TAR Lazio, Roma, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 2248

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 2248

MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 2248
Non sussiste interesse ad agire quando la titolarità della concessione perpetua intestata alle parti in via ereditaria non trasmetta agli “eredi” alcun diritto sulla concessione in quanto tale, ma unicamente il diritto primario alla sepoltura. In particolare, allorquando nell’atto di concessione risulti essere inserita la seguente annotazione: “eventuali ulteriori tumulazioni potranno essere autorizzate solo attraverso la modifica delle norme di concessione, tramite revoca della concessione”. Il rapporto concessorio può anche essere disciplinato da una normativa sopravvenuta che regolamenti in modo innovativo le concrete modalità di esercizio del diritto al sepolcro.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 20/02/2020
N. 02248/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12273/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2016, proposto da Licia S. e Marco D., rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonché in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pier Ludovico Patriarca, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Mannocchi, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia,9/10;
per l’annullamento
1 – dell’iscrizione-annotazione pregiudizievole apposta in data 19.11.2003 sulla concessione cimiteriale n. 2364 del 24 ottobre 1952 (relativa ad un loculo speciale di otto posti, n.19, riquadro 81, 1 fila su strada al Campo Verano) rilasciata dal Comune ai danti causa dei ricorrenti;
2 – del diniego opposto di fatto e formalmente dall’ AMA SPA servizi cimiteri capitolini alla tumulazione delle ossa di Paola D. nella tomba della famiglia D. con nota 8.8.2016 prot. 20069 nonché delle allegate note prot. 10655/2004 e prot.14854/2004 ivi inclusa la scheda operativa relativa alla concessione cimiteriale 24.10.1952 n.2364 nella parte in cui sarebbe ostativa all’esercizio dei diritti degli istanti;
3 – del pre – vigente regolamento comunale di polizia cimiteriale n.3516/1979 e smi ove in contrasto con la disciplina delle concessioni perpetue di cui al R.D. 880/41 smi;
4 – della delibera 15 luglio 1996 n. 146 del Consiglio Comunale di Roma – o successive altre di eguale natura e disposizioni non conosciute né formalmente opposte – di «revoca delle concessioni cimiteriali perpetue» e d’ogni altro atto, connesso presupposto e consequenziale ed applicativo, ove emanato;
nonché per
l’accertamento del libero esercizio dei diritti da parte dei ricorrenti, delle loro famiglie e dei loro successori ex lege in modo perpetuo (nei limiti degli otto posti previsti), iure sanguinis e ab-indiviso tra loro (e dunque senza distinzioni che pertengono al rapporto civilistico tra i comproprietari), il tutto secondo le disposizioni dell’originaria concessione (per i concessionari e loro famiglie) n.2354 del 1952, qualsiasi altra “assegnazione” esclusa, e sino all’estinzione della famiglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato l’iscrizione – annotazione apposta in data 19 novembre 2003 sulla concessione cimiteriale n. 2364 del 24 ottobre 1952, relativa ad un loculo speciale di 8 posti, n. 19, riquadro n. 81, prima fila su strada presso il cimitero Verano di Roma, rilasciata dal Comune di Roma in favore dei danti causa degli odierni istanti.
Gli esponenti hanno altresì gravato il diniego opposto dall’AMA SpA alla tumulazione delle ossa di Paola D. di cui alla nota dell’8 agosto 2016 prot. n. 20069 ed ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, compreso i regolamenti comunali di polizia cimiteriale, laddove in contrasto con la disciplina regolante le concessioni perpetue di Roma Capitale di cui al regio decreto n. 880/41.
I ricorrenti hanno dedotto di essere titolari, in via successoria della concessione perpetua n. 2364, all’epoca rilasciata dal comune in data 24 ottobre 1952 in favore dei coniugi Pasquale D. e Fernanda Sc.
Hanno altresì dedotto che nella tomba, assentita per 8 posti, erano state tumulate le salme dei defunti Lucia M. (suocera del Sig. D.), Paola S. (prima moglie del Sig. D.) e Amedeo C. (primo marito della Sig.ra Sc.) più gli altri menzionati in atti.
