TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 546
MASSIMA
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 546
E’ improcedibile in ricorso avverso atti on cui o sulla scorta dei quali è stato denegato loro l’invocato interramento dell’urna contenente le ceneri del defunto padre unitamente alla salma della madre, precedentemente scomparsa, già inumata nel campo comune, oltretutto in presenza di specifica norma regolamentare locale coerente con la legge regionale.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 19/12/2019
N. 00546/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2018 REG.RIC.
N. 00546/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2018, proposto da
Stefano R., Diana R., Isabella R., Antonietta R., Loretta R. e Paolo R., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Romeo Bianchin e Pietro Redivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Cesare Battisti 4;
contro
Comune di San Quirino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Annechini e Massimo Annechini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’atto prot. 1734/2155/sc del 8.3.2018 consegnato a mani in pari data del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. del Comune di San Quirino avente ad oggetto la risposta alla richiesta presentata dal sig. R. Stefano di interrare un’urna cineraria in tomba già esistente;
– del successivo atto prot. 289/sc del 3.4.2018 ricevuta a mezzo racc a r dopo il 3.4.2018 del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. del Comune di San Quirino di rettifica del precedente atto in merito alla competenza per l’impugnazione;
– dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di San Quirino approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2013 esecutiva il 23.1.2014;
– di ogni altro atto presupposto o conseguente, compreso l’atto prot. 3224/sc del 16.4.2018 ricevuto via mail in data 16.4.2018 sempre del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. in risposta all’istanza di accesso agli atti ex L. 241/90;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Quirino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con cui o sulla scorta dei quali è stato denegato loro l’invocato interramento dell’urna contenente le ceneri del defunto padre unitamente alla salma della madre, precedentemente scomparsa, già inumata nel campo comune del cimitero di San Quirino.
A sostegno del gravame hanno denunciato la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Il Comune di San Quirino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità laddove rivolto ad atti ritenuti non immediatamente e autonomamente lesivi e, come tali, non impugnabili e/o ad atti non specificamente individuati.
Ha rilevato, poi, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta modifica dell’art. 39 del regolamento di polizia mortuaria del Comune, che ora disciplina espressamente “l’interramento di resti ossei o urne cinerarie… in campo comune appositamente dedicato”, senza, pur tuttavia, omettere di svolgere argomentazioni a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere e a confutazione delle avverse censure.
I ricorrenti hanno dimesso breve memoria per ribadire e insistere nei propri assunti difensivi, la cui fondatezza risulterebbe viepiù provata dall’intervenuta modifica regolamentare di cui ha riferito il Comune.
Celebrata l’udienza pubblica del 20 novembre 2019 – nel corso della quale il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile sopravvenuta carenza d’interesse in capo ai ricorrenti, in ragione dell’intervenuta positiva disciplina dell’interramento delle urne cinerarie – l’affare è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse in capo ai ricorrenti.
Il Collegio ritiene, invero, che la modifica regolamentare intervenuta sia di fatto impeditiva al conseguimento da parte dei ricorrenti dell’utilità che i medesimi ambivano di ottenere con l’auspicato accoglimento dell’impugnazione proposta.
L’art. 39 prevede, infatti, ora espressamente “l’interramento di resti ossei o urne cinerarie… ”, ma “in campo comune appositamente dedicato”.
E’, dunque, evidente che, anche laddove il diniego opposto venisse annullato, essi non potrebbero giammai fare interrare l’urna contenente le ceneri del defunto padre nello stesso campo e sopra la salma della pre-morta madre, per esaudire la volontà espressa in vita dal primo di “ricongiungersi” alla consorte.
La norma su indicata, non contestata dai medesimi, è stata, peraltro, adottata dal Comune nell’esercizio delle prerogative di spettanza e, comunque, in applicazione di quanto stabilito dalla l.r. 21 ottobre 2011, n. 12 e, nello specifico, dagli artt. 4, comma 2, lett. a), e) e f) (“… il regolamento di polizia mortuaria: a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d’urne…; e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione…; f) stabilisce le caratteristiche… del cinerario comune…”), 30, comma 1 (“In ogni cimitero sono presenti almeno:…d) un cinerario comune”) e 33, comma 4-bis (“È consentito l’interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione”).
Al Collegio non resta, quindi, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
L’ESTENSORE (Manuela Sinigol)
IL PRESIDENTE (Oria Settesoldi)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2018, proposto da
Stefano R., Diana R., Isabella R., Antonietta R., Loretta R. e Paolo R., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Romeo Bianchin e Pietro Redivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Cesare Battisti 4;
contro
Comune di San Quirino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Annechini e Massimo Annechini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’atto prot. 1734/2155/sc del 8.3.2018 consegnato a mani in pari data del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. del Comune di San Quirino avente ad oggetto la risposta alla richiesta presentata dal sig. R. Stefano di interrare un’urna cineraria in tomba già esistente;
– del successivo atto prot. 289/sc del 3.4.2018 ricevuta a mezzo racc a r dopo il 3.4.2018 del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. del Comune di San Quirino di rettifica del precedente atto in merito alla competenza per l’impugnazione;
– dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di San Quirino approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2013 esecutiva il 23.1.2014;
– di ogni altro atto presupposto o conseguente, compreso l’atto prot. 3224/sc del 16.4.2018 ricevuto via mail in data 16.4.2018 sempre del Responsabile Area Demografica e Cimiteriale dott.ssa S. C. in risposta all’istanza di accesso agli atti ex L. 241/90;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Quirino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con cui o sulla scorta dei quali è stato denegato loro l’invocato interramento dell’urna contenente le ceneri del defunto padre unitamente alla salma della madre, precedentemente scomparsa, già inumata nel campo comune del cimitero di San Quirino.
A sostegno del gravame hanno denunciato la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Il Comune di San Quirino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità laddove rivolto ad atti ritenuti non immediatamente e autonomamente lesivi e, come tali, non impugnabili e/o ad atti non specificamente individuati.
Ha rilevato, poi, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta modifica dell’art. 39 del regolamento di polizia mortuaria del Comune, che ora disciplina espressamente “l’interramento di resti ossei o urne cinerarie… in campo comune appositamente dedicato”, senza, pur tuttavia, omettere di svolgere argomentazioni a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere e a confutazione delle avverse censure.
I ricorrenti hanno dimesso breve memoria per ribadire e insistere nei propri assunti difensivi, la cui fondatezza risulterebbe viepiù provata dall’intervenuta modifica regolamentare di cui ha riferito il Comune.
Celebrata l’udienza pubblica del 20 novembre 2019 – nel corso della quale il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile sopravvenuta carenza d’interesse in capo ai ricorrenti, in ragione dell’intervenuta positiva disciplina dell’interramento delle urne cinerarie – l’affare è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse in capo ai ricorrenti.
Il Collegio ritiene, invero, che la modifica regolamentare intervenuta sia di fatto impeditiva al conseguimento da parte dei ricorrenti dell’utilità che i medesimi ambivano di ottenere con l’auspicato accoglimento dell’impugnazione proposta.
L’art. 39 prevede, infatti, ora espressamente “l’interramento di resti ossei o urne cinerarie… ”, ma “in campo comune appositamente dedicato”.
E’, dunque, evidente che, anche laddove il diniego opposto venisse annullato, essi non potrebbero giammai fare interrare l’urna contenente le ceneri del defunto padre nello stesso campo e sopra la salma della pre-morta madre, per esaudire la volontà espressa in vita dal primo di “ricongiungersi” alla consorte.
La norma su indicata, non contestata dai medesimi, è stata, peraltro, adottata dal Comune nell’esercizio delle prerogative di spettanza e, comunque, in applicazione di quanto stabilito dalla l.r. 21 ottobre 2011, n. 12 e, nello specifico, dagli artt. 4, comma 2, lett. a), e) e f) (“… il regolamento di polizia mortuaria: a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d’urne…; e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione…; f) stabilisce le caratteristiche… del cinerario comune…”), 30, comma 1 (“In ogni cimitero sono presenti almeno:…d) un cinerario comune”) e 33, comma 4-bis (“È consentito l’interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione”).
Al Collegio non resta, quindi, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
L’ESTENSORE (Manuela Sinigol)
IL PRESIDENTE (Oria Settesoldi)
IL SEGRETARIO