TAR Calabria, Sez.st. Reggio Calabria, 29 aprile 2019, n. 299

TAR Calabria, Sez.st. Reggio Calabria, 29 aprile 2019, n. 299

MASSIMA
TAR Calabria, Sez.st. Reggio Calabria, 29 aprile 2019, n. 299

Il diritto al sepolcro, secondo diffusa giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. sez. V, 27.10.14 n. 5296; TAR Napoli sez. VII, 14.10.13 n. 4589), è il diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro, che può essere ereditario o familiare (o gentilizio), mentre il diritto sul sepolcro è il diritto sul manufatto che accoglie le salme. Circa le normative che, nel tempo, hanno disciplinato questo particolare istituto, il vecchio regolamento di polizia mortuaria vigente all’epoca del Regno d’Italia (R.D. 21/12/1942, n. 1880), con l’art. 71 prevedeva la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulcrhi per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi, sempre che essa non fosse “incompatibile con il carattere del sepolcro” e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione “non disponessero altrimenti.” Con l’avvento dell’art. 824 C.C. il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, derivandone che solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi o cappelle gentilizie, oppure a sistema di inumazione (tombe terranee). Il dPR 21/10/1975, n. 803 esplica meglio questa norma, vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi nel senso che “Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro”. In altri, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede(va) l’intervento dell’autorità concedente. Quanto al regime giuridico della concessione cimiteriale, la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, cioè del Comune (cfr. Cass. civ. sez. II 25.5.83 n. 3607, nonché più di recente TAR Calabria 26.1.10 n.26).
I diritti afferenti al sepolcro, in primis il diritto d’uso, non sono diritti disponibili e trasferibili per atto tra vivi (o mortis causa) senza il preventivo assenso dell’amministrazione concedente.
Se il manufatto eretto sull’area cimiteriale, “ereditato”, ha indubitabilmente un carattere patrimoniale, tant’è che l’art.63 dPR 10/9/1990, n. 285 usa l’espressione “proprietari”, è stato anche stabilito che “per testuale locuzione utilizzata dall’art. 93 D.P.R. n. 285/1990, il diritto di far tumulare estranei nella tomba di famiglia appartiene al solo “concessionario”, di guisa che i suoi discendenti hanno un mero diritto alla sepoltura che è indisponibile verso gli estranei” (cfr.TAR Catania Sez. III, n. 243/2009). In altri termini, il dante causa dei ricorrenti non poteva disporre né della concessione né del diritto alla sepoltura senza l’assenso della P.A. nei confronti della quale la cessione inter alios è inopponibile.
E’ indubbio che la concessione, configurando un rapporto di durata (nel caso di specie addirittura perpetua) debba rispettare nel tempo tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, tenendo presente che lo ius sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella. Non è persuasiva l’affermazione secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, per quanto risalente, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, dovendo continuare ad essere regolato dalla disciplina vigente al tempo in cui la concessione cimiteriale è stata rilasciata per la prima volta al suo originario titolare “dal momento che la nuova normativa comunale non agisce (agirebbe), retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti” (cfr. Cons.St. sez. V, 8.3.10 n.1330). Da un lato, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra titolari di vecchie concessioni (commerciabili) ed titolari di nuove concessioni (non commerciabili), dall’altro l’applicabilità della normativa regolamentare nazionale prevale sempre e comunque su quella locale che, prevedendo a diversi fini l’alienabilità delle concessioni cimiteriali, deve essere disapplicata in quanto non più efficace.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 29/04/2019
N. 00299/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Arcangelo G. e Rosa C., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Macino e Maurizio Romolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Romolo in Reggio Calabria, via Niccolo’ Da Reggio n.10;
contro
