Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 19 settembre 2016, n. 38757

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 19 settembre 2016, n. 38757
MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 19 settembre 2016, n. 38757
Dovendosi distinguere tra i reati considerati dagli art. 411 oppure 412 C.P. in cui in entrambi vi è presenza del nascondimento del cadavere, per consolidato e risalente insegnamento giurisprudenziale, per il quale “Il reato di cui all’art. 411 cod. pen. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere, si differenzia dal reato di cui aIl’art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 27290 del 06.05.2004, Rv. 229061, cui adde, in senso conforme e di recente, Cass. Sez. 1, sent. n. 32038 del 10.06.2013, Riv. 256452 e n. 36465 del 26.09.2011, Riv. 250813).
NORME CORRELATE
Corte di Cassazione
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38757 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 22/06/2016
SENTENZA
sui ricorsi proposti dagli imputati:
A. RENATO nato il 09/12/1959 a CARRARA
G. MAURIZIO nato il 28/08/1962 a CARRARA
F. RENZO nato il 02/01/1955 a MASSA
D. PIERO nato il 27/01/1958 a MASSA
P. ENRICO nato il 06/11/1948 a SERAVEZZA
C. SILVANO nato il 13/10/1954 a CARRARA
D. ALESANDRO nato il 16/09/1958 a CARRARA
G. MARCO nato il 19/07/1951 a CARRARA
e dalle parti civili
[ elenco delle parti civili omesso. N.d.R. ]
avverso la sentenza del 27/03/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. MARIO MARIA STEFANO PINELLI, che ha concluso come segue:
– annullamento con rinvio per F. Renzo per i capi X) e V), limitatamente agli artt. 323 e 361 c.p.;
– annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per il capo A), limitatamente alle condotte commesse dagli imputati fino al 18.04.2007; per il capo B); per il capo R); per il capo U); per il capo V), limitatamente al delitto di cui all’art. 480 c.p.;
– annullamento con rinvio per la complessiva rideterminazione sanzionatoria peri rispettivi imputati. Rigetto nel resto.
Uditi i difensori:
Avv. DANIELE VECCHI, il quale, per le parti civili ricorrenti, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso, nonché, in sostituzione dell’Avv. PAOLO BORSI, per la parte civile non ricorrente Roberta C., chiede la conferma della condanna inflitta agli imputati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dei medesimi, in solido con i responsabili civili Comune di Massa ed < omissis >, al risarcimento dei danni patiti dalla predetta Roberta C., da liquidarsi in separato giudizio, con conferma della provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00 già liquidata dalla Corte d’appello di Genova;
Avv. ELENA VEZZULLI, per la parte civile non ricorrente Comune di Piacenza, il quale chiede la conferma della sentenza impugnata;
Avv. RICCARDO BALATRI, per le parti civili non ricorrenti Patrizia G., Maria Cristina B. e Mirco B., nonché, in sostituzione dell’Avv, RINALDO REBOA, per le parti civili non ricorrenti Ida A., Loredana B., Renzo B. e Nella F., il quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Avv. PIER FRANCESCO ANGELINI, per la parte civile non ricorrente Moreno P., il quale ha concluso per la condanna degli imputati a pena di giustizia, nonché, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa qualificazione del Comune di Massa come responsabile civile, per la condanna degli imputati medesimi al pagamento della somma di € 200.000,00, con provvisionale immediatamente esecutiva di € 40.000,00 a favore di ogni parte civile da parte di ogni imputato;
Avv. CRISTIANO BONANNI, in sostituzione dell’Avv. ENRICO MARZADURI, per il Comune di Massa, parte civile nonché responsabile civile, il quale chiede, come parte civile, la conferma della sentenza impugnata e, come responsabile civile, l’esclusione del Comune di Massa ed il rigetto delle domande delle altre parti civili nei confronti del Comune medesimo;
Avv. DANIELE CAPRARA, in sostituzione dell’avv. GIOVANNA BARSOTTI, per gli imputati D. e G., il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Avv. ANDREA LAZZARI, per l’imputato C., il quale chiede l’accoglimento del ricorso;
Avv. STEFANO BERETTI, per gli imputati G. e D., i quali si riporta ai relativi ricorsi, di cui chiede l’accoglimento;
Avv. DINO DEL GIUDICE, per l’imputato P., il quale chiede l’accoglimento del ricorso;
Avv. ADRIANO MARTINI, per l’imputato F., il quale chiede che la sentenza impugnata sia Cassata, con o senza rinvio, in accoglimento dei motivi del ricorso;
Avv. FABIO SOMMOVIGO, in sostituzione dell’avv. ANDREA CORRADINO, per l’imputato A., il quale chiede I’annulIamento della sentenza
della Corte d’appe|Io di Genova, come da ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 09.12.2013, il Tribunale di Massa definiva il processo a carico di Renato A. + 11, scaturito dalle indagini avviate nei febbraio 2007 in ordine agli illeciti che si assumevano commessi dalla < omissis >, società a responsabilità limitata con sede nei capoluogo toscano, che a far tempo dai 1997, in forza deli’appaito concluso con il comune, si occupava delle pulizie e dei servizi cimiteriali – fra cui ia gestione del forno crematorio, assegnata in via sperimentale dal 2004 e poi proseguita in regime di prorogatio – relativi ai cimiteri di Massa e delle sue frazioni.
La prospettazione accusatoria – in larga parte recepita dai giudici di primo grado e confortata, fra l’altro, da servizi di videoripresa e da intercettazioni ambientali, dall’arresto in flagranza di Enzo Raffaello P., dipendente e factotum dell’A., avvenuto il 04.05.2007 (poi separatamente giudicato), e da sequestri vari – ipotizzava la sussistenza di un’associazione per delinquere, ruotante intorno alla figura primaria dei succitato A. (socio di maggioranza ed amministratore della < omissis >, nonché “promotore, organizzatore e capo” della detta associazione) e dei relativi reati fine.
Segnatamente, si accertava che la consorteria in questione era stata costituita allo scopo di commettere più delitti di truffa aggravata in danno sia dei comune di Massa – per effetto della omessa ovvero della falsa annotazione negli appositi registri della cremazione, sovente indebitamente effettuata in forma multipla, delle salme provenienti da cimiteri diversi da quelli di Massa, con conseguente totale incasso dei prezzo del servizio e mancata corresponsione deli’importo dovuto alle casse comunali (laddove, per la cremazione dei corpi dei defunti residenti in vita nei capoluogo, era previsto un compenso forfettario in favore della < omissis > da parte dei comune) – che dei prossimi congiunti dei defunti; consorteria, ancora, creata in funzione della commissione di una serie indeterminata di delitti di sottrazione e dispersione di ceneri umane e di sottrazione di cadavere, nonché in materia di falso e contro la Pubblica Amministrazione, innanzi tutto con riferimento ai peculato connesso ali’appropriazione dei combustiie, sotto forma di gasolio e di gas metano, utilizzato per l’alimentazione dei forni impiegati per la cremazione delle salme non annotate nei registri appositamente prescritti. Di qui le relative condanne e le connesse statuizioni civili in favore delle numerosissime parti costituite.
1.1 A seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, dalla quasi totalità degli imputati condannati e da talune parti civili, la Corte d’Appello di Genova così provvedeva:
`> quanto a Renato A., dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ail’art. 411 cpv. – limitatamente ai fatti commessi fino al 23.01.2006 – e 640 cpv. cod. pen., oggetto rispettivamente delle imputazioni sub A) e P), per l’effetto riducendo la pena inflittagli ad anni sei e mesi due di reclusione, riferita agli addebiti di associazione per delinquere [capo X)], sottrazione di cadavere [capo A)], falso ideologico in atto pubblico [capo B)], peculato [capi N) e Q)] e falso in autorizzazione, ex artt. 477 e 482 cod. pen. [capo U)];
> quanto a Silvano C., operaio alle dipendenze della < omissis >, confermava la condanna alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di cui aIl’art. 416 (quale mero partecipe) e 411 cpv. cod. pen.;
> quanto ad Alessandro D. e Piero D., essi pure lavoratori dipendenti della società dell’A. con mansioni di operai, previa declaratoria di prescrizione parziale del reato previsto e punito dall’art. 411 sub A), relativamente ai fatti commessi fino a tutto il 23.01.2006, riduceva la pena a loro carico, inerente ai residui fatti di cui alla stessa imputazione nonché a quella di partecipi all’associazione per delinquere sub X), ad anni tre di reclusione ciascuno;
> quanto a Marco F., dipendente comunale addetto all’Ufficio Servizi Cimiteriali, ferma la condanna per i reati di omessa denuncia e falso ideologico in autorizzazioni amministrative, ex art. 480 cod. pen., di cui al capo V) della rubrica, seppur circoscritta alle sole condotte successive al 23.04.2007 in virtù della intervenuta prescrizione dei fatti posti in essere fino a tale data, dichiarava lo stesso, in riforma delle corrispondenti statuizioni assolutorie di primo grado, colpevole anche dei reati di abuso d’ufficio (per gli episodi susseguenti al 23.04.2007), di cui allo stesso capo V), e di partecipazione all’associazione per delinquere sub X), rideterminando in anni due e mesi tre di reclusione la pena principale nei suoi confronti;
> quanto a Marco G., dipendente della < omissis > con mansioni di impiegato, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 411 cpv. – limitatamente ai fatti commessi fino al 23.01.2006 – e 640 cpv. cod. pen., oggetto rispettivamente delle imputazioni sub A) e P), e lo assolveva dall’addebito di peculato sub Q), con la sola eccezione dell’episodio in data 20.11.2004, donde la riduzione della pena a suo carico, avente ad oggetto le imputazioni di associazione per delinquere [capo X)], sottrazione di cadavere [capo A), per le condotte residue] e peculato [capo Q)], ad anni tre e mesi sette di reclusione;
> quanto a Maurizio G., anch’egli operaio della < omissis >, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 411 cpv. sub A) – limitatamente ai fatti commessi fino al 23.01.2006 – e 640 cpv. cod. pen., di cui ai capi G) e P) della rubrica, e lo assolveva dall’addebito di peculato sub Q), fatti salvi i soli episodi risalenti al 15 dicembre 2004 ed al 3 e 12 maggio 2005: rideterminava quindi la pena inflitta in misura di anni quattro e mesi due di reclusione;
> quanto a Luca P., altro operaio alle dipendenze della società dell’A., dichiarava estinto per prescrizione (stante l’esclusione della recidiva contestata) il reato di cui all’art. 411 cpv. sub A) – con riferimento ai fatti commessi gino al 23.01.2006 – e riduceva quindi la pena inflittagli, per le condotte residue della stessa imputazione e per quella di cui all’art. 416 cod. pen., ad anni due e mesi sei di reclusione;
> quanto ad Enrico P., impresario delle Onoranze Funebri < omissis >, confermava la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di truffa aggravata e corruzione, ex artt. 320 e 321 cod. pen. (in concorso con l’incaricato di pubblico servizio Enzo Raffaello P.), di cui ai capi R) e S) della rubrica.
Seguivano le connesse statuizioni in tema di pene accessorie, l’eliminazione delle statuizioni a favore delle parti civili F., N., P., B. e C. e, per effetto della conferma di quelle residue, la condanna di A., C., D., D., G., G. e P., in solido tra loro e con il responsabile civile < omissis > s.r.l., alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili segnatamente indicate; l’eliminazione, infine, della confisca disposta ai sensi della legge n. 231/2001.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati di cui sopra, con la sola esclusione del P., nonché, ai fini civili, le 117 parti civili patrocinate dall’avv. Vecchi, quali indicate nel relativo atto.
3. Il patrono delle anzidette parti civili impugna la sentenza della Corte ligure, “con riferimento alla mancata pronuncia della responsabilità civile del Comune di Massa per i reati riconosciuti a carico del dipendente Renzo F.”, denunciando in proposito la sussistenza di vizi riconducibili al|’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: quanto al primo profilo, per via della dedotta “inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 28 Cost., 2043 e 2049 c.c. in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito del dipendente”, conformemente alla corretta interpretazione di tale normativa ormai affermatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, nel senso della sufficienza dello sfruttamento delle funzioni pubbliche da parte del dipendente ed in ragione dell’espletamento di tali funzioni, pur per il perseguimento di interessi esclusivamente personali; quanto al secondo, per avere la Corte dato atto della impossibilità “che il complesso meccanismo creato da A. avesse potuto funzionare a perfezione per lungo tempo, senza il contributo del pubblico ufficiale preposto aII’ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune di Massa”, salvo poi concludere che l’Ente territoriale era stato vittima “del raggiro di F.“, per aver costui agito per finalità privatistiche, “in contrasto con quelle pubbliche tipiche della P.A. a cui apparteneva”, diversamente dal ricordato, più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale in materia e, comunque, sulla scorta di un assunto apodittico, in difetto di “una completa indagine circa l’effettiva vigilanza esercitata dagli organi dell’amministrazione, volta ad individuare il corretto adempimento dei doveri istituzionali più volte messo in dubbio dalla parte privata”, assunto anzi smentito logicamente già dai dati di fatto riportati in sentenza dai giudici d’appello.
4. Il difensore di fiducia dell’A. formula nove motivi di doglianza, così strutturati:
4.1 violazione di legge e vizi della motivazione, in rapporto al rigetto, da parte della Corte ligure, della questione di competenza territoriale, già tempestivamente sollevata prima della conclusione dell’udienza preliminare e quindi riproposta innanzi al Tribunale di Massa, nel rispetto del termine di cui aIl’art. 491 del codice di rito;
4.2 violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento alla mancata acquisizione della memoria difensiva presentata all’udienza ultima del 27.03.2015, in spregio della previsione dell’art. 121 cod. proc. pen., che non pone al riguardo alcun limite temporale (donde altresì l’espressa impugnazione della ordinanza in questione, ai sensi dell’art. 586 dello stesso codice), la relativa nullità riverberandosi sulla sentenza emessa all’esito del giudizio, direttamente ovvero per l’incidenza che essa comporta “sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione” del provvedimento conclusivo, giusta l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità;
4.3 violazione di legge e vizi della motivazione, in relazione alla conferma della colpevolezza dell’imputato per il reato di cui aIl’art. 411 cod. pen., sub A), disposta dalla Corte ligure senza affrontare le censure mosse dalla difesa con l’atto di appello, bensì aderendo tout court alla ricostruzione operata dal primo giudice, ancorché questi avesse dato atto della materiale estraneità dell’A. alle condotte incriminate, al punto da pervenire, su tale base, alla contestuale assoluzione del prevenuto dai fatti di “sottrazione e […] occultamento di individuati resti mortali, di cui alla seconda parte dello stesso capo di imputazione”, assoluzione ribadita dalla Corte medesima;
4.4 comunque, violazione di legge in ordine ai fatti di cui sopra, da inquadrarsi correttamente in seno alla previsione di cui all’ultimo comma delI’art. 411 co. pen. e non già in quella di cui al primo e secondo comma di detta disposizione di legge;
4.5 violazione di legge e vizi alternativi della motivazione, quanto alla dichiarata colpevolezza del ricorrente per il reato previsto e punito dall’art. 479 cod. pen., ritenuta sussistente “sulla base della considerazione per cui il P., in particolare, e gli altri operai, non avrebbero potuto `agire da soli’, senza la connivenza delI’A., nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante della società < omissis > s.r.l., omettendo di considerare che non esiste alcuna prova a sostegno di tale assunto”, dunque sulla scorta “di un meccanismo presuntivo che fonda il concorso doloso attraverso la dilatazione del dolo eventuale in forza dell’affermazione secondo il quale il soggetto <<non poteva non sapere>>”, così omettendo di tenere nel debito conto anche l’elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno alla figura del dirigente o organizzatore nell’ambito di consorterie criminose, ai fini della prova da fornire per la dimostrazione del suo coinvolgimento nei reati fine;
4.6 violazione di legge e vizi della motivazione, sempre riguardo alla disposta condanna per il reato di cui all’art. 479 cod. pen., in considerazione del fatto che la società deIl’A. “operava quale gestore materiale del servizio di cremazione”, in relazione al quale solo poteva pertanto “essere qualificata come incaricata di pubblico servizio”, laddove l’atto pubblico che qui viene in considerazione è costituito dal verbale di cremazione, atto rientrante nelle competenze del custode e quindi facente carico alla società MASSA Servizi, “cui alI’epoca era affidata tale funzione, per lo svolgimento della quale percepiva un compenso”: donde la conclusione che, per effetto delle false dichiarazioni in merito rese materialmente dal P., soggetto privato, al custode – pubblico ufficiale, il reato correttamente configurabile nella vicenda sarebbe dovuto essere quello di cui all’art. 483 cod. pen.;
4.7 violazione di legge e vizi della motivazione, in ordine alla condanna per peculato di cui ai capi N) ed Q) della rubrica, la giurisprudenza di legittimità essendo consolidata nell’escludere che possa dirsi integrato il paradigma delineato dall’art. 314 cod. pen. nelle ipotesi in cui l’appropriazione “sia riconducibile alle finalità di servizio, in ordine alle quali il pubblico ufficiale abbia la disponibilità del bene, anche laddove quest’ultimo lo utilizzi con modalità `non ortodosse’ o financo  contra legem“, nei casi siffatti – pienamente sovrapponibili a quello per cui è processo, in cui il carburante è stato sempre e solo utilizzato per il funzionamento del forno crematorio – non essendo configurabile l’eIemento costitutivo della distrazione della res; non senza aggiungere, in ogni caso, la “violazione del principio del ne bis in idem sostanziale”, alla stregua della ritenuta colpevolezza dell’A. anche per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., sub M) e P), al di là della dichiarata prescrizione parziale, con conseguente condanna deIl’imputato due volte per il medesimo fatto, in luogo dell’assorbimento del peculato in seno alla truffa aggravata;
4.8 violazione di legge e vizi della motivazione, riguardo all’addebito di cui al capo X) della rubrica, frutto innanzi tutto dell’artificiosa sovrapposizione asseritamente compiuta dalla Corte territoriale, da un lato, fra “la società < omissis >” e “la struttura associativa criminosa” richiesta dall’art. 416 cod. pen. e, dall’altro, fra “il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della stessa, rivestito dal sig. A.” e “quello di promotore, capo ed organizzatore” della consorteria medesima;
4.9 violazione di legge e vizi della motivazione, relativamente alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi B), P) ed U), maturata già all’atto della pronuncia della sentenza qui impugnata e, peraltro, espressamente sollecitata con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., oggetto del secondo profilo di doglianza.
