TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Nessuna disposizione di rango legislativo o regolamentare attribuisce ad un interessato il diritto di ottenere lo spostamento di una salma, già tumulata, da un cimitero ad un altro. La gestione del servizio cimiteriale si deve basare su criteri oggettivi e trasparenti, che innanzitutto tengano conto dell’esigenza di consentire la più rapida sepoltura a chi ancora non l’abbia avuta, sulla base del criterio cronologico delle domande: i loculi di nuova realizzazione - e anche quelli divenuti disponibili per la riassegnazione - vanno concessi per la tumulazione delle salme, appena sia possibile dopo lo svolgimento dei funerali e secondo l’ordine cronologico delle domande. Il criterio cronologico riguarda, dunque, la tumulazione delle salme e di conseguenza la concessione del relativo loculo, ma non anche - come invece dedotto dal ricorrente - l’utilizzazione in sé del loculo: allorché un interessato chieda lo spostamento di una salma già a suo tempo tumulata, non rileva il criterio cronologico nei confronti di chi chieda di dare la prima sepoltura ad una salma. Quando sia proposta l’istanza ‘di trasferimento’, il criterio cronologico può invece rilevare qualora il gestore del servizio cimiteriale constati che sono disponibili loculi specificamente destinabili ai trasferimenti e ritenga che una o più istanze di trasferimento siano meritevoli di considerazione. In una siffatta ipotesi, nel caso di assenza di regole scritte sulle modalità di uso di tali loculi, per il principio di uguaglianza il gestore deve verificare se il richiedente, prior in tempore, abbia ancora interesse al trasferimento della salma, per procedere di conseguenza. Salvo questo limitato caso in cui si tratti delle due istanze ‘omogenee’ di trasferimento, non rileva invece il criterio cronologico per l’esame di un’istanza ‘di trasferimento’ quando il gestore debba curare la prima sepoltura di una salma: l’istanza anteriore nel tempo di trasferimento di una salma già tumulata non può prevalere sull’istanza di chi abbia chiesto la ‘prima sepoltura’. In altri termini, a seguito della tumulazione di una salma, l’interessato al suo spostamento non può ‘scegliere’ la sua successiva collocazione, con priorità rispetto all’esigenza primaria e fondamentale di dare la prima sepoltura ad altre salme.
Testo
TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 3 luglio 2023, n. 11156
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11156/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8472 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Di Carlo e Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo, sito in Roma, piazza Cavour, n. 17;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti ed Elisa D’Esposito, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Servizio Legale di AMA S.p.A, sito in via
Calderon de la Barca, n. 87;
nei confronti
di-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento, di data ed estremi non noti, di concessione del loculo cimiteriale ubicato presso il Cimitero -OMISSIS-, adottato in favore del Sig.-OMISSIS- -OMISSIS-;
– del silenzio diniego serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 1 aprile 2022 per l’assegnazione di un loculo presso il Cimitero -OMISSIS- da destinare alla tumulazione della madre,
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se allo stato non noti;
nonché in via subordinata per l’annullamento:
– del medesimo silenzio, ove qualificato come silenzio-inadempimento, serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 1 aprile 2022 per l’assegnazione di un loculo presso il Cimitero -OMISSIS- da destinare alla tumulazione della madre;
ed in ogni caso per la condanna
– delle amministrazioni all’accoglimento dell’istanza del ricorrente e, per l’effetto, al rilascio in favore del ricorrente della concessione di un loculo sito presso il cimitero -OMISSIS- da destinare alla tumulazione della madre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 1 aprile 2022, il ricorrente ha chiesto a Roma Capitale e ad A.M.A. S.p.A. il rilascio di una concessione di un loculo presso il Cimitero -OMISSIS-, da destinare alla tumulazione della madre, deceduta in data 21 gennaio 2021 e a suo tempo tumulata presso il Cimitero -OMISSIS-.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, dopo aver premesso che la gestione dei cimiteri per la città di Roma è stata affidata ad A.M.A. S.p.A. e che questa ha accolto l’istanza di concessione del controinteressato dell’inizio di aprile 2022, avente ad oggetto un loculo in precedenza disponibile presso il Cimitero -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato tale concessione ed ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza di data 1 aprile 2022.
Il ricorso si compone di due motivi, con i quali è lamentata la violazione degli articoli 19 e 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 50 e 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (recante il “Regolamento di polizia mortuaria”) e degli articoli 1, 24, 38, 39, 44 e 51 del Regolamento di polizia cimiteriale di Roma Capitale, oltre la sussistenza di profili di eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria.
In punto di fatto, il ricorrente – residente nel municipio -OMISSIS- – ha esposto che, nell’immediatezza del decesso della madre, già residente nel municipio-OMISSIS-, A.M.A. aveva informalmente rappresentato all’agenzia di pompe funebri che la tumulazione sarebbe potuta avvenire nel Cimitero -OMISSIS-, sicché ha proposto l’istanza n.-OMISSIS-, accolta da A.M.A.
