TAR Campania, Napoli, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 2431

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 2431

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 2431
L’art. 83 d. lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) impone all’ente locale di: “acquisire la documentazione antimafia … prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”, che fa specifico riferimento alle “licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio” e, pertanto, al provvedimento autorizzatorio richiesto per lo svolgimento dell’attività funeraria. Il successivo art. 84 chiarisce che: “l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67”. L’art. 85 prescrive che “la documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:… “b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del C.C., per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del C.C., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%”. L’art. 86 aggiunge che: “I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di 30 giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia”. Infine, l’art. 91 dispone che: “il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.

NORME CORRELATE
Pubblicato il 16/06/2020
N. 02431/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2019, proposto da
-OMISSIS-S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) della Determinazione di cui alla nota PEC del 5 febbraio 2019, con la quale i Servizio Attività Produttive – Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di rilascio di autorizzazione amministrativa preordinata all’esercizio di attività funeraria nel Comune di Marano di Napoli, -OMISSIS-;
2) di tutti gli agli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, D.L. 18/2020, convertito in legge con la L. n. 27/2020;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente del TAR Campania n. 14/2020;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020, svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dell’art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Riferisce la società ricorrente, -OMISSIS-s.r.l.s., di essere iscritta, a partire dal 30 settembre 2016, nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli, REA n. -OMISSIS-e, in virtù di regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Marano di Napoli, di avere svolto, sino al 10 dicembre 2018, attività cimiteriali e funerarie, nonché commercio di articoli funerari e religiosi in -OMISSIS-.
In occasione dell’ultima istanza di rinnovo del titolo abilitativo, assunta al protocollo con n. 26124 del 9 agosto 2018, il Comune di Marano ha opposto l’ordinanza -OMISSIS-, recante la revoca dell’autorizzazione e l’intimazione alla chiusura dell’esercizio.
Presupposto della suddetta revoca è individuabile nella comunicazione della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS-, recante controindicazioni ai fini antimafia.
In particolare, l’informativa prefettizia avrebbe evidenziato, elementi ostativi allo svolgimento dell’attività commerciale, in presenza di legami parentali che -OMISSIS-, socio unico e legale rappresentante della società, aveva con noti rappresentati di associazioni camorristiche.
Per effetto di questa circostanza e della sopravvenuta perdita dell’attività lavorativa, gli operatori della “-OMISSIS-s.r.l.”, allo scopo fondamentale di riavviare l’attività, hanno rilevato dal predetto -OMISSIS-, unitamente ad altro soggetto, l’intero capitale sociale, acquistando per atto notarile del 18 dicembre 2018, registrato ad Aversa il 19 dicembre 2018, le relative quote.
Nello specifico, con l’atto notarile in questione si provveduto a mutare l’intero assetto societario conferendo l’85% del capitale sociale e la rappresentanza legale della società a -OMISSIS-ed il residuo 15% a -OMISSIS-, -OMISSIS-, ciascuno divenuto titolare di una quota pari al 5%.
Il cambiamento della compagine societaria, riferisce la ricorrente, è stato determinato dall’esigenza, da parte degli odierni soci (e lavoratori), di conservare il proprio impiego nonché godere del rilevante avviamento commerciale legato alla denominazione sociale, uno degli elementi decisivi nel settore.
Per effetto del mutamento dell’assetto societario, -OMISSIS-, elemento la cui presenza, secondo la società ricorrente, ha finito col determinare il giudizio negativo da parte della Prefettura, dal 19 dicembre 2018 è stato completamente escluso dalla società: lo stesso infatti, per il lato oggettivo, non vi riveste più alcun ruolo, formale o sostanziale, oltre ad essere estraneo ad ogni compito di gestione o lavorativo, e, dal lato soggettivo, non è legato da vincoli di parentela con i nuovi soci,
2.- Il nuovo amministratore, pertanto, al fine di ottenere i titoli necessari al riavvio dell’attività, sottoscriveva un diverso contratto di locazione per i medesimi locali siti in -OMISSIS- e, in data 16 gennaio 2019, chiedeva all’ente comunale nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività funeraria.
Allegava alla medesima l’intervenuto atto di cessione, l’elenco del personale dipendente impiegato, nonché le dichiarazioni di legge comprovanti i requisiti soggettivi richiesti.
L’amministrazione comunale resistente, con la nota PEC del 5 dicembre 2019 ha, tuttavia, comunicato l’improcedibilità della istanza posto che: “ la società … … risulta già essere positiva ai fini dell’informativa antimafia”.
La ricorrente fa altresì presente che – ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 159/2011 – ha inoltrato alla competente Prefettura di Napoli, in data 6 marzo 2019, istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia.
