Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 25 agosto 2023, n. 35779

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 358 C.P.

Massima

La qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio attribuita agli addetti alle camere mortuarie trova la sua giustificazione, non nelle mansioni materiali dagli stessi svolte, ma nei compiti latu sensu di polizia mortuaria (ad esempio, regolare l`accesso agli obitori, garantire la sicurezza al loro interno e assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela del decoro della salma e della salute pubblica). L'attività degli addetti alle camere mortuarie non si esaurisce nell`esecuzione di compiti puramente materiali, poiché le attribuzioni degli addetti alle camere mortuarie dei nosocomi investono una gestione ben più complessa del servizio, che comprende la registrazione degli effetti personali trovati eventualmente sulla persona del deceduto e la loro consegna ai familiari, la consegna o traslazione delle salme alle imprese funebri e - attraverso esse - ai familiari se esistenti, l'indicazione agli addetti delle pompe funebri di ogni informazione indispensabile o utile al regolare svolgimento delle esequie e della successiva inumazione o cremazione della salma (Sez. 6, n. 32369 del O9/06/2009, Testa, Rv. 245192 - O1). È ben chiaro che in tale contesto funzionale, nel quale l'addetto alla camera obitoriale di un ospedale può essere chiamato ad espletare compiti implicanti cognizioni tecniche proprie della sua professione (ad esempio cautele nella vestizione di persone decedute per malattie infettive o portatrici di tali infermità ovvero di cadaveri sottoposti ad autopsia), non è in alcun modo scindibile una attività puramente materiale da quella, complessiva, che esprime l'interezza del servizio a lui demandato. Si tratta, quindi, di un servizio pubblico ed essenziale nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria facenti capo a qualsiasi struttura ospedaliera.

Testo

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 25 agosto 2023, n. 35779

Corte di Cassazioone
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35779 Anno 2023
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 11/05/2023
Pubblicazione: 25 agosto 2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1. < omissis > Fabio nato a Genova il O2/05/1972
2. < omissis > Carlo nato a Genova il O8/O1/1958
3. < omissis > Carlo nato a Imperia il O7/O6/1955
4. < omissis > Pietro nato a Genova il O5/O7/1971
avverso la sentenza del 22/O6/2022 della Corte di appello di Genova
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette la memoria e le conclusioni scritte della parte civile, AMIU Genova S.p.a.,
nonché la nota spese dell’avvocato Andrea Andrei, il quale ha insistito per il rigetto di tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova dell’11 marzo 2021, che condannava < omissis > Fabio, < omissis > Carlo e < omissis > Carlo (in concorso con < omissis > e < omissis >, posizioni stracciate) alla pena di legge peri reati di corruzione, in taluni casi ex art. 318 cod. pen., in altri casi ex art. 319 cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, < omissis > e < omissis >, nella loro qualità di dipendenti della Azienda Multiservizi di Igiene Urbana del Comune di Genova (AMIU), addetti alle camere mortuarie dell’ospedale San Martino e, quindi, incaricati di pubblico servizio, accettavano somme di denaro (da venti a novanta euro per ciascun deceduto), da < omissis >, < omissis > (che ne rispondono ai sensi dell’art. 321 cod. pen.), rispettivamente titolare, cogestore di fatto della ditta individuale “< omissis > Simone”, operante nel settore delle onoranze funebri, per l’esercizio delle proprie funzioni o per compiere atti contrari ai loro doveri d’ufficio.
Sono considerati atti contrari ai doveri di ufficio quelli commessi, in violazione – oltre che dell`art. 6-bis, comma 3, della legge regionale del 4 luglio 2007 n. 24 e del relativo regolamento comunale – dei doveri di correttezza imparzialità e riservatezza posti a carico dei pubblici dipendenti e, in particolare, le condotte “di favore” riservate alla ditta < omissis >:
-avvertendo < omissis > e < omissis > tempestivamente dei decessi avvenuti;
-fornendo loro indicazioni sui familiari dei defunti;
-proponendo ai familiari di rivolgersi alla già menzionata ditta per l’organizzazione del funerale;
-promuovendo l’instaurazione di contatti diretti tra familiari e ditta, allo scopo di favorire la captazione di clientela da parte di quest’ultima.
< omissis > in relazione a quattordici defunti e < omissis > in relazione a otto defunti (capo A).
< omissis > e < omissis > sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 318, 320 e 321 cod. pen., perché, il primo, nella sua qualità di dipendente dell’azienda AMIU, addetto alle camere mortuarie dell`ospedale “San Martino”, e quindi incaricato di pubblico servizio, accettava somme di denaro (da cinquanta a centonovanta euro a defunto) da < omissis > < omissis > e < omissis > per l’esercizio delle proprie funzioni in relazione a quattro defunti (capo B).
