TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 28 marzo 2022, n. 284

TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 28 marzo 2022, n. 284

Pubblicato il 28/03/2022
N. 00284/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Ottani, Sebastiano Artale, Giuliano Neri e Chiara Artale, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bologna, Via Saragozza n. 1;
contro
Comune di Sant’Agata Bolognese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Gaetano Campolo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Carla Di Fazio, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
– DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA IN DATA 28/6/2016, DI DINIEGO DELL’ISTANZA DI TRASLAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA -OMISSIS-CONIUGATA -OMISSIS- E CONTESTUALE COLLOCAMENTO DI 2 RESTI NELLA TOMBA DI FAMIGLIA;
– DEGLI ATTI DELL’UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 19/2/2016, DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA E L’ESTUMULAZIONE E LA RIDUZIONE A RESTI DI 9 SALME;
– DELLA NOTA 1/6/2016, RECANTE LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLMENTO DELL’ISTANZA;
– DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI E COMUNQUE CONNESSI, COMPRESO SE NECESSARIO L’ART. 90 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, OVE INTERPRETATO NEL SENSO DI PRECLUDERE IL DIRITTO ALLA SEPOLTURA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA PREMORIENZA.
e per l’accertamento
– DEL DIRITTO DELLA SIG.RA -OMISSIS-ALLA SEPOLTURA NELLA TOMBA DI FAMIGLIA -OMISSIS-;
e per la condanna
– DEL COMUNE INTIMATO A PROVVEDERE ALLA TRASLAZIONE DELLA SALMA E A RISARCIRE I DANNI MORALI E PATRIMONIALI INDEBITAMENTE PATITI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata Bolognese e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente è pronipote di -OMISSIS-, concessionario e fondatore della tomba di famiglia ubicata nel loculo 12 arcata 2 braccio sud della cappella mortuaria del cimitero di S. Agata Bolognese (cfr. atto di cessione di proprietà e uso del 21/3/1893 – doc. 2).
B. Rappresenta altresì in punto di fatto che:
– fino al marzo 2016 il colombario ospitava le salme di 9 familiari (il bisnonno fondatore, la madre, la moglie e la suocera di lui, le tre sorelle -OMISSIS-, il figlio -OMISSIS-e il nipote-OMISSIS-);
– il 30/1/2016 la controinteressata (ugualmente pronipote) rassegnava domanda di estumulazione straordinaria delle predette salme per ridurle in resti, così da ristrutturare la tomba e ricavare lo spazio per il padre -OMISSIS-deceduto l’anno precedente;
– dopo aver acquisito la dichiarazione di essere la parente più prossima e di aver ricevuto in via informale l’assenso degli altri eredi aventi diritto, il Comune rilasciava le autorizzazioni e le operazioni si svolgevano regolarmente tra l’8 e il 10/3/2016 (doc. 12 e ss.);
– su rimostranza della ricorrente, la quale lamentava di non essere stata consultata dell’iniziativa unitamente ad altri 13 aventi diritto, il Comune sospendeva gli interventi, che dopo una verifica venivano ripresi e completati;
– con nota 13/4/2016 la ricorrente formulava a sua volta un’istanza di traslazione nella tomba di famiglia, nello spazio liberatosi, della salma della nonna -OMISSIS-(coniuge di -OMISSIS-e madre di-OMISSIS-OMISSIS-prematuramente mancato), deceduta il 16/2/1984 e sepolta nello stesso cimitero; presentava al contempo domanda di riunione nello stesso loculo delle cassette con i resti dei due menzionati congiunti;
– a seguito dell’opposizione di -OMISSIS- (che a sua volta formulava istanza per seppellire altri parenti) il Comune avviava un’interlocuzione tra le parti, ma a fronte del fallimento del tentativo di composizione bonaria emetteva la nota 1/6/2016 recante i motivi ostativi all’accoglimento delle rispettive istanze.
C. Con il provvedimento 28/6/2016 (doc. 19), trasmesso l’1/7 successivo, l’amministrazione dava atto che “in applicazione dell’art. 90 del vigente regolamento di polizia mortuaria, allo stato attuale non ricorrono i presupposti per poter accogliere positivamente le istanze riportate in oggetto e rilasciare le prescritte autorizzazioni, stante le contestazioni in merito agli aventi diritto ed il mancato accordo tra le parti, e che pertanto conseguentemente il Comune dovrà limitarsi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sarà raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato”.
D. Lamenta l’esponente di aver preso cognizione della documentazione mediante accesso agli atti effettuato il 29/7/2016 e il 6/8/2016, e che l’ostensione non è risultata completa perché in parte non consegnata e in parte oscurata.
E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 90 del regolamento di polizia mortuaria, eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta, carenza di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento, sussistendo tutte le condizioni enucleate dalla normativa locale per il buon fine dell’istanza di tumulazione (appartenenza alla famiglia del fondatore, anteriorità del decesso rispetto alle salme richieste dalla controinteressata salvo -OMISSIS-). Ad avviso della Sig.ra -OMISSIS-
– l’art. 64 invocato accorda il diritto d’uso delle sepolture private al concessionario e alla sua famiglia fino a capienza del colombario, secondo il principio di premorienza, mentre l’art. 90 è applicabile solo in caso di falsa attestazione dell’interessato di agire in nome, per conto e con il consenso di tutti gli aventi diritto (come accaduto per la richiesta della controinteressata, viceversa contraddittoriamente evasa dal Comune malgrado l’opposizione della ricorrente);
– diversamente, il Comune dovrebbe astenersi in ogni situazione mentre il criterio univoco stabilito dal regolamento è quello della cronologia temporale dei decessi, in quanto lo jus sepulchri si acquista sulla base della volontà del fondatore riferita alla cerchia dei familiari beneficiari che acquistano diritti jure proprio a prescindere dalle vicende della proprietà dell’edificio cimiteriale nella sua materialità (con conseguente inconferenza dei rilievi sul mancato concorso nelle spese di manutenzione del sepolcro);
– inoltre, va considerato il consenso espresso degli altri aventi diritto, per cui i figli di Anna -OMISSIS- hanno espresso contrarietà a traslare la salma del Sig. -OMISSIS- sulla base dei desideri da lui espressi in vita, mentre la ricorrente intende assecondare la volontà della nonna materna di ricongiungersi alla propria famiglia e in particolare al figlio;
– se interpretato nel senso inteso dal Comune, il regolamento sarebbe affetto da irragionevolezza, illogicità e sviamento.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 90 del regolamento di polizia mortuaria, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e carenza di motivazione, in quanto il Comune non poteva ritenere preclusivo all’obbligo di pronunciarsi il rilievo della presunta insussistenza del diritto di sepoltura avanzato dalla controinteressata. Detto diritto si ricava dall’art. 3 della concessione, ai sensi del quale la proprietà e l’uso del colombario restano limitati alla famiglia del cessionario Sig.-OMISSIS-e a tutti i suoi congiunti in linea ascendente e discendente (persone che nel frattempo sono entrate a far parte del gruppo familiare, compresi i coniugi dei discendenti). Il Sig. -OMISSIS- ha manifestato la volontà di destinare il sepolcro a sé e alla famiglia indicando i congiunti, termine che include tutti i consanguinei e anche coloro che sono entrati a farne parte per vincolo matrimoniale (come dimostra il fatto che, quando era ancora in vita -OMISSIS-, sono state seppellite la moglie, le tre sorelle e la suocera). Il Comune è privo di discrezionalità sul punto, né era richiesta una particolare attività istruttoria oltre alla piana lettura dell’atto di concessione.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 90 del regolamento di polizia mortuaria, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento, dal momento che il Comune ha autorizzato gli interventi richiesti dalla controinteressata malgrado l’opposizione espressa della parte ricorrente (per cui l’Ente locale avrebbe dovuto imporre la conservazione dello stato di fatto per il dissenso esplicito della Sig.ra B.).
IV) Violazione degli artt. 22 commi 2 e 3 e 24 della L. 241/90, sussistenza del diritto di accesso agli atti coperti da omissis e di quelli contenenti le dichiarazioni rese dai discendenti della Sig.ra Anna -OMISSIS- e l’ulteriore corrispondenza tra la Sig.ra -OMISSIS- e lo zio ovvero tra lei (o il suo legale) e il Comune.
F. La ricorrente formula domanda di risarcimento del danno, in forma specifica ovvero a titolo di riparazione per i danni patrimoniali e morali patiti.
G. Si sono costituiti in giudizio il Comune di S. Agata Bolognese e la controinteressata, formulando eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.