Comune di Cittanova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Angela Rita S., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a)della determinazione n.123 Reg. Settoriale e n.804 del 30.8.2018 a firma dell’ing. Andrea Mesiani responsabile del Settore IV Pianificazione del territorio e manutenzione del Comune di Cittanova, comunicata a mezzo pec in data 10.9.2018 con nota prot. 0012087 del 30.8.2018 e con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione relativa alla cappella cimiteriale in testa alla famiglia Spanò Alfredo, sita nel cimitero di Cittanova, disponendo la notificazione a S. Angela Rita, in proprio e nella qualità di erede di S. Iusuf, oltre che al custode del cimitero;
b)di ogni atto presupposto ed in primis:
-l’avviso del 03/05/2018, con numero di protocollo 0007281 del 15.5.2018, di avvio della procedura finalizzata alla declaratoria di decadenza della concessione cimiteriale più sopra indicata comunicato ai soli eredi di S. Iusuf e alla sig.ra S. Angela Rita;
-diniego n. 0014618 del 19/10/2018 di accesso agli atti instati in data 22/05/2018 prot. n. 7681 e in data 20/09/2018 prot. n. 13134;
c)di ogni altro atto presupposto connesso, collegato e comunque conseguente o conseguenziale e dipendente dai provvedimenti amministrativi sopra indicati anche se, allo stato, non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G. Arcangelo il 27.2.19:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione del Comune di Cittanova adottata il 16.11.18 n.157 pubblicata nell’albo pretorio comunale il 21.11.18 che ha disposto l’immissione in possesso dell’ente nella cappella di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cittanova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 30 ottobre 2018 e depositato il 14 novembre successivo i sigg. Arcangelo G. e Rosa C. hanno impugnato il provvedimento del Comune di Cittanova, notificato via pec il 10.9.18, che ha disposto nei confronti di S. Angela Rita ed eredi S. Iusuf la decadenza della concessione relativa alla cappella cimiteriale, un tempo intestata al fondatore sig.Spanò Alfredo deceduto il 24.1.42, nonché l’avviso di avvio del procedimento di decadenza e del diniego opposto alle richieste di accesso agli atti di cui alle distinte istanze del 22.5.2018 e del 20.09.2018.
2.In fatto, i ricorrenti espongono:
-di aver acquistato con atto per Notar Fausto Poggio del 19.06.2007, rep. 104728, racc. 12369, da S. Iusuf, proprietario ed erede dell’originario concessionario, la cappella gentilizia intestata alla “Famiglia Spanò” sita nel cimitero di Cittanova, corrispondendo a costui il prezzo di € 10.000,00;
-che all’interno della cappella, edificata intorno agli anni ’20 del secolo scorso vigente il regime delle c.d. concessioni perpetue, essi avevano avviato lavori di manutenzione straordinaria, su presentazione di regolare DIA inoltrata il 10.6.10 ex art.22 DPR 380/01, ma successivamente interrotti a causa dell’ordinanza di demolizione emanata dal Comune intimato, avendovi l’Ente ravvisato illeciti penali ed amministrativi oggetto di contenziosi pendenti presso l’adìto Tribunale Amministrativo e presso il Tribunale Penale di Palmi.
3.Veniva quindi adottato dall’Amministrazione comunale intimata il provvedimento di decadenza della suddetta concessione cimiteriale fondato: a)sulla “grave violazione del rapporto di concessione e del Regolamento di Polizia Mortuaria avendo S. Iusuf, dichiaratosi successore del concessionario, venduto…dietro corrispettivo la cappella funeraria oggetto di concessione, così realizzando iniziative di lucro o di speculazione vietate e manifestando un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto di concessione”;b)sulla “grave violazione del rapporto di concessione e del Regolamento di Polizia Mortuaria per avere lasciato la cappella in stato di assoluto abbandono ponendo a rischio la sicurezza delle cose, l’incolumità delle persone, il decoro e l’igiene dei luoghi”.
4.Avverso il provvedimento di decadenza sono insorti i ricorrenti, deducendo i seguenti gruppi di censure:
I. Eccesso di potere per violazione di legge e di regolamento (art. 100 R.D. 25.7.1892 e art. 82 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del 21.10.1997). Insussistente violazione del rapporto di concessione da parte di S. Iusuf.
L’erede dell’antico concessionario (sig. S. Iusuf) ha potuto vendere la tomba di famiglia (e i ricorrenti a loro volta acquistarla) perché lo consentiva il Regio Decreto del 25.7.1892, il d.P.R. n. 803/1975 e pure il Regolamento del Comune di Cittanova all’art. 82 (v. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 20.10.97, versato in atti).
II.Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza e falsità dei presupposti per dare avvio al procedimento di decadenza della concessione; insussistenza dello stato di abbandono incompatibile con l’avvio dei noti lavori di ristrutturazione e con la volontà negativa perdurante dell’amministrazione di farli eseguire.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, lo stato di abbandono, peraltro non contestato nella sua oggettività, sarebbe imputabile non a loro, ma allo stesso Comune di Cittanova che, una volta autorizzato l’inizio dei lavori, ne aveva di fatto impedito la prosecuzione denunciando la commissione di abusi edilizi poi rivelatisi insussistenti all’esito del giudizio penale.
La stessa efficacia dell’ordine di demolizione, confermata in un primo momento da questo Tribunale, è stata sospesa in grado di appello dal Consiglio di Stato.
III.Eccesso di potere per grave sviamento, irragionevolezza, pregiudizio manifesto evidenziato anche con il diniego di accesso agli atti.
Con il terzo motivo dell’impugnativa, i ricorrenti lamentano che l’azione amministrativa messa in campo dal Comune di Cittanova sarebbe viziata da sviamento di potere sia perché ispirata da fini politici (il marito della sig.ra C. è un consigliere comunale di opposizione) sia perché connotata da indubbi profili di ostilità nei loro confronti, come dimostrerebbe il rifiuto opposto all’istanza di accesso presentata al fine di prendere visione ed estrarre copia autentica della concessione relativa alla cappella gentilizia controversa in causa.
5.Si è costituito in giudizio il Comune di Cittanova, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, la sua infondatezza, evidenziando l’esistenza in vita di altra coerede del fondatore (S. Angela Rita), rimasta estranea ed ignara dell’atto di compravendita concluso dal proprio congiunto, sig. S. Iusuf, a sua volta e nel frattempo deceduto.
6. La controinteressata sig.ra S. Angela Rita, pur ritualmente intimata, non si è tuttavia costituita in giudizio.
7.All’esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2018 la domanda cautelare è stata respinta.
8.Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 gennaio 2019 e depositato il 27 febbraio successivo i ricorrenti hanno impugnato, previa richiesta di opportune misure cautelari, la determinazione del Comune di Cittanova, adottata in data 16.11.18, di immissione in possesso della cappella cimiteriale assunto in attuazione del provvedimento di decadenza gravato a mezzo del ricorso principale.
Contro l’immissione in possesso vengono articolate svariate doglianze (violazione degli artt.82,52 e 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale e artt.63 e 104 d.P.R.n.285/90), riconducibili in via derivata alla pronuncia di decadenza della più sopra descritta concessione cimiteriale.
8.Resiste, anche sui motivi aggiunti, il Comune di Cittanova, invocandone l’irricevibilità, l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.
9.Alla camera di consiglio del 20.3.19 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare insistendo per una definizione a breve del ricorso nel merito.
10.All’udienza pubblica del 3 aprile 2019 la causa è stata introitata per la decisione.
11.Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dalla difesa comunale.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Se è vero che costoro non sono formalmente i soggetti concessionari della cappella funeraria, qualità che viene riconosciuta dal provvedimento impugnato in capo alla sig.ra S. Angela Rita, erede del sig. S. Iusuf, successore mortis causa del fondatore della cappella gentilizia e a sua volta deceduto, è altrettanto vero che, fin dalle battute iniziali del procedimento in cui sono stati formalmente coinvolti dal Comune, essi hanno prospettato di essere titolari di un diritto dominicale sulla tomba astrattamente incompatibile con diritti di terzi, il che vale, a giudizio del Collegio, a radicarne la legittimazione e l’interesse, a prescindere dalla fondatezza dell’asserzione di esserne proprietari che costituisce una questione di merito.
Rilevante, del resto, è anche il fatto che il provvedimento di decadenza dalla concessione sia stato notificato, oltre che all’odierna controinteressata, anche agli stessi ricorrenti in data 10.9.18 a mezzo pec.
12.Nel merito, il ricorso principale non è fondato.
La questione intorno alla quale ruota il primo motivo di ricorso e, in definitiva, l’intera controversia, riguarda la disponibilità inter vivos dello ius sepulchri e il regime giuridico di circolazione ad esso applicabile.
Parte ricorrente lamenta, infatti, che dalle concessioni “perpetue” di aree cimiteriali scaturirebbero diritti soggettivi perfetti di natura reale, assimilabili al diritto di superficie, come tali liberamente commerciabili tra privati e dunque pienamente opponibili all’Amministrazione concedente, avuto riguardo alla normativa locale che ne consentirebbe la cessione.
Il Collegio osserva che il diritto al sepolcro, secondo diffusa giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. sez. V, 27.10.14 n.5296; TAR Napoli sez. VII, 14.10.13 n.4589), è il diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro che può essere ereditario o familiare (o gentilizio), mentre il diritto sul sepolcro è il diritto sul manufatto che accoglie le salme.
Quanto alle normative che hanno disciplinato nel tempo questo particolare istituto, il vecchio regolamento di polizia mortuaria vigente all’epoca del Regno d’Italia (Regio Decreto n. 1880 del 1942) con l’art. 71 prevedeva la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulcrhi per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi, sempre che essa non fosse “incompatibile con il carattere del sepolcro” e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione “non disponessero altrimenti.”
E’ da aggiungere poi che sia il R.D. 25 luglio 1892, n. 448 (“Regolamento speciale di polizia mortuaria”), abrogato dal citato R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (“Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”), che quest’ultimo, qualificavano espressamente quale concessione il provvedimento dell’Amministrazione comunale di assegnazione al privato di un’area del cimitero per sepolcri individuali o di famiglia (artt.97,99 e 100 R.D. n.448 del 1892; artt. 68, 69 del R.D. n. 1880).
Con l’avvento dell’art. 824 Codice Civile il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, derivandone che solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, o come nel caso di specie, cappelle gentilizie) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).
Il d.P.R. n.803/1975 esplica meglio questa norma, vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi nel senso che “Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro”.
Il divieto risulta confermato dall’identico primo comma dell’art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 succeduto al precedente e, per quanto qui rileva, dall’art.52 comma 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova (“La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento”).
In termini riassuntivi, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede –e tale è il punto dirimente della presente vicenda– l’intervento dell’autorità concedente.
Quanto al regime giuridico della concessione cimiteriale, la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune (cfr. Cass. civ. sez. II 25.5.83 n. 3607, nonché più di recente TAR Calabria 26.1.10 n.26).
13.Venendo al caso concreto, i ricorrenti affermano di aver validamente acquistato la proprietà della tomba di famiglia dal sig. S. Iusuf, dichiaratosi nell’atto notarile di “cessione” erede dell’originario concessionario e fondatore Spanò Alfredo, perché la concessione era perpetua e per di più commerciabile ai sensi dell’art.82 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la tesi non è persuasiva.
Il sig. S., in qualità di successore dell’originario concessionario e comunque considerato tale dallo stesso Comune resistente, non poteva spogliarsi né del diritto sul manufatto acquistato mortis causa in quanto edificato su suolo demaniale ed inscindibilmente connesso con il diritto di sepoltura né tantomeno di quest’ultimo, ostandovi il divieto imposto a pena di nullità sia dall’art.93 comma 1 del d.P.R. 285/90 che dallo stesso art.53 comma 5 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigenti al momento della stipula dell’atto notarile (“Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atti inter vivos, ma si acquisisce attraverso il rapporto di parentela e secondo la volontà del concessionario. Ogni atto contrario è nullo di diritto”).
Sotto il primo profilo, la cessione del manufatto non potrebbe mai non implicare anche la cessione (o meglio il subentro) della concessione: di qui la sussistenza di un rapporto di specificazione o, se si preferisce, di dipendenza tra l’ipotesi di cessione del manufatto e quella di inevitabile e sostanziale subentro (peraltro qui non autorizzato) nella vicenda concessoria.
Sotto il secondo profilo, i diritti afferenti al sepolcro, in primis il diritto d’uso, non sono diritti disponibili e trasferibili per atto tra vivi (o mortis causa) senza il preventivo assenso dell’Amministrazione concedente, qui evidentemente estromessa per comune volontà dei contraenti.
Se il manufatto eretto sull’area cimiteriale, “ereditato” dal sig. S., ha indubitabilmente un carattere patrimoniale, tant’è che l’art.63 d.P.R. n.285/90 usa l’espressione “proprietari”, è stato anche stabilito che “per testuale locuzione utilizzata dall’art. 93 D.P.R. n. 285/1990, il diritto di far tumulare estranei nella tomba di famiglia appartiene al solo “concessionario”, di guisa che i suoi discendenti hanno un mero diritto alla sepoltura che è indisponibile verso gli estranei” (cfr.TAR Catania Sez. III, n. 243/2009).
In altri termini, il dante causa dei ricorrenti non poteva disporre né della concessione né del diritto alla sepoltura senza l’assenso della P.A. nei confronti della quale la cessione inter alios è inopponibile.
Del resto, la violazione dell’art. 53 comma 4 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria non è da considerarsi priva di conseguenze sanzionatorie perché l’art.62 dello stesso Regolamento prevede che si decada dal titolo “quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione” (lett.b) o “in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto all’art. 52, 4° comma” (lett.c).
I ricorrenti hanno acquistato la concessione sulla cappella gentilizia in data 19.06.07 quando era da tempo vigente la norma nazionale (art.93 comma 1 d.P.R. n.285/90) che ne vieta la circolazione tra privati a pena di nullità dell’atto.
E’ indubbio che la concessione, configurando un rapporto di durata (nel caso di specie addirittura perpetua) debba rispettare nel tempo tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, tenendo presente che lo ius sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella.
Non è persuasiva, allora, l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, qui risalente al lontano 1920, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, dovendo continuare ad essere regolato dalla disciplina vigente al tempo in cui la concessione cimiteriale è stata rilasciata per la prima volta al suo originario titolare “dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti” (cfr. Cons.St. sez. V, 8.3.10 n.1330).
Se da un lato, infatti, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra i titolari delle vecchie concessioni (commerciabili) ed i titolari delle nuove concessioni (non commerciabili), dall’altro l’applicabilità della normativa regolamentare nazionale prevale sempre e comunque su quella locale transitoria (art.82 Regolamento comunale di Polizia Mortuaria) che, prevedendo a diversi fini l’alienabilità delle concessioni cimiteriali, va disapplicata in quanto non più efficace.
14.Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si ritiene dunque che l’Amministrazione comunale abbia legittimamente disposto la decadenza della concessione, anche solo in presenza della conclamata inadempienza posta in essere dall’originario concessionario mediante la vendita del manufatto e senza la volturazione della concessione autorizzata dall’Amministrazione concedente.
Essendo tale motivo da solo sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, il Collegio reputa superate le restanti censure che si attestano sull’ulteriore motivo di decadenza della concessione (stato di abbandono della tomba peraltro non contestato e documentato da reperti fotografici versati in atti –v.2^motivo di ricorso) e quelle sottese al terzo motivo, del tutto generiche ed irrilevanti.
15.Dall’accertata infondatezza del ricorso principale discende il rigetto dei motivi aggiunti – proposto sostanzialmente in via derivata- contro l’immissione in possesso del manufatto da parte del Comune ovvero contro un atto strettamente conseguente alla pronuncia di decadenza, peraltro legittima, e privo di autonoma lesività.
16.In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati.
17.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Cittanova, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Referendario
L’ESTENSORE (Andrea De Col)
IL PRESIDENTE (Caterina Criscenti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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