TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2022, n. 366

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Massima

Non esiste alcuna norma che imponga che un’istanza volta a dare esecuzione alla volontà acclarata del de cuius di essere sepolto in un determinato luogo debba essere presentata unitariamente da tutti gli eredi.

Testo

TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2022, n. 366

Pubblicato il 23/04/2022
N. 00366/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2022, proposto da
Nicola L., rappresentato e difeso dall’avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Patrica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della Determinazione del responsabile del servizio manutenzione e patrimonio, n. 449 del 24.11.2021 comunicata il 25.11.2021 al difensore e non alla parte, con la quale veniva dichiarata inammissibile l’istanza di estumulazione e trasferimento da Patrica a Fondi della salma di Libero d. L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Patrica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 23 gennaio 2022 e depositato il successivo 19 febbraio con cui il sig. Nicola L., pronipote del poeta, letterato e critico d’arte Libero d. L., (in quanto figlio adottivo di Franca d. L., figlia del fratello di Libero, Luigi) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune di Patrica ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentata dal ricorrente con nota del 26.7.2021, di autorizzazione “alla estumulazione della salma di Libero d. L., nato a Fondi il 11.09.1903 e deceduto il 03.07.1981 a Roma, al fine del suo trasferimento presso il Cimitero di Fondi, nella cappella di famiglia ivi eretta”;
Considerato, che l’Amministrazione, in sintesi, motiva il provvedimento con la pendenza di un provvedimento di sospensione alla progettata traslazione adottato dalla Soprintendenza con nota del 13.6.2008, la quale non si è ancora espressa sull’apposizione del vincolo monumentale sul sepolcro ove attualmente giace la salma, e con la mancanza di documentazione idonea a dimostrare che l’istante sia l’unico legittimato a richiedere la traslazione della salma;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 5, 587, 2909 c.c.; art. 1, 2 comma 7, 7, l. 241/1990; art. 88 DPR 285/1990; art. 14, commi 4 e 5 D.lgs. 42/2004; D.M. n. 495/1994 tabella A; D.P.C.M. n. 231/2010, allegato 1) ed eccesso di potere:
I) Violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Latina n. 99/2008;
II) Violazione dello “jus eligendi sepulchrum” espresso dal sig. Libero d. L. nel testamento pubblico del 4.2.1981 n. 150 registro ultime volontà, notaio Alfredo Di Martino;
III) Cessazione degli effetti della nota del 13.6.2008 della Soprintendenza;
Visti, gli atti depositati in data 4 marzo 2022 con cui si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e il Comune di Patrica;
Considerato, che alla camera di consiglio del 9 marzo 2022 il ricorso è apparso manifestamente fondato e suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
Ritenuto, che il ricorso è fondato essendo le ragioni a sostegno del provvedimento palesemente illegittime per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:
– il provvedimento appare in primo luogo elusivo del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 99/2008 il quale, accogliendo il ricorso proposto dalla sig.ra Franca d. L. (madre dell’odierno ricorrente) avverso provvedimento analogo a quello oggetto dell’odierno ricorso, ha statuito che “il Comune non può impedire la traslazione della salma, anche se appartenente ad un poeta, opponendo la richiesta di vincolo monumentale”;
– Il provvedimento viola palesemente lo “ius eligendi sepulchrum” esercitato dal sig. Libero d. L. con le ultime indicazioni testamentarie, in cui espressamente esprime la volontà di essere sepolto a Fondi;
– Illegittimo e infondato è il contestato difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente alla richiesta di trasferimento della salma, essendo ampiamente provato e documentato che agisce in qualità di pronipote del de cuius;
– Non esiste alcuna norma che imponga che un’istanza volta a dare esecuzione alla volontà acclarata del de cuius di essere sepolto in un determinato luogo debba essere presentata unitariamente da tutti gli eredi; al contrario, nel caso di specie, tale istanza è stata correttamente presentata sin dal 2003 dalla sig.ra Franca d. L. (figlia del de cuius) e reiterata dall’odierno ricorrente (figlio di Franca e pronipote del de cuius);
– Non esiste alcun vincolo monumentale sull’attuale tomba del Sig. Libero d. L., nè esiste alcun provvedimento attualmente valido ed efficace di sospensione della estumulazione e traslazione della salma per motivi di tutela monumentale; come correttamente dedotto dal ricorrente, il provvedimento di sospensione della Soprintendenza prot. 274 del 13.6.2008, richiamato nel provvedimento impugnato, è ampiamente scaduto per decorrenza del termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune resistente alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 132/22 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Patrica alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre Spese generali, Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Roberto Maria Bucchi)
IL PRESIDENTE (Antonio Vinciguerra)
IL SEGRETARIO