Infine, < omissis > e < omissis > sono stati condannati per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine cli commettere i reati di cui al capo A), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, < omissis >, agendo su istigazione di < omissis >, < omissis > e < omissis >, con riferimento a quattro decessi dettagliatamente indicati, violava i doveri di cui all’art. 28 della legge 241/1990 in materia di segreto d’ufficio rivelando a questi ultimi informazioni concernenti i decessi appena verificatisi, l’identità ela reperibilità dei familiari, dei quali erano venuti in possesso a causa del loro pubblico servizio.
Il compendio probatorio si fonda:
– sull’esposto e sulle dichiarazioni rese da < omissis > Franco amministratore unico di ASEF (Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova), che riferiva che alcuni addetti alle camere mortuarie dell’ospedale San Martino di Genova segnalavano ai parenti dei defunti talune aziende di onoranze funebri;
-sulle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli imputati;
-sulla estrapolazione dei messaggi dal loro telefoni;
-sulla documentazione sequestrata alla ditta < omissis > nel corso della perquisizione del 29 maggio 2018;
-sull`audizione dei parenti dei defunti.
2.Avverso la sentenza, < omissis > e < omissis > ricorrono, con un unico atto, a mezzo dell’avvocato Mario Iavicoli, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Per < omissis > e < omissis >
Violazione di legge con riferimento agli artt. 318, 319 e 358 cod. pen. La qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio attribuita agli addetti alle camere mortuarie trova la sua giustificazione, non nelle mansioni materiali dagli stessi svolte, ma nei compiti latu sensu di polizia mortuaria (ad esempio, regolare l`accesso agli obitori, garantire la sicurezza al loro interno e assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela del decoro della salma e della salute pubblica).
Secondo l’impostazione recepita in sentenza, il mercimonio della pubblica funzione si sarebbe sostanziato nell’avere consigliato ai parenti dei deceduti di rivolgersi all’impresa di pompe funebri < omissis > e, allo stesso tempo, nell’avere avvertito i dipendenti di tale ditta ogni qualvolta avveniva un decesso. Le condotte ascritte gli imputati, quand’anche dimostrate, non potrebbero comunque considerarsi una estrinsecazione della pubblica funzione, potendo, al più, rappresentare comportamenti occasionati dal relativo esercizio. In realtà, intanto sono integrate le fattispecie di corruzione, in quanto vi sia uno stretto nesso di interdipendenza funzionale tra le mansioni svolte e le somme percepite, non rilevando l’indebita riproduzione di atti semplicemente occasionati dalle mansioni di incaricati di pubblici servizi.
2.2. Per il solo < omissis >.
Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità per i reati di corruzione.
La sentenza impugnata si è limitata, adottando la tecnica della motivazione per relationem, a condividere le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado e a ritenere infondate le argomentazioni difensive. Nell’atto d’appello erano state, invece, messe in evidenza le s.i.t. di alcuni parenti dei defunti, fermi nell’afferire che la scelta della ditta < omissis > non era stata in alcun modo condizionata o eterodiretta. La difesa aveva, altresì, evidenziato che < omissis >, nel lasso temporale di interesse di alcuni episodi di corruzione, non era in servizio e che parecchi familiari non lo avevano riconosciuto come il soggetto che avrebbe segnalato la ditta < omissis >.
2.3. Per il solo < omissis >.
Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni di penale responsabilità per il reato di cui al capo B).
Si richiamano le considerazioni svolte in relazione alla posizione di < omissis >, aggiungendo che, con riguardo a < omissis >, sussistono riscontri, anche documentali, in grado di comprovare l’inesistenza degli elementi costitutivi della corruzione. In particolare, l’esame della agenda sequestrata presso la ditta < omissis > permette di comprendere che, in una occasione, le somme sono state corrisposte parecchio tempo dopo il decesso, come nel caso della defunta Garofaro. Tanto basta per dubitare seriamente che l’esborso sostenuto dalla impresa di pompe funebri rinvenga la sua giustificazione causale nel mercimonio della pubblica funzione. Nella agenda in questione, inoltre, vi è una voce in uscita recante l’indicazione “cibo”: è dunque agevole avvedersi che si sia in presenza di un ulteriore riscontro documentale, perfettamente compatibile con quanto riferito dall’imputato, il quale ha spiegato vi era stata una cena alla quale aveva preso parte il personale della ditta < omissis >.
Per quanto attiene al defunto < omissis >, la Corte ha omesso di considerare un significativo riscontro alle dichiarazioni rese sul punto da < omissis >, il quale aveva riferito che, al momento del decesso, non lavorava più per l’AM1U, avendo cura di depositare una certificazione attestante la cessazione del rapporto lavorativo.
2.4. Per il solo < omissis >.
Violazione di legge con riferimento all`art. 326 cod. pen.
L’art. 326 cod. pen. incrimina la divulgazione non di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza, ma delle sole notizie d’ufficio, che debbano rimanere segrete.
3. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Carlo < omissis >, a mezzo dell’avvocato Stefano Savi, deducendo:
3.1. Vizio di motivazione in ragione del travisamento della prova decisiva consistente nella individuazione delle “mance”, indicate dalle agende sequestrate e dalla contabilità sequestrate a < omissis >, quali oggetto del mercimonio dei necrofori, e per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte.
Dalle acquisizioni documentali si ricava che:
-nella maggior parte dei casi la mancia non veniva prestata in relazione al trattamento di defunti, per il cui servizio era incaricata la ditta < omissis >;
– le mance prestate in assenza di segnalazione hanno una entità più elevata di quelle consegnate nei casi di segnalazione. Questo tema, non affrontato dalle sentenze di merito, stride con l’affermazione della esistenza di un sistema corruttivo e con quella della presenza di accordi corruttivi. La affermazione per la quale la prova del carattere illecito potesse ricavarsi da quella della esistenza di un sistema corruttivo è del tutto tautologica. Nel caso di < omissis > non vi sono elementi per dimostrare la appartenenza al “sistema”, anche in considerazione del fatto che per sostenere l’esistenza del “sistema” la sentenza di primo grado e, per richiamo, quella di appello, si basa sull’adozione delle mance stesse, così riconoscendone implicitamente la natura illecita.
L’unica considerazione ragionevole è quella di attribuire alle mance la sostanza di donativi; L’entità differente delle mance in relazione a ciascun decesso si spiega perché la decisione sul quantum da versare è rimessa sempre all’iniziativa autonoma del singolo familiare e non alla decisione di < omissis >. Deve richiamarsi, a questo proposito, l’affermazione di alcuni parenti di deceduti che hanno riferito che alcuni appartenenti alla ditta < omissis > chiesero loro se volessero versare un donativo ai necrofori per la vestizione. Tale circostanza non esclude, come sostenuto in sentenza lo spirito di liberalità della donazione stessa, bensì ne è confermativa.
3.2. Vizio di motivazione anche per travisamento della prova, in ordine alla esistenza di un patto corruttivo e per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive espresse sul punto.
L’affermazione dell’esistenza del sistema corruttivo è priva di un valido presupposto, sostituito dal mero riferimento a dati, quali le dazioni di denaro, la prova della cui illiceità è in altri punti fondata sulla affermazione della presenza del medesimo sistema.
Inoltre, con riferimento alla posizione di < omissis >, la sentenza è priva di motivazione poiché non ha analizzato le doglianze difensive contenute neIl’atto di appello, ove si sosteneva che, nel periodo preso in considerazione dalle intercettazioni, non emergeva nulla a carico dell`imputato in quanto lo stesso fu prevalentemente assente dal lavoro a causa di un incidente domestico. Le intercettazioni che lo riguardavano attenevano solamente a discussioni successive alla ricezione dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio e alla perquisizione domiciliare che subì nei giorni successivi. Dalle telefonate di < omissis > non era possibile ricavare altro che sgomento per contestazioni rispetto alle quali l’uomo si dichiara estraneo. Peraltro, è dato pacifico che, prima del decesso < omissis >, < omissis > non avesse alcun rapporto con la ditta < omissis >.
3.3. Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione deil’art. 319 cod. pen., in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. Non è stata individuata alcuna norma che espressamente vieti il comportamento contestato all’imputato. Considerando che l’imputato, su richiesta dei parenti dei defunti, li accompagnava nei pressi di un tabellone ove erano affissi tutti i nomi delle ditte operanti nel territorio del Comune di Genova e che indicava la ditta < omissis > in ragione delle richieste di risparmio rappresentate, manca del tutto un riferimento giuridico certo, che consenta di ritenere vietato quanto posto in essere. Non possono considerarsi tali i’art. 6-bis, comma 3, della legge Regione Liguria 7 luglio 2007, n. 24 e il relativo Regolamento comunale, in quanto tali normate sono destinate ai titolari delle imprese funebri.
In ogni caso la segnalazione è attività che non può rientrare nell’ambito dell’art. 319 cod. pen., essendo realizzata in occasione dell’ufficio o del servizio e non in funzione dello stesso.
3.4. Violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui alI’art. 319 cod. pen. Il dolo descritto nella motivazione non è compatibile con quello richiesto dalla norma, sia per la finalità della condotta a beneficio del parente del defunto, sia per |’incertezza del collegamento con un pagamento successivo meramente eventuale.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. quale unitaria ipotesi di reato, sebbene la sentenza riconosca in più punti l’esistenza di un sistema corruttivo unitario.
È palese la contraddizione tra la affermazione generale e continuativa dell’esistenza di un sistema corruttivo consolidato e il diniego al riconoscimento della unitarietà del reato di corruzione.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza deil’art. 318 cod. pen.
Difetta per < omissis > la prova del suo asservimento.
