TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3039

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3039

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3039

Ai fini ella qualificazione quali opere di urbanizzazione primaria, la definizione di “impianti cimiteriali” non comprenda la mera costruzione di loculi nell’ambito dell’area cimiteriale già impiegata a tal fine e fatta oggetto di concessione a terzi (privati od enti). Tale definizione porta a concludere nel senso che gli “ampliamenti” ivi contemplati riguardino l’asservimento di nuove aree alla destinazione cimiteriale e non invece la costruzione di loculi nell’ambito di una struttura esistente: un simile intervento costituisce un’opera equivalente alla costruzione di una cappella privata per cui è pacificamente esclusa l’esenzione dal contributo di costruzione. Inoltre, le norme, riferendosi, alla costruzione o all’ampliamento di “cimiteri” con la previsione delle strade di accesso e delle altre opere che ne consentono la fruizione sono tali da escludere dal proprio ambito applicativo la mera edificazione nell’ambito di un cimitero già esistente.

NORME CORRELATE

Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 13/07/2020
N. 03039/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02816/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salvatore B. in proprio e quale legale rappresentante dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione in S. Efremo Nuovo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Maria Perullo, Paola Coppola, con domicilio digitale presso la PEC indicata nei registri del Ministero della Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Coppola in Napoli, Via S. Lucia 173;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale presso la PEC indicata nei registri del Ministero della Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell’avvocatura municipale, sita in Napoli, piazza Municipio, pal. San Giacomo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n.196786/2014 con cui il dirigente del servizio cimiteri cittadini – direzione patrimonio del comune di Napoli ha liquidato in euro 12.243,00 gli oneri concessori relativi alla pratica edilizia n.1/2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020 il dott. Luca Cestaro e celebrata l’udienza da remoto secondo le disposizioni dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020), dell’art. 4 D.L. 28/2020 e recate nei decreti del Presidente del T.A.R. Campania nn.14 e 22 del 2020;
FATTO
1 – La parte ricorrente, B. Salvatore quale rappresentante dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione in S. Efremo Nuovo, impugna, con ricorso principale, il provvedimento n. 196786 con cui il Comune di Napoli ha liquidato in euro 12.243,00 gli oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione per la realizzazione di alcuni loculi all’interno del cimitero; prat. edilizia n. 1/2013) e, con ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di diniego del permesso di costruire per il mancato pagamento degli oneri concessori del 27.5.2015, adottato successivamente al rigetto dell’istanza cautelare della parte ricorrente operato con ordinanza n. 1537/2015.
La parte ricorrente contesta:
I) la violazione dell’art. 26 bis della L. 415/1989 che appunto prevede la parificazione degli impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria con conseguente non debenza degli oneri concessori in argomento anche ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. c) del D.P.R. 380/2001 (riproduttivo dell’art. 9 lett f L. 10/1977);
II) la mancata considerazione che l’attività edilizia nei cimiteri è regolata dalle norme del regolamento di polizia mortuaria e solo in via secondaria della disciplina urbanistico edilizia;
III) il difetto istruttorio e della motivazione;
IV) (nei motivi aggiunti) l’eccesso di potere in relazione all’essersi riavviato, con esito negativo, il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Il Comune di Napoli ribadisce che gli aspetti edilizi restano regolati dal D.P.R. 380/2001 anche ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale di polizia mortuaria che richiama, quanto agli aspetti edilizi, il richiamato Testo Unico. Inoltre, nel merito, la giurisprudenza ha chiarito che le Arciconfraternite non operano per un interesse generale così difettando il presupposto soggettivo per il beneficio.
2 – Con ordinanza cautelare n. 1537 del 3.9.2015, l’istanza era respinta.
All’udienza di smaltimento del 16.06.2020, tenutasi da remoto, come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. 18/2020, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
