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Testo completo:
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 26 marzo 2007, n. 6260
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Ottava Sezione, composto dai magistrati:
Dr. Evasio SPERANZA, Presidente
Dr. Luigi Domenico NAPPI, Componente Rel.
Dr. Carlo BUONAURO, Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8883/2001 R. G. proposto dalla società Falc s.r.l. in persona del rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dall’Avv.to Ester Chica presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via Melisurgo n. 4
contro
Comune di Vitulano in persona del Sindaco pro tempore n. c,
e nei confronti di:
della società Tedesco Costruzioni s.r.l. controinteressata n. c.
per l’annullamento
dei seguenti provvedimenti:
verbale del 31.7.2001 di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal Comune di Vitulano per l’affidamento a trattativa privata dei lavori di realizzazione di loculi cimiteriali;
provvedimento del 10.8.2001 di aggiudicazione definitiva della gar a alla societàTedesco Costruzioni;
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2007 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato la società Falc s.r.l. in persona del rappresentante legale p. t. impugna come partecipante alla gara in epigrafe i provvedimenti ivi specificati in particolare i provvedimenti della sua esclusione dalla gara e di aggiudicazione della stessa alla società Tedesco Costruzioni.
A base del ricorso la società ricorrente pone n. 2 soli motivi.
Non si costituiva in giudizio né il Comune intimato nè la società controinteressata.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2007 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La ricorrente, partecipante alla gara indetta dal Comune di Vitulano per l’affidamento a trattativa privata dei lavori di realizzazione di loculi cimiteriali, ne veniva esclusa col provvedimento impugnato perché invece di presentare la dichiarazione -prescritta dal bando- di aver preso visione del progetto di gara presentava una dichiarazione nella quale affermava di aver preso visione non del progetto della gara bandita (concernente la realizzazione dei loculi cimiteriali) ma del “progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un parco giochi alla località Fuschi”.
Con il primo motivo l’istante riconosce l’anomalia e prospetta la tesi che si sia trattato di un mero errore formale che non inficierebbe la validità della sua offerta posto che sarebbe aliunde accertabile, sulla base di altri elementi, che intendeva riferirsi al vero progetto prescritto, relativo cioè ai lavori oggetto della gara de qua. Si tratterebbe dunque, secondo la ricorrente di mera irregolarità non causativa della sua esclusione. La tesi non può essere condivisa. L’errore, come inesattamente lo chiama la ricorrente, si risolve a ben vedere nella mancanza della prescritta dichiarazione. A ciò porta la considerazione della ragione dell’adempimento prescritto. Questo risponde invero alla esigenza dell’Amministrazione di acquisire la certezza che l’impresa concorrente abbia preso visione del progetto dalla stessa Amministrazione predisposto: ciò sia al fine di assicurare la congruenza con quel progetto delle offerte delle singole imprese concorrenti, sia al fine di evitare la successiva insorgenza di eventuali liti tra le parti. La prescritta dichiarazione dal contenuto rigidamente predeterminata dall’Amministrazione deve ritenersi dunque infungibile. Ne consegue che una dichiarazione con diverso contenuto, non coincidente con quello prescritto, integra una diversa dichiarazione, suscettibile di creare incertezza sul contenuto del contratto con riflessi di instabilità sulla regolare esecuzione del relativo rapporto. Né può farsi carico all’Amministrazione di penetrare all’interno del processo volitivo sotteso alla concreta dichiarazione, per ricostruirne, aldilà del tenore letterale, la effettiva volontà del dichiarante e indagare sulle ragioni della indicazione di un contenuto differente da quello dovuto: lo sconsigliano da un lato la esigenza di speditezza della procedura di gara, in particolare della fase di verifica delle condizioni previste dalla relativa normativa, e, dall’altro lato, il rischio di operare riscostruzioni opinabili con conseguente incertezza sulle posizioni dei singoli concorrenti oltre che di violazione del principio cardine della par condicio.
Con il secondo ed ultimo motivo la ricorrente segnala che con la propria esclusione e l’analogo provvedimento adottato nei confronti di un’altra concorrente, era rimasta in gara soltanto la controinteressata. La censura deve ritenersi inammissibile per la irrilevanza della circostanza segnalata in relazione alla natura della gara (a trattativa privata) e alla mancata previsione, nella relativa normativa, della ipotesi prospettata, come causa ostativa alla conclusione della competizione.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 e 26 marzo 2007.