3.7. Capo A1 Decesso < omissis > Anna Maria.
Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen., in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
Dopo il decesso della signora < omissis >, < omissis > indicava ai parenti di rivolgersi alla ditta < omissis >; la condotta era attuata quando il predetto non era al lavoro, in quanto fuori dal turno.
La sentenza impugnata fa propria una interpretazione dell’art. 319 cod. pen. tale da ricomprendere anche i casi nei quali il comportamento rilevante viene tenuto fuori dall’orario di lavoro o le attività genericamente di asservimento; è contraddittoria e si pone in contrasto con l’art. 521 cod. proc. pen. poiché riconosce la possibilità che la remunerazione sia stata data per una condotta alternativa è meramente ipotetica ai fatti contestati; è carente perché non analizza le doglianze difensive.
3.8. decessi di < omissis > Tejada (A2) e < omissis > Massimo (A6)
Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art 319 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, per mancanza di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate e alla doglianza difensiva contenuta ne|l’atto di appello, per contraddittorietà e irragionevolezza della stessa, per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Come per l’ipotesi di cui sopra la difesa ha approvato l’assenza presso le camere mortuarie dell’imputato nei giorni in questione e i giudici di merito hanno sostenuto l`irrilevanza di tale circostanza i fini della prova del reato e, comunque, la sussistenza di un’attività di favore verso la ditta < omissis >, meramente ipotizzata è presunta. Si richiamano, quindi, conclusioni formulate in relazione al motivo di cui sopra.
3.9. Decesso di < omissis > Giuseppe (A3).
Vizio di motivazione, per travisamento della prova e per mancanza di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate. L’affermazione di responsabilità si fonda su una prova, che, in relazione a un’altra imputazione (attribuita a < omissis >), è stata interpretata diversamente e perché attribuisce arbitrariamente un pagamento al caso contestato senza validi riscontri. Manca, inoltre, l’analisi delle doglianze difensive sul punto.
3.10. Decesso < omissis > Simonetta (A5).
Violazione di legge per erronea applicazione dell`art. 318 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate e alla doglianza difensiva contenuta nell’atto di appello circa il fatto che l`imputato non era presente al momento della vestizione.
I giudici di merito hanno riconosciuto comunque una condotta di generico asservimento meramente ipotetica e contraddittoria.
3.11. Decesso < omissis > Leonardo (A8)
Vizio di motivazione per travisamento di prova inesistente e per mancanza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva.
La Corte di appello ha travisato le risultanze probatorie.
A fronte della assenza di indicazioni contabili da parte di < omissis >, si giunge lo stesso a sostenere l’esistenza del pagamento travisando così un dato che, ancorché negativo, è ricavabile dal documenti. La mancata prova dei pagamento viene ritenuta superabile in considerazione degli accordi da tempo vigenti.
4.Avverso la sentenza ricorre per cassazione < omissis > Carlo, a mezzo dell’avvocato Mario Iavicoli, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per i reati di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.
La sentenza impugnata non ha proceduto a una puntuale disamina delle doglianze difensive circa il fatto della insussistenza, in capo all’imputato, della qualifica di cogestore di fatto.
La Corte non ha spiegato il motivo per il quale la mera condivisione dei locali – nei quali venivano esercitate le attività imprenditoriali di < omissis > e < omissis > – sarebbe un indice idoneo a dimostrare il coinvolgimento di quest’ultimo nelle presunte attività illecite ascritte al primo punto: i due imputati operavano in ambiti differenti, posto che l’attività di < omissis > aveva esclusivamente ad oggetto la vendita di bare e di urne. Inoltre, nell’atto di appello si era evidenziato che le conversazioni intercettate, lungi da dimostrare un’ingerenza nell’attività imprenditoriale di < omissis >, avevano semplicemente portato alla luce un generico interesse di < omissis > per l’organizzazione dei servizi funebri ovvero una circostanza del tutto inidonea a comprovare quella presunta cogestione. Anche in relazione a tale aspetto si riscontra una lacuna motivazionale della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, essendo fondati i motivi relativi -alla configurabilità della condotta di corruzione ex art. 319 cod. pen.; alla ritenuta continuazione tra le diverse condotte di corruzione; alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio.
2.Ricorsi di < omissis > e < omissis >
I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini di seguito indicati.
2.1 E’ manifestamente infondato il primo motivo sulla configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo agli imputati, entrambi dipendenti della Azienda Multiservizi di Igiene Urbana del Comune di Genova (AMIU), addetti alle camere mortuarie dell’ospedale San Martino.
Rileva il Collegio che costituisce orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’attività dei predetti non si esaurisce nell`esecuzione di compiti puramente materiali, poiché le attribuzioni degli addetti alle camere mortuarie dei nosocomi investono una gestione ben più complessa del servizio, che comprende la registrazione degli effetti personali trovati eventualmente sulla persona del deceduto e la loro consegna ai familiari, la consegna o traslazione delle salme alle imprese funebri e – attraverso esse – ai familiari se esistenti, l’indicazione agli addetti delle pompe funebri di ogni informazione indispensabile o utile al regolare svolgimento delle esequie e della successiva inumazione o cremazione della salma (Sez. 6, n. 32369 del O9/06/2009, Testa, Rv. 245192 – O1).