H. Alla pubblica udienza del 2/3/2022 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente censura gli atti assunti dal Comune intimato, recanti il diniego sulla domanda di traslazione della salma della nonna nella tomba di famiglia (avente diritto secondo il principio di premorienza) e il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire operazioni rilasciata alla controinteressata.
IL RITO
0.1 La controinteressata eccepisce la tardività dell’impugnazione, notificata il 5/10/2016 ampiamente fuori termine avendo ricevuto la nota lesiva l’1/6/2016 rispetto alla quale non ha replicato con note difensive. Né potrebbe essere rimessa in termini sulla base dell’accesso agli atti accordato il 29/7/2016 (la loro conoscenza non avrebbe aggiunto nulla alle notizie già pervenute). Inoltre, insistendo per la traslazione della nonna -OMISSIS-in uno dei tre loculi inferiori disponibili della tomba la ricorrente avrebbe avallato la ristrutturazione e la regolarità delle operazioni di estumulazione e riduzione dei resti mortali sulla base delle autorizzazioni rilasciate. In terzo luogo, sarebbe inammissibile l’impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla sistemazione, in quanto -OMISSIS–OMISSIS-è discendente diretta del fondatore e ha diritto ad ottenere le autorizzazioni dopo averne affrontato l’onere economico, in quanto il Comune l’aveva sollecitata ad intervenire per la vetustà e precarietà della tomba. Infine, osserva che l’estumulazione e riduzione dei resti è avvenuta e non è materialmente possibile il ripristino.
L’articolata eccezione è infondata.
0.1a La nota 1/6/2016 è la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, riveste natura endo-procedimentale e non produce un effetto direttamente pregiudizievole, diversamente dall’atto finale 28/6/2016 comunicato l’1/7/2016. Il ricorso avverso quest’ultimo è stato notificato il 30/9/2016, ed è dunque tempestivo avuto riguardo alla sospensione feriale dei termini. Parte ricorrente rileva, in aggiunta, che gli atti di autorizzazione all’estumulazione e riduzione resti sono stati esibiti il 29/7/2016, data dalla quale va calcolato il termine breve di impugnazione innanzi al T.A.R.
0.1b Sul secondo aspetto, per costante giurisprudenza l’acquiescenza che preclude l’impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ravvisata solo in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento medesimo, che dimostrino la chiara, univoca e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 24/1/2022 n. 222; Consiglio di Stato, sez. II – 4/1/2021 n. 90; si veda anche T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 29/4/2019 n. 409). Contrariamente a quanto opina la controinteressata, la ricorrente ha manifestato il suo dissenso all’operazione, e solo dopo aver preso atto dell’avvenuta esecuzione – e della situazione di fatto irrimediabile – ha formulato istanza di traslazione per la nonna -OMISSIS-.
0.1c La posizione di -OMISSIS–OMISSIS-– discendente diretta del fondatore e in quanto tale avente diritto secondo la sua prospettazione – deve essere indagata in sede di trattazione del merito della causa e non può fondare una statuizione di inammissibilità in rito.
0.1d Quanto all’ultimo profilo dedotto, ad avviso del Collegio l’interesse caducatorio è venuto certamente meno per l’avvenuta completa esecuzione dell’autorizzazione rilasciata il 19/2/2016 alla contointeressata, ma permane un interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori, e tra l’altro la relativa domanda è espressamente coltivata nell’atto introduttivo del giudizio.
0.2 La controinteressata deduce, in subordine, l’obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti dei 13 familiari evocati nell’atto introduttivo.
0.2a Come ha correttamente sottolineato parte ricorrente gli altri familiari evocati non rivestono la posizione di controinteressati ma semmai di cointeressati, in quanto portatori di un interesse coincidente con quello della Sig.ra-OMISSIS- e di conseguenza non sono parti necessarie del giudizio. Né pare configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, posto che “versandosi in tema di diritti personalissimi, ciascuno dei titolari dello stesso diritto può pretendere, indipendentemente dalla volontà espressa dai restanti titolari del diritto, che nella cappella funeratizia siano sepolti congiunti appartenenti alla stretta cerchia dei discendenti legittimi del de cuius, ovvero che siano esclusi gli estranei privi dello jus sanguinis” (Corte di Cassazione, sez. II civile – 17/4/2009 n. 9331).
