TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 19 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Per quanto attriene alla questrione della fissazione dei c.d. "diritti" imponibili dai comuni aventi ad oggetto i trasporti funebri, il Consiglio di Stato, Sez. II con sentenza n. 2946/2021 del 12 aprile 2021, che si richiama, con cui è stato affermato che il trasporto funebre, pur qualificandosi quale servizio pubblico locale, può essere liberamente esercitato dalle imprese private in regime di libera concorrenza, non rientrando tra quelli riservati dalla legge in via esclusiva a Comuni e Provincie. Per effetto dell’intervenuta abrogazione della privativa comunale sul servizio in questione, al Comune non è più consentito fissare le tariffe alle quali viene erogato il servizio e nemmeno esigere il diritto fisso di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/1990). Invece, il Comune può istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale, ex articolo 149, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, per il rilascio dell’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre medesimo.
Testo
TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 91
Pubblicato il 07/02/2024
N. 00091/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2018, proposto da
Eccellenza Funeraria Italiana – EFI e Società Onoranze Funebri < omissis > di P. Massimiliano & C. S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Bragagni e Marco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Monica Cattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
nei confronti
Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l., non costituita in giudizio;
Bologna Servizi Funerari S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della determina Dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9 ottobre 2018, recante “Approvazione delle tariffe cimiteriali per l’anno 2018, a seguito della variazione dell’indice IPCA per l’anno 2018”, unitamente all’allegato tariffario;
– quale atto presupposto, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bologna P.G. 70064/97 e ss.mm.ii. nella parte in cui assoggetta al pagamento di “diritti” il trasporto di salme entro il territorio comunale (art. 19, comma 2 D.P.R. 285/1990) o da e per il territorio comunale (art. 19, comma 3 D.P.R. 285/1990);
– quale atto consequenziale, della relativa comunicazione alle imprese di onoranze funebri del tariffario ad opera di Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.;
– quale atto presupposto, ove occorrer possa, del D.P.R. 285/1990, nella parte in cui (articolo 19) fissa i diritti per il trasporto delle salme;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale e comunque connesso con quelli impugnati, anche se sconosciuto alle ricorrenti
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente Società Onoranze Funebri < omissis > di P. Massimiliano & C. S.n.c. di effettuare trasporto funebre in difetto di applicazione dei diritti fissati dall’Amministrazione Comunale con l’attività provvedimentale impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’associazione Eccellenza Funeraria Italiana (nel prosieguo, anche solo EFI), che riunisce imprese di onoranze funebri e imprese che gestiscono case funerarie, e la società Onoranze Funebri di P. Massimiliano & C. S.n.c. (nel prosieguo, anche solo Onoranze Funebri < omissis > S.n.c.), quale operatore del settore, hanno congiuntamente impugnato i seguenti atti:
– la determina dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9.10.2018 di approvazione delle tariffe cimiteriali per l’anno 2018, unitamente all’allegato tariffario;
– quale atto presupposto, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bologna P.G. 70064/97 e ss.mm.ii., nella parte in cui assoggetta al pagamento di “diritti” il trasporto di salme entro il territorio comunale (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 285/1990) o da e per il territorio comunale (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 285/1990);
– quale atto consequenziale, la relativa comunicazione alle imprese di onoranze funebri del tariffario a opera di Bologna Servizi Cimiteriali S.n.c.;
– quale atto presupposto, ove occorrer possa, del D.P.R. n. 285/1990, nella parte in cui (articolo 19) fissa i diritti per il trasporto di salme.
Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto della seconda di esse a effettuare il trasposto funebre entro il territorio comunale senza essere assoggettata al pagamento dei diritti stabiliti dai predetti atti.
Quale unico motivo di illegittimità vengono prospettati i vizi di “Eccesso di potere per adozione del provvedimento basata su falsi o erronei presupposti in diritto” e di “Violazione di legge – art. 13 L.R. 19/2004 e normativa nazionale in tema di servizi pubblici”.
In sintesi, le ricorrenti sostengono che nel mutato quadro ordinamentale non esiste più la privativa comunale sui trasporti funebri, con la conseguenza che i Comuni non possono né stabilire le tariffe del servizio, né imporre l’applicazione dei diritti di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, D.P.R. n. 285/1990.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Bologna, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione, assumendo ancora sussistente in capo all’Ente locale la potestà normativa di istituire tariffe e diritti fissi per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto delle salme.
Non si sono invece costituite in giudizio le società Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. e Bologna Servizi Funerari S.r.l., che pure erano state evocate.
Sulle repliche di EFI e Onoranze Funebri < omissis > S.n.c., da un lato, e del Comune di Bologna, dall’altro lato, la causa è stata infine introitata alla pubblica udienza dell’ 11 gennaio 2024.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Invero, le ricorrenti hanno impugnato in parte qua, sia pure per mero scrupolo difensivo e ove necessario il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria contenuto nel D.P.R. n. 285/1990 e rispetto a tale domanda contraddittore necessario è la Presidenza del Consiglio di Ministri (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 526/2008), che dunque correttamente è stata evocata in giudizio, sia pure “ove occorre possa”.
Passando al merito, il Collegio ritiene di muovere dalle conclusioni, che si condividono appieno, cui è giunta, in relazione alle questioni sottese al presente contenzioso, la sentenza n. 2946/2021 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato: sentenza curiosamente richiamata da entrambe le parti, ma per trarne corollari diametralmente opposti.
Va dunque ribadito, per le ragioni compiutamente esposte nella precitata decisione del Giudice di appello e che qui si intendono richiamate in ossequio al criterio della sinteticità degli atti del Giudice, che il trasporto funebre, pur qualificandosi quale servizio pubblico locale, può essere liberamente esercitato dalle imprese private in regime di libera concorrenza, non rientrando tra quelli riservati dalla legge in via esclusiva a Comuni e Provincie.
Va altresì ribadito che per effetto dell’intervenuta abrogazione della privativa comunale sul servizio in questione, al Comune non è più consentito fissare le tariffe alle quali viene erogato il servizio e nemmeno esigere il diritto fisso di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/1990).
Quel che invece il Comune può fare è istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale, ex articolo 149, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, per l’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre medesimo.
Ora andando a esaminare gli atti qui impugnati emerge che la determina dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9.10.2018 ha approvato le nuove tariffe cimiteriali per l’anno 2018 e, in particolare per quanto qui di interesse, testualmente i “diritti su trasporti salme entro il territorio comunale (art 19 comma II° DPR 285/1990)” e i “diritti su trasporti salme Da e PER il territorio comunale (art 19 comma III° DPR 285/1990)”, differenziando l’importo da corrispondere da parte dell’impresa che svolge il servizio a seconda che si tratti di salma e cadavere di adulto o di bambino (v. docc. 2 e 4 fascicolo del Comune).
Analogamente il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria Locale, espressamente richiamato dalla predetta determina dirigenziale, all’articolo 8, comma 3, stabilisce che «per ogni trasporto di cadavere eseguito nell’ambito del territorio comunale o proveniente da un altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all’Amministrazione comunale un diritto fisso, ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune» (v. doc. 3 fascicolo del Comune).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa civica in particolare nella memoria di replica depositata in data 21 dicembre 2023, con gli atti qui impugnati il Comune non ha affatto esercitato il potere di cui all’articolo 149, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, bensì quello di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, D.P.R. n. 285/1990. Ha, cioè, esercitato un potere che non gli compete più, stante l’intervenuta abrogazione tacita della norma che lo fondava.
Per tali ragioni il ricorso risulta fondato e in accoglimento dello stesso viene annullata in parte qua la determina dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9.10.2018 e il relativo tariffario, sempre in parte qua.
Non è, invece, necessario annullare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria Locale pure impugnato, dovendosi ritenere lo stesso implicitamente abrogato nella parte (articolo 8, comma 3) in cui richiama la norma statale regolamentare anch’essa abrogata.
La pronuncia caducatoria con gli effetti conformativi che da essa scaturiscono è pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dalle ricorrenti, sicché, in disparte ogni considerazione sulla sua ammissibilità, non residua spazio per la pronuncia di accertamento, pervero chiesta solo nell’epigrafe del ricorso e non anche nelle conclusioni, perché, per come formulata, non apporterebbe alcuna ulteriore utilità alle ricorrenti.
ln conformità al criterio generale della soccombenza, il Comune di Bologna è condannato a rifondere alle ricorrenti le spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo. Va, invece, disposta la compensazione con le altre parti, pure evocate in giudizio, ma che non hanno svolto difese nel merito e alle quali non sono soggettivamente imputabili gli atti annullati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determina dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9.10.2018 e il relativo tariffario nella parte in cui assoggettano al pagamento di diritti il trasporto di salme entro il territorio comunale o da e per il territorio comunale.
Condanna il Comune di Bologna a rifondere a Eccellenza Funeraria Italiana e Onoranze Funebri di P. Massimiliano & C. S.n.c. le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Compensa per le restanti parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Alessndra Tagliasacchi)
IL PRESIDENTE (Ugo Di Benedetto)
IL SEGRETARIO