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Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Riferimenti: Tar Veneto, Sez. II 06/04/1996, n.861; Tar Lombardia, Sez. II, 28/02/1999, n. 167
Testo completo:
TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008, n. 1712
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1326 del 1995, proposto da:
Nocentini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Giallongo, Maria Cecilia Mannocci, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso originariamente dall’avv. Marco Selvaggi e succssivamente dagli avv.ti Annalisa Minucci e Andrea Sansoni con domicilio eletto presso sede municipale in Firenze, piazza della Signoria
per l’annullamento
del provvedimento a firma dell Assessore all Urbanistica e all Edilizia Privata del Comune di Firenze n.3381/95 del 30 gennaio 1995 di diniego di rilascio di autorizzazione edilizia per la costruzione di autorimessa condominiale, nonché, se lesivo, dell art.6 del Regolamento edilizio del Comune di Firenze.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23/04/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente espone di aver presentato il 12 dicembre 1993 al Comune di Firenze una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un autorimessa pertinenziale ai sensi dell art.9 della legge n.122/89 nel resede di terreno annessa alla sua proprietà ubicata in via Dazzi, n.5, antistante al cimitero di quarto.
Il progetto presentato prevedeva un parcheggio completamente interrato nel rispetto dei criteri dettati dall art.9 della legge sopracitata, senonchè con provvedimento prot. n.3381 del 30 gennaio 1995 l assessore comunale competente per materia denegava il rilascio della chiesta autorizzazione, con la seguente motivazione: in quanto l intervento ricade in zona di vincolo cimiteriale ove non è ammessa nessuna nuova costruzione ai sensi dell art.24 lettera d delle vigenti norme di PRG. Si rileva altresì contrasto con il D.M. n.660 del 30/11/94, art.4( ex art.9 legge n.122/89) in quanto la superficie a parcheggio eccde il decimo della volumetria relativa all immobile di cui questo è pertinenza, ed inoltre in parte il volume viene realizzato fuori terra .
L interessato ha impugnato tale atto di diniego ( unitamente, in via subordinata, l art.6 del Regolamento edilizio comunale) deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
Violazione di legge per errata o mancata applicazione dell art.338 R.D. 1265/34 e successiva normativa: Violazione dell art.9 della legge n.122/89 e successive modificazioni: Eccesso di potere per difetto di istruttoria: eccesso di potere per contraddittorietà fra atti;
Violazione e falsa applicazione dell art.9 della legge n.122/89 come modificato dal d.l. 30/11794 n.660 e dall art.41 sexies della legge n.1150 del 1942: eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erronea valutazione dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il comune di Firenze che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
DIRITTO
Si discute della realizzabilità di un autorimessa interrata al di sotto del resede pertinenziale di un immobile principale sito in zona antistante il cimitero comunale di Quarto e, in particolare, della legittimità o meno del diniego di rilascio di autorizzazione edilizia per l edificazione di detto manufatto, opposto dal Comune di Firenze con riferimento a varie ragioni di non conformità alla vigente normativa urbanistico-edilizia, tra cui quella relativa al fatto che il progettato manufatto insisterebbe in area sottoposta, appunto, a vincolo cimiteriale.
Ciò precisato, col primo motivo di gravame parte ricorrente sostiene l assentibilità del progettato intervento in forza dell art.9 della legge n.122/89 che consentirebbe la realizzazione di parcheggi interrati anche in aree soggette a vincoli e l Amministrazione non avrebbe tenuto conto della portata derogatoria della norma suindicata.
Inoltre la disposizione di tipo preclusivo recata dall art.338 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934 è stata modificata nel senso che si è data all Amministrazione la possibilità di ridurre a mt 100 la misura della fascia di rispetto cimiteriale e anche di ciò il Comune non avrebbe, erroneamente, tenuto conto.
I dedotti profili di illegittimità sono infondati.
L art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n.1265 del 27 luglio 1934 nonché l art.57 del Dpr 10 settembre 1990 n.285 vietano l edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibiltà ed incorporazione al suolo possano qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura dei luoghi e con l eventuale espansione del cimitero.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dal citato art.338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici nella specie in rilievo relativamente alla tutela delle esigenze di natura igienico-sanitarie e della speciale sacralità dei luoghi ( Cons Stato Sezione v 3 maggio 2007 n.1933; TAR Veneto Sezione II 6 aprile 1996 n.861; Tar Lombardia Sezione II 28/2/99 n.167; questo Tar I Sezione 1 ottobre 2007 n.2903).
Ora, trattandosi di un vincolo assoluto, nella specie non ci si può giovare del carattere derogatorio che la norma di cui all art.9 della legge n.122/89 riconoscerebbe alla realizzazione delle autorimesse interrate, dal momento che anche il manufatto del genere progettato, il parcheggio interrato, ancorché struttura unicamente servente all uso abitativo, ma comunque posta nell ambito della fascia di rispetto cimiteriale,rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all art.338 citato e tale circostanza, puntualmente rilevata dall Amministrazione, costituisce motivo giustificativo dell opposto diniego.
Né vale invocare la portata modificativa della normativa recata dal DPR n.285 del 1990 ( che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 mt a 100 mt), atteso che essa delinea il regime giuridico unicamente degli interventi di ampliamento dei cimiteri, ma non è questo il caso che ci occupa, sicché, per l edificazione in questione rimane la misura della fascia di rispetto stabilita in 200mt come fissata dall art.338 e il relativo vincolo, ribadito dalla normativa contenuta nel vigente Piano regolatore generale del Comune, è da ritenersi di carattere assoluto( cfr Tar Sicilia Catania 19 maggio 2003 n.791).
Col secondo mezzo di gravame parte ricorrente contesta la fondatezza degli altri rilievi di ordine tecnico pure opposti dal Comune nell impugnato atto di diniego e riguardanti, in particolare, il non rispetto del limite degli standards urbanistici in materia di parcheggi e il non integrale interramento dell autorimessa.
Ora, osserva il Collegio che il rilievo della sussistenza, nel caso di specie, di un vincolo assoluto di inedificabilità posto in materia cimiteriale dall art.338 del TU. delle leggi sanitarie del 1934 è del tutto assorbente di ogni altra contestazione di tipo tecnico e tanto costituisce causa legittimamente giustificativa dell opposto diniego che preclude di per sé la disamina nel merito della fondatezza o meno delle censure proposte avverso le ulteriori ragioni di non assentibilità del progettato intervento.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, perciò respinto.
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.
Condanna la parte ricorrente, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, in favore del resistente Comune di Firenze, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00.= ( duemila/00.=), + IVA e CPA Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere