TAR Campania, Napoli, Sez.IV, 5 gennaio 2022, n. 83

TAR Campania, Napoli, Sez.IV, 5 gennaio 2022, n. 83

Pubblicato il 05/01/2022
N. 00083/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2018, proposto da
Davide M., rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Napoli n. 732992 del 28.9.2017 di diniego di condono edilizio e ordine di demolizione di edificio di proprietà del ricorrente sito in Napoli alla via Cupa Principe n. 23 e di ogni altro provvedimento, preordinato, ivi compreso il preavviso di diniego, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2021, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il Sig. M. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio, corredato da ordine di demolizione, avente ad oggetto l’edificio nella sua titolarità sito in Napoli alla via Cupa Principe n. 23.
Avverso gli atti gravati sono stati proposti i seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo si lamenta che l’intervento realizzato dal ricorrente sarebbe stato erroneamente qualificato come “nuova costruzione”, trattandosi invece di una ristrutturazione del preesistente edificato, come peraltro emergerebbe anche dalla determina dirigenziale n. 278 del 2002 con la quale veniva negato l’assenso ai lavori di manutenzione straordinaria, qualificando espressamente le opere abusive come di “ristrutturazione edilizia”; l’istruttoria effettuata risulterebbe, inoltre, carente in quanto il Comune non avrebbe consultato gli atti della pratica nr. 35 del 2002 per impossibilità di accedere ai locali dell’archivio ove essi sono custoditi, mentre le risultanze aerofotogrammetriche costituirebbero una rappresentazione solo approssimativa dei luoghi;
il Comune avrebbe, inoltre, omesso di valutare adeguatamente la perizia allegata in sede di osservazioni ex art. 10 bis L.241/90, nella quale si rappresenta che l’intervento attuato dal Sig. M., in assenza di titolo edilizio, rientrerebbe, in parte, nell’ambito delle attività catalogabili nel concetto di ristrutturazione edilizia e, in parte, nei limiti dell’incremento ammissibile del 10% del volume esistente, e sarebbe, di conseguenza compatibile con il vincolo cimiteriale insistente nell’area ove sorge l’edificio;
2) il provvedimento sarebbe, inoltre, erroneo nella parte in cui si afferma che gli incrementi eccederebbero il 10% del volume esistente, in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione dei volumi siti al di sotto del calpestio originario, che sarebbero invece da computare;
3) si osserva, ancora, che sarebbe stata violata la L. 166 del 2002 che legittima, nelle zone soggette a vincolo cimiteriale, l’ampliamento delle preesistenze edilizie nel limite del 10% della entità volumetrica esistente; in ogni caso, le opere sarebbero state realizzate prima dell’imposizione del vincolo cimiteriale dalla cui esistenza il Comune di Napoli avrebbe fatto discendere la non condonabilità delle opere;
4) infine, si deduce che i vizi del diniego di sanatoria invaliderebbero in via derivata l’ordine di demolizione; in ogni caso, la demolizione sarebbe illegittima, perché gli abusi avrebbero natura di parziale difformità e renderebbero illegittima la demolizione totale, ivi comprese le parti conformi dell’edificio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 17.11.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Sig. M. impugna il diniego di condono opposto dal Comune di Napoli in riferimento alle opere abusivamente realizzate sull’edificio, nella titolarità del ricorrente, sito alla via Cupa di Principe nr. 23.
Emerge, in particolare, dagli atti che in data 13.12.2004 il ricorrente presentava domanda di condono edilizio ex lege 326/2003 (pratica n. 7089/2005) relativa a un intervento di “ristrutturazione e mutamento di destinazione d’uso da fabbricato rurale […] a civile abitazione. Realizzazione di un piano intermedio (soppalco) nell’ambito dell’altezza preesistente previo sbancamento al di sotto del piano di calpestio del piano terra – ampliamento del locale destinato a box auto al piano terra mediante scavo di sbancamento al di sotto della quota cortile” (cfr. all. 3 alla produzione del Comune).
L’istanza è stata rigettata dal Comune di Napoli, che ha ritenuto le opere non condonabili in quanto l’intervento ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto cimiteriale prevista per il Cimitero di Poggioreale, con conseguente operatività del vincolo di inedificabilità operante per ogni intervento diverso dalla mera ristrutturazione delle preesistenze con incrementi volumetrici non superiori al limite del 10% (cfr. all.2 alla produzione di parte ricorrente).
Secondo l’Amministrazione resistente le opere si porrebbero, dunque, in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta insistente sull’area e sarebbero di conseguenza non condonabili, giusto il disposto dell’art. 33 L.47/1985 (in tal senso la relazione in data 9.05.2018, alla quale il Comune di Napoli si è richiamato nelle proprie difese: cfr. all. 1 alla produzione di parte resistente).
2. Il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, per l’assorbente motivo che l’Amministrazione non risulta aver considerato che il vincolo gravante sull’area ove insiste il fabbricato da condonare è stato, pacificamente, imposto dopo la costruzione del manufatto.
Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che il fabbricato abusivamente realizzato è stato completato nell’anno 1996: in particolare, in seguito a sopralluogo effettuato presso i luoghi di causa in data 25/07/1996, si accertava l’avvenuta conclusione dei lavori (cfr. comunicazione dei motivi ostativi in data 3.05.2017, all. 3 alla produzione di parte resistente).
Il vincolo relativo alla fascia di rispetto cimiteriale risulta impresso all’area di interesse dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera consiliare n.35 del 1/03/2005 (cfr. relazione del 9.05.2018, di cui all’all. 1 alla produzione di parte resistente).
Il provvedimento impugnato deve dunque ritenersi viziato per il lamentato difetto d’istruttoria, atteso che non rende esplicita la valutazione compiuta dall’Amministrazione comunale in ordine alla data di costituzione del vincolo e agli effetti che ne derivano.
Il Collegio ritiene di doversi richiamare, sul punto, all’orientamento già espresso da questo TAR, che in fattispecie analoga ha avuto occasione di affermare: “Ove il vincolo risultasse successivo rispetto all’edificazione, non se ne potrebbe far discendere l’inedificabilità assoluta. In particolare, dovendo in tal caso trovare applicazione la diversa disciplina di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, il Comune dovrebbe svolgere un’apposita istruttoria in ordine alla concreta compatibilità del fabbricato con la fascia di rispetto, acquisendo preventivamente il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo igienico-sanitario (segnatamente, l’A.S.L. territorialmente competente; cfr. sul punto, T.A.R. Napoli, III, sent. n. 2137/2018)” (cfr. TAR Napoli, Sez. VII, 16 gennaio 2019, nr. 2132); ed ancora: “Il Collegio lo ritiene pertanto attendibile discendendone la natura relativa del vincolo cimiteriale, siccome derivante non dall’impianto cultuale preesistente ed originario, bensì dall’ampliamento dello stesso, oltretutto portato a complimento allorché il fabbricato dei deducenti era stato già edificato e dunque postumo ad esso e perciò solo inopponibile ai sensi dell’art. 33, l. n. 47/1985” (cfr. TAR Napoli, Sez. III, 13 marzo 2018, nr. 2137).
Alla luce di quanto precede si impone l’annullamento dell’atto gravato, salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi in ordine alla condonabilità delle opere in oggetto, tenendo conto di quanto osservato.
3. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Quanto al regolamento delle spese di lite il Collegio, avuto riguardo alla complessiva vicenda in disamina, ritiene opportuno procedere alla compensazione di esse tra le parti.
Resta a carico dell’Amministrazione resistente la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto gravato.
Spese compensate, con restituzione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Daria Valletta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Daria Valletta)
IL PRESIDENTE (Angelo Scafuri)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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