È ben chiaro che in tale contesto funzionale, nel quale l’addetto alla camera obitoriale di un ospedale può essere chiamato ad espletare compiti implicanti cognizioni tecniche proprie della sua professione (ad esempio cautele nella vestizione di persone decedute per malattie infettive o portatrici di tali infermità ovvero di cadaveri sottoposti ad autopsia), non è in alcun modo scindibile una attività puramente materiale da quella, complessiva, che esprime l’interezza del servizio a lui demandato.
Si tratta, quindi, di un servizio pubblico ed essenziale nell’adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria facenti capo a qualsiasi struttura ospedaliera. Basti pensare, tra l’altro, che il servizio di gestione di camera mortuaria, al quale erano, appunto, preposti i tre imputati, include la custodia stessa delle salme fino allo svolgimento della funzione funebre e presenta indubbie connotazioni di natura sanitaria ausiliaria con riferimento – se necessario – alla verifica delle salme per le prime ventiquattro ore dopo il decesso, nonché all’accertamento necroscopico preliminare rispetto ali’inumazione delle salme (cfr.: Sez. 6, n. 21335 del 26/O2/2007, Maggiore, Rv. 236626; Sez. 6, n. 27933 del 23/04/2008, Bellia, Rv. 241315: “Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d’ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un’attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie”).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve concludersi che, nel realizzare la condotta criminosa oggetto di regiudicanda gli imputati hanno, dunque, operato in qualità di incaricato di un pubblico servizio. I ricorsi sul punto sono, dunque, inammissibili.
2.2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso di < omissis >, limitatamente alla configurabilità del reato di corruzione ex art. 319 cod. pen.
2.2.1. Deve rilevarsi che all’imputato viene contestata la condotta di:
– corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen. allorchè, dietro versamento, o promessa di versamento, di una somma di denaro, avvertiva tempestivamente dei decessi avvenuti nel corso della giornata l’impresa < omissis >, forniva indicazioni su come contattare i familiari dei defunti, consigliava ai parenti dei defunti di rivolgersi alla medesima ditta;
– corruzione per l’esercizío della funzione ex art. 318 cod. pen., allorché accettava somme di denaro, o la promessa delle stesse, dall’impresa < omissis > per l’esercizio delle proprie funzioni (da intendersi nel, senso che, per ogni persona deceduta presso l’ospedale di San Martino, della quale si era occupato della vestizione, all’imputato veniva corrisposta una piccola somma di denaro, se comunque la famiglia si rivolgeva aIl’impresa in questione).
2.2.2.Preliminarmente occorre fare alcune premesse sulla differenza fra le due diverse ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen.
L’art. 318 cod. pen. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l’intesa programmatica – l`impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunché -, previene la compravendita degli atti d’ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta, pertanto, segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva), da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa (così, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 -dep. 2020-, Bolla, Rv. 279555 – 04).
In tale ottica, la recente modifica apportata all’art. 318 cod. pen. dalla legge n. 3 del 2019, che ha consistentemente aumentato la pena per il reato di corruzione per l’esercizío della funzione, ha indubbiamente eliso una delle argomentazioni maggiormente valorizzate dall’indirizzo che riconduce all`art. 319 cod. pen. “la messa a libro paga” del pubblico funzionario e contribuisce a sgomberare il campo cla possibili fraintendimenti.
Sotto altro profilo, se la fattispecie di reato di cui all’art. 319 cod. pen. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all’art. 318 cod. pen., è necessario che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell’art. 318 cod. pen.
Assume decisiva valenza non il mero riferimento astratto e onnicomprensivo alla competenza deIl’ufficio, di cui si è in precedenza detto, quanto, piuttosto, il contenuto del patto corruttivo: se l’impegno da parte del pubblico ufficiale è quello di compiere uno o più specifici atti contrari ai doveri d’ufficio, la condotta rientrerà nell’alveo di cui all’art. 319 cod. pen.; se il contenuto del patto non “attiene” al compimento di un atto contrario ai doveri d`ufficio, la condotta è riconducibile all’art. 318 cod. pen.
Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., è necessario che l’illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, cla parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d’ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (così, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 -dep. 2020~, Bolla, Rv. 279555 – O4. In motivazione, la Corte ha precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta nell’ambito della corruzione per l’eserclzio della funzione ex art. 318 cod. pen.).
2.2.3 La contrarietà ai doveri d`ufficio, peraltro, può, in concreto manifestarsi in relazione ad atti illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia).
Osserva il Collegio che non è stata individuata alcuna norma che espressamente vieti il comportamento contestato all’imputato: manca del tutto un riferimento giuridico certo, che possa consentire di ritenere vietato quanto posto in essere, che, sicuramente, è deontologicamente scorretto.