Assumevano inoltre che gli originari concessionari, onde evitare controversie tra gli eredi, avevano chiesto ed ottenuto, nel 1953, di modificare le norme regolanti la concessione sepolcrale, limitando l’inumazione solo alle proprie salme; alla morte dei predetti titolari (Pasquale D. e Fernando Sc.), rispettivamente avvenute il 19 ottobre 1955 e il 2 marzo 1964, le loro salme erano state tumulate nel loculo de quo; successivamente il figlio della Sig.ra Fernanda Sc., dopo aver ottenuto dal Comune di Roma la concessione n. 4107/67 per l’edificazione della tomba di famiglia nel nuovo cimitero di Prima Porta, vi aveva traslato le spoglie del padre e della madre, Amedeo C. e Fernanda Sc.; conseguentemente, dal 1967, erano rimasti nella tomba del Verano le salme di tre defunti: Lucia M., Pasquale D. e Paola Sch., così restando 5 posti non utilizzati; e successivamente gli eredi della Sig.ra Sc. e del marito Amedeo C., con tre distinti atti, avevano rinunciato ad ogni diritto in relazione ai posti della tomba del Verano.
Hanno ancora dedotto gli istanti che, in data 12 aprile 1990, il Sig. Guido D. in proprio e quale rappresentante delle sorelle Vittoria e Franca, aveva proposto istanza affinchè, venuto meno l’unico presupposto del divieto espresso dai concessionari alla tumulazione degli appartenenti alla famiglia, la direzione del cimitero Verano li autorizzasse, quali eredi, ad usufruire dei 5 posti rimasti liberi nella tomba di cui è causa.
Hanno altresì dedotto che tale istanza sarebbe stata accolta dalla direzione del cimitero attraverso una annotazione sulla scheda cimiteriale.
I ricorrenti hanno altresì riferito che, nel corso del 2003, era deceduto il Sig. Guido D., cointestatario della concessione unitamente alle sorelle Vittoria e Franca, la cui salma veniva inumata nella tomba de qua.
Hanno ancora affermato in ricorso di aver successivamente chiesto ed ottenuto da AMA il trasferimento della cassetta – ossario dei resti del Sig. Francesco Schiavone morto a Torino nel 1931 dal cimitero dove era stato tumulato alla tomba del cimitero Verano.
Hanno dedotto di aver atteso del tempo per trasferire effettivamente la cassetta, poiché sarebbe risultata l’esistenza di un vincolo concessorio ostativo, apposto nell’atto di concessione.
Parte istante ancora ha dedotto che, a seguito di accesso agli atti, sarebbe risultato che, al momento della tumulazione del Sig. Guido D., nell’atto di concessione era stata inserita la seguente annotazione: “eventuali ulteriori tumulazioni potranno essere autorizzate solo attraverso la modifica delle norme di concessione, tramite revoca della concessione”.
Hanno ricordato gli istanti che gli allora eredi in vita Maurizia D., Licia S. (odierna ricorrente), Franca D. e Paola D. (madre dell’odierno ricorrente Marco D.) proponevano ricorso dinanzi all’intestato TAR (NRG 5126/2004).
Hanno dedotto che, in data 4 giugno 2004, l’AMA ha dato comunicazione agli interessati dell’avvenuta cancellazione asseritamente pregiudizievole del 19 novembre 2003, precisando che l’annotazione costituiva peraltro un mero atto interno che non rivestiva carattere provvedimentale.
Hanno affermato che la tumulazione dei resti del Sig. Sch. Francesco nella tomba del Verano è avvenuta il 10 luglio 2004 e che gli stessi citati Sigg.ri Maurizia D., Licia S. e Paola D. avevano impugnato, con motivi aggiunti, anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146/1996.
Hanno dedotto che il sopra riferito ricorso è stato parzialmente accolto dal TAR con sentenza n. 138/2009, sentenza sospesa dal Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto dall’amministrazione.
