TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 42 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Massima
[ I ] "La Giunta municipale può legittimamente assumere la decisione di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all'interno del cimitero comunale, dal momento che la disciplina normativa vigente consente alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione (cfr. art. 6 bis d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) e qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 125, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163; né può in radice escludersi detta possibilità in capo all' amministrazione, posto che il principio della concorrenza non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all' amministrazione interessata e dunque non competitive” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 13.11.2014, n. 801; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2022 n. 1572). La pubblica amministrazione, chiamata a fare corretto uso della sua discrezionalità anche allorquando si tratti di scegliere tra più modelli organizzativi di un servizio pubblico locale, lasciandosi ispirare pur sempre dai canoni generali della migliore cura dell’interesse pubblico sotto l’egida delle quattro “E” (economicità, efficacia, efficienza ed equilibrio), nella ponderazione tra costi e benefici e nell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), può decidere come meglio espletare in favore della collettività locale un servizio che, data la sua natura (servizio di illuminazione votiva cimiteriale) e tenuto conto delle ridotte dimensioni demografiche del territorio interessato, ben può essere assicurato senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al dover ricorrere allo strumento concessorio, peraltro di per sé dispendioso sin dalla predisposizione della procedura di gara propedeutica all’individuazione del futuro concessionario. [ II ] "(…) Appartiene, in realtà, alla dimensione dell'inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell'illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l'impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l'esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che basta ad avanza per togliere fondamento all'impugnata pronuncia semplificata (come pure alle dedotte questioni di costituzionalità, pertinenti proprio al buon andamento della p.a., alla gestione dei pubblici servizi locali ed all'autonomia organizzativa dei comuni: esigenze pienamente soddisfatte dall'interpretazione qui favorita ed armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria)” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1572/2022 che richiama varie sentenze sul punto: Consiglio di Stato sez. V, 26/01/2011, n.552, in riforma della decisione del giudice di primo grado; v. anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma , sez. I , 11/04/2012 , n. 159).
Testo
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1° luglio 2024, n. 1060
Pubblicato il 01/07/2024
N. 01060/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2019, proposto da < omissis > “Impianti Elettrici” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ciro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerchiara di Calabria (Cs), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via De Rada n. 58/B;
per l’annullamento
della deliberazione della giunta comunale di Cerchiara di Calabria n. 67 del 19/08/2019 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 4504 del 06/09/2019 a firma del responsabile dell’area tecnica del comune, inviate alla odierna ricorrente tramite comunicazione e-mail del 06/09/2019, nonché di ogni e qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerchiara di Calabria (Cs);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato il 26.09.2019 e depositato il 10.10.2019, la ricorrente < omissis > “IMPIANTI ELETTRICI” S.R.L, operante nel settore dell’illuminazione votiva, ha esposto:
– che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.1983, le veniva affidata dal Comune di Cerchiara di Calabria la concessione di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione energia elettrica per l’illuminazione del civico cimitero, ai patti e condizioni previsti nel relativo capitolato;
– che la durata del rapporto veniva fissata in anni nove, tacitamente rinnovabile, per lo stesso periodo di tempo, qualora una delle parti non avesse comunicato regolare disdetta almeno sei mesi prima dello scadere della concessione;
– di aver provveduto a costruire detto impianto, ma che l’inizio della gestione non poteva aver luogo per ritardi nella fornitura dovuti all’E.N.E.L. e che soltanto sette anni dopo l’affidamento della concessione, l’ente erogatore dell’energia elettrica provvedeva a compiere quanto necessario per consentire l’inizio del servizio da parte della < omissis > s.r.l., sebbene con aggravio di costi a carico di quest’ultima, atteso che il relativo contatore veniva posizionato ad oltre 300 metri di distanza dall’area cimiteriale e la concessionaria, era costretta, dunque, ad allacciarsi alla rete elettrica nazionale servendosi delle campate per la pubblica illuminazione;
– che negli anni, la < omissis > s.r.l. curava la gestione dell’impianto elettrico votivo e la relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e provvedeva, altresì, a dotare dell’impianto elettrico i nuovi manufatti cimiteriali successivamente costruiti senza onere alcuno per l’amministrazione comunale che, anzi, negli anni, avrebbe goduto di un aggio calcolato sugli introiti della concessione, corrispostole regolarmente dalla ricorrente;
– che nel 2011, la ricorrente presentava una istanza – rimasta inevasa – di revisione concessoria resasi necessaria per gli obblighi di adeguamento previsti dalla L. n. 244/2007 che, sancendo il divieto di utilizzo delle lampade ad incandescenza, implicava la sostituzione delle stesse con nuovi sistemi di illuminotecnica, prevedenti l’adeguamento delle reti di distribuzione elettrica e delle postazioni di trasformazione per l’alimentazione, anche mediante lampade di tipo L.E.D., nonché ulteriori adeguamenti;
– che con deliberazione n. 67 del 19.08.2019, comunicata alla ricorrente via PEC in data 06.09.2019, la giunta comunale di Cerchiara di Calabria ha disposto illegittimamente ed immotivatamente l’“assunzione immediata della gestione del servizio in modo diretto dell’impianto e illuminazione votiva presso il cimitero comunale di Cerchiara di Calabria”, ragion per cui la ricorrente è insorta chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
I Violazione art. 3 L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione dei principi in materia di autotutela e di concessioni amministrative. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Omessa previsione obblighi ex D.M. n. 37/2008: con tale motivo l’esponente deduce l’assenza di adeguata motivazione, come pure di una qualunque propedeutica istruttoria, ritenuta imprescindibile per procedere alla gestione diretta in materia di pubblici servizi, in alternativa alla indizione di una gara ad evidenza pubblica;
II Violazione e falsa applicazione del capitolato allegato alla delibera di giunta comunale n. 3 del 05/01/1983. Contrasto con precedenti atti della medesima P.A. Violazione art. 832 c.c. Violazione del R.D. n. 2578 del 1925 e del relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 902/1986 disciplinante il riscatto degli impianti. Eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti. Sviamento: l’impresa ricorrente contesta gli atti impugnati in quanto carenti di esame della questione della proprietà privata della rete di illuminazione cimiteriale e dell’osservanza delle norme sul riscatto degli impianti;
Contesta, inoltre, che sia mancata una perizia di stima o comunque una valutazione degli impianti, nonostante la proprietà della totalità degli impianti sia il presupposto non solo per mettere in gara il servizio o per gestire direttamente lo stesso e non sussistendo ipotesi di acquisizione coattiva degli stessi;
III Incompetenza. Violazione di Legge: art. 2 del D.P.R. n. 902/1986. Violazione di Legge: art. 42 del T.U.E.L., D.Lgs n. 267/2000: deduce la ricorrente che l’assunzione diretta dei pubblici servizi è di competenza del Consiglio Comunale (e non della Giunta) ai sensi dell’art. 42, lett. “e” ed “l” del T.U.E.L., d.lgs n. 267/2000;
Seguono quindi una serie di censure con cui sostanzialmente la ricorrente contesta la scorrettezza dell’operato dell’amministrazione comunale per non aver osservato l’iter procedurale e gli adempimenti stabiliti da una molteplicità di norme in materia:
IV Violazione di Legge: art. 2 del D.P.R. n. 902/1986 – Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;
V Violazione di Legge: artt. 10 e 15 del R.D. n. 2578/1925 – Testo Unico Legge sull’assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province e del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;
VI Violazione di Legge: art. 25 del R.D. n. 2578/1925 Testo Unico Legge sull’assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;
VII Violazione di Legge: art. 3 del D.P.R. n. 902/1986 – Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;
VIII Violazione di Legge: art. 7 del D.P.R. n. 902/1986 – Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria: viene, in sintesi, contestata la scelta della amministrazione resistente di assumere la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva cimiteriale non essendo esplicitate le ragioni che non rendono percorribile o conveniente il ricorso ad una gara pubblica aperta agli operatori del settore. Per tale via la ricorrente contesta la violazione delle disposizioni procedimentali in materia di preavviso, di indicazione dell’utilità sociale, dei necessari elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, coordinati e sviluppati in apposito progetto di massima, indicante le opere d’impianto, il loro costo presunto, i mezzi di finanziamento, la previsione dei costi e dei ricavi d’esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio.
IX Violazione e falsa applicazione de gli artt . 7, 8 e 9 della legge n. 241/90 e ss.mm ed ii. Omessa comunicazione di atto di avvio procedimento: viene contestata la mancata comunicazione dell’inizio del relativo procedimento alla ricorrente quale ditta concessionaria, avente pertanto un interesse qualificato e differenziato;
X Violazione artt. 9 e 10 DPR 902 86. Violazione dei principi garantistici del procedimento. Sviamento di potere. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria: la deducente lamenta ancora che sia stato disatteso il procedimento relativo alla quantificazione del valore degli impianti di illuminazione votiva esistenti nel cimitero ed al suo pagamento;
XI Violazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 nonché dell’art. 3-bis, comma 2-bis del D.L. n. 138/2011. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza d’istruttoria, del travisamento e della contraddittorietà. Violazione art. 13 comma 25-bis del DL 145/2013: con tale motivo viene denunciata la mancata pubblicazione, obbligatoria ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, della relazione che dia conto “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1900/2016) e del piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, con la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento (aggiornata a cadenza triennale), dei costi e dei ricavi, nonché degli investimenti e dei relativi finanziamenti, al fine di motivare la scelta della modalità di affidamento, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
XII Violazione art. 3-bis della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011. Violazione dei principi garantistici del procedimento. Sviamento di potere. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria: presupponendo l’illuminazione votiva come un servizio c.d. “a rete”, la ricorrente evidenzia la violazione dell’art. 25, comma 1, legge n. 27 del 2012, che prevede l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei “comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.
2. Con atto depositato il 08.01.2020 si è costituito il Comune di Cerchiara di Calabria per resistere al ricorso.
Il Comune resistente ha eccepito:
– inammissibilità per carenza di interesse ad agire, non essendo specificato il pregiudizio subito dalla < omissis > s.r.l. in virtù della delibera impugnata atteso che la stessa si ricollega alla volontà, già espressa dal Comune rispettando il termine di preavviso previsto dal capitolato allegato alla concessione, di recedere dal rapporto concessorio;
– inammissibilità per genericità della formulazione delle censure (art. 40 c.p.a.);
-infondatezza nel merito, in quanto: a) non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione della delibera impugnata in quanto la stessa è collegata alla volontà, già ritualmente palesata dal Comune entro il termine di preavviso, di recedere dal rapporto concessorio per inadempienza della concessionaria; b) infondatezza delle ulteriori censure, rientrando nei poteri del Comune la decisione di gestire in proprio l’impianto di pubblica illuminazione votiva.
3. All’udienza pubblica del 05 giugno 2024, in vista della quale le parti hanno ulteriormente specificato le rispettive difese, il ricorso è stato spedito in decisione.
4. Ritiene il collegio di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
5. Viene anzitutto esaminato il motivo relativo all’incompetenza (sub III) atteso che dal suo eventuale accoglimento dipenderebbe l’esito dell’intero ricorso.
5.1. Il motivo non merita condivisione.
Al riguardo è sufficiente richiamare le acquisizioni giurisprudenziali in materia per cui: “La Giunta municipale può legittimamente assumere la decisione di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all’interno del cimitero comunale, dal momento che la disciplina normativa vigente consente alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione (cfr. art. 6 bis d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) e qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’art. 125, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163; né può in radice escludersi detta possibilità in capo all’ amministrazione, posto che il principio della concorrenza non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell’attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all’ amministrazione interessata e dunque non competitive” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 13.11.2014, n. 801; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2022 n. 1572).
6. Viene dunque esaminato il motivo sub IX.
6.1. Il motivo è infondato, sia in considerazione dell’oggetto della delibera, riguardante una determinazione organizzativa dell’amministrazione in ordine alle modalità di gestione del servizio pubblico di illuminazione cimiteriale sia in quanto la ricorrente fin dal mese di marzo 2018, quasi un anno prima della fisiologica scadenza della concessione (efficace fin dal 1983 e prorogata automaticamente di nove anni in nove anni) era a conoscenza della volontà del Comune di recedere dal rapporto e delle ragioni di tale determinazione, ciò che elide l’interesse differenziato alla comunicazione di avvio del successivo procedimento volto alla acquisizione della gestione diretta del servizio (cfr. Nota prot. n. 1247 del 19.03.2018).
7. Viene quindi scrutinato il motivo II.
7.1. Il motivo è infondato atteso che l’amministrazione resistente ha provato in giudizio di non ignorare la disciplina contenuta nel Capitolato, all’art. 3, relativa alle modalità con cui esercitare il riscatto dell’impianto previo pagamento di un indennizzo concordato offrendosi più volte di addivenire con i tecnici dell’azienda e quelli del Comune, ad una stima condivisa del valore degli impianti. Ne discende che il motivo per cui poi non si sia addivenuti ad un accordo circa la somma che a tale titolo il Comune, per pacifica ammissione, era intenzionato a versare alla ricorrente risulta imputabile alla ricorrente stessa che non ha dato seguito alla nota n. 4742 del 19.09.2019 presente in atti preferendo la strada contenziosa per la definizione del rapporto con il concedente.
8. Vengono quindi scrutinati congiuntamente gli ulteriori profili di censura tra loro interconnessi.
8.1. I motivi sono infondati.
8.2. Il Collegio osserva che la pubblica amministrazione, chiamata a fare corretto uso della sua discrezionalità anche allorquando si tratti di scegliere tra più modelli organizzativi di un servizio pubblico locale, lasciandosi ispirare pur sempre dai canoni generali della migliore cura dell’interesse pubblico sotto l’egida delle quattro “E” (economicità, efficacia, efficienza ed equilibrio), nella ponderazione tra costi e benefici e nell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), può decidere come meglio espletare in favore della collettività locale un servizio che, data la sua natura (servizio di illuminazione votiva cimiteriale) e tenuto conto delle ridotte dimensioni demografiche del territorio interessato, ben può essere assicurato senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al dover ricorrere allo strumento concessorio, peraltro di per sé dispendioso sin dalla predisposizione della procedura di gara propedeutica all’individuazione del futuro concessionario.
8.3. Ad avvalorare tale osservazione il collegio ritiene opportuno rifarsi alle acquisizioni giurisprudenziali in materia secondo cui:
– “ (…) Appartiene, in realtà, alla dimensione dell’inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che basta ad avanza per togliere fondamento all’impugnata pronuncia semplificata (come pure alle dedotte questioni di costituzionalità, pertinenti proprio al buon andamento della p.a., alla gestione dei pubblici servizi locali ed all’autonomia organizzativa dei comuni: esigenze pienamente soddisfatte dall’interpretazione qui favorita ed armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria)” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1572/2022 che richiama varie sentenze sul punto: Consiglio di Stato sez. V, 26/01/2011, n.552, in riforma della decisione del giudice di primo grado; v. anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma , sez. I , 11/04/2012 , n. 159);
– “Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale richiede, di regola, l’impegno periodico di una persona (o al massimo due) e una spesa annua non rilevante. In un tale contesto, oltre tutto, il procedimento di indizione di una gara pubblica finirebbe per comportare un costo, in termini di impiego di risorse umane e strumentali, ben maggiore rispetto a quello conseguente alla gestione diretta del servizio” (T.A.R. Lazio, Roma , sez. II , 04/02/2011 , n. 1077).
8.4. Nella fattispecie all’esame, per un verso le dimensioni limitate del Comune di Cerchiara di Calabria (dai dati riportati sul sito “www.amministrazionicomunali.it”, attualmente conta una popolazione di circa 2.324 abitanti) da un lato e, per altro verso, l’assenza di censure specificamente formulate nonché di sostenibili argomentazioni in grado di scalfire l’operato dell’amministrazione dal punto di vista della ragionevolezza delle scelte effettuate ovvero l’esistenza dei relativi presupposti, sia fattuali che giuridico-normativi, rendono di per sé immune il provvedimento impugnato – esercizio di un potere dai connotati ampiamente discrezionali – dalle censure prospettate dal ricorrente stesso.
8.5. Quanto infine alla censura riferita alla mancata indizione di una procedura selettiva in luogo della assunzione della gestione diretta, si fa notare che la ricorrente, affidataria uscente del servizio, a seguito di anni di gestione per effetto di una serie di rinnovi taciti della concessione, neppure avrebbe potuto essere reinvitata alla eventuale gara indetta dal Comune, ove il citato ente si fosse determinato in tale senso, a ciò ostandovi il generale principio di rotazione con cui si intende garantire agli operatori economici operanti in un determinato settore del mercato il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo le opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico. Si richiama, sul punto la condivisibile affermazione della V sezione del Consiglio di Stato secondo cui: “Detto principio costituisce, infatti, necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; esso ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.” (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2020, n. 2182).
9. In conclusione, per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato.
10. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Simona Saracino, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Simona Saracino)
IL PRESIDENTE (Giancarlo Pennetti)
IL SEGRETARIO