TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
[ I ] E' legittima l'adozione di atto di revoca di concessione cimiteriale disposto in conseguenza dell'inadempimento del termine, posto con l'atto di concessione, per la costruzione di sepolcro familiare nell'area fatta oggetto di concessione. [ II ] Va esclusa la sussistenza di obblighi di comunicazione ad persosam avente ad oggetto l'approvazione di Regolamento comunale, quando siano state osservate le prescrizioni in materia di sua pubblicità legale.
Testo
TAR Basilicata, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 84
Pubblicato il 14/02/2024
N. 00084/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, proposto da
Annunziata V., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Ciancio, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Comune di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Policoro Reg. n. Gen. 758 del 14.06.2022 e Reg. n. Servizio 118 del 08.06.2022, avente ad oggetto la decadenza del contratto Rep. n. 1923 del 22.11.1994, con cui è stato assegnato in concessione novantanovennale il lotto n.443, di mq 25,00, come da assegnazione di cui alla D.G.M. n.513 del 09.09.1994, al sig. V.N. e, successivamente, volturato alla ricorrente e ai propri congiunti con provvedimento del Comune di Policoro in data 15.09.2020, protocollo n. 24487.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Policoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/12/2022, la deducente – già titolare, a seguito di voltura, insieme alle due sorelle e alla madre, di una concessione per la costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero di Policoro, rilasciata in data 22/11/1994 in favore del defunto padre sig. V.N. – ha impugnato la determinazione comunale specificata in epigrafe che ha dichiarato la decadenza della richiamata concessione (per inosservanza del termine di due anni previsto nell’originaria concessione-contratto per l’ultimazione della cappella gentilizia, successivamente prorogato di un triennio dall’art. 80 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con D.G.C n.6 del 26/2/2014).
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
– in data 22/11/1994, il Comune di Policoro ha concesso al sig. V.N. il diritto d’uso di un’area della pianta cimiteriale per realizzare un sepolcro familiare; a seguito del decesso dell’originario titolare, detta concessione è stata volturata, in data 15/9/2000, alla deducente, nonché alle due sorelle e alla madre. In base a quanto previsto dall’art. 4 della concessione-contratto, “Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire la costruzione del sepolcro familiare entro il termine di due anni a decorrere dalla data della presente concessione (…) Qualora l’interessato non provveda alla costruzione nel termine stabilito, l’Amministrazione, salvo proroga, potrà dichiararlo decaduto dalla concessione, senza obbligo di restituire il relativo prezzo incassato”;
– in data 18/1/2001, le titolari della concessione di suolo, come sopra identificate, si sono attivate presso il competente Ufficio comunale per ottenere il titolo abilitativo necessario (dal punto di vista edilizio, ma non ambientale) alla realizzazione della cappella gentilizia, conseguendolo in data 14/6/2001;
– medio tempore, nel 2014 è tuttavia entrato in vigore il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/2/2014) che, con l’art. 80, ha riconosciuto ai concessionari la facoltà di usufruire di una proroga triennale, decorrente dalla data di approvazione del regolamento, per l’ultimazione dei lavori delle cappelle gentilizie, previo versamento di una somma (“I termini contrattuali non rispettati per la ultimazione delle cappelle gentilizie riportati nelle concessioni già stipulate di aree cimiteriali, sono prorogati di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento, previo pagamento di una somma pari ad un terzo del nuovo canone di concessione delle aree. Decorso il suddetto termine di tre anni, l’area e quanto sopra realizzato rimarrà nella piena e completa disponibilità del Comune che tratterà l’intera somma versata al momento della concessione”);
– con nota in data 17/11/2016, la sola deducente ha trasmesso al Comune copia di versamento della predetta somma;
– la stessa, inoltre, in data 1/12/2016, ha instato presso il Comune per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria alla realizzazione della cappella gentilizia per cui è causa; titolo successivamente ottenuto, a conclusione del relativo procedimento, in data 17/3/2017;
– con nota del 23/12/2019, il Comune ha avviato il procedimento di decadenza della concessione in esame (avendo riscontrato, con ricognizione in data 10/12/2019, l’esecuzione solo parziale dei lavori di costruzione del sepolcro insistente sul lotto in concessione), esitato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– è anzitutto contestata la mancata comunicazione alle titolari della concessione de qua della proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori disposta dall’articolo 80 del nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 6 del 25/2/2014.
– nel merito, il Comune avrebbe contraddittoriamente incamerato l’importo correlato alla proroga; inoltre la causa del mancato inizio dei lavori non sarebbe riconducibile all’inerzia della deducente, bensì ai ritardi del Comune nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il Comune di Policoro.
3. All’udienza pubblica del 7/2/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno la prima delle rassegnate censure, in quanto – come già rilevato da questo Tribunale in analoghe controversie (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 17/1/2023, n. 31; id. 18/4/2023, n. 241) – il presupposto Regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/2/2014) è stato ritualmente assoggettato al regime di pubblicità legale, mediante affissione nell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Policoro (con effetti notiziali erga omnes), riveniente dal combinato disposto degli artt. 124 del D.lgs. n. 267/2000 (“Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”) e 32, co. 1, della L. n. 69/2009 (“A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni degli enti pubblici obbligati”).
Di talché, deve escludersi la sussistenza di alcun obbligo – suppostamente violato – di comunicazione individuale di tale regolamento; d’altra parte tale atto risulta inoppugnato nel presente giudizio (il cui petitum è circoscritto alla sola declaratoria decadenziale), con l’effetto di rendere inammissibile in parte qua l’impugnazione del provvedimento sub iudice, integrando quest’ultimo una determinazione doverosa e meramente ricognitiva dell’effetto decadenziale previsto ope legis in seguito al mero riscontro dell’inosservanza del termine (come prorogato) di ultimazione dei lavori.
D’altra parte, va anche rilevato come la richiamata previsione regolamentare, nel sancire la proroga del regime decadenziale contenuto nell’originaria concessione (atto, anch’esso, non gravato), costituisce – a ben vedere – una norma di favore (rispetto a situazioni già stigmatizzabili con la declaratoria di decadenza a seguito di perdurante inerzia), la cui impugnazione non è neppure sorretta da un concreto interesse.
Parimenti infondate sono le ulteriori censure, atteso che:
– il versamento, l’incameramento e la ritenzione del corrispettivo versato al fine di fruire della proroga regolamentare non assumono rilevanza in sede di sindacato di legittimità dell’impugnato provvedimento, collocandosi sul distinto piano dei rapporti paritetici tra Comune e deducente;
– in via generale, la previsione di un termine decadenziale per l’ultimazione dei lavori di costruzione della cappella gentilizia costituisce puntuale conformazione dell’attività amministrativa al paradigma normativo desumibile dal comma 3 dell’art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 (Regolamento generale di polizia mortuaria), secondo cui “Con l’atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione”;
– in specie, è incontroverso che è decorso un ampio lasso temporale senza che l’originario titolare della concessione (indi le eredi ad egli subentrate, tra cui la ricorrente) abbiano diligentemente adempiuto agli obblighi di ultimazione dei lavori, nei termini ivi prescritti (due anni dalla concessione; tre anni dalla proroga); occorrenza, al cui verificarsi, l’Amministrazione comunale era tenuta alla declaratoria dell’intervenuta decadenza (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, 25/11/2019, n. 5540), senza alcuna possibilità di graduazione dell’effetto legale tipico, non constando alcunché che le imponesse di indagare ex post sulle ragioni che hanno precluso il raggiungimento di tale obiettivo ovvero sulla loro imputabilità (o meno) al concessionario;
– ciò, fermo restando che le motivazioni del ritardo addotte nel ricorso si appalesano per nulla persuasive e, comunque, inidonee a giustificare ab integro la prolungata inerzia (dal 1994) che ha colpevolmente contraddistinto il contegno degli interessati. Ed invero, l’istanza per il rilascio del titolo edilizio è stata presentata solo in data 18/1/2001, quella per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica in data 1/12/2016; quest’ultima determinazione, a sua volta, risulta adottata dal Comune in data 17/3/2017, con una tempistica del tutto ragionevole e non connotata da ritardi di sorta;
– è, peraltro, incontestato che, in sede di sopralluogo svoltosi in data 10/12/2019, dunque ben oltre il termine di ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica (nonché del precedente titolo edilizio), il Comune ha accertato l’esecuzione solo parziale dei lavori di costruzione del sepolcro insistente sul lotto in concessione (ricognizione confermata persino in occasione di un successivo sopralluogo in data 3/12/2021), con conseguente obiettivo riscontro della palese inosservanza (anche e comunque) dell’invocata proroga triennale (scaduta nel febbraio 2017).
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate nella somma forfetariamente determinata di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Paolo Mariano)
IL PRESIDENTE (Fabio Donadono)
IL SEGRETARIO