TAR Puglia, Sez. II, 11 aprile 2007, n. 2689 [2]

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Massima

Testo

Norme correlate:
Art 5 Legge n. 1034/1971

Testo completo:
TAR Puglia, Sez. II, 11 aprile 2007, n. 2689
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE SECONDA SEZIONE
Registro Decis.: 2689/07
Registro Generale:3138/1991
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.
PATRIZIA MORO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SUL RICORSO N.3138/1991 PROPOSTO DA:
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO “FIGLI DEL MARE” ,rappresentata e difesa dall’avv. Cosimo D’Elia ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Taranto,31 presso lo studio dell’avv. Angelo Trevisi
Contro
COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’avv. Vieli Pasquale ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Rubichi,23 presso la Segreteria del Tar
Per l’annullamento
Del provvedimento con cui si è imposto il pagamento della somma di L. 7.351.000 e per la condanna del Comune alla restituzione della somma indebitamente percetta.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Taranto;
Visti gli atti di causa;
Udito nella pubblica udienza dell’11 aprile 2007 il Giudice Relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Signore in sostituzione dell’avv. D’Elia, nonché De Lorenzis in sostituzione dell’avv. Vieli
Considerato in
FATTO E DIRITTO
In data 24.5.1984 la Società ricorrente ha inoltrato al Sindaco di Taranto domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione di opere di restauro conservativo nella cappella funeraria sociale situata nel cimitero di Viale Figli del Mare, consistenti nella demolizione parziale del solaio di copertura del piano terra, nel rifacimento dello stesso con la realizzazione del lucernaio in vetrocemento e nella trasformazione di 60 loculi in 210 cellette ossario , provvedendo al pagamento della somma di L.7.351.000 , richiesta dal sevizio di Polizia Mortuaria nella convinzione che l’opera da realizzare consistesse nella realizzazione ex novo di 210 cellette.
Pertanto, la ricorrente ha richiesto al Tribunale civile la condanna del Comune di Taranto alla restituzione della somma suddetta , erroneamente corrisposta.
Con sentenza del 10.10.1991 il Tribunale Civile di Taranto ha dichiarato la inammissibilità della domanda attrice per difetto di giurisdizione.
Con il ricorso all’esame la società ricorrente ha quindi riproposto dinanzi al G.A. la domanda di restituzione delle somme indebitamente riscosse dal Comune di Taranto per le opere predette.
Nel corso del giudizio si è costituito il Comune di Taranto il quale ha insistito per la reiezione della domanda.
Nella pubblica udienza dell’11 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, come risulta dalla relazione tecnica, i lavori de quibus, definiti dal tecnico progettista “interventi di rinnovamento ed ammodernamento”, non risultano tendenti ad ottenere una nuova concessione per la realizzazione di un “quid novi”, quanto piuttosto l’autorizzazione ad alcune modifiche interne che, se pur comportanti la demolizione di strutture interne (loculi nell’interrato) ed il solaio di copertura, purtuttavia non determinano l’occupazione di nuovo suolo cimiteriale, limitandosi alla trasformazione di una parte dell’esistente (demolizione e successiva ricostruzione di parte del solaio di copertura, demolizione dei loculi nell’interrato e costruzione di cellette ossario, svellimento e ricostruzione del pavimento del piano interrato, ripristino facciata) mediante una migliore razionalizzazione dello spazio esistente e la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, senza che la nuova costruzione giunga ad assumere una nuova conformazione strutturale.
Dalla ricevuta rilasciata dall’Amm.ne il 9 febbraio 1985 col visto del Sindaco (relativa alla somma di cui si richiede la sostituzione) risulta che la somma pretesa è stata quantificata in base all’ampiezza del suolo concesso, ampiezza rimasta immutata rispetto alla originaria concessione, sicchè il pagamento in questione risulta sine titulo.
Si deve inoltre precisare che la somma pretesa dall’Amm.ne non attiene al terreno in sé ma alla facoltà di costruire una cappella funebre sullo stesso, sicchè le controversie riguardanti il contributi sfuggono alla previsione di cui all’art.5, secondo comma, della legge. N.1034/1971, rientrando invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 della legge 10/1977, in quanto attinenti alla edificabilità del suolo concesso.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna del Comune di Taranto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per le opere suindicate.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore
Pubblicata il 5 luglio 2007