TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 ottobre 2021, n. 6811
Massima
Sussiste difetto di motivazione che nell’atto di diniego alla iscrizione al Registro Regionale dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme il fatto che la regione non abbia indicato le disposizioni che vieterebbero alle ditte di onoranze funebri di assumere dipendenti già “impiegati presso anche altra impresa”.
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Pubblicato il 29/10/2021
N. 06811/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04145/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2021, proposto da
Ditta Onoranze Funebri < omissis > di < omissis > & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Alfredo Antonio Grasso e Mario Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Fioristi Palumbo S.r.l., Impresa Funebre Sabetti Nicolina, Paradiso di Verrillo Dario, Civitillo & C. S.n.c., Servizi Funebri Romolo Pacelli, Agenzia Funebre F.Lli Golia S.a.s., Onoranze Funebri Gagliardi Michelangelo, Impresa E. Viscusi S.r.l., Ditta Antonio Viscusi, Carbone Alessandro S.r.l., Agenzia Funebre Filcen S.a.s., Impresa Funebre Mammarella S.a.s., Onoranze Funebri Pastore, Attrezzi Funebri S.a.s., Esposito Pasquale & C. S.a.s. Trasporti Funebri, Maistrini S.r.l., Trasporti Funebri Vincenzo Forino & Figlio S.r.l., Castagna S.r.l., Trasporti Funebri Manna Rosaria, Trasporti Funebri Carratta S.a.s., F.Lli Sperlongano S.r.l. Semplificata, Funeral Graziano S.r.l.s, Onoranze e Trasporti Funebri di Ugo Manzo, Funeraria S.n.c. di Riccio Gennaro e Murante Paolo, Antonio Sanzani Impresa Funebre S.r.l., Agenzia Funebre Sgueglia Giovanni, Plutone e La Coccinella di Piteo Concetta S.a.s., Impresa Funebre Eredi Otte Mario S.a.s., M e C S.a.s. di Carlo Pollano & C., Onoranze Funebri Suessa S.a.s. di Resta C.& C., La Madonnina S.r.l.s, Mazzolena S.r.l.s Servizi Funebri, Agenzia Funebre “Croce”, Agenzia Funebre Parente e Nobile S.r.l.s, Onoranze Funebri L’Infinito S.r.l., Mancusi Leonardo, Organizzazione Funebre, Onoranza Funebri Funeral Service Aufiero S.r.l.s, Pisano 2v S.r.l., Onoranze Funebri Sapresi S.r.l., Onoranze Funebri Bello Giuseppina, Onoranze Funebri Logarzo & Cetrangolo S.n.c., Onoranze Funebri Galietta di Andrea Galietta, Onoranze Funebri Misericordia C & P Service S.a.s., Onoranze Funebri Guida di Guida Giampiero, Filizola Giovanni S.r.l., Funeral Agropoli S.r.l.s, Agenzia Onoranze Funebri Bilancieri, Onoranze Funebri Santa Lucia S.r.l.s, Onoranze Funebri Sabatino S.r.l.s, Onoranze Funebri Scarpinati S.n.c., O.F. “La Peonia” di Funicelli Rosario, Agenzia Funebre Funicelli S.r.l.s, Agenzia Funebre Forlano, Agenzia Onoranze Funebri Accarino, Onoranze Funebri Fiori e Piante di Giuseppe Gnazzo S.r.l.s, Ditta Peduto Antonio Onoranze Funebri, Agenzia Funebre Lullo Enzo, Centro Floreale L’Angelo dei Fiori di Anna Maria Parisi, Agenzia Funebre Parisi Gianvito, Onoranze Funebri Grippo, Onoranze Funebri Senese di Senese Carmine, Onoranze Funebri C. G. S.a.s. di Caggiano Donato, Onoranze e Servizi Funebri Signoriello, Impresa Funebri Casertane Mauro Francesco, Trasporti Funebri Rosario Reale di Colasanto Patrizia, Silano S.r.l., S.F.B. Servizi Funebri Baronia S.r.l., Onoranze Funebri Quattro S S.n.c. di Travisano Mario Alfonso & C., Onoranze Funebri “La Primula” di Cifonelli Francesco, Tonino Marciano S.r.l. Onoranze Funebri, Terrazzano S.r.l. Onoranze Funebri, Onoranze Funebri di Caputo Angelo, Alta Irpinia S.r.l., L’Aurora di Carbonara Gianna & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.N.I.F.A. (Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane), Claai di Benevento (Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa), Associazione S.I.F.A. (Sviluppo Imprese Funebri Associate), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Giunta Regionale della Campania-U.O.D. 02 – Prevenzione e Igiene Sanitaria, n. PG/2021/0395267 del 28 luglio 2021, comunicato tramite P.E.C. in pari data, recante diniego di iscrizione nel Registro Regionale dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme , nonchè di tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi a quello che precede;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Regione Campania in riscontro alla richiesta di iscrizione nel Registro dei soggetti esercenti l’attività funebre e di trasporto salme le ha contestato la non rispondenza “ai requisiti dettati dalle LL.RR. e DD.GG.RR. che regolamentano tali attività”;
che, particolare: 1) 3 dipendenti della ricorrente “risultano impiegati quali dipendenti presso altre imprese” e, 2) per i medesimi dipendenti non risulta inviato l’attestato valido che certifichi l’avvenuto aggiornamento professionale;
che si è costituita per resistere la Regione Campania;
che sono intervenute ad audiuvandum le imprese del settore e le tre associazioni indicate in epigrafe;
che alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021 la causa, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso è fondato;
che, segnatamente, risulta fondata e assorbente la censura di difetto di motivazione;
che, quanto al primo motivo di diniego alla iscrizione della ricorrente nel Registro, come dedotto dalla ricorrente la Regione non ha indicato nel proprio provvedimento le disposizioni che vieterebbero alle ditte di onoranze funebri di assumere dipendenti già “impiegati presso anche altra impresa”;
che, invero le disposizioni invocate dalla Regione, peraltro solo nelle proprie difese (ll.rr. n. 12/2001, n. 7/2013; n. 27/2019), stabiliscono che le imprese in questione devono disporre di almeno “un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l’attivita` funebre, in attuazione della l.r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria”;
che, come rappresentato dalla ricorrente la dizione “contratto di lavoro subordinato e continuativo” non implica il divieto di impiegare (come nel caso di specie) personale con contratto di lavoro part time intrattenuto con più imprese;
che, quanto al secondo motivo di diniego, la ricorrente ha rappresentato (allegando della documentazione rimasta del tutto incontestata da parte della difesa regionale) il possesso del requisito formativo in capo ai 3 dipendenti;
che, da quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
che le spese seguono la soccombenza nei riguardi della ricorrente mentre devono essere compensate nei confronti degli interventori ad adiuvandum;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Campania al pagamento in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato); compensa le spese nei riguardi degli interventori ad audiuvandum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Paola Palmarini)
IL PRESIDENTE (Francesco Gaudieri)
IL SEGRETARIO