3 – La questione sollevata ruota intorno all’applicazione del combinato disposto dell’art. 26 bis del D.L. 415/1989 e dell’art. 17 co. 3 lett. c) del D.P.R. 380/2001 (riproduttivo dell’art. 9 lett f L. 10/1977). La prima norma stabilisce: “1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 2. Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all’articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”; la seconda disposizione prevede che: “il contributo di costruzione non è dovuto: (…) c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
La definizione di “<i>impianto cimiteriale</i>”, infine, è fornita dall’articolo 54 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 (regolamento di polizia mortuaria) che riguarda “i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri” comprensivi della “descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode)”.
4 a – In giurisprudenza, la questione relativa all’applicabilità dell’esenzione in argomento alle costruzioni di loculi effettuati dalla Arciconfraternite è stata affrontata dalla Sentenza del Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. n.534 del 10.06.2009, già menzionata nell’ordinanza cautelare (oltre che nel parere dell’avvocatura municipale alla base dell’operato comunale), cha ha escluso l’esenzione. Le Arciconfraternite, infatti, opererebbero per un interesse privato e non generale e, inoltre, simili opere non rientrerebbero in quelle di urbanizzazione di cui al menzionato art. 17 co. 3 lett. c) del D.P.R. 380/2001.
Tale conclusione va confermata anche in questa sede.
Invero, se è indubbio che le Arciconfraternite operino in prevalenza nell’interesse dei propri associati piuttosto che nell’interesse generale, più complesso è definire l’applicazione del presupposto oggettivo dell’esenzione legata alla possibilità di considerare “opera di urbanizzazione” il progetto di creazione di ulteriori loculi in una struttura già esistente. Tale qualità è esclusa dalla menzionata Sentenza del C.G.A. con affermazione netta, che trova la sua specificazione nella Sentenza del T.A.R. Catania n.788/2005, confermata in appello, che argomenta in tal senso poiché l’opera non era stata effettuata in esecuzione di un piano attuativo.
4 b – Ritiene, innanzitutto, il collegio che la definizione di “impianti cimiteriali” non comprenda la mera costruzione di loculi nell’ambito dell’area già impiegata a tal fine.
La definizione sopra riportata, infatti, porta a concludere nel senso che gli “ampliamenti” ivi contemplati riguardino l’asservimento di nuove aree alla destinazione cimiteriale e non invece la costruzione di loculi nell’ambito di una struttura esistente; un simile intervento è, infatti, un’opera equivalente alla costruzione di una cappella privata per cui è pacificamente esclusa l’esenzione dal contributo di costruzione.
Inoltre, le norme sopra citate, riferendosi, alla costruzione o all’ampliamento di “cimiteri” con la previsione delle strade di accesso e delle altre opere che ne consentono la fruizione sono tali, appunto, da escludere dal proprio ambito applicativo la mera edificazione nell’ambito di un cimitero già esistente.
4 c – Per altro verso, non è dimostrato che la costruzione sia effettuata “<i>in attuazione degli strumenti urbanistici</i>”; in atti, manca la prova che i loculi costituiscano l’esecuzione di quanto previsto dai piani attuativi e che comunque regolano l’utilizzazione dell’area.
5 – È destituito di fondamento pure l’argomento secondo cui l’attività edilizia nell’area in questione sia regolata dal solo regolamento di polizia mortuaria e non dalla normativa urbanistico-edilizia.
Il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006, infatti, all’art. 28 stabilisce espressamente che: “1. L’attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania. 2. Il procedimento edilizio, in particolare, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Non è dubitabile, pertanto, che trovino applicazione anche le norme relative agli oneri di urbanizzazione al costo di costruzione per l’espresso richiamo operato dal regolamento di settore.
6 – Alla luce delle argomentazioni che precedono, risalta l’infondatezza del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti essendo i provvedimenti impugnati, per quanto si è detto, adeguatamente motivati con riferimento alla norme applicabili alla fattispecie. Il provvedimento di diniego del permesso di costruire, peraltro, è correttamente connesso al mancato pagamento dei dovuti oneri concessori e non preclude la ripresentazione di progetti analoghi (che evidentemente genereranno l’obbligo di pagare quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e di contributo di costruzione).
La complessità della questione induce alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Referendario
L’ESTENSORE (Luca Cestaro)
IL PRESIDENTE (Guglielmo Passarelli Di Napoli)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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