0.3 La Sig. -OMISSIS- eccepisce il difetto di giurisdizione sull’accertamento del diritto della Sig.ra -OMISSIS-a essere sepolta nella tomba della famiglia -OMISSIS-, in quanto ogni decisione apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.
0.3a L’eccezione è infondata, in quanto la domanda di accertamento è meramente consequenziale rispetto a quella principale di annullamento, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo. La decisione di questo T.A.R., ove favorevole alla Sig.ra-OMISSIS- nel suo contenuto conformativo e di guida della futura attività dell’amministrazione racchiuderebbe statuizioni a contenuto sostanzialmente vincolato per il Comune, il quale dovrebbe darvi piena attuazione e, in difetto, l’esponente potrebbe attivare il rimedio dell’ottemperanza.
0.4 Le domande formulate della controinteressata (impugnatorie, risarcitorie e restitutorie) sono inammissibili, in quanto non veicolate con autonomo gravame o ricorso incidentale. Così vale anche per le questioni, peraltro di natura prettamente privatistica, afferenti agli oneri di manutenzione della tomba. La sig.ra -OMISSIS- non ha ritualmente impugnato il provvedimento del Comune di rigetto delle sue istanze, e pertanto ogni questione al riguardo resta estranea al presente giudizio.
IL MERITO
1. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sancisce all’art. 93 che “Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro”. Il comma successivo dispone che “Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali”.
1.1 Ai sensi dell’art. 64 del regolamento comunale (cfr. estratto doc. 55 in atti) “Salvo quanto già previsto dall’art. 63, il diritto d’uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quello della sua famiglia …, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo il principio della premorienza” (comma 1), mentre “Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario sia nella concessione stessa che con successive espressioni di volontà comunicate formalmente al Comune, volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura” (comma 2). Segue, al comma 3, l’elenco dei componenti della famiglia con specificazione del coniuge (assimilato al convivente more uxorio) ascendenti e discendenti e rispettivi coniugi.
1.2 L’atto di concessione, al punto 3, prevede testualmente “La proprietà e l’uso di detto colombario restano limitati alla famiglia del cessionario Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, a tutti i congiunti suoi in linea ascendente e discendente e alle sorelle -OMISSIS-permanendo nubili”.
1.3 Il regolamento comunale, tra le norme transitorie e finali, statuisce all’art. 90 alcune “Cautele” e in particolare che “Il richiedente un servizio o una concessione … dichiara di agire in nome per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto” (comma 1), mentre “In caso di contestazione l’amministrazione si intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue” (comma 2) e “Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato …”.
1.4 Il primo motivo investe la legittimità della scelta prudenziale del Comune, giustificata dalla difesa di quest’ultimo con la ratio dell’art. 90, che sarebbe quella di evitare una decisione su questioni delicate private che riguardano sentimenti e storia delle famiglie, per cui è testualmente previsto un “passo indietro” in attesa che la situazione si definisca in via giudiziale o stragiudiziale. A suo avviso, non si poteva non tenere conto di quanto era emerso nel corso delle audizioni tenute in contraddittorio tra le parti, dei documenti prodotti in atti e del fatto incontestabile che non è stato raggiunto un accordo sull’uso della tomba di famiglia.
1.5 Detta ultima posizione è persuasiva nei limiti di seguito illustrati, e la prospettazione di parte ricorrente non è meritevole di positivo apprezzamento.
1.6 In punto di fatto, è incontroverso che sulle istanze di traslazione delle salme nella tomba di famiglia – rispettivamente formulate – vi siano volontà discordanti espresse dagli aventi diritto (veri e propri veti incrociati) delle quali il Comune ha preso cognizione e per le quali ha sollecitato il consenso scritto (intesa) dei parenti più prossimi.
1.7 Ai sensi del regolamento comunale (art. 90) le contestazioni che investono un servizio o una concessione giustificano la sospensione di ogni decisione qualora sfocino in una vertenza formale. In altri termini, le liti affiorate sulla gestione di una tomba di famiglia regolata dall’atto concessorio legittimano la conservazione dello status quo ove si siano tradotte in una controversia giudiziale: nel caso all’esame, la vicenda è stata sottoposta ritualmente alla cognizione di questo T.A.R.