5. Silvano C., per il tramite del proprio legale di fiducla, denuncia:
5.1 violazione di legge, ai sensi delle lettere b) e c) deIl’art. 606 del codice di rito, con riferimento agli artt. 525 e ss. cod. proc. pen. ed all’art. 111 Cost., “in ordine alla ripetizione dell’istruttoria a seguito di mutamento della composizione del Collegio giudicante”, che la Corte ha reputato conforme a legge, ignorando “completamente […] le singole eccezioni e o motivi di gravame avanzati dall’imputato G.”, nonostante che essa fosse di fatto avvenuta aggirando i fondamentali principi affermati in materia dalle Sezioni Unite con la sentenza IANNASSO, principi puntualmente seguiti dalla giurisprudenza posteriore e pienamente in linea anche con la successiva riforma costituzionale dell’art. 111 della Carta Fondamentale;
5.2 violazione di legge, ai sensi della lettera c) dell’art. 606 cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 495 e ss. e 507 cod. proc. pen., “in ordine all’ammissione dei mezzi istruttori, disposti dal Collegio giudicante con ordinanza 20.05.13″, malgrado che il p.m. non ne avesse sollecitato la nuova escussione, con conseguente indebita utilizzazione delle relative risultanze;
5.3 ulteriore violazione di legge, in relazione all’art. 496 cod. proc. pen., a seguito della non consentita “inversione de|l’ordine di assunzione delle prove disposto dal primo giudice nonostante l’opposizione di questa dlfesa”, le cui censure in proposito, formalizzate con l’atto di appello, sono state totalmente ignorate dalla Corte distrettuale.
6. L’identico contenuto, pressoché integralmente sovrapponibile, consente di illustrare congiuntamente il ricorso presentato ne||’interesse di Alessandro D. e quello personalmente proposto da Piero D..
Entrambi lamentano, quanto al reato di cui all’art. 411 cod. pen., sub A), il carattere meramente apparente, con conseguente violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., della motivazione posta a base della sentenza di condanna, limitatasi ad enfatizzare la documentata presenza di ciascuno dei due prevenuti in una sola occasione, per pochi attimi, alI’interno del forno crematorio, in difetto di qualsivoglia altro elemento idoneo “a corroborare l’assunto accusatorio”, con peculiare riguardo alla consapevolezza della illiceità della condotta, esclusa dallo stesso principale artefice materiale dei reati posti in essere, in persona del già citato P. Violazione che viene altresì denunciata con riferimento alla ritenuta partecipazione dei due ricorrenti all’associazione per delinquere di cui al capo X), anche qui in relazione, innanzi tutto, alla consapevolezza dei due imputati “di far parte di un impegno collettivo permanente e di contribuire, con il proprio lavoro, a svolgere atti finalizzati al conseguimento dell’obiettivo illecito”, senza peraltro sottacere il difetto di prova pur riguardo alla effettiva sussistenza di “una struttura organizzativa idonea”.
7. Particolarmente ampia è l’impugnazione formalizzata nell’interesse del F.
Per ciò che concerne i reati di omessa denuncia e di falso ex art. 480 cod. pen., di cui al capo V) della rubrica, oggetto di convergente condanna da entrambi i giudici di merito, il difensore dell’imputato lamenta:
7.1 violazione della legge processuale, ai sensi degli artt. 417 lett. b) e 429 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in rapporto alla indeterminatezza del relativo capo d’imputazione, tempestivamente sollevata e reiterata dalla difesa (peraltro con riguardo alla sola contestazione di omessa denuncia di reato) ed indebitamente disattesa dalla Corte ligure, sulla scorta di una motivazione ritenuta contraddittoria, nella parte in cui si dà atto della “difficile lettura” della rubrica in questione, con conseguente vizio ulteriore di motivazione, ex art. 606 co. 1lett. e) del codice di rito;
7.2 violazione della legge sostanziale, con riferimento all’art. 357 cod. pen., per via dell’erronea attribuzione al F. della qualità di pubblico ufficiale, richiesta da entrambi i reati in questione, pur in difetto dei prescritti requisiti di legge; circostanza malamente data per sussistente, sulla scorta della mera veste di “responsabile dell’ufficio di polizia mortuaria” in capo al prevenuto, atteso l’assoluto difetto di motivazione in proposito, donde la violazione altresì del disposto dell’art. 125 co. 3 cod. proc. pen., rilevante ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) dello stesso codice, e la eccepita nullità della sentenza impugnata;
7.3 violazione di legge e vizio della motivazione, con specifico riguardo alla conferma della condanna per il reato previsto e punito dall’art. 361 cod. pen.: quanto all’una, per assenza del reato presupposto, percepito dal p.u. neIl’esercizio delle sue funzioni; quanto all’altro, sia per mancanza assoluta della motivazione – la Corte essendosi asseritamente limitata “ad enunciare il proprio convincimento”, ma “non le ragioni processuali che lo sostengono e legittimano” – con conseguente integrazione anche della violazione di cui all’art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., sia per via del dedotto “travisamento del fatto”, essendo comunque emerso dall’espletata istruttoria che “la mancata denuncia dei fatti ascrivibili ai dipendenti di < omissis > sia dipesa dalla convinzione dell’irrilevanza penale delle condotte, non solo diffusa all’interno deII’Ufficio servizi cimiteriali, ma addirittura condivisa dal Dirigente del Settore e deII’ASL n. 1 di Massa-Carrara”;
7.4 analogamente, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al reato di falso: sotto il primo profilo, per non essere stata acquisita in atti prova adeguata della natura di certificazioni amministrative propria dei due atti per i quali è intervenuta condanna, con riferimento ai quali si contesta altresì la sussistenza della prova della non veridicità del loro contenuto; sotto il secondo, per via del travisamento operato dalla Corte distrettuale, relativamente al significato attribuito ai due atti, per di più sulla scorta di una “erronea ricostruzione temporale degli eventi”, per ciò che concerne, in particolare, il primo di essi;
7.5 infine, violazione di legge, limitatamente alla falsa attestazione del 20.07.2006, per via deIl’omessa applicazione della causa estintiva della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla pronuncia del giudice d’appello.
