TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 323

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Massima

L’attività funebre è un’attività d’impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'organizzazione complessiva del servizio funebre. Di conseguenza la vendita di articoli inerenti i suddetti servizi (quale prestazione di “dare”) è strumentale e accessoria rispetto a quella principale svolta dai suddetti servizi (quale prestazione di “facere”) e, quindi, è priva di autonoma rilevanza. Del resto il settore funerario e cimiteriale è regolamentato da una normativa disorganica a livello regionale e frammentaria a livello nazionale - come il R.D. 17 luglio 1934, n. 265- Testo Unico delle leggi sanitarie- e il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 avente ad oggetto il regolamento di polizia mortuaria- e non può, quindi, essere assimilato a quello del settore del commercio di cui al D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Testo

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 323

Pubblicato il 13/02/2025
N. 00323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2024, proposto da
Società “< omissis >” S.a.s. di C. Marco & C.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetto Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Paola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Santo Manes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del parere negativo Scia apertura Casa Funeraria – Codice Univoco 1516, prot. n. 9124, del 30.5.2024 con il quale è stato espresso “parere negativo alla Scia in riferimento all’apertura Casa Funeraria presentata allo Sportello Suap in data 14.05.2024 con prot. n. 327451/2024” nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Paola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

a. La società “< omissis >” S.a.S. di C. Marco & C.”, sul presupposto di svolgere attività di “servizi di pompe funebri ed attività connesse” sin dal 15.7.2013 e di avere, in data 27.5.2022, richiesto al Comune di Paola il rilascio del certificato di compatibilità urbanistica per la realizzazione di una casa funeraria all’interno dell’Ambito n. 4 del territorio comunale (“Ambito residenziale di riqualificazione”), di avere rilasciato il Comune di Paola, l’attestato di conformità urbanistica “per la realizzazione di una casa funeraria da ubicarsi nel vigente P.S.C. in zona “ambito residenziale di riqualificazione”” (prot. n. 11209 del 14.6.2022) e di avere acquistato, con atto pubblico del Notaio Fabio Gaudio (Rep. n. 2290 dell’8.11.2022) una struttura edilizia, ricadente nella zona “ambito residenziale di riqualificazione”, onde realizzare la Casa Funeraria, di avere presentato, attraverso la Piattaforma Calabria SUAP, SCIA per l’apertura della “Casa Funeraria”, (prot. n. 8324 del 17.5.2024), ha proposto ricorso contro il Comune di Paola, in persona del Sindaco in carica, per l’annullamento, previa sospensione, del parere negativo Scia apertura Casa Funeraria – Codice Univoco 1516, prot. n. 9124, del 30.5.2024 con il quale è stato espresso “parere negativo alla Scia in riferimento all’apertura Casa Funeraria presentata allo Sportello Suap in data 14.05.2024 con prot. n. 327451/2024” nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
b. Nel costituirsi il Comune di Paola ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “- Eccesso di potere per difetto dei presupposti”, la ricorrente si è lamentata del fatto che nel provvedimento impugnato l’amministrazione avrebbe negato che la società ricorrente svolgerebbe attività funeraria come richiesto dall’art. 13, comma 1, della Legge regionale Calabria del 29.11.2019, n. 48.
Il motivo è infondato.
1.1. La legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, recante “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria” all’art 13, comma 1, stabilisce che “La realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria o deposito d’osservazione, all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l’attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, previa SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale”.
Gli artt. 6, comma 2 e 8, comma 1, prevedono rispettivamente che “Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).” e che “La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 6, comma 2,….”.
Nei commi 3 e 4 dell’art. 13 è previsto rispettivamente che “Per l’esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge” e che “La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l’entrata e l’uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall’esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi: a) locale di osservazione o di sosta delle salme; b) camera ardente o sala di esposizione; c) locale di preparazione dei defunti; d) servizi igienici per il personale; e) servizi igienici per i dolenti; f) sala per onoranze funebri al feretro; g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata; h) deposito per i materiali; i) rimessa funebre anche esterna alla struttura; j) uffici”.
1.1.1. Nell’atto di indirizzo e di coordinamento di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 sono stati individuati i requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti per il servizio mortuario di cui all’Allegato 1.
1.2. L’attività di servizio funebre, quindi, se è vero che può essere immediatamente avviata una volta presentata la dichiarazione di SCIA, presuppone il rispetto dei requisiti minimi indicati nell’Allegato 1 di cui al D.P.R: 14 gennaio 1997 come richiamato dall’art. 13 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48.
1.3. Nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha rilevato che l’odierna ricorrente “… ha comunicato l’esercizio di una casa funeraria da svolgere all’interno dei locali in proprietà, senza avere preventivamente presentato alcun progetto per la preliminare e relativa realizzazione/autorizzazione, così contravvenendo alle statuizioni di cui all’art. 13, comma 1, Legge regionale Calabria del 29/11/2019 – n. 48 che, come detto, prevedere che sia la realizzazione, che l’esercizio di una casa funeraria sono consentite ai soggetti esercenti attività funebre, previa presentazione di S.C.I.A.”.
Nella SCIA port. n. 327451 del 14.05.2024 depositata dalla ricorrente non risultano essere stati allegati (essendo le relative caselle prive di spunta) i documenti richiesti ai fini delle verifiche imposte dalla legge regionale per l’esercizio dell’attività funebre (eccezion fatta per le planimetrie).
1.4. In ogni caso nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha rilevato, quanto alle planimetrie allegate, l’assenza dei requisiti minimi strutturali richiesti dalla normativa di settore per l’assenza di parcheggi privati presso la struttura da adibire a casa Funeraria nonchè la mancanza di un locale di osservazione o di sosta delle salme, di una sala per onoranze funebri al feretro e di cella frigorifera e la inidoneità delle distanze degli accessi deputati all’entrata dei visitatori e del personale della casa funeraria e del cadavere/salma.
1.4.1. Inoltre non è stato terminato e reso disponibile l’uso pubblico del lastrico solare come previsto nell’atto d’obbligo del 21.2.2008 n. 281 – quale progetto collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di Paola n. 57 del 6.10.2005 (di cui si dirà di seguito) – sottoscritto da G, Francesco dante causa della < omissis > s.r.l. ossia della società che ha alienato alla odierna ricorrente l’immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di Paola (CS), Via Corrado Alvaro snc – come da atto pubblico dell’8.11.2022 (Rep. 2290 – Racc. 1523)-.
2. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “Violazione di legge – Eccesso di potere per sviamento”, la ricorrente ha denunciato il fatto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente stabilito la incompatibilità tra la destinazione commerciale dell’immobile e quella a casa funeraria richiamando l’art. 1-bis della Legge Regionale della Calabria del 29.11.2019, n. 48.
Il motivo è infondato.
2.1. Nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha rilevato che la destinazione d’uso dei locali in proprietà della ricorrente al momento della SCIA era quella dell’originario titolo concessorio (m. 8953 del 22.4.2008 e successiva variante in sanatoria n. 11182 del 25.2.2010) inerente “attività terziarie d1- commercio al dettaglio in esercizi di vicinato” e che, pertanto, l’esercizio dell’attività da svolgersi nei locali adibiti a casa funeraria non sarebbe stato in alcun modo assimilabile e/o compatibile a quella del commercio al dettaglio in esercizi di vicinato di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, 114 anche richiamando l’art. 1 bis, lett. e), della Legge Regionale della Calabria del 29.11.2019, n. 48.
2.1.1. Le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 si applicano all’attività di commercio all’ingrosso e di commercio al dettaglio [come definita dall’art. 4 lett a) e b)].
L’art. 1 bis, lett. e), della Legge Regionale della Calabria del 29.11.2019, n. 48 (come inserito dall’art. 1, comma 1, della Legge Regionale della Calabria del 7 agosto 2023, n. 38) stabilisce che “per “servizi funebri” si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni: 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona; 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria; 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione; 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione; 5) eventuale gestione di case funerarie;”.
2.2. Il collegio ritiene che l’attività di “servizi funebri” nei termini di cui all’art. 1 bis, lett. e), della Legge Regionale della Calabria del 29.11.2019, n. 48, pur essendo esercitata in forma imprenditoriale, non contempla le nozioni di “commercio” di cui all’art. 4, lett. a) e b) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 poiché l’attività funebre è un’attività d’impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d’intermediazione d’affari, unitariamente dirette e preordinate all’organizzazione complessiva del servizio funebre. Di conseguenza la vendita di articoli inerenti i suddetti servizi (quale prestazione di “dare”) è strumentale e accessoria rispetto a quella principale svolta dai suddetti servizi (quale prestazione di “facere”) e, quindi, è priva di autonoma rilevanza.
Del resto il settore funerario e cimiteriale è regolamentato da una normativa disorganica a livello regionale e frammentaria a livello nazionale – come il R.D. 17 luglio 1934, n. 265- Testo Unico delle leggi sanitarie- e il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 avente ad oggetto il regolamento di polizia mortuaria- e non può, quindi, essere assimilato a quello del settore del commercio di cui al D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2.2.1. Parimenti nella deliberazione del Consiglio Comunale di Paola n. 57 del 6.10.2005 avente ad oggetto l’approvazione del piano attuativo per la riqualificazione urbanistica delle aree scoperte, degli spazi di sosta e realizzazione di un parcheggio interrato in località sottomercato tramite un intervento di ristrutturazione urbanistica di un comparto classificato BR6 (Residenziale di Riqualificazione) ai sensi dell’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Regolatore Comunale (come da Nota n. 1814 del 7.9.2005) è prevista la destinazione d’uso dei locali a “terziario d1”, esercizi di vicinato (piccolo supermercato).
Il settore terziario, pur includendo al suo interno sia il settore commerciale che quello funebre, non esclude, infatti, l’autonoma rilevanza e la disciplina che regolamenta le diverse attività del settore stesso.
2.3. Risulta, altresì, privo di rilievo, ai fini del decidere, il richiamo da parte della ricorrente della pronuncia TAR Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) del 27 luglio 2022, n. 233 avendo la stessa ad oggetto la realizzazione di una sala del commiato presso un fabbricato condominiale, in quanto «edificio di vita collettiva» e facendo riferimento al carattere commerciale del locale e non dell’attività.
3. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. 114/98 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, la parte ricorrente ha denunciato il fatto che l’amministrazione avrebbe, comunque, erroneamente calcolato la superficie utilizzabile per l’attività in mq. 266,50 e, quindi, superiore a quella massima di mq 250 come prevista dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 computando anche i locali non destinati alla vendita.
Il motivo è infondato.
3.1. Ferma l’assorbenza in ordine alla non applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in merito all’attività per cui è causa, il collegio osserva che nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha indicato le singole voci e i relativi metri quadri corrispondenti alla superficie commerciale da destinare all’attività richiesta e la cui somma complessiva risulta pari a mq 266,50.
4. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato “Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, difetto di motivazione.”, la ricorrente si è lamentata del fatto che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in evidente contraddittorietà sia con l’attestato di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Paola il 14.6.2022 prot. n. 11209 e sia con il fatto che nella medesima Z.T.O. “Ambito Residenziale di Riqualificazione” sarebbe già presente altra casa funeraria.
Il motivo è infondato.
4.1. Il certificato di conformità urbanistica edilizia è un’attestazione della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo edilizio con cui il Comune ha concesso l’autorizzazione alla realizzazione e/o alle ristrutturazioni o ampliamenti successivi di un immobile nella sua area territoriale.
Di conseguenza è un titolo autonomo rispetto all’autorizzazione per cui è causa e non si risolve in apprezzamenti inerenti lo svolgimento di attività economiche.
4.1.1. Né vale a mutare dette conclusioni la motivazione del provvedimento cautelare del 18 ottobre 2024, n. 3905 adottato dal Consiglio di Stato limitatamente al profilo soggettivo dell’affidamento economico dell’operazione in ragione dell’investimento effettuato rispetto al rilascio del certificato di conformità urbanistica, titolo questo ultimo che in questa sede non vale di per se stesso a superare le carenze strutturali minime dell’immobile ai fini dell’attività funebre come accertate nel provvedimento impugnato.
4.2. Parimenti la sussistenza di una autorizzazione nell’area in cui insiste il fabbricato della ricorrente per l’esercizio di attività funebre in favore di altro soggetto è irrilevante atteso che l’illegittimità di un provvedimento già emesso non esime dal rispetto delle norme regolamentari ogniqualvolta se ne verifichino i presupposti.
E, infatti, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa “In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4124).
Pertanto l’eventuale attività illegittima della pubblica amministrazione non può essere addotta a parametro di valutazione per disciplinare altre fattispecie asseritamente identiche, in quanto non si può pretendere che l’amministrazione violi la legge atteso che la legittimità dell’operato di questa ultima non può, comunque, essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
4.2.1. Per quanto di interesse deve osservarsi che l’art. 186 del P.S.C. prevede che le destinazioni d’uso consentite nel c.d. “Ambito Residenziale di riqualificazione” (ove è ubicato il fabbricato al cui interno insistono i locali in proprietà alla società ricorrente) sono: residenza, attività ricettive, residenza collettiva, esercizi commerciali di vicinato, medio-piccole strutture di vendita, pubblici esercizi, locali per lo spettacolo, piccoli uffici e studi professionali, attività terziarie e direzionali, attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive, per il verde, politico amministrative e sedi istituzionali, socio-sanitarie e culturali.
L’esercizio di una casa funeraria non è contemplato nelle destinazioni d’uso ammesse e consentite nell’”Ambito Residenziale di Riqualificazione” (ove è ubicato il fabbricato al cui interno insistono i locali in proprietà alla società ricorrente).
5. Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che quantifica nella misura di € 4.000,00 per compensi oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
L’ESTENSORE (Cristiano De Giovanni)
IL PRESIDENTE (Arturo Levato)
IL SEGRETARIO