Più precisamente, l’imputazione di cui al capo A) individua la base giuridica nella violazione dell’art. 6-bis, comma 3, della legge Regione Liguria 7 luglio 2007, n. 24 e nel relativo Regolamento comunale; in realtà, nessuna delle due disposizioni è applicabile al caso del necroforo. L’oggetto delle norme è, infatti, la disciplina delle attività delle imprese pubbliche, disciplina che non può essere estesa in alcun modo al caso di specie, tanto da ricavare un implicito divieto a carico del necroforo.
In particolare, l’art. 6›bis (rubricato “attività funebri”) statuisce che è vietata l’attività di procacciamento degli incarichi per lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
Del pari, il Regolamento comunale n.91 dei 2010 riguarda i soggetti che si occupano delI’attività funebre, nella quale non rientra quella svolta dai necrofori.
Specularmente alla disposizione di cui all’art. 6-bis, l’art. 19 del Regolamento vieta alle imprese le medesime attività di procacciamento già viste. Queste disposizioni non sono idonee a costruire un obbligo giuridico di astensione in capo agli operatori delle camere mortuarie in forza della loro applicazione e destinazione alle sole imprese di servizi funerari.
A fronte di ciò, il richiamo ai doveri di correttezza imparzialità e riservatezza non è idoneo a fondare, da solo, il presupposto dell’imputazione (così, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 -dep. 2020-, Bolla, Rv. 279555 – 04).
La Corte di appello di Genova, in conclusione, non si è adeguata ai principi sopra delineati allorchè ha individuato come atto contrario al dovere d’ufficio la condotta del necroforo che telefonava a < omissis > per avvertirlo di quante persone erano morte nella giornata e di come raggiungere telefonicamente i parenti dei defunti, ovvero, su richiesta del parente, consigliava la ditta < omissis >.
2.2.4. Le doglianze mosse dal ricorrente in merito alle vicende di corruzione ex art. 318 cod. pen., oggetto di contestazione, ripropongono rilievi già dedotti in appello senza un reale confronto con ia compiuta e lineare motivazione svolta dalla Corte di appello. I giudici di merito hanno bene argomentato in relazione a detto punto, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità.
Nella sentenza impugnata si evidenzia che l’integrazione del reato era provata dalla accertata ricezione di denaro, dalla esistenza di contatti tra l’imputato e < omissis > e dalle dichiarazioni dei parenti. La Corte territoriale ha osservato, correttamente, che risultava pacifico che la ditta < omissis > corrispondesse somme di denaro, come risulta dalle annotazioni sulle agende e sui file dei computer sequestrati alla ditta e dettagliatamente indicati dal primo giudice per ciascuna delle contestazioni, circostanza, peraltro, non smentita dall’imputato. Nella sentenza impugnata si sottolinea, altresì come poteva ritenersi provato che l’arrivo successivo deil`imputato in obitorio o la sua presenza nel luogo, anche se impegnato in altro servizio, non gli avrebbero certo impedito di porre in essere i’attività in favore della ditta < omissis >, per la quale era certo che aveva ricevuto un compenso. La responsabilità dell’imputato è stata chiarita in relazione a tutte le ipotesi di corruzione impropria contestate. Sarà compito della Corte d’appello in sede di rinvio, alla luce dei principi dettati da questa Corte, che non ha ravvisato alcuna violazione di legge nella condotta degli imputati, valutare la riconducibilità delle condotte contestate come corruzione propria nell’alveo di cui all’art. 318 cod. pen.
2.2.5.La sentenza emessa nei confronti di < omissis > deve, dunque, essere annullata in relazione al reato di cui all’art. 319 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che dovrà rivalutare le condotte contestate all’imputato alla luce del principio di diritto sopra indicato.
2.3. Il terzo motivo di ricorso – relativo al solo < omissis > – è generico, perchè non si confronta con la motivazione della sentenza che, con motivazione congrua e logica, ritiene provata la penale responsabilità dello stesso alla luce:
– delle annotazioni contenute sull’agenda custodita presso la ditta < omissis >, ove erano annotate le somme di denaro consegnate all’imputato;
delle dichiarazioni rese da Carlotta < omissis >, la quale riferiva di essersi rivolta alla ditta < omissis > su segnalazione dell’imputato;
-delle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali < omissis > era informato della “segnalazione” di un morto proveniente da < omissis >.
Il ricorso dell’imputato è, quindi, inammissibile quanto al giudizio di penale responsabilità deH’imputato, ma la sentenza deve ugualmente essere annullata con rinvio, in virtù clell’effetto estensivo del motivo di ricorso di < omissis > sulla riconosciuta continuità fra le diverse ipotesi di corruzione.
Come meglio si vedrà a proposito della posizione di < omissis >, infatti, se la accettazione della promessa e la ricezione dell’utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal Pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni.