1.8 Sotto altro angolo visuale, il tenore testuale del comma 3 sopra riportato è chiaro ed esaustivo, e non si rivela irragionevole né illogico. Il Comune non si sottrae all’esercizio dei suoi poteri, ma soprassiede temporaneamente da ogni statuizione in attesa della pronuncia del giudice su una questione dibattuta. Anche se il diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia si distingue da quello relativo al sepolcro ereditario e le uniche istanze di trasferimento sono quelle presentate dalla ricorrente e controinteressata, la vertenza è in corso e investe la corretta interpretazione della volontà del fondatore, dalla quale discende la legittimità della sepoltura dei discendenti collaterali. Il principio della premorienza deve essere coniugato con la reale volontà del fondatore, che sarà indagata nel prossimo paragrafo con l’esame della successiva censura.
2. Sul secondo motivo (diritto alla sepoltura della nonna della ricorrente) la questione giuridica interpretativa è se sono compresi ovvero esclusi i consorti dei figli, ossia se -OMISSIS- avesse o meno inteso accogliere nel colombario solo i familiari legati dal vincolo di sangue.
2.1 Il fondatore, mentre era in vita, ha disposto per l’utilizzo dei soggetti individuati in virtù della sua ampia facoltà di determinazione. L’art. 93 del regolamento statale non definisce il “familiare”, per la cui nozione occorre rifarsi alle disposizioni civilistiche sulla parentela e sulla successione ereditaria legittima, potendo inglobare i parenti fino al sesto grado, oltre che i coniugi e i conviventi more uxorio.
2.2 Nel caso di sepolcro familiare la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti della famiglia del fondatore legati al medesimo jure sanguinis, salvo che il fondatore non abbia diversamente disposto. Come ha sottolineato su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione, sez. II civile – 19/7/2016 n. 14749, “la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la “famiglia” ai fini della titolarità di tale diritto. Poiche, come si è detto, la titolarità dello jus sepulcri in ordine ad una tomba gentilizia, quale diritto primario di essere seppellito o di collocare le salme in un sepolcro familiare, determina una comunione indivisibile in virtù del mero rapporto consanguineo (Cass. 532/1979), il diritto non è più disponibile neppure da parte del fondatore, una volta costituito con l’atto di fondazione il diritto a favore dei familiari”.
2.3 Nel sepolcro gentilizio o familiare lo “ius sepulchri” ossia il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono) << … è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo “iure proprio” sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, “iure sanguinis” e non “iure successionis”, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o “mortis causa”, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione “mortis causa”” (Cass., Sez. U., n. 17122 del 28 giugno 2018) > > (Corte di Cassazione, sez. II civile – ordinanza 11/2/2022 n. 4469; si veda anche Corte di Cassazione, sez. II civile – 8/5/2012 n. 7000).
2.4 Il già riportato punto 3 della concessione dispone che “La proprietà e l’uso di detto colombario restano limitati alla famiglia del cessionario Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, a tutti i congiunti suoi in linea ascendente e discendente e alle sorelle -OMISSIS-permanendo nubili”. Ad avviso del Collegio dall’indicazione racchiusa nell’atto istitutivo si desume l’intenzione del fondatore, il quale ha affiancato al termine “congiunti suoi” la locuzione “in linea ascendente e discendente”. Il proposito di limitare il diritto ai componenti della linea retta (genitori e figli) è rafforzato dall’estensione espressa alle sorelle -OMISSIS-(ove non contraessero matrimonio). Il valore cardine del rispetto della volontà del fondatore esige che la tumulazione sia sottratta a soggetti privi dello stretto legame iure sanguinis con il medesimo.
2.5 Non giova alla parte ricorrente il richiamo al principio di premorienza, il quale è enunciato nella regola di carattere generale sul diritto dei familiari del concessionario introdotta dall’art. 64 comma 1 del regolamento comunale. Infatti deve essere tenuto in considerazione il comma successivo, il quale puntualizza proprio – nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza e già evocati – che “Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario sia nella concessione stessa che con successive espressioni di volontà comunicate formalmente al Comune, volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura”.
2.6 In definitiva la Sig.ra -OMISSIS-, nuora del fondatore in quanto moglie del figlio -OMISSIS–OMISSIS-, è priva del diritto alla sepoltura in quella cappella di famiglia, a prescindere dalla premorienza rispetto alle altre 3 persone di cui all’ulteriore richiesta della controinteressata.
2.7 Non può influire sulle riflessioni sviluppate il mero fatto della tumulazione nel sepolcro della sorella del fondatore (Agata, mancata nel 1953), pur non menzionata nell’atto di concessione. Si tratta di circostanza che non rileva sulla riflessione giuridica incentrata sull’interpretazione dell’effettiva volontà del fondatore.
3. Con il terzo motivo si lamenta la disparità di trattamento, in quanto il Comune avrebbe autorizzato gli interventi richiesti dalla controinteressata malgrado l’opposizione espressa della parte ricorrente.
La deduzione è priva di pregio giuridico.
3.1 Nella memoria di replica del 19/10/2021 (pag. 5) la ricorrente ripercorre la cronologia dei fatti rammentando che “non appena ricevute, il 10 febbraio 2016, le istanze della sig.ra -OMISSIS- (doc. 3), il Comune già il 19 febbraio le autorizzava e in pari data inviava i provvedimenti alla società Virgilio, gestore dei servizi cimiteriali, perché li portasse a esecuzione (doc. 22 del Comune). Solo il 15 marzo 2016, a fronte delle rimostranze della sig.ra B. in data 11 marzo (doc. 7), il Comune chiedeva alla ditta Virgilio di sospendere i lavori (doc. 8), e gli interventi venivano interrotti (doc. 9), ma in un momento in cui comunque non solo l’estumulazione, ma anche la riduzione a resti delle salme erano ormai già state compiute”. A pag. 6 della memoria dell’8/10/2021 aggiunge che “…preso atto dell’avvenuta esecuzione dell’intervento, di portata irrimediabile, ha formulato istanza di traslazione della salma della nonna (-OMISSIS-) in uno dei tre loculi rimasti vuoti …”.
3.2 La norma pertinente (art. 90 del regolamento comunale) dispone che “Il richiedente un servizio o una concessione … dichiara di agire in nome per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto” (comma 1). Come si evince dal precedente par. 3.1, le operazioni sono state eseguite sulla base della dichiarazione (e assunzione di responsabilità) della Sig.ra -OMISSIS-, sufficiente ai sensi della previsione normativa dell’Ente locale.
3.3 Non è degno di apprezzamento il rilievo della Sig.ra-OMISSIS- per cui il Comune avrebbe dovuto preventivamente verificare che l’autore dell’istanza avesse acquisito il consenso “di tutti gli aventi diritto”, o quantomeno che li avesse informati tempestivamente. Su quest’ultimo profilo, l’impegno ad acquisire il consenso scritto entro 90 giorni è stato assunto dalla stessa dichiarante, a conferma di una volontà che si presumeva già acquisita. L’istruttoria, ai sensi della disposizione enunciata, è stata effettuata correttamente ed è anche funzionale a un ordinato svolgimento delle mansioni cimiteriali, evitando lunghe e laboriose indagini presso tutti i soggetti legati da un vincolo di parentela.
3.4 Eventuali conseguenze nei rapporti diretti tra familiari – determinate da una dichiarazione incompleta o non corrispondente alla realtà – sono estranee al presente giudizio, mentre le vicende successive (sulle quali insiste parte ricorrente) sono consequenziali al maggior spazio ottenuto presso il sepolcro all’esito delle operazioni di estumulazione e riduzione espletate.
4. Con riguardo alla domanda di accesso il Comune ha depositato in giudizio alcune dichiarazioni dei familiari rese tra il 31/5/2016 e l’1/6/2016, giustificando la mancata precedente esibizione con il fatto che sono state ritenute estranee all’istanza. Residua soltanto una nota coperta da omissis (doc. 43 Comune) perché racchiude indicazioni sulla salute di un parente. Peraltro, la controinteressata ha rappresentato a pag. 7 della memoria del 5/10/2021 i problemi di salute che affliggono un nipote del fondatore. A fronte delle delucidazioni da ultimo fornite l’esponente non ha replicato, e il Collegio deve fare applicazione del principio di non contestazione. La pretesa ostensiva deve a questo punto ritenersi soddisfatta.
5. In conclusione l’introdotto gravame deve essere rigettato in quanto infondato, e per conseguenza anche la domanda risarcitoria.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate per la complessità della vicenda, che involge diritti personalissimi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Stefano Tenca)
IL PRESIDENTE (Giancarlo Mozzarelli)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

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Sereno Scolaro

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