TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906
MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906
[ id.: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5904 ]
L’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Nel disegno complessivo della conduzione collettiva dei servizi funebri, nello specifico contesto, si collocano anche le numerose interdittive antimafia emesse nei confronti di altre società, fattore ritenuto dalla Prefettura in qualche modo suscettibili di infiltrazione antimafia e che annoverano al loro intero sempre elementi della stessa. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini dell’interdittiva antimafia la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari — che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del « più probabile che non », che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto; nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza — su un’area più o meno estesa — del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito, cfr., Consiglio di Stato sez. III, 27/06/2019, n.4431).
NORME CORRELATE
Pubblicato il 11/12/2019
N. 05906/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2019 REG.RIC.
N. 05906/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia, n. 62;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo nota di trasmissione prot. n.-OMISSIS-, con il quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, informava “nei confronti della società “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, per le motivazioni sopra esposte, sussistono tentativi da infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; 2) dell’ordinanza di revoca n. -OMISSIS-, notificata in pari data alla società ricorrente, con la quale il Comune di -OMISSIS-, in ragione della comunicata interdittiva da parte della Prefettura di Napoli, revocava l’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata alla ricorrente per lo svolgimento dell’attività funebre e di trasporto funebre sul territorio comunale; 3) del verbale n. 34 della seduta dell’11 ottobre 2018 del G.I.A.; 4) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\3\2019:
1) del verbale GIA del 14 settembre 2018 (n. 34); 2) della nota prot. n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Tributaria GICO, Guardia di Finanza di Napoli; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, divisione Anticrimine; 4) della nota prot. n. -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, sezione Informativa; 5) della nota prot. n. -OMISSIS- della Compagnia Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (NA; 6) della nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: provvedimenti tutti conosciuto dalla ricorrente in seguito al deposito in data 22 gennaio 2019 eseguito dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in adempimento del decreto presidenziale dell’adito T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Comune di -OMISSIS- e della Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, ha esposto i seguenti fatti:
– sin dal 1997 – anno della sua costituzione come società cooperativa, successivamente trasformata in s.r.l. –, svolge attività di onoranze e trasporti funebri;
– per l’esercizio di tale attività, la società ricorrente, tra l’altro, conseguiva annualmente l’autorizzazione da parte del Comune di -OMISSIS- per lo svolgimento dell’attività funebre e del trasporto funebre sul territorio comunale;
– il Comune di -OMISSIS-, esitando positivamente la richiesta formulata dalla società ricorrente, rilasciava l’autorizzazione n. -OMISSIS-;
– con l’impugnato provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli informava che nei confronti della società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata;
– con ordinanza di revoca n. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- revocava la richiamata autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto funebre sul territorio comunale.
Con il citato ricorso la società ricorrente contestava, quindi, i predetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
Illegittimità dell’informativa ostativa per violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. del d. lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per difetto di motivazione – per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – sviamento.
2. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 4.3.2019, la società ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il verbale GIA del 14 settembre 2018; 2) la nota prot. n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Tributaria GICO, Guardia di Finanza di Napoli; 3) la nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, divisione Anticrimine; 4) la nota prot. n. -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, sezione Informativa; 5) la nota prot. n. -OMISSIS- della Compagnia Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (NA); 6) la nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli e il Comune di -OMISSIS- si costituivano regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Ciò posto, la Prefettura ha ritenuto sussistente tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente sulla base dei seguenti elementi:
– la notifica a carico di un ex socio della -OMISSIS- – fuoriuscito dalla compagine sociale dal 1° luglio 2016 -, il sig. -OMISSIS-, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, nonché un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per associazione di tipo mafioso;
– la notifica a carico di uno dei figli di uno dei soci della -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991;
– l’annotazione a carico del sig. -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, di “pregiudizi di polizia per appropriazione indebita, reati contro la P.A., e scommesse clandestine”;
– la proprietà da parte di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, soci ed amministratori entrambi della società ricorrente, di quote nella società denominata -OMISSIS-, di cui sono altresì soci anche i fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, nei cui confronti “emergono numerosi elementi di interesse ai fini antimafia”;
La società ricorrente ritiene che le circostanze addotte dalla Prefettura procedente siano inidonee a sorreggere, sul piano della congruità e della ragionevolezza della motivazione, nonché dell’attualità, il provvedimento prefettizio.
In particolare, il provvedimento prefettizio impugnato in questa sede integrerebbe un’informativa a cascata, derivante dall’interdittiva antimafia che ha precedentemente colpito la società -OMISSIS-
In particolare, nessun collegamento emergerebbe tra le due società, in quanto non vi è alcuna partecipazione societaria o di amministrazione da parte della -OMISSIS- ovvero dei suoi soci ed amministratori nella -OMISSIS-
Inoltre, i fatti contestati al sig. -OMISSIS- sono risalenti nel tempo e, dunque, privi del necessario requisito dell’attualità ai fini del disvalore antimafia.
In ogni caso il provvedimento prefettizio sarebbe frutto di un difetto di istruttoria e sarebbe, pertanto, illegittimo.
4. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.
Come, peraltro, questa Sezione ha già evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).
Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.
5. Nel caso di specie, l’interdittiva antimafia impugnata è immune dalle censure articolate nei ricorsi, in quanto la Prefettura ha dato adeguato rilievo ai profili che consentono di ritenere sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno della società ricorrente.
Il provvedimento prefettizio va, peraltro, calato all’interno del peculiare contesto territoriale in cui l’impresa si muove. In particolare, il provvedimento prefettizio impugnato è stato adottato anche in seguito al D.P.R. 27 gennaio 2017, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e la nomina di una commissione straordinaria per infiltrazione mafiose correlate ad attività svolte da ditte locali di onoranze funebri. Come è noto, e come emerge anche dalla relazione di accompagnamento al citato DPR, uno degli ambiti in cui le associazioni criminali investono i propri illeciti profitti è rappresentato proprio dalla gestione del servizio funebre. Nel caso di specie, è emerso che una serie di società riconducibili in qualche modo alla -OMISSIS- egemone sul territorio, svolgono il servizio di onoranze funebri con collegamenti tra di loro testimoniati anche dai rapporti familiari.
In questo peculiare contesto, la Prefettura di Napoli ha ipotizzato il concreto pericolo che la società ricorrente sia soggetta ad un’unica conduzione collettiva e ad una regia familiare riconducibile alla -OMISSIS-.
La ricorrente non è riuscita a sconfessare le risultanze emerse nell’interdittiva impugnata, in quanto anche se i singoli elementi possono non essere univoci verso la ricostruzione offerta dalla Prefettura, presi nel loro complesso consentono di ritenere attuale un pericolo di infiltrazione antimafia nei confronti della società ricorrente che giustifica i provvedimenti impugnati.
Indicative sono, ad esempio, le circostanze che il sig. -OMISSIS-, ex socio della società ricorrente, nonché cugino dell’attuale socio -OMISSIS- -OMISSIS-, ha ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, nonché un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per associazione di tipo mafioso. Inoltre, il figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, è stato parimenti colpito da avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, unitamente a -OMISSIS-. Quest’ultimo, peraltro, è anche il fratello di -OMISSIS-, uno dei tre soci della società ricorrente. Anche la circostanza che a carico del sig. -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, sussistano “pregiudizi di polizia per appropriazione indebita, reati contro la P.A., e scommesse clandestine” conferma la legittimità della ricostruzione offerta dalla Prefettura.
E’ emerso, inoltre, che -OMISSIS- ed -OMISSIS-, soci ed amministratori entrambi della società ricorrente, sono soci della -OMISSIS-, di cui sono altresì soci i fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, nei cui confronti “emergono numerosi elementi di interesse ai fini antimafia”. In particolare, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, è il padre di -OMISSIS- nato 11 -OMISSIS-, quest’ultimo amministratore unico e socio di maggioranza (60% delle quote sociali) della -OMISSIS- attinta da interdittiva antimafia n. -OMISSIS-. Nello stesso stato di famiglia, oltre l’amministratore unico, figurano inoltre -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, -OMISSIS- nata a -OMISSIS-, -OMISSIS-nata a -OMISSIS-,- tutti fratelli di -OMISSIS-, nonché -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-. A carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- risulta emesso l’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in data 9.5.2018 per il reato di cui agli artt. 416 bis -1, 11, III IV V VI e VIII comma.
-OMISSIS- è stato destinatario, in data 20.1.2010 di sequestro preventivo delle quote di partecipazione, nell’ambito del p.p n. -OMISSIS- emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data. 24.12.2009, nonché destinatario di ordinanza di custodia cautelare del 30.6.2009 emessa dal GIP del locale Tribunale per estorsione aggravata dall’art. 7 L. 203/1991, corruzione e altro, nonché destinatario di altre misure cautelare per i reati previsti e punti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90.
Nei confronti di -OMISSIS- risulta: – quale socio dell’impresa -OMISSIS-, -OMISSIS-, destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale in data 30.6.2009;
– arrestato in data 19.10.2012 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli.
Nel disegno complessivo della conduzione collettiva dei servizi funebri da parte della -OMISSIS-, si collocano anche le numerose interdittive antimafia emesse nei confronti di altre società, ritenuto dalla Prefettura in qualche modo suscettibili di infiltrazione antimafia e che annoverano al loro intero sempre elementi della -OMISSIS-.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini dell’interdittiva antimafia la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari — che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del « più probabile che non », che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto; nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza — su un’area più o meno estesa — del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito, cfr., Consiglio di Stato sez. III, 27/06/2019, n.4431).
Alla luce quindi di tutte le emergenze sopra evidenziate si può ritenere, come ha precisato la Prefettura, sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente.
6. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso tesi a contestare il provvedimento con cui il comune di -OMISSIS- ha revocato l’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata alla ricorrente, trattandosi di provvedimento che deriva dall’emanazione dell’interdittiva antimafia.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, fondato su un’interdittiva antimafia in considerazione della particolare naturale dell’attività economica autorizzata e del contesto criminoso territoriale in cui la stessa si svolge (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2015, (ud. 11/06/2015, dep. 13/07/2015).
Nel caso di specie, l’interdittiva antimafia impugnata ha evidenziato un inquietante quadro criminoso che ha coinvolto diverse imprese attive nello svolgimento dei servizi funebri in cui solitamente si registrano momenti di contiguità con le associazioni camorristiche della zona.
Si giustifica, dunque, il provvedimento del Comune che ha ritenuto di revocare l’autorizzazione alla società ricorrente, in considerazione del pericolo di infiltrazione mafiosa reso manifesto dal particolare territorio in cui opera la società ricorrente, dall’attività che svolge, e alla luce degli ulteriori molteplici elementi sopra evidenziati.
Ne consegue, dunque, che anche il provvedimento del comune è immune dalle censure sollevate dalla società ricorrente.
I ricorso vanno, pertanto, respinti.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Maurizio Santise)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia, n. 62;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo nota di trasmissione prot. n.-OMISSIS-, con il quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, informava “nei confronti della società “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, per le motivazioni sopra esposte, sussistono tentativi da infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; 2) dell’ordinanza di revoca n. -OMISSIS-, notificata in pari data alla società ricorrente, con la quale il Comune di -OMISSIS-, in ragione della comunicata interdittiva da parte della Prefettura di Napoli, revocava l’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata alla ricorrente per lo svolgimento dell’attività funebre e di trasporto funebre sul territorio comunale; 3) del verbale n. 34 della seduta dell’11 ottobre 2018 del G.I.A.; 4) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\3\2019:
1) del verbale GIA del 14 settembre 2018 (n. 34); 2) della nota prot. n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Tributaria GICO, Guardia di Finanza di Napoli; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, divisione Anticrimine; 4) della nota prot. n. -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, sezione Informativa; 5) della nota prot. n. -OMISSIS- della Compagnia Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (NA; 6) della nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: provvedimenti tutti conosciuto dalla ricorrente in seguito al deposito in data 22 gennaio 2019 eseguito dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in adempimento del decreto presidenziale dell’adito T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Comune di -OMISSIS- e della Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, ha esposto i seguenti fatti:
– sin dal 1997 – anno della sua costituzione come società cooperativa, successivamente trasformata in s.r.l. –, svolge attività di onoranze e trasporti funebri;
– per l’esercizio di tale attività, la società ricorrente, tra l’altro, conseguiva annualmente l’autorizzazione da parte del Comune di -OMISSIS- per lo svolgimento dell’attività funebre e del trasporto funebre sul territorio comunale;
– il Comune di -OMISSIS-, esitando positivamente la richiesta formulata dalla società ricorrente, rilasciava l’autorizzazione n. -OMISSIS-;
– con l’impugnato provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli informava che nei confronti della società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata;
– con ordinanza di revoca n. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- revocava la richiamata autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto funebre sul territorio comunale.
Con il citato ricorso la società ricorrente contestava, quindi, i predetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
Illegittimità dell’informativa ostativa per violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. del d. lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per difetto di motivazione – per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – sviamento.
2. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 4.3.2019, la società ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il verbale GIA del 14 settembre 2018; 2) la nota prot. n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Tributaria GICO, Guardia di Finanza di Napoli; 3) la nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, divisione Anticrimine; 4) la nota prot. n. -OMISSIS- del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, sezione Informativa; 5) la nota prot. n. -OMISSIS- della Compagnia Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (NA); 6) la nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli e il Comune di -OMISSIS- si costituivano regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Ciò posto, la Prefettura ha ritenuto sussistente tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente sulla base dei seguenti elementi:
– la notifica a carico di un ex socio della -OMISSIS- – fuoriuscito dalla compagine sociale dal 1° luglio 2016 -, il sig. -OMISSIS-, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, nonché un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per associazione di tipo mafioso;
– la notifica a carico di uno dei figli di uno dei soci della -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991;
– l’annotazione a carico del sig. -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, di “pregiudizi di polizia per appropriazione indebita, reati contro la P.A., e scommesse clandestine”;
– la proprietà da parte di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, soci ed amministratori entrambi della società ricorrente, di quote nella società denominata -OMISSIS-, di cui sono altresì soci anche i fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, nei cui confronti “emergono numerosi elementi di interesse ai fini antimafia”;
La società ricorrente ritiene che le circostanze addotte dalla Prefettura procedente siano inidonee a sorreggere, sul piano della congruità e della ragionevolezza della motivazione, nonché dell’attualità, il provvedimento prefettizio.
In particolare, il provvedimento prefettizio impugnato in questa sede integrerebbe un’informativa a cascata, derivante dall’interdittiva antimafia che ha precedentemente colpito la società -OMISSIS-
In particolare, nessun collegamento emergerebbe tra le due società, in quanto non vi è alcuna partecipazione societaria o di amministrazione da parte della -OMISSIS- ovvero dei suoi soci ed amministratori nella -OMISSIS-
Inoltre, i fatti contestati al sig. -OMISSIS- sono risalenti nel tempo e, dunque, privi del necessario requisito dell’attualità ai fini del disvalore antimafia.
In ogni caso il provvedimento prefettizio sarebbe frutto di un difetto di istruttoria e sarebbe, pertanto, illegittimo.
4. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.
Come, peraltro, questa Sezione ha già evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).
Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.
5. Nel caso di specie, l’interdittiva antimafia impugnata è immune dalle censure articolate nei ricorsi, in quanto la Prefettura ha dato adeguato rilievo ai profili che consentono di ritenere sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno della società ricorrente.
Il provvedimento prefettizio va, peraltro, calato all’interno del peculiare contesto territoriale in cui l’impresa si muove. In particolare, il provvedimento prefettizio impugnato è stato adottato anche in seguito al D.P.R. 27 gennaio 2017, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e la nomina di una commissione straordinaria per infiltrazione mafiose correlate ad attività svolte da ditte locali di onoranze funebri. Come è noto, e come emerge anche dalla relazione di accompagnamento al citato DPR, uno degli ambiti in cui le associazioni criminali investono i propri illeciti profitti è rappresentato proprio dalla gestione del servizio funebre. Nel caso di specie, è emerso che una serie di società riconducibili in qualche modo alla -OMISSIS- egemone sul territorio, svolgono il servizio di onoranze funebri con collegamenti tra di loro testimoniati anche dai rapporti familiari.
In questo peculiare contesto, la Prefettura di Napoli ha ipotizzato il concreto pericolo che la società ricorrente sia soggetta ad un’unica conduzione collettiva e ad una regia familiare riconducibile alla -OMISSIS-.
La ricorrente non è riuscita a sconfessare le risultanze emerse nell’interdittiva impugnata, in quanto anche se i singoli elementi possono non essere univoci verso la ricostruzione offerta dalla Prefettura, presi nel loro complesso consentono di ritenere attuale un pericolo di infiltrazione antimafia nei confronti della società ricorrente che giustifica i provvedimenti impugnati.