2.4. Il quarto motivo relativo al solo < omissis > è fondato.
Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio è il presupposto della fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen.; la sua osservanza Costituisce, infatti, lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007, Lazzaro, Rv. 237605, in motivazione).
2.4.1.Secondo la costante interpretazione di questa Corte, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale norma prevede che <<l’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.›› Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e qui ribadita, ha affermato che la nozione di “notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 39312 del O1/07/2022, Mango, Rv. 283941 – 01; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato Rv. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254593; Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Richero, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/O4/2007, Lazzaro, Rv. 237605; Sez. 6, n. 7483 del 04/03/1998, Balestri, Rv. 211244).
Inoltre, il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.
2.4.2.Rileva il Collegio chela Corte di appello non si è adeguata a tali principi di diritto dal momento che la disposizione codicistica presuppone una norma extrapenale che limiti la diffusione della notizia, che, comunque, deve attenere alla funzione pubblica esercitata. Nel caso di specie, non si vede come la identità e la reperibilità dei familiari dei defunti possano essere considerate alla stregua di notizie coperte dal segreto d’ufficio, posto che vengono semplicemente in rilievo le generalità di soggetti peraltro estranei alla amministrazione.
Deve evidenziarsi che non si fa riferimento in sentenza a notizie raccolte e conservate dagli operatori; il numero di telefono e i nominativi dei parenti dei defunti non sono, quindi, notizie apprese “per ragioni di ufficio” ma “in occasione dell’ufficio”, situazione certamente non tutelata dell`art. 326 cod. pen.
Per quel che attiene alla contestazione di avere messo al corrente terzi dei decessi avvenuti, difetta, anche in questo caso, una norma extrapenale che vieti la comunicazione di un simile fatto a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, non essendo a tal fine sufficiente la generica previsione di cui al|’art. 15 dpr 3/1957, pur richiamato dalla Corte di appello, ovvero una norma priva della necessaria determinatezza ai fini che ci occupano.
La morte di una persona, proprio in quanto deve essere immediatamente denunciato all’Ufficio di Stato civile, non può considerarsi in assoluto un segreto.
2.4.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento alla posizione di < omissis > anche in relazione alla violazione dell’art. 326 cod. pen. e la Corte di appello dovrà attenersi al rispetto dei principi di diritto sopra enunciati.
2.4.4. In virtù deli’effetto estensivo del quinto motivo di ricorso di < omissis >, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di < omissis > e < omissis > anche in relazione alla sussistenza della ontinuazione tra le diverse ipotesi corruttive (si richiama il paragrafo 3.3. del “Considerato in Diritto”).
3.Ricorso di < omissis >
Il ricorso è fondato quanto alla sussistenza della condotta di corruzione ex art. 319 cod. pen. e della continuazione in relazione alle diverse ipotesi di corruzione poste in essere (motivi 3, 4 e 5). E’, invece, inammissibile nel resto.
3.1. Il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità per i reati di corruzione impropria.
Ebbene, tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazione delle fonti di prova poste a base del giudizio di penale responsabilità ed alla ricostruzione storico-fattuale delle vicende di corruzione ex art. 318 cod. pen., oggetto di contestazione, oltre a riproporre rilievi già dedotti in appello senza un reale confronto con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione, si risolvono – nella sostanza -in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l`insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
D’altro canto, i giudici di merito hanno bene argomentato in relazione a detti punti, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità.
La Corte di appello territoriale, in particolare, ha evidenziato che l’integrazione del reato era provata dalla accertata ricezione di denaro, dalla esistenza di contatti tra l’imputato e < omissis > e dalle dichiarazioni dei parenti. La Corte territoriale ha osservato, correttamente, che risultava pacifico chela ditta < omissis > corrispondesse somme di denaro, come risulta dalle annotazioni sulle agende e sui file dei computer sequestrati alla ditta e dettagliatamente indicati dal primo giudice per ciascuna delle contestazioni, circostanza, peraltro, non smentita degli imputati. Nella sentenza impugnata si sottolinea, altresì come poteva ritenersi provato che l’arrivo successivo dell’imputato in obitorio o la sua presenza nel luogo, anche se impegnato in altro servizio, non gli avrebbero certo impedito di realizzare l’attività in favore della ditta < omissis >, per la quale era certo che aveva ricevuto un compenso. La responsabilità dell’imputato è stata chiarita in relazione a tutte le ipotesi di corruzione impropria contestate Sarà compito della Corte d’appello in sede di rinvio, alla luce dei principi dettati da questa Corte, che non ha ravvisato alcuna violazione di legge nella condotta degli imputati, valutare la riconducibilità delle condotte contestate come corruzione propria nell’alveo di cui all’art. 318 cod. pen.
Tutti i restanti motivi di < omissis > sull’esistenza di uno stabile asservimento sono infondati, posto che la sentenza di primo grado esamina le prove relative ai singoli decessi (intercettazioni e riscontri documentali), dai quali lo stesso emerge pacificamente.
