in 50 ml determinerebbe, in futuro, di poter eseguire qualsiasi tipo di ampliamento della struttura cimiteriale del capoluogo…”, laddove il parere senza esplicitare alcuna contraria esigenza igienico sanitaria fonda il diniego sulla esclusiva circostanza che la riduzione della fascia di rispetto impedirebbe il futuro ampliamento del cimitero esistente, sostituendosi in tal modo al Consiglio Comunale nel discrezionale potere di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Col secondo mezzo deduce l’eccesso di potere per errore nel presupposto e per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria; insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Parte ricorrente osserva che l’AUSL di Rieti ha omesso di considerare che la struttura cimiteriale del Capoluogo è stata soggetta sin dal 1959, a seguito di decreto prefettizio, alla riduzione della fascia di rispetto nella misura di metri 50 e che, pertanto, tutta la zona è stata interessata da costruzioni che rendono allo stato impossibile il ripristino della distanza minima di 200 metri dal centro abitato.
3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e vanno respinte.
Anzitutto appaiono solo parziali i profili del primo mezzo col quale il Comune ricorrente fa in sostanza valere che il provvedimento in esame sarebbe motivato in maniera distorta con l’impossibilità per il futuro di poter eseguire qualsiasi tipo di ampliamento della struttura cimiteriale del capoluogo, spostando la fascia di rispetto del vincolo cimiteriale a 50 mt. come instato dall’Amministrazione comunale.
Infatti il parere sfavorevole dell’ASL di Rieti fa chiaramente riferimento alla necessità di “assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri” competenza questa che rientra chiaramente tra quelle di una normale Azienda Sanitaria, tant’è che il Comune si è attivato proprio per richiederne il parere igienico sanitario, deciso negativamente col provvedimento esaminato.
Peraltro non può essere pretermesso che la competenza su tale materia è espressamente prevista dalla norma che stabilisce le condizioni affinchè possano costruirsi nuovi edifici nel raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale e non oltre i 50 metri e cioè l’art. 28, della legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha modificato proprio l’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e che, al secondo capoverso del comma 1, fa espresso riferimento al ridetto parere igienico sanitario in base al quale “il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
In tale senso si esprime la giurisprudenza anche recente sull’argomento: “In materia edilizia il vincolo di inedificabilità assoluta previsto ex lege in relazione alla fascia di rispetto cimiteriale è posto a tutela degli interessi pubblici di natura igienico-sanitaria e di salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura dei defunti oltre che al mantenimento di un’area necessaria all’espansione del cimitero.” (TAR Lazio, Latina, 10 aprile 2019, n. 278).
Chiarito quindi che nessuna esorbitanza è da ritenersi sottostante nel ridetto parere dell’ASL, poiché è la legge stessa che ne prevede il relativo potere in capo all’Azienda sanitaria, senza che questo configuri una illegittima invasione della competenza edilizia e pianificatoria delle Amministrazioni comunali, per il resto lo stesso provvedimento fa proprio riferimento alla norma che reca il divieto di realizzazione di aree cimiteriali al di sotto del limite dei 200 metri dal centro abitato:
“1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il primo comma è sostituito dal seguente:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;”.
La successiva lettera b) reca appunto le ridette condizioni, che sono pure quelle riportate dal provvedimento:
“b) “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché, non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.”.
Sostanzialmente non ricorrendo le ridette condizioni, in base alle quali il Comune potrebbe ottenere il parere igienico sanitario favorevole, come dalla norma statuito, quest’ultimo non ha potuto che essere sfavorevole.
La circostanza che in realtà intorno all’area cimiteriale risultino costruzioni entro i 200 metri dal 1959, non toglie valore alle ridette condizioni, laddove la sostenuta contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria in realtà appaiono piuttosto imputabili alla stessa Amministrazione comunale che non ha tenuto conto delle stesse, nel prospettare “l’avanzamento del centro abitato entro il raggio dei 200 metri e l’impossibilità di futuri ampliamenti del cimitero” come richiesto dalle ridette condizioni, insistendo invece, anche con memoria per l’udienza odierna, sui provvedimenti risalenti nel tempo in base ai quali la fascia di rispetto è stata de facto ridotta, senza che tale circostanza fattuale faccia venire meno il rispetto delle esigenze igienico sanitarie per le quali essa è prevista.
D’altra parte conforme è la giurisprudenza al riguardo come afferma, ad esempio il T.A.R. Campania “In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri previsti dall’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 28 della legge n. 166/2002, si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. ( T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 5942)
4. I motivi sopra esposti non consentono di accogliere l’intervento ad adiuvandum, peraltro basato sulla stessa osservazione dell’Amministrazione comunale in ordine alla preesistente situazione edificatoria del comparto in cui è localizzato il cimitero.
5. Per le superiori considerazioni il ricorso e l’intervento ad adiuvandum vanno respinti, ancorché la delicatezza delle problematiche sollevate faccia ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.
P.Q.M.
2. Con la prima doglianza parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; eccesso di potere per difetto di motivazione.