Hanno altresì aggiunto in ricorso che in data 2 maggio 2016 è venuta meno la Sig.ra Paola D., cui è succeduto l’odierno ricorrente Marco D., il quale aveva chiesto la tumulazione della defunta madre nella tomba in rilievo, richiesta tuttavia denegata da AMA con nota dell’8 agosto 2016.
Sulla base di tali presupposti in fatto parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità in forza di articolati motivi di diritto e chiedendone l’annullamento, come meglio indicato in atti.
Si sono costituite, sia Roma Capitale, sia AMA SpA, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 dicembre 2019 ed ivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso mostra chiari segni di inammissibilità per carenza di interesse.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che, con la sentenza n. 138/2009, il Tar aveva dichiarato l’improcedibilità dell’originale ricorso proposto avverso l’iscrizione-annotazione pregiudizievole apposta in data 19 novembre 2003 sulla concessione cimiteriale numero 2364 del 24 ottobre 1952, atteso che tale iscrizione è stata successivamente annullata dà AMA con atto del 31 maggio 2004.
Inoltre, la stessa sentenza numero 4401/2018, resa dal Consiglio di Stato sull’appello incardinato dall’amministrazione, ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146/1996, atteso che alcun atto di revoca della concessione cimiteriale di cui era titolare la parte appellata risultava revocata dall’amministrazione (così ritenendosi una carenza di interesse all’impugnazione); la medesima sentenza, ha rigettato l’appello incidentale, atteso che non era stato dimostrato alcuno stato di incertezza da parte degli originari ricorrenti circa la loro posizione giuridica.
Stanti tali antefatti, ne deriva che l’odierna impugnativa è coperta dal giudicato riveniente dalle suindicate pronunce, in quanto vengono oggi in questione profili affatto coincidenti con quelli scrutinati nei predetti giudizi.
In secondo luogo, deve poi convenirsi con le difese dell’amministrazione, laddove contesta la natura provvedimentale della nota dell’8 agosto 2016, posto che la stessa è una semplice comunicazione interna inviata da AMA al Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, che non sembra essere connotata, né da efficacia esterna, né dal carattere della definitività.
3. Peraltro, nel merito, i motivi di ricorso non sembrano fondati.
Quanto al primo, circa la dedotta titolarità intestata ai ricorrenti della concessione perpetua in via ereditaria, deve osservarsi che non sembra essere stato trasmesso agli eredi alcun diritto sulla concessione ma unicamente il diritto primario alla sepoltura.
Circa la seconda doglianza, fermo il rilievo di inammissibilità già sopra esposto, non pare sussistente alcuna violazione delle disposizioni in materia di concessioni perpetue; mentre, come correttamente ritenuto dall’amministrazione comunale, il rapporto concessorio può anche essere disciplinato da una normativa sopravvenuta che regolamenti in modo innovativo le concrete modalità di esercizio del diritto al sepolcro.
Quanto al terzo motivo, non si ravvisa alcuna violazione di regole partecipative nei riguardi dell’atto di iscrizione, peraltro già caducato, come già detto.
Circa poi le contestazioni indirizzate avverso la delibera di C.C. n. 146 del 15 luglio 1996, deve ribadirsi come la suddetta delibera non abbiano alcun modo convolto lo stato giuridico delle concessioni.
Né, da ultimo, può accogliersi la domanda di accertamento pure articolata in ricorso, atteso che non sembra darsi alcuno stato di oggettiva incertezza in ordine a situazioni giuridiche ovvero a diritti ed obblighi intestati alle parti.
Deve, da una parte, ribadirsi il vincolo derivante dalla volontà degli originali concessionari, come risultante dall’iscrizione del 28 novembre 1953; dall’altra, ritenere irrilevanti gli asseriti “dinieghi orali” che l’amministrazione avrebbe frapposto rispetto alla richiesta di tumulazione dell’urna cineraria della sig.ra Paola D.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame deve essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione.
Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Filippo Maria Tropiano)
IL PRESIDENTE (Francesco Riccio)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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