TAR Lazio, Roma, Sez.II-quater, 24 febbraio 2022, n. 2187

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R D. 27/7/1934, n. 1265

Massima

Per pacifica giurisprudenza le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile non possono essere classificate come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, non ledendo in alcun modo gli interessi dei quali il vincolo in questione “persegue la tutela. Gli impianti di telefonia mobile, infatti, assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero” (sent. 28 febbraio 2017, n. 2964, che richiama Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257; v. anche, da ultimo, la sent 16 dicembre 2021, n. 13014).

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