Ciò posto, il ricorrente – nel rilevare che il Cimitero -OMISSIS- è quello di competenza per i municipi -OMISSIS- e-OMISSIS- e che il Cimitero -OMISSIS- verserebbe in una situazione di ‘grave degrado’ – ha richiamato le interlocuzioni avute con gli uffici di Roma Capitale e di A.M.A. (e le note di questa di data 10 giugno 2021 e 3 febbraio 2021) e ha dedotto che il loculo assegnato al controinteressato doveva invece essere dato a lui in concessione, per distinte ragioni, e cioè:
a) perché ha presentato la domanda il 1 aprile 2022, prima del controinteressato;
b) perché rileverebbe la delibera del commissario straordinario n. 76 del 9 maggio 2001 sulla nozione di “cimitero di competenza” (quello prossimo ai ricordi e agli affetti in vita), sicché si dovrebbe tenere conto del suo ius eligendi sepolchrum di poter fare sepoltura alla madre nel cimitero di competenza.
Ad avviso del ricorrente, l’assegnazione del loculo al controinteressato sarebbe illegittimo, sulla base delle disposizioni sopra citate.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ha illustrato le sue tesi ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e vada respinto.
Infatti, nessuna disposizione di rango legislativo o regolamentare attribuisce ad un interessato il diritto di ottenere lo spostamento di una salma, già tumulata, da un cimitero ad un altro.
La gestione del servizio cimiteriale si deve basare su criteri oggettivi e trasparenti, che innanzitutto tengano conto dell’esigenza di consentire la più rapida sepoltura a chi ancora non l’abbia avuta, sulla base del criterio cronologico delle domande: i loculi di nuova realizzazione – e anche quelli divenuti disponibili per la riassegnazione – vanno concessi per la tumulazione delle salme, appena sia possibile dopo lo svolgimento dei funerali e secondo l’ordine cronologico delle domande.
Il criterio cronologico riguarda, dunque, la tumulazione delle salme e di conseguenza la concessione del relativo loculo, ma non anche – come invece dedotto dal ricorrente – l’utilizzazione in sé del loculo: allorché un interessato chieda lo spostamento di una salma già a suo tempo tumulata, non rileva il criterio cronologico nei confronti di chi chieda di dare la prima sepoltura ad una salma.
Quando sia proposta l’istanza ‘di trasferimento’, il criterio cronologico può invece rilevare qualora il gestore del servizio cimiteriale constati che sono disponibili loculi specificamente destinabili ai trasferimenti e ritenga che una o più istanze di trasferimento siano meritevoli di considerazione.
In una siffatta ipotesi, nel caso di assenza di regole scritte sulle modalità di uso di tali loculi, per il principio di uguaglianza il gestore deve verificare se il richiedente, prior in tempore, abbia ancora interesse al trasferimento della salma, per procedere di conseguenza.
Salvo questo limitato caso in cui si tratti delle due istanze ‘omogenee’ di trasferimento, non rileva invece il criterio cronologico per l’esame di un’istanza ‘di trasferimento’ quando il gestore debba curare la prima sepoltura di una salma: l’istanza anteriore nel tempo di trasferimento di una salma già tumulata non può prevalere sull’istanza di chi abbia chiesto la ‘prima sepoltura’.
In altri termini, a seguito della tumulazione di una salma, l’interessato al suo spostamento non può ‘scegliere’ la sua successiva collocazione, con priorità rispetto all’esigenza primaria e fondamentale di dare la prima sepoltura ad altre salme.
Tali considerazioni evidenziano l’infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente, dal momento che la concessione rilasciata al controinteressato ha riguardato l’assegnazione di un loculo per la prima assegnazione della salma.
Inoltre, poiché il ricorrente non ha né dedotto né comprovato che A.M.A. abbia accolto una istanza di trasferimento di una salma, presentata dopo la proposizione della propria, neppure può essere considerata sussistente una disparità di trattamento, né può essere ravvisata la violazione dell’obbligo di provvedere.
Infatti A.M.A., nel segnalare che ha doverosamente concesso il loculo al controinteressato a seguito del decesso del suo congiunto, ha rappresentato che altri loculi non sono stati considerati concedibili a fronte di istanze di ‘trasferimento’.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va respinto, fermo restando che la posizione giuridica del ricorrente potrà avere idonea tutela, qualora si rendano disponibili loculi da concedere in accoglimento di istanze di trasferimento e la sua istanza risulti pretermessa.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8472 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti e di qualunque elemento idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Maria Rosaria Oliva)
IL PRESIDENTE (Salvatore Mezzacapo)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]