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Massima
Testo
Testo completo:
TAR Veneto, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 171
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2011, proposto da:
Giuseppe Cipriani Srl, Centro Servizi Funebri Rodigini Srl, Ferrari Onoranze Funebri srl rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco, 4714;
contro
Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall’avv. Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso la Segreteria dell intestato TAR ai sensi dell art. 25, comma 1, lettera a), cpa;
nei confronti di
Asm Rovigo Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso Francesco Mazzarolli in Padova, via Filiberto, 3; Asm Onoranze Funebri Srl Unipersonale, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Franzoi, con domicilio eletto presso Antonio Franzoi in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 9;
per l’annullamento
della delibera c.c. n.15 del 15.3.2011, con la quale è stata autorizzata la separazione societaria del ramo d’azienda preposto alle attività di onoranze funebri di asm rovigo s.p.a., nonché del decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011 avente ad oggetto Sottoscrizione di atti di polizia mortuaria ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo e di Asm Rovigo Spa e di Asm Onoranze Funebri Srl Unipersonale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di rinvio disposto con sentenza n. 2887 del 2012 del Consiglio di Stato in riforma della pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione, di questo TAR (sent n. 1759 del 2011) torna all esame la seguente controversia.
1.1. Con delibera consiliare n. 15 del 15 marzo 2011, avente ad oggetto Articoli 28 e 54 Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 Conseguente attuazione della separazione societaria del ramo d azienda preposto alla attività di onoranze funebri di ASM Rovigo S.p.A. , il Comune di Rovigo, premesso, tra l altro, di essere unico proprietario di ASM Rovigo S.p.A., società in house, affidataria diretta di diversi servizi pubblici, tra cui anche quelli funebri cimiteriali e di onoranze funebri (questi ultimi in regime di libero mercato ed in concorrenza con altre ditte) e di dover dare attuazione alla disposizione contenuta nel secondo comma dell articolo 54 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (a tenore del quale Qualora il gestore del cimitero svolga anche una attività funebre è d obbligo la separazione societaria con proprietà diverse da attuare entro 12 mesi dall entrata in vigore della presente legge ), ha: 1) autorizzato la predetta ASM Rovigo S.p.A. a scorporare per conferimento il ramo d azienda onoranze funebri, costituendo apposita newco srl retta da uno statuto che contenga le disposizioni di cui allo schema allegato B)&; 2) autorizzato contestualmente la predetta ASM Rovigo S.p.A. a ricercare un socio, cui attribuire non più del 10% del capitale sociale della newco stessa; 3) dato atto che si tratta di attività di libero mercato non soggetta, a differenza dei servizi pubblici locali, a regolamentazione con contratto di servizio, cessando conseguentemente gli effetti della delibera G.C. n. 56 del 13 marzo 1998 e suoi atti presupposti; 4) autorizzato il Sindaco o suo delegato ad esprimersi nelle sedi assembleari competenti conformemente a quanto espresso nei punti precedenti; 5) dichiarato la delibera stessa immediatamente eseguibile.
1.2. Le imprese Giuseppe Cipriani s.r.l., Centro Servizi Funebri Rodigni s.r.l., Ferrari Onoranze Funebri srl., esercenti attività di onoranze pubbliche prevalentemente nel territorio del Comune di Rovigo, con rituale ricorso giurisdizionale hanno chiesto innanzitutto l annullamento della predetta deliberazione, nonché, per quanto possa occorrere, la declaratoria di nullità dell atto di costituzione della società ASM Onoranze Funebri Rovigo s.r.l. unipersonale, controinteressata, oltre che di tutti gli atti presupposti e conseguenti alla suddetta deliberazione ancorché non indicati e la cessazione immediata dell attività di Onoranze Funebri esercitata dalla suddetta ditta ovvero da Asm Rovigo S.p.A., ed ancora l annullamento del decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011 del Sindaco del Comune di Rovigo avente ad oggetto: Sottoscrizione atti di polizia mortuaria , di tutti gli atti presupposti e conseguenti connessi all esercizio delle attività di Onoranze Funebri e dei Servizi Cimiteriali nel Comune di Rovigo comunque esercitati dalla suddetta ASM Rovigo S.p.A. o da ASM Onoranze Funebri s.r.l., anche se non esplicitamente individuati o richiamati, riservandosi autonoma azione per il risarcimento dei danni.
1.3. A sostegno dell impugnativa sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto dei presupposti ; 2) sviamento di potere conflitto di attribuzioni superamento competenze regionali presupposti non illegittimi per attribuzioni competenze non delegabili ; 3) eccesso di potere per sviamento illegittimità manifesta aggravamento del procedimento palese violazione delle norme in materia di tassazione locale .
2. In sintesi, secondo le ricorrenti, solo apparentemente sarebbe stata data attuazione alla richiamata normativa regionale, in quanto resterebbero di fatto concentrati in un solo soggetto i servizi cimiteriali e le onoranze funebri, giacché la newco ASM Onoranze Funebri s.r.l. è partecipata al 90% da ASM Rovigo S.p.A. che, a sua volta, è interamente partecipata dal Comune di Rovigo, con una inammissibile commistione tra attività commerciali e poteri pubblici e potenziale conflitto di interessi tra sfera privata e sfera pubblica, tanto più che con la ordinanza sindacale n. 11 del 12 aprile 2001 sarebbero stati illegittimamente attribuiti ad ASM Rovigo S.p.A. poteri sia in materia di polizia mortuaria, appartenenti esclusivamente all ufficiale di stato civile, sia in materia di riscossione di non meglio identificati diritti e tariffe.
3. Hanno resistito al gravame sia il Comune di Rovigo, che ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, sia ASM Rovigo S.p.A. che, oltre all infondatezza, ne ha dedotto altresì l inammissibilità, dal momento che l impugnativa, dovendo essere limitata solo agli atti comunali, con esclusione degli atti societari, non potrebbe soddisfare l interesse delle ricorrenti a veder eliminata una concorrente nell attività commerciale.
3.1. In particolare, ASM Rovigo S.p.A. ha dedotto che l assetto societario realizzato con la costituzione di ASM Onoranze risulta perfettamente in linea con la prescritta separazione fra gestore del cimitero e attività funebre disposta dall art. 54, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2010. Peraltro si fa rilevare sul punto che, essendo la norma regionale citata intervenuta in materia di concorrenza (materia che ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost. appartiene alla competenza esclusiva dello Stato), ad essa non potrebbe essere attribuita una portata maggiore di quanto disposto dal legislatore statale mediante l art. 8, comma 2-bis, della legge n. 287 del 1990.
3.2. Si è costituita in giudizio anche ASM Onoranze deducendo, oltre che l infondatezza del ricorso, da un lato, la competenza della Corte d Appello per gli atti di costituzione societaria, dall altro l inammissibilità dell impugnazione del decreto sindacale n. 11 del 2011, sia perché «consiste nella ripetizione di atti precedenti, sia perché il decreto nulla di nuovo porta nel sistema».
4. All udienza pubblica del 29 novembre 2012, dopo rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
5.1. Come già rilevato dal Consiglio di Stato, la domanda giudiziale proposta dalle società Giuseppe Cipriani s.r.l., Centro Servizi Funebri Rodigini s.r.l. e Ferrari Onoranze Funebri s.r.l. concerne, invero, esclusivamente la legittimità della delibera consiliare con la quale, in pretesa attuazione della legge regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (artt. 28 e 54), il Comune di Rovigo ha autorizzato la propria società in house ASM Rovigo S.p.A. a scorporare dalla propria attività il ramo d azienda relativo alle onoranze funebri ed a costituire per la gestione di tale ramo d azienda una nuova società (mantenendone il controllo rilevante, pari al 90%), nonché la legittimità della ordinanza sindacale n. 11 del 12 aprile 2011, di conferimento ad ASM Rovigo S.p.A. della funzione di sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Rovigo degli indicati atti di polizia mortuaria: secondo le ricorrenti l operato del consiglio comunale avrebbe palesemente violato, eludendole, le finalità e la ratio delle ricordate disposizioni regionali, mentre l ordinanza sindacale avrebbe attribuito ad un soggetto privato (ASM Rovigo S.p.A.) funzioni pubbliche (proprie dell ufficiale dello Stato Civile), assolutamente non delegabili.
5.2. La controversia, pertanto, attiene al corretto esercizio dei poteri pubblicistici, con specifico riguardo alla legittimità delle direttive impartite dal Comune di Rovigo alla propria società in house ASM Rovigo S.p.A. per dismettere il servizio di onoranze funebri, essendo incompatibile la sua contemporanea gestione con i servizi cimiteriali, come disposto dall art. 54, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2010, e alla legittimità della delega ad ASM Rovigo S.p.A. di compiti asseritamente rientranti nelle funzioni dell ufficiale di Stato Civile: come tale essa non può che rientrare nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell articolo 7, comma 4, c.p.a., essendo stati tra l altro impugnati atti pacificamente emessi da organi della pubblica amministrazione (Consiglio comunale e sindaco).
5.3. In relazione a tale impugnativa sussiste anche un interesse attuale e concreto ad agire delle odierne ricorrenti, da ravvisarsi nella circostanza che l eventuale annullamento delle delibere impugnate inciderebbe direttamente su aspetti essenziali della specifica attività imprenditoriale esercitata dalle medesime, intervenendo sulla perimetrazione dell attività di servizio pubblico rispetto a quella invece affidata al libero mercato ove esse operano.
5.4. Il fatto che da tale annullamento possano derivare anche ulteriori effetti, concernenti l eliminazione di posizioni dominanti o comunque lesive della concorrenza, in aggiunta a quelli sopra delineati, non elimina l interesse ad agire con riguardo agli effetti propri dell annullamento richiesto.
5.5. Inoltre, deve ribadirsi che la competenza della Corte d Appello delineata dall articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cui apparterebbe, secondo le difese delle controinteressate, la controversia in esame, è da ritenersi speciale ed eccezionale (Cass., civ., sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 25880, come tale non soggetta ad interpretazione estensiva e analogica, tanto più che è articolata in un solo grado) ed espressamente limitata alle azioni di nullità e di risarcimento del danno , nonché ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV , fattispecie che non ricorrono nel caso di specie posto che deve escludersi che con il ricorso sia stata proposta un azione di risarcimento del danno o che sia stata fatta valere la nullità della delibera consiliare per carenza di potere o difetto assoluto di attribuzione, essendo censurata la sua illegittimità per la pretesa violazione di legge e/o per eccesso di potere in relazione ad alcune indicate figure sintomatiche.
6. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
6.1. Occorre rilevare che con la delibera n. 15 del 2011 è stata autorizzata una separazione societaria fra ASM Rovigo spa, che gestisce i servizi cimiteriali, quale azienda bensì dotata di personalità giuridica ma interamente partecipata dal Comune e ASM Onoranze Funebri srl, cui è demandato l espletamento dei servizi funebri, quale soggetto giuridico partecipato per il 90% dalla stessa ASM Rovigo spa e per il 10% da LORANDI spa.
6.2. Ad avviso del Collegio, tale separazione societaria non ha realizzato alcuna reale diversificazione della proprietà in capo alle due entità: le compagini societarie sono invero sostanzialmente identiche, tenuto conto dell apporto assolutamente marginale della nuova partecipazione privata introdotta nella neo costituita società.
6.3. Tale operazione non può pertanto ritenersi rispettosa della prescrizione contenuta nell art. 54, II comma, della LR n. 18 del 2010 (alla quale si sarebbe dovuto dare attuazione entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore), posto che la società in house ASM Rovigo spa del Comune di Rovigo a cui è riservata l attività cimiteriale continua, nella sostanza, a gestire anche l attività funebre, solo formalmente conferita ad un soggetto giuridico distinto.
6.4. Né, sul punto, meritano accoglimento le eccezioni in ordine alla pretesa incostituzionalità della norma regionale in parola che si è limitata a replicare una norma pro-concorrenziale statale già esistente, intervenendo peraltro in materie riservate alla propria competenza concorrente e residuale, contenuta nell art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, commi 2 e 2-bis.
6.5. Segnatamente, secondo la citata norma statale, «le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all adempimento degli specifici compiti loro affidati (comma 2) «qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate» (comma 2-bis).
6.6. Il Collegio rileva, inoltre, che la norma regionale in questione, avente chiaramente ad oggetto una competenza concorrente in materia di tutela della salute nonché residuale in materia di servizi pubblici locali, risulta in linea con gli interventi regionali pro-concorrenziali espressamente giudicati ammissibili dalla Corte costituzionale.
6.7. La promozione della concorrenza ha infatti una portata generale o trasversale , potendo quindi «accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (così, Corte cost. n. 430 del 2007). Diversamente opinando, la natura potenzialmente omnicomprensiva della tutela della concorrenza svuoterebbe di contenuto le nuove competenze regionali.
7. Quanto al decreto sindacale n. 11 del 2011, deve preliminarmente rilevarsi che esso non ha natura di indirizzo né meramente confermativa di atti precedenti, trattandosi di un provvedimento che individua ex novo quali incarichi di polizia mortuaria (con adempimenti connessi, compresa «la riscossione dei relativi diritti e tariffe») debbano ritenersi tuttora affidati a ASM Rovigo spa, a seguito dell attuazione della delibera consiliare n. 15 del 2011 e della «conseguente separazione societaria del ramo d azienda preposto alle attività di onoranze funebri di ASM Rovigo s.p.a.».
7.1. L efficacia di detto decreto è espressamente limitata alla «data di affidamento dei servizi cimiteriali al soggetto individuato ai sensi e per gli effetti del comma 2 o 8 lettera a) dell art. 23-bis della legge n. 133 del 2008 e s.m.i.».
7.2. Ebbene, in base al testo del citato decreto, risultano delegati alla società in house del Comune di Rovigo (espressamente autorizzata ad adottarli in nome e per suo conto) i seguenti atti di Polizia mortuaria:
«a) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro Comune & di cui all art. 24 del DPR 285/1990 e art. 23 della legge regionale del Veneto n. 18 del 2010;
b) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma da Comune a Comune per essere cremato e delle risultanti ceneri in luogo di deposito – art. 26 del DPR 285/1990 e art. 23 della legge regionale del Veneto n. 18 del 2010;
c) autorizzazione alla esumazione di cui all art. 83 DPR 285/1990;
d) autorizzazione alla estumulazione e successiva traslazione di cui all art. 88 DPR 285/1990;
e) autorizzazione all effettuazione di operazioni cimiteriali in cappella privata fuori del cimitero di cui all art. 102 DPR 285/1990;
f) rilascio di passaporti mortuari previsti negli articoli 27, 28, 29 del DPR 285/1990;
g) Concessioni cimiteriali di aree, loculi, cellette ossario dei cimiteri comunali;
h) rilascio di autorizzazioni scrittura lapide;
i) tenuta registro cremazione».
7.2.1. Si prevede altresì che «il legale rappresentante pro tempore di ASM ha facoltà di sub-delega delle funzioni vicarie secondo gli schemi aziendali per gli adempimenti» sopra richiamati «al fine di garantire la continuità e tempestività degli adempimenti medesimi».
8. Orbene, rileva il Collegio che con alcune prescrizioni del citato decreto risultano espressamente delegate a soggetti diversi da quelli individuati dalla legge statale (cfr. DPR 285/1990) funzioni spettanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, in quanto tali non suscettibili di attribuzione diversa da quella ivi prevista, quand anche consistente in una società in house providing che nella sostanza agisce quale articolazione interna dello stesso ente comunale.
8.1. Giova al riguardo richiamare le norme statali che disciplinano le suddette funzioni.
8.1.1. Secondo l art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), «l autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull ordinamento dello stato civile, dall ufficiale dello stato civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all art. 5».
8.1.2. A norma dell art. 83 del medesimo DPR, «le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle».
8.1.3. L art. 88 prevede che il Sindaco possa autorizzare, «dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica».
8.1.4. Ancora, l art. 102 stabilisce che «per la tumulazione nelle cappelle private di cui all art. 101, oltre l autorizzazione di cui all art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella».
8.1.5. Quanto poi al rilascio di passaporti mortuari, gli artt. 27, 28 e 29 escludono che si tratti di funzioni attribuite al Sindaco quale Ufficiale di stato civile, prescrivendo che «tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata (comma 2). Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità (comma 3)» (art. 27 e cfr., altresì, art. 29).
8.1.6. Alla luce delle norme sopra riportate deve pertanto distinguersi fra atti che deve autorizzare il Sindaco quale ufficiale di stato civile e atti che invece richiedono autorizzazioni comunali.
Appartengono alla prima categoria l autorizzazione: a) alla sepoltura, b) all esumazione, c) all estumulazione d) alla tumulazione nelle cappelle private.
8.1.7. La ratio della riserva al Sindaco quale organo statale degli atti autorizzatori in questione è confermata anche dall art. 23 della L.R. n. 18 del 2010 in base al quale «il trasporto funebre è autorizzato dal comune (comma1)». «L autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto (comma 2)».
8.2. Quanto alla delegabilità delle funzioni in esame, l art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile) D.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce che «ogni comune ha un ufficio dello stato civile (comma 1)». «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile» (comma 2). «Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale».
8.2.1. Peraltro, a norma del successivo art. 2, «il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile (comma 1). «La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata (comma 2)».
9. Alla luce delle surriportate norme, risulta che il decreto sindacale n. 11 del 2011 ha disposto illegittimamente, alle lettere c), d), f) ed e) per tale ultima lettera, con esclusivo riguardo all autorizzazione alla tumulazione in cappella privata la delega di funzioni di polizia mortuaria spettanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, ovvero al Prefetto (in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità), ad un soggetto diverso da quelli espressamente previsti dalla legge statale, mediante l utilizzo di un modulo organizzativo non idoneo a esprimere la riferibilità di detti atti autorizzatori al Sindaco nella sua qualità di organo statale con funzioni di stato civile.
9.1. Non risultano, invece, in contrato con l assetto delle competenze sopra riportato gli adempimenti connessi alle autorizzazioni al trasporto della salma di competenza del Comune (cfr. lettere a) e b)) ex art. 23 della L.R. n. 18 del 2010, così come le attività direttamente connesse all espletamento di servizi cimiteriali di cui agli artt. g), h), i), ovvero ancora, con riguardo alla lettera e), le operazioni cimiteriali in cappella privata diverse dall autorizzazione alla tumulazione.
9.2. Sul punto non colgono nel segno le doglianze concernenti la pretesa illegittimità per contrasto con l art. 23 della citata legge regionale, dal momento che risulta coerente con il dato normativo (anche di livello statale) l interpretazione fornitane dalla Direzione generale degli Affari legislativi della Regione con atto 28.5.2010.
9.3. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, deve ritenersi sussistente, accanto alla autorizzazione alla sepoltura di competenza del Sindaco quale ufficiale di stato civile, anche quella al trasporto di competenza del Sindaco quale organo dell ente comunale, specificamente indicata dall art. 23 del DPR n. 285 del 1990, secondo cui «l incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero», trattandosi di atti che assolvono a funzioni non sovrapponibili.
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento nei seguenti limiti:
a) annullamento della delibera consiliare n. 15 del 15 marzo 2011;
b) annullamento del decreto sindacale n. 11 del 12 aprile 2011 limitatamente alla parte concernente le lettere c), d), f) e e), quest ultima con esclusivo riguardo all autorizzazione alla tumulazione in cappella privata.
10.1. Esula dal presente giudizio la cognizione degli atti societari che siano eventualmente fondati sui provvedimenti indicati.
11. In considerazione della peculiarità e novità della materia, nonché del complessivo esito del giudizio (che non coincide con un accoglimento totale), ricorrono giusti motivi per disporre l integrale compensazione delle spese fra le parti (anche con riferimento alla fase del giudizio intercorsa dinanzi al Consiglio di Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/02/2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)