Indicative sono, ad esempio, le circostanze che il sig. -OMISSIS-, ex socio della società ricorrente, nonché cugino dell’attuale socio -OMISSIS- -OMISSIS-, ha ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, nonché un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per associazione di tipo mafioso. Inoltre, il figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, è stato parimenti colpito da avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui risulta indagato per abuso d’ufficio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, unitamente a -OMISSIS-. Quest’ultimo, peraltro, è anche il fratello di -OMISSIS-, uno dei tre soci della società ricorrente. Anche la circostanza che a carico del sig. -OMISSIS-, socio ed amministratore della società ricorrente, sussistano “pregiudizi di polizia per appropriazione indebita, reati contro la P.A., e scommesse clandestine” conferma la legittimità della ricostruzione offerta dalla Prefettura.
E’ emerso, inoltre, che -OMISSIS- ed -OMISSIS-, soci ed amministratori entrambi della società ricorrente, sono soci della -OMISSIS-, di cui sono altresì soci i fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, nei cui confronti “emergono numerosi elementi di interesse ai fini antimafia”. In particolare, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, è il padre di -OMISSIS- nato 11 -OMISSIS-, quest’ultimo amministratore unico e socio di maggioranza (60% delle quote sociali) della -OMISSIS- attinta da interdittiva antimafia n. -OMISSIS-. Nello stesso stato di famiglia, oltre l’amministratore unico, figurano inoltre -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, -OMISSIS- nata a -OMISSIS-, -OMISSIS-nata a -OMISSIS-,- tutti fratelli di -OMISSIS-, nonché -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-. A carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- risulta emesso l’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in data 9.5.2018 per il reato di cui agli artt. 416 bis -1, 11, III IV V VI e VIII comma.
-OMISSIS- è stato destinatario, in data 20.1.2010 di sequestro preventivo delle quote di partecipazione, nell’ambito del p.p n. -OMISSIS- emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data. 24.12.2009, nonché destinatario di ordinanza di custodia cautelare del 30.6.2009 emessa dal GIP del locale Tribunale per estorsione aggravata dall’art. 7 L. 203/1991, corruzione e altro, nonché destinatario di altre misure cautelare per i reati previsti e punti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90.
Nei confronti di -OMISSIS- risulta: – quale socio dell’impresa -OMISSIS-, -OMISSIS-, destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale in data 30.6.2009;
– arrestato in data 19.10.2012 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli.
Nel disegno complessivo della conduzione collettiva dei servizi funebri da parte della -OMISSIS-, si collocano anche le numerose interdittive antimafia emesse nei confronti di altre società, ritenuto dalla Prefettura in qualche modo suscettibili di infiltrazione antimafia e che annoverano al loro intero sempre elementi della -OMISSIS-.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini dell’interdittiva antimafia la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari — che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del « più probabile che non », che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto; nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza — su un’area più o meno estesa — del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito, cfr., Consiglio di Stato sez. III, 27/06/2019, n.4431).
Alla luce quindi di tutte le emergenze sopra evidenziate si può ritenere, come ha precisato la Prefettura, sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente.
6. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso tesi a contestare il provvedimento con cui il comune di -OMISSIS- ha revocato l’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata alla ricorrente, trattandosi di provvedimento che deriva dall’emanazione dell’interdittiva antimafia.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, fondato su un’interdittiva antimafia in considerazione della particolare naturale dell’attività economica autorizzata e del contesto criminoso territoriale in cui la stessa si svolge (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2015, (ud. 11/06/2015, dep. 13/07/2015).
Nel caso di specie, l’interdittiva antimafia impugnata ha evidenziato un inquietante quadro criminoso che ha coinvolto diverse imprese attive nello svolgimento dei servizi funebri in cui solitamente si registrano momenti di contiguità con le associazioni camorristiche della zona.
Si giustifica, dunque, il provvedimento del Comune che ha ritenuto di revocare l’autorizzazione alla società ricorrente, in considerazione del pericolo di infiltrazione mafiosa reso manifesto dal particolare territorio in cui opera la società ricorrente, dall’attività che svolge, e alla luce degli ulteriori molteplici elementi sopra evidenziati.
Ne consegue, dunque, che anche il provvedimento del comune è immune dalle censure sollevate dalla società ricorrente.
I ricorso vanno, pertanto, respinti.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Maurizio Santise)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]