TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 42 D, Lgs. 18/8/2000, n. 267
Massima
La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809). L’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale. La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale, disponendo autonomamente l’assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all’organo consiliare.
Testo
TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 192
Pubblicato il 11/03/2025
N. 00192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Di Massimo, Leonardo Limberti, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Martina Iannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n.-OMISSIS- e della nota prot. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente vertenza ha per oggetto l’impugnazione da parte della società ricorrente, resasi aggiudicataria in esito a project financing del servizio d’installazione e gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali, della delibera con cui la Giunta comunale di Terracina – preso atto dell’intervenuta risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la ricorrente (per non avere quest’ultima prestato la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali) – ha deliberato che nelle more dell’esperimento della nuova gara d’appalto il servizio afferente l’allaccio e la manutenzione dell’illuminazione votiva verrà gestito direttamente dalle maestranze comunali, tramite il loro Responsabile e che la parte amministrativa sarà gestita direttamente dall’ufficio cimiteriale coadiuvato dal Settore gare e contratti.
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al G.O. gli atti negoziali con cui l’Ente Civico, avvalendosi di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di appalto, ha risolto il contratto e ha, parallelamente, chiesto all’intestato G.A. di annullare la delibera in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disposto l’assunzione diretta da parte del Comune del servizio già espletato dalla ricorrente, ritenendola viziata da invalidità derivata e da vizi propri, quali l’incompetenza e la violazione di legge.
Con particolare riferimento ai vizi propri, la ricorrente evidenzia che: a) la delibera impugnata è stata assunta illegittimamente dalla Giunta anziché dal Consiglio: b) la delibera non contiene alcuna indicazione temporale certa che indichi il termine entro il quale il Comune procederà all’affidamento del servizio mediante una nuova procedura di evidenza pubblica, risolvendosi tale omissione, di fatto, in una gestione diretta del servizio potenzialmente sine die; c) la delibera è stata, inoltre, assunta in violazione dell’art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, per non avere l’Ente Civico illustrato, con apposita relazione, le motivazioni della scelta di un particolare modello di gestione del servizio pubblico.
Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza in epigrafe indicata la causa è passata in decisione
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2 c.p.c. occorre previamente esaminare il motivo di ricorso con cui la società ricorrente deduce l’incompetenza della Giunta ad approvare la suddetta delibera, con cui è stata disposta l’assunzione diretta da parte del Comune del servizio di illuminazione votiva per un periodo di tempo imprecisato.
La censura è fondata e merita accoglimento.
La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809).
L’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale.
La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale per cui è causa, disponendo autonomamente l’assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all’organo consiliare.
L’accoglimento del vizio d’incompetenza determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso (secondo i principi enunciati da Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015 e desumibili dall’art. 34, comma 2, c.p.a.) e comporta l’illegittimità dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
L’ESTENSORE (Marco Rinaldi)
IL PRESIDENTE (Riccardo Savoia)
IL SEGRETARIO