3.- Con l’odierno ricorso, notificato l’8 marzo 2019 e depositato il successivo 13 marzo, -OMISSIS-S.r.l.s. ha impugnato, ai fini dell’annullamento, la nota dell’amministrazione comunale del 5 dicembre 2019, deducendo le censure che saranno esposte in diritto.
Il comune di Marano di Napoli si è costituito in giudizio con atto depositato il 19 marzo 2019. Con memoria depositata il successivo 29 ha, in via preliminare, adombrato profili di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Napoli; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure formulate.
La causa è stata iscritta al ruolo dell’udienza pubblica del 13 maggio 2020, svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, e dell’art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, per essere quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Con unico articolato motivo di ricorso, la < omissis> S.r.l.s.  ha censurato la violazione della legge n. 241 del 1990 nonché degli artt. 84 e 91 del d.lgs.n.159 del 2011; il difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione; l’eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e per carenza di presupposti.
L’ufficio istruttore, pur consapevole dell’intervenuta modifica della compagine societaria e della conseguente estromissione di -OMISSIS- anziché richiedere alla competente Prefettura, prima dell’adozione del provvedimento reiettivo, una rinnovata valutazione in ordine all’affidabilità del soggetto richiedente (e dei nuovi soci) ha semplicisticamente comunicato di non potere dare seguito all’istanza.
L’amministrazione comunale fonderebbe, infatti, il diniego su un atto istruttorio, l’informativa antimafia del 10 dicembre 2018, non più pertinente alla nuova compagine della società ricorrente, del tutto rinnovata nella compagine societaria rispetto al precedente socio.
2.- In via preliminare, non si pone un profilo d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’UTG – Prefettura di Napoli, posto che parte ricorrente impugna il diniego espresso dall’amministrazione comunale di Marano di Napoli, laddove il ruolo della Prefettura è soltanto indiretto ed eventuale al rilascio, ove sussistano i presupposti, dell’aggiornamento dell’informativa antimafia.
3.- In ogni caso, il ricorso è nel merito infondato.
Appare utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame.
L’art. 100 del d. lgs. 159/2011 prescrive, al comma 1, che “L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”.
Il precedente art. 83 d. lgs 159/2011 – rubricato “Ambito di applicazione della documentazione antimafia” – al comma 1 impone all’ente locale di: “acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.
Quest’ultima disposizione, al comma 1, lett. a), fa specifico riferimento alle “licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio” e, pertanto, al provvedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente per lo svolgimento dell’attività funeraria.
L’art. 84, comma 3, d. lgs 159/2001 chiarisce che: “l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”.
L’art. 85 d.lgs. 159/2011, rubricato “soggetti sottoposti alla verifica antimafia”, prescrive che “la documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:… “b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento”.
L’art. 86, comma 3, d.lgs. 159/2011 aggiunge che: “I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85”.
Infine, l’art. 91, comma 5, ultimo periodo, d. lgs. 159/2011 dispone che: “il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
4.- Dalle illustrate disposizioni normative, emerge dunque la piena legittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale alla società ricorrente la quale, essendo stata coinvolta in precedenza da informazione prefettizia, necessita della definizione, in senso ad essa favorevole, del procedimento di aggiornamento da essa stessa avviato ai sensi del menzionato art. 91 comma 5 d.lgs. 159/2011. In assenza dell’aggiornamento, per effetto delle previsioni normative sopra illustrate, non è possibile, anche in presenza di rinnovamento del quadro sociale, il rilascio di alcuna autorizzazione.
La natura presupposta dell’aggiornamento prefettizio rende pertanto del tutto vincolato il procedimento autorizzatorio condotto dall’amministrazione comunale, il che rende insussistenti le dedotte censure di eccesso di potere per difetto istruttorio e della motivazione.
D’altronde, di quanto sopra la stessa ricorrente mostra di esserne consapevole, tanto da avere depositato agli atti della causa – il 2 aprile 2019 – la nota con la quale la Prefettura di Napoli ha comunicato l’avvio, in data 14 marzo 2019, dell’istruttoria per acquisire tutti gli elementi utili di valutazione presso le Forze dell’ordine, ai fini della definizione del procedimento di aggiornamento dell’informativa, richiesto dall’interessata con istanza del 6 marzo 2019.
5.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Appaiono comunque sussistere gli estremi per compensare eccezionalmente le spese del giudizio, salvo il contributo unificato, avuto riguardo alla circostanza che parte ricorrente si è comunque attivata ai fini della richiesta del provvedimento di aggiornamento dell’informativa antimafia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio, salvo il contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2020 – svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A. – con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
L’ESTENSORE (Ginmario Palliggiano)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO
[In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.]

Written by:

Sereno Scolaro

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