Relativamente ai reati di cui agli artt. 323 e 416 cod. pen., oggetto della reformatio in peius operata dalla Corte d’appello, in accoglimento del gravame proposto dal p.m., il ricorrente difensore formula ulteriori dieci profili di critica.
7.6 La prima censura si concretizza nella reiterazione della eccezione d’inammissibilità deII’appello del p.m., debitamente sottoposta alla Corte ligure e dalla stessa malamente ritenuta intempestiva – per la pretesa attinenza delle “argomentazioni addotte […] al merito, per cui non possono essere esaminate prima della discussione – in tal modo non essendo stata affrontata una questione preliminare nella sede opportuna, “così radicando un vizio del processo che prescinde addirittura dalla fondatezza o meno della questione sollevata”. Questione di cui viene comunque ribadita la validità – anche per l’ipotesi in cui si voglia ritenere sussistente un rigetto implicito dell’eccezione da parte del giudice territoriale – assumendosi essere consistito l’appello proposto dall’Accusa Pubblica, in violazione del disposto degli artt. 591 e 581 lett. c) del codice di rito, nella mera richiesta “alla Corte di esprimere un giudizio sulI’attendibiIità dei dichiaranti (sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco) opposto rispetto a quello manifestato dal giudice di prime cure”: donde l’ulteriore profilo d’inammissibilità legato a|l’inottemperanza alI’onere rafforzato di motivazione, prescritto ove si voglia ribaltare una iniziale pronuncia assolutoria e reso ancor più manifesto dalla mancata formulazione dell’istanza di “riassunzione delle prove orali ritenute determinanti per l’accogIimento del proprio gravame”, in spregio alla consolidata giurisprudenza della Corte EDU neIl’interpretazione “dei principi che informano il giusto processo di cui al|’art. 6 CEDU”, in ogni caso non essendo stati attivati dal giudice d’appello i poteri istruttori previsti dall’art. 603 del codice di rito.
7.7 La seconda doglianza, strettamente collegata alla precedente, ha ad oggetto la riproposizione della questione di legittimità costituzionale già precedentemente sollevata, per l’ipotesi di ritenuta ammissibilità dell’appello del p.m., questione basata sul denunciato contrasto del combinato disposto dei già citati artt. 591 e 581 cod. proc. pen.:
1) con i criteri direttivi di cui all’art. 2 della legge delega n. 81/87, nonché con l’art. 2 del 7° protocollo addizionale CEDU e con l’art. 14 co. 5 del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, quindi con gli artt. 10 e 117 Cost., che attribuiscono rango costituzionale ai citati strumenti di diritto sovranazionale, per via della possibilità, riconosciuta al p.m., di ottenere la riforma in appello di una sentenza assolutoria, con irrimediabile sacrificio del diritto deIl’imputato, di proporre una impugnazione totalmente devolutiva nel merito avverso tale sentenza di condanna;
2) con gli artt. 111 e 25 Cost., poiché “l’impugnazione che attraverso un procedimento argomentativo e retorico suggerisce ed invoca in via esclusiva […] un convincimento opposto”, rispetto ad un materiale conoscitivo che si riconosce legittimamente formato, “nega il diritto ad un processo giusto (poiché) nessuna difesa può essere svolta dall’imputato, differente dal chiedere di non rovesciare la decisione”;
3) con gli artt. 117 Cost., 6 CEDU, 111 e 25 Cost., “neIla parte in cui non impongono al sig. p.m. appellante di chiedere la riassunzione della prova orale ritenuta determinante”, in quanto “propedeutica ad un giusto processo”.
7.8 La terza censura lamenta la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per via dell’omessa motivazione, da parte della Corte di secondo grado, in ordine ai temi sviluppati con la memoria difensiva del 25.03.2015 (all’uopo allegata al ricorso), che “non possono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, in quanto  l’eventuaIe loro positivo apprezzamento avrebbe determinato un diverso esito del giudizio”.
7.9-10 Il quarto e quinto motivo del ricorso concernono entrambi la disposta condanna del F. per il reato previsto e punito dali’art. 416 cod. pen., condanna che si assume inficiata, nell’ordine:
– da violazione di legge, per falsa applicazione della norma incriminatrice, erroneamente essendosi fatta coincidere la struttura imprenditoriale, “ovvero la organizzazione di mezzi e persone che operavano nel contesto della ditta < omissis > s.r.l.”, con il dato strutturale proprio dell’associazione criminosa prevista dal citato art. 416 del codice sostanziale;
– da vizio della motivazione, la ritenuta partecipazione dell’imputato de quo alla consorteria delinquenziale di cui trattasi essendo stata affermata su base meramente congetturale, alla stregua di pretesi comportamenti anti-doverosi del F. che, ove pure sussistenti, comunque di per sé non varrebbero a far ritenere assolto l’onere probatorio imposto dalI’adozione di una declaratoria di colpevolezza;
– da profili di contraddittorietà, ravvisabili nel passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si dà atto del sostanziale disinteresse del F. rispetto ad alcune pretese segnalazioni di disservizi, come tale non compatibile con il ritenuto inserimento organico del prevenuto in ambito associativo (incompatibilità sussistente anche alla luce dell’originariamente ipotizzato reato di corruzione propria a carico del ricorrente, posto che, nella logica associativa, “la remunerazione consegue alla partecipazione all’ente criminoso”).
7.11 Il sesto motivo d’impugnazione denuncia la violazione dell’art. 15 cod. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto la sussistenza del concorso formale fra i tre reati oggetto del capo d’accusa sub V) – ossia quelli di cui agli artt. 323, 361 e 480 cod. pen. – laddove gli stessi, sulla scorta della disamina della struttura loro propria, si pongono in rapporto di specialità reciproca, dovendo individuarsi la norma prevalente in quella di cui al succitato art. 323, “in quanto, pur essendo caratterizzata da una condotta generica, essa contiene un maggior numero di elementi specializzanti (il nesso causale, l’evento e la natura intenzionale del dolo) ed è più severamente punita rispetto alle altre due disposizioni”.
7.12 Altra violazione di legge è posta a fondamento del settimo motivo del ricorso, per non esser stata dichiarata la prescrizione del reato di abuso d’ufficio, in uno con la mancanza e contraddittorietà della relativa motivazione: ciò perché talune violazioni, di cui si sarebbe reso responsabile il F., risultano in realtà antecedenti alla data del 24 aprile 2007, individuata dalla stessa Corte come spartiacque ai fini dell’appIicazione della causa estintiva in esame, per come emerge dalla diligente ricostruzione compiuta dai primi giudici; ovvero perché del tutto illogica risulta la motivazione, in forza della quale altre violazioni sono state collocate in epoca successiva alla data anzidetta, pur in difetto di significativi elementi di prova, talora circa la stessa sussistenza oggettiva della condotta.
7.13 L’ottava doglianza concerne il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, quanto alla consapevolezza, da parte del F., “delle malpratiche di < omissis > per la costante presenza […] nel cimitero di Mirteto”; alla “condotta ingannatoria che F. avrebbe impiegato nei confronti dei dirigenti R. e T.”; al “ruolo dell’impiegato F. come strumento di < omissis >”.
7.14 Il nono motivo di censura lamenta violazione di legge, relativamente all’aumento di pena afferente al reato satellite di cui all’art. 361 cod. pen., che il giudice distrettuale ha determinato in termini di reclusione, ancorché l’apparato edittale della fattispecie incriminatrice contempli la sola pena pecuniaria della multa.
7.15 Anche I’ultimo profilo di doglianza verte sul trattamento sanzionatorio dell’imputato, a tale riguardo eccependosi, ai sensi della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen., la “assoluta mancanza di motivazione sulla commisurazione della pena” inerente al reato di cui all’art. 416 cpv. cod. pen.
8. Tre sono i motivi di censura formalizzati dal difensore di Marco G.
8.1 Il primo di essi, che afferisce all’addebito di peculato di cui al capo Q) della rubrica, denuncia violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale basato la statuizione di condanna a carico del prevenuto sulla sottoscrizione, allo stesso apparentemente riferibile, presente sui verbali di cremazione del 20.11.2004 – pur ritenendo il riferimento al 30 novembre, contenuto in sentenza, frutto di un mero refuso, non esistendo in quella data tali verbali – senza considerare che il G. ha da sempre disconosciuto la firma in questione, che è chiaramente coincidente con tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di cremazione, provenienti, “per sua stessa ammissione e per evidenza estetica, dalla sola mano di Enzo Raffaello P.”. Il che si correla puntualmente con le deposizioni, parimenti ignorate dai giudici di secondo grado, “di chi ha affermato, sotto giuramento, davanti al Tribunale di primo grado, di non aver mai visto il G. al forno crematorio del Mirteto, a Massa”, in linea con le mere funzioni impiegatizie svolte dall’imputato, “che prestava la propria opera professionale in ufficio a Carrara, dove teneva la contabilità […] dei cantieri seguiti da < omissis > s.r.l.”, la sua partecipazione al corso di aggiornamento tenuto dalla società che aveva installato il forno crematorio essendosi limitata alla sola prima lezione, di carattere teorico.
8.2 Le medesime argomentazioni in tema di effettività delle anzidette funzioni impiegatizie, in uno con l’assenza di motivazione sul punto, sono alla base dell’analoga denuncia di violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., relativamente alla statuizione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui alI’art. 411 cod. pen., sub A), in ordine al quale si aggiunge altresì che il già citato P., definito “<<patteggiante>> in primo grado e loquens del procedimento tutto”, non indica affatto il G. fra coloro che si facevano carico di trasportare i sacchi con le salme o i resti mortali dei defunti (anche per via delle cremazioni non ultimate) all’interno del cimitero, né lo colloca “fra coloro che, periodicamente, venivano mandati a controllare e a pulire i locali del forno per il ripetitivo occludersi della griglia, intasata dai resti delle cremazioni, multiple e non compIete”.
8.3 Il terzo ed ultimo motivo, infine, deduce eguale vizio di motivazione anche con riferimento al reato associativo, sia riguardo alla prova della consapevolezza del ricorrente di far parte della consorteria di cui trattasi, sia con riferimento alla sussistenza della stessa struttura organizzativa dell’associazione.
9. L’impugnazione proposta per conto di Maurizio G. consta di sei motivi, i primi tre dei quali ripercorrono, parola per parola, le medesime censure già trattate sopra, sub 5., nell’illustrare il ricorso relativo al C. – quelle, cioè, relative alle dedotte violazioni di legge, in rapporto, rispettivamente, agli artt. 525 cod. proc. pen. e 111 Cost., agli artt. 495 e 507 ed all’art. 496 del codice di rito – ricorso cui, pertanto, può senz’altro farsi rinvio.
9.1 Il quarto motivo attiene, invece, all’errata qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A), C) e H), da inquadrarsi correttamente nella previsione disciplinata dall’ultimo comma dell’art. 411, ovvero dall’art. 412 cod. pen., con conseguente declaratoria di prescrizione, sul punto Iamentandosi, in aggiunta alla dedotta violazione di legge, anche l’assenza di motivazione.
9.2 Il quinto motivo – anche in questo caso incentrato sulla denunciata violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. – investe le imputazioni di peculato ed associazione per delinquere, sub Q) e X): quanto alla prima, per l’insufficienza della mera veste, valorizzata in senso accusatorio, di dipendente della < omissis > propria del G., che, proprio perché tale, “percepiva uno stipendio mensile fisso e svincolato da eventuali `guadagni’ sia leciti e o illeciti che ne fossero derivati” per la società, essendo comunque del tutto carente anche l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame, asseritamente sotto forma di dolo specifico; quanto alla seconda, per la denunciata assenza di qualsivoglia prova indicativa del ruolo organico che il G. avrebbe avuto all’interno dell’ipotizzato sodalizio criminale, ove mai esistente, il prevenuto non essendo mai stato addetto al forno crematorio, atteso che egli “ebbe solo a seguire il corso di formazione di due giorni per ordine del proprio datore di lavoro”, senza aver mai “effettuato cremazioni multiple, o violato norme di legge, o sottoscritto e riempito registri di cremazione”.
9.3 Eguali violazioni sono infine dedotte anche con il sesto motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale in difetto di adeguata argomentazione, come invece richiesto ex lege, malgrado la “specifica, dettagliata e motivata richiesta […] ribadita con l’atto di appello”, peraltro trascurando indebitamente il corretto comportamento processuale tenuto dal prevenuto.
10. Anche il ricorso presentato nell’interesse di Enrico P. si articola in sei motivi di censura.
10.1 La prima doglianza, <i>ex</i> art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., ha ad oggetto la eccepita nullità della sentenza impugnata, posto che il relativo dispositivo si limita a dar conto della disposta condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, ma non riporta affatto la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto, a nulla rilevando che la sua posizione sia trattata nel corpo della motivazione della pronuncia, stante la sicura prevalenza del dispositivo, neppure emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, per via del carattere essenziale della carenza che si assume qui sussistente.
10.2 Il secondo profilo di critica, nascente dalla mancata acquisizione della memoria ex art. 121 del codice di rito, di cui all’ordinanza 27.03.2015 della Corte distrettuale – provvedimento contestualmente impugnato, ai sensi dell’art. 586 dello stesso codice – ripercorre le medesime argomentazioni in punto di nullità della sentenza, oggetto del secondo motivo del ricorso presentato dal coimputato A. ed in precedenza illustrato sub 4.2, cui pertanto si rimanda, onde evitare superflue ripetizioni.
10.3 Il terzo motivo, ex art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., investe la “manifesta illogicità della motivazione di appello sulla prova logica, introdotta in giudizio per la prima volta a carico dell’odierno ricorrente, fondante il convincimento di colpevolezza del P., la cui tesi difensiva viene smentita sulla base di ragionamenti logici errati e non conferenti” – poiché privi di qualsivoglia valenza ai fini della prova della colpevolezza del prevenuto, giusta la disamina che di essi viene svolta – desumibili sia dal testo della stessa sentenza che dagli atti del processo, a tal fine allegati al ricorso.
10.4 Il vizio di motivazione, sotto forma di mancanza della stessa, è altresì alla base della quarta doglianza svolta dal ricorrente, che concerne la “mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e n. 6 c.p., in regime di concorso tra loro e di prevalenza sulle contestate aggravanti”, stante il vero e proprio travisamento del thema decidendum operato dal giudice distrettuale, che, prendendo in esame cumulativamente i motivi di appello degli imputati concernenti il diniego delle attenuanti da parte del Tribunale, si è soffermato sulla sola problematica relativa alle generiche, già concesse all’odierno ricorrente all’esito del primo grado di giudizio, senza esaminare le specifiche questioni dallo stesso poste e per le quali lo stesso p.m., limitatamente alla concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., si era a suo tempo espresso favorevolmente.
10.5 Il quinto motivo di ricorso attiene, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., alla mancata applicazione della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza qui impugnata, per le ragioni esposte nella già citata memoria  ex art. 121 cod. proc. pen., cui – come detto – la Corte malamente non avrebbe dato ingresso, incorrendo quindi nell’ulteriore errore di diritto denunciato nella presente sede. Non senza aggiungere come, in ogni caso – ciò costituendo oggetto del sesto ed ultimo profilo di censura – la prescrizione deve dirsi ad oggi ampiamente maturata, essendosi concretizzata tale causa estintiva, pur a seguire il contestato criterio di conteggio seguito dalla Corte ligure, il 28.03.2015.
11. Il 15 giugno u.s. è stata depositata in cancelleria memoria a firma del patrono del comune di Massa.
Con riferimento alla veste di responsabile civile propria del detto Ente, il difensore assume i’irrilevanza del primo motivo del ricorso proposto dalle parti civili, poiché, essendo basato sulla problematica relativa al “rapporto di immedesimazione organica tra il fatto del dipendente e le funzioni pubbiiche”, esso non affronta in alcun modo il tema concernente il “nesso che deve sussistere tra il fatto di reato e le mansioni del dipendente”, ossia giusto il punto alla stregua del quale il Tribunale ha motivato la mancata condanna del comune, fatto proprio anche dalla Corte d’appello, al di là dell’estensione della condanna pronunciata nei confronti del dipendente F.. Mentre, quanto al secondo motivo del ricorso medesimo, con cui si lamenta l’assenza di una reale indagine circa “l’effettiva vigilanza esercitata dagli organi dell’amministrazione”, si rileva il carattere eccentrico della doglianza, non potendo l’Ente essere chiamato nel presente processo “a rispondere di ‘fatti propri’, ma solo di fatti del dipendente accusato”; ciò al di là della pur eccepita violazione del “principio deIl’autosufficienza del ricorso”, stante la mancata allegazione nella loro integrità delle prove dichiarative di cui risultano virgolettati meri estratti, per di più provenienti dalla sintesi operata dal giudice territoriale.
La seconda parte della memoria è dedicata allo svolgimento di argomentazioni a supporto della richiesta di esclusione del comune medesimo quale responsabile civile, già a suo tempo formulata nel rispetto dei termini di cui a|I’art. 491 del codice di rito. Vale a dire:
> per la mancata allegazione, a sostegno di talune domande di costituzione di parte civile, del|’esistenza di un fatto di reato – ossia della effettiva dispersione delle ceneri del singolo congiunto, ovvero della effettiva presenza dei resti del congiunto nei materiali rinvenuti, definiti genericamente di provenienza umana ed indicati a livello quantitativo – bensì solo del dubbio circa I’esistenza di un illecito penalmente rilevante;
> per la mancata allegazione della ragioni a sostegno delle domande di costituzione di parte civile in ordine al reato previsto e punito dall’art. 416 cod. pen.;
> per la mancata notifica al Comune dell’atto di citazione ad opera delle parti civili – fra cui quelle ricorrenti – che hanno deciso “di costituirsi direttamente nei suoi confronti in udienza”, innanzi al Tribunale;
> per la conseguente violazione del combinato disposto degli art. 154 cod. proc. pen. e 144 – 145 cod. proc. civ., in tema di modalità della notifica dell’atto di citazione del responsabile civile, come pure dell’art. 86 del codice di rito, in tal modo non essendo stato consentito all’Ente di interloquire in ordine ad un mezzo di prova – l’esaurimento delle operazioni peritali nel corso deIl’udienza preliminare – fonte di risultanze utilizzabili ai fini dell’accertamento della colpevolezza degli imputati;
> per l’estraneità delle parti civili ricorrenti a quelle contemplate dall’ordinanza 16.02.2011, con cui il Tribunale ebbe a suo tempo ad autorizzare “l’estensione delle domande già svolte” da quelle ivi indicate;
> per il non consentito cumulo della veste di responsabile civile e di parte civile in capo al comune di Massa, in effetti costituitosi previamente parte civile nei confronti degli imputati raggiunti dall’accusa di cui aII’art. 416 cod. pen., mentre il F. risulta del tutto estraneo agli addebiti formulati ai sensi dell’art. 411 cod. pen., per i quali i parenti dei defunti sono stati ammessi quali parti civili.
Fermo quanto sopra, si assume inoltre dal difensore istante non essere ipotizzabile la responsabilità sul piano civile dell’Ente territoriale, per via della finalità strettamente personale perseguita dal dipendente infedele, con conseguente interruzione del rapporto organico con il Comune datore di lavoro; per non essere il Comune medesimo soggetto obbligato a norma delle leggi civili – come recita l’art. 185 cod. pen. – in ragione della convenzione stipulata tra il Comune e la società Massa Servizi, con cui quest’ultima si faceva carico, dietro corrispettivo, della custodia del cimitero; per non essere stata fornita prova della sussistenza di danno risarcibile in capo alle singole parti civili.
Infine, la terza ed ultima parte della memoria attiene alla rivendicazione del danno subito dal comune di Massa quale parte civile.
12. Apposita memoria, ex art. 121 cod. proc. pen., è stata depositata anche nell’interesse di Roberta C., parte civile non ricorrente.
Si assume con lagstessa che, alla luce della condanna (da essa disposta) del F., la Corte ligure, nel negare, in relazione al reato di abuso d’ufficio, la sussistenza di danno in capo alle parti civili diverse dal comune di Massa, “ha completamente ignorato la distinzione ormai acquisita fra persona offesa e danneggiato dal reato, anche in via mediata ed indiretta”, conformemente alla ormai consolidata elaborazione della giurisprudenza, di cui sono riportate ampie citazioni. Principio, quello testé enunciato, valido anche con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., in ordine alla quale si rappresenta, conclusivamente, come “la condotta dell’associato F. abbia costituito una <<precondizione>> se non addirittura una causa efficiente dei danni subiti dalla parte civile C. Roberta e dalle parti civili in genere, in quanto l’assoluta mancanza di controllo del predetto sull’operato di < omissis >, cui era tenuto in funzione del ruolo, sia formale che sostanziale, da lui ricoperto, consentì la continuazione della gestione criminale dei servizi cimiteriali come accertato in entrambi i gradi di giudizio”. Ed a tale riguardo, assume l’estensore della memoria, con considerazioni la cui valenza è esplicitamente estesa anche al|’addebito ex art. 323 cod. pen., come il F., “dato e non concesso che non abbia avuto un’investitura formale, abbia concretamente ed effettivamente svolto funzioni di responsabile dei servizi cimiteriali, esercitando di fatto le funzioni tipiche del pubblico ufficiale addetto a compiti <i>latu sensu</i> di polizia mortuaria e assumendo cosi de facto una posizione di garanzia nei confronti della collettività dei fruenti i servizi cimiteriali coi relativi obblighi di controllo ed intervento e con le relative responsabilità”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibili sono i ricorsi formalizzati ne|l’interesse del C., del D., del D., del G. e del G. per le ragioni di seguito indicate, donde le conseguenti statuizioni in tema di spese processuali, anche nei confronti delle rispettive parti civili, così come specificate in dispositivo. Con la doverosa puntualizzazione della irrilevanza della prescrizione nel frattempo maturata per talune imputazioni, la rilevata inammissibilità non consentendo  l’instaurazione del rapporto processuale (si veda, da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 12602 del 17.12.2015 – dep. 25.03.2016, che, nel solco di precedenti arresti delle stesse Sezioni Unite, ha puntualizzato, di più, come “L’nammissibilítà del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d’appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso”).
2. Tutte le censure formalizzate dalla difesa del C. sono inficiate da manifesta infondatezza.
2.1 Tanto vale, innanzi tutto, con riferimento alla pretesa violazione dei principi di immutabilità del giudice e, per I’effetto, del giusto processo – di cui, rispettivamente, agli artt. 525 co. 2 cod. proc. pen. e 111 Cost. – dedotta dalla difesa alla stregua della contestata legittimità della disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a seguito del mutamento della composizione del Tribunale di Massa, innanzi al quale il processo era iniziato e le prove oggetto dell’anzidetta rinnovazione si erano formate: ciò per essersi risolta la menzionata rinnovazione nella mera conferma delle dichiarazioni pