TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate:
Massima
Testo
Massima:
TAR Lombardia, Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 371
Ai sensi dell’articolo 338 rd 1265/1934 i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Lo stesso articolo vieta, inoltre, di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
In particolare, l’esistenza del vincolo cimiteriale, nell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 33, l. 28.02.1985 n. 47, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo.
Il chiaro disposto dell’articolo 338 citato vieta, quindi, di costruire intorno ai cimiteri laddove il riferimento al centro abitato viene fatto nel primo periodo solo per escludere che si possano realizzare nuovi cimiteri all’interno del centro abitato.
Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 1996, proposto da:
Edilman S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Viva, con domicilio eletto presso Daniela Viva in Milano, via Borgogna, 9;
contro
Comune di Paderno Dugnano, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso Marco Locati in Milano, via dei Pellegrini, 24;
sul ricorso numero di registro generale 4356 del 1996, proposto da:
Edilman S.r.l. + 1, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Viva, con domicilio eletto presso Daniela Viva in Milano, via Borgogna, 9; Sacchella Maria;
contro
Comune di Paderno Dugnano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Locati, con domicilio eletto presso Giuseppe Locati in Milano, via dei Pellegrini,24;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 2463 del 1996:
del provvedimento n. 11389 del 9 aprile 1996 con il quale l assessore delegato all urbanistica ha negato la concessione in sanatoria ai sensi dell art. 39 L. 724/1994.
quanto al ricorso n. 4356 del 1996:
per l’annullamento
del provvedimento n. 118 del 10 maggio 1996, con il quale il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano ha ordinato la demolizione di manufatti ritenuti abusivi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Paderno Dugnano e di Comune di Paderno Dugnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel comune di Paderno Dugnano, frazione Palazzolo, sul quale insistono alcuni manufatti realizzati nel corso degli anni 1986-1989 in assenza di titolo abilitativo e per i quali la società ricorrente ha richiesto all amministrazione resistente il rilascio della concessione in sanatoria. Con provvedimento n. 11389 del 9 aprile 1996, l assessore delegato all urbanistica ha rigettato l istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell art. 39 L. 724/1994, perché i manufatti realizzati risultano all interno del limite del rispetto cimiteriale ed in area vincolata a Parco Agricolo Nord Villoresi / Grugnotorto .
Con ricorso tempestivamente notificato all amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria di questo Tar, la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, deducendone l illegittimità per violazione degli artt. 33 L. 47/1985 e 338 RD 1265/1934, nonché per violazione dell art. 46 delle NTA del PRG.
L amministrazione si è costituita regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, in data 10 maggio 1996, il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano ha ordinato la demolizione di manufatti ritenuti abusivi, per i quali era stata chiesta e negata la concessione in sanatoria.
Con nuovo ricorso tempestivamente notificato all amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria di questo Tar, la società ricorrente ha impugnato anche il predetto provvedimento, deducendo sostanzialmente i medesimo motivi di doglianza sopra illustrati.
L amministrazione resistente si è costituita regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell art. 70 cod. proc. amm., stante la connessione oggettiva e soggettiva sussistente tra i ricorsi in epigrafe indicati.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato.
Il Comune di Paderno Dugnano, prima in persona dell assessore delegato all urbanistica e poi del sindaco, ha correttamente rigettato l istanza di rilascio di concessione in sanatoria e conseguentemente ordinato la demolizione dei manufatti abusivi. La motivazione su cui poggiano entrambi i provvedimenti è che i manufatti ricadono all interno del limite cimiteriale e in zona vincolata a Parco Agricolo Nord Villoresi /Grugnotorto.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa consolidata, che questo Collegio condivide, ha chiarito che ai sensi dell’ articolo 338 rd 1265/1934 i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Lo stesso articolo vieta, inoltre, di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. In particolare, l’esistenza del vincolo cimiteriale, nell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (Cons. St., IV, 12 marzo 2007 n. 1185). Il chiaro disposto dell’articolo 338 citato vieta, quindi, di costruire intorno ai cimiteri laddove il riferimento al centro abitato viene fatto nel primo periodo solo per escludere che si possano realizzare nuovi cimiteri all’interno del centro abitato (cfr., Cons. Stato citato).
Nel caso di specie, è emerso in modo incontestato che la società ricorrente ha realizzato manufatti abusivi all interno del perimetro cimiteriale; manufatti che non potevano essere realizzati ai sensi dell art. 338 rd 1265/1934, indipendentemente dall esistenza dell area vincolata.
Ne deriva, pertanto, che correttamente l amministrazione resistente ha negato il rilascio della concessione in sanatoria e ordinato la demolizione dei manufatti abusivi.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati.
Respinge i ricorsi.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/02/2013