In sostanza lamenta che il diniego all’ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale appare basato su un unico argomento non condivisibile e cioè che “…stabilire il limite della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale in 50 ml determinerebbe, in futuro, di poter eseguire qualsiasi tipo di ampliamento della struttura cimiteriale del capoluogo…”, laddove il parere senza esplicitare alcuna contraria esigenza igienico sanitaria fonda il diniego sulla esclusiva circostanza che la riduzione della fascia di rispetto impedirebbe il futuro ampliamento del cimitero esistente, sostituendosi in tal modo al Consiglio Comunale nel discrezionale potere di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Col secondo mezzo deduce l’eccesso di potere per errore nel presupposto e per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria; insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Parte ricorrente osserva che l’AUSL di Rieti ha omesso di considerare che la struttura cimiteriale del Capoluogo è stata soggetta sin dal 1959, a seguito di decreto prefettizio, alla riduzione della fascia di rispetto nella misura di metri 50 e che, pertanto, tutta la zona è stata interessata da costruzioni che rendono allo stato impossibile il ripristino della distanza minima di 200 metri dal centro abitato.
3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e vanno respinte.
Anzitutto appaiono solo parziali i profili del primo mezzo col quale il Comune ricorrente fa in sostanza valere che il provvedimento in esame sarebbe motivato in maniera distorta con l’impossibilità per il futuro di poter eseguire qualsiasi tipo di ampliamento della struttura cimiteriale del capoluogo, spostando la fascia di rispetto del vincolo cimiteriale a 50 mt. come instato dall’Amministrazione comunale.
Infatti il parere sfavorevole dell’ASL di Rieti fa chiaramente riferimento alla necessità di “assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri” competenza questa che rientra chiaramente tra quelle di una normale Azienda Sanitaria, tant’è che il Comune si è attivato proprio per richiederne il parere igienico sanitario, deciso negativamente col provvedimento esaminato.
Peraltro non può essere pretermesso che la competenza su tale materia è espressamente prevista dalla norma che stabilisce le condizioni affinchè possano costruirsi nuovi edifici nel raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale e non oltre i 50 metri e cioè l’art. 28, della legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha modificato proprio l’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e che, al secondo capoverso del comma 1, fa espresso riferimento al ridetto parere igienico sanitario in base al quale “il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
In tale senso si esprime la giurisprudenza anche recente sull’argomento: “In materia edilizia il vincolo di inedificabilità assoluta previsto ex lege in relazione alla fascia di rispetto cimiteriale è posto a tutela degli interessi pubblici di natura igienico-sanitaria e di salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura dei defunti oltre che al mantenimento di un’area necessaria all’espansione del cimitero.” (TAR Lazio, Latina, 10 aprile 2019, n. 278).
Chiarito quindi che nessuna esorbitanza è da ritenersi sottostante nel ridetto parere dell’ASL, poiché è la legge stessa che ne prevede il relativo potere in capo all’Azienda sanitaria, senza che questo configuri una illegittima invasione della competenza edilizia e pianificatoria delle Amministrazioni comunali, per il resto lo stesso provvedimento fa proprio riferimento alla norma che reca il divieto di realizzazione di aree cimiteriali al di sotto del limite dei 200 metri dal centro abitato:
“1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il primo comma è sostituito dal seguente:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;”.
La successiva lettera b) reca appunto le ridette condizioni, che sono pure quelle riportate dal provvedimento:
“b) “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché, non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.”.
Sostanzialmente non ricorrendo le ridette condizioni, in base alle quali il Comune potrebbe ottenere il parere igienico sanitario favorevole, come dalla norma statuito, quest’ultimo non ha potuto che essere sfavorevole.
La circostanza che in realtà intorno all’area cimiteriale risultino costruzioni entro i 200 metri dal 1959, non toglie valore alle ridette condizioni, laddove la sostenuta contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria in realtà appaiono piuttosto imputabili alla stessa Amministrazione comunale che non ha tenuto conto delle stesse, nel prospettare “l’avanzamento del centro abitato entro il raggio dei 200 metri e l’impossibilità di futuri ampliamenti del cimitero” come richiesto dalle ridette condizioni, insistendo invece, anche con memoria per l’udienza odierna, sui provvedimenti risalenti nel tempo in base ai quali la fascia di rispetto è stata de facto ridotta, senza che tale circostanza fattuale faccia venire meno il rispetto delle esigenze igienico sanitarie per le quali essa è prevista.
D’altra parte conforme è la giurisprudenza al riguardo come afferma, ad esempio il T.A.R. Campania “In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri previsti dall’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 28 della legge n. 166/2002, si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. ( T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 5942)
4. I motivi sopra esposti non consentono di accogliere l’intervento ad adiuvandum, peraltro basato sulla stessa osservazione dell’Amministrazione comunale in ordine alla preesistente situazione edificatoria del comparto in cui è localizzato il cimitero.
5. Per le superiori considerazioni il ricorso e l’intervento ad adiuvandum vanno respinti, ancorché la delicatezza delle problematiche sollevate faccia ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
L’ESTENSORE (Pierina Biancofiore)
IL PRESIDENTE (Riccardo Savoia)
IL SEGRETARIO
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
L’ESTENSORE (Pierina Biancofiore)
IL PRESIDENTE (Riccardo Savoia)
IL SEGRETARIO