3.2.Il terzo, quarto, settimo ottavo e nono motivo di ricorso aventi ad oggetto la responsabilità ex art. 319 cod. pen. sono fondati per le ragioni esposte ai paragrafo 2.2. del “Considerato in Diritto” e la condotta di < omissis >, in relazione a tali imputazioni, dovrà essere rivalutata dalla Corte di appello di Genova alla stregua dei principi di diritto sopra enunciato.
3.3. Del pari fondato, è il quinto motivo di ricorso relativo al riconoscimento della continuazione fra le diverse ipotesi di corruzione.
Occorre evidenziare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto, in esecuzione di un unico accordo illecito concluso, non dà luogo alla continuazione nel reato, la quale è legata soltanto alla esistenza di pluralità di pattuizioni. Se l’accettazione della promessa e la ricezione dell’utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili geneticamente alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato è e rimane unico (in tal senso, Sez.6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234360; in senso sostanzialmente conforme, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 e, più recentemente, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192).
Quanto alla prova dei patto corruttivo, è principio pacifico che non occorra la prova di una esplicita pattuizione, ma è sufficiente che l’accordo sia desunto anche da fatti concludenti, tra i quali anche la stessa dazione della utilità. In tal caso è necessario, peraltro, dimostrare che il compimento dell`atto contrario ai doveri d’ufficio sia stato la “causa” della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera circostanza dell’avvenuta dazione (Sez., n. 1594 del 10/11/2020 -dep. 2021, Siclari, Rv. 280342 – O1).
La Corte di appello di Genova ha, apoditticamente, ritenuto l’esistenza di una pluralità di reati, uniti dal vincolo della continuazione, “trattandosi di una pluralità di accordi corruttivi”, remunerati dal corruttore per ciascun episodio.
In particolare, la sentenza, da un lato, non mette in evidenza quali siano i singoli accordi, dall’altro evidenzia che esisteva “un sistema consolidato, secondo il quale i tre imputati segnalavano, dietro pagamento di somme ai parenti dei defunti la ditta < omissis > e a quest’ultima la presenza di salme presso le camere mortuarie sulla base”.
Sembra, in conclusione, emergere un unico accordo in base al quale gli imputati ricevevano dalla ditta < omissis >, che svolgeva attività di onoranze funebri, somme di denaro per favorirla nell’acquisizione dei servizi relativi ai licenziamenti all’ospedale San Martino di Genova, dove i predetti imputati svolgevano la loro attività di addetti alle camere mortuarie.
E, allora, è di tutta evidenza che, riconoscendo l’esistenza di un accordo “a monte”, si smentisce la presenza di specifici accordi.
La Corte di appello di Genova dovrà rivalutare, alla luce del principio dettato se, all’interno del sistema consolidato sopra descritto, fossero ravvisabili ulteriori singoli accordi per ogni episodio corruttivo.
4.Ricorso di < omissis >
4.1.L’unico motivo di ricorso di < omissis > è inammissibile, posto che, da un lato non si confronta con la sentenza impugnata, che rimarca puntualmente tutti gli elementi indicativi della qualifica di gestore di fatto della ditta < omissis > (la perquisizione nella sede di Chiavari della ditta < omissis >, ove veniva accertata la presenza anche della società dell’imputato, che utilizzava lo stesso computer, che portava a casa tutte le sere, nonché l`esito delle estrapolazioni sui telefoni cellulari degli imputati e delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergevano il ruolo svolto da < omissis > nella ditta < omissis > e il suo rilevante contributo nella commissione dei reati contestati), dall’altro, appare manifestamente infondato, posto che il soggetto corruttore, non necessariamente deve essere il gestore di fatto nell’impresa.
4.2. In virtù, però, dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta, la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti di < omissis >, sia in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui agli artt. 319 e 326 cod. pen., sia in relazione alla riconosciuta continuazione fra diverse ipotesi corruttive (si richiamano i paragrafi 2.2. e 2.4. del “Considerato in Diritto” nei confronti di < omissis > e il paragrafo del 3.3. nei confronti di < omissis >).
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova:
– nei confronti di < omissis >, in relazione alla riconosciuta continuazione tra le diverse ipotesi di corruzione ex art. 318 cod. pen. e all’eventuale rideterminazione della pena;
– nei confronti di < omissis >, in relazione alla sussistenza delI’ipotesi di cui aIl’art. 319 cod. pen., nonché in relazione alla riconosciuta continuazione tra le diverse ipotesi di corruzione e all’eventuale rideterminazione della pena;
– nei confronti di < omissis > e < omissis >, sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 319 e 326 cod. pen., sia con riferimento alla riconosciuta continuazione fra diverse ipotesi corruttive e all’eventuale rideterminazione della pena.
I ricorsi degli imputati sono, nel resto, inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso il 11 maggio 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente