TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 25 giugno 2020, n. 4512
MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 25 giugno 2020, n. 4512
TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 25 giugno 2020, n. 4512
Non sussistono le condizioni per accogliere istanza cautelare, con sospensioone dell’efficiacia, quando le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito, specie in relazione alla complessità delle problematiche scientifiche alla base dell’atto amministrativo impugnato.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 25/06/2020
N. 04512/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03610/2020 REG.RIC.
N. 04512/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03610/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3610 del 2020, proposto da
Codacons – Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Articolo 32-97 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, in persona del Direttore Generale, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro P.T, Istituto Superiore di Sanità Roma, in persona del Proprio Direttore Generale pro tempore, Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci Roma, in persona del Proprio Legale Rappresentate pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, n. 15280/2020 (v allegato n. 1) che sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); recante “Indicazioni Emergenziali connesse ad Epidemia Covid 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” (Revisione post DPCM 26 aprile 2020), in parte qua prevede: “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”;
– di tutti gli atti di estremi ignoti, laddove non è prevista l’esecuzione di autopsie e/o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19.
NONCHE’
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti e comunque della predetta Circolare avente medesimo oggetto dell’8 aprile 2020 protocollo n. 12302.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Interno e di Istituto Superiore di Sanità;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero della Salute recante “Indicazioni Emergenziali connesse ad Epidemia Covid 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
Visto il ricorso con il quale è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta circolare nella parte in cui prevede che “per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”;
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, non sembrerebbe sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile, per come prospettato dalla parte ricorrente, atteso il progressivo calo delle vittime da Covid-19, via via registratosi nelle more del presente giudizio;
Considerato, altresì, che la circolare in esame non sembrerebbe imporre un generale divieto di eseguire l’autopsia né sembrerebbe imporre l’obbligo della cremazione dei cadaveri;
Ritenuto, peraltro, che le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito, attesa la complessità delle problematiche scientifiche alla base della circolare stessa;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei Magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Francesca Ferrazzoli)
IL PRESIDENTE (Riccardo Savoia)
IL SEGRETARIO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3610 del 2020, proposto da
Codacons – Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Articolo 32-97 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, in persona del Direttore Generale, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro P.T, Istituto Superiore di Sanità Roma, in persona del Proprio Direttore Generale pro tempore, Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci Roma, in persona del Proprio Legale Rappresentate pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, n. 15280/2020 (v allegato n. 1) che sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); recante “Indicazioni Emergenziali connesse ad Epidemia Covid 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” (Revisione post DPCM 26 aprile 2020), in parte qua prevede: “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”;
– di tutti gli atti di estremi ignoti, laddove non è prevista l’esecuzione di autopsie e/o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19.
NONCHE’
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti e comunque della predetta Circolare avente medesimo oggetto dell’8 aprile 2020 protocollo n. 12302.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Interno e di Istituto Superiore di Sanità;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero della Salute recante “Indicazioni Emergenziali connesse ad Epidemia Covid 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
Visto il ricorso con il quale è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta circolare nella parte in cui prevede che “per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”;
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, non sembrerebbe sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile, per come prospettato dalla parte ricorrente, atteso il progressivo calo delle vittime da Covid-19, via via registratosi nelle more del presente giudizio;
Considerato, altresì, che la circolare in esame non sembrerebbe imporre un generale divieto di eseguire l’autopsia né sembrerebbe imporre l’obbligo della cremazione dei cadaveri;
Ritenuto, peraltro, che le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito, attesa la complessità delle problematiche scientifiche alla base della circolare stessa;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei Magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Francesca Ferrazzoli)
IL PRESIDENTE (Riccardo Savoia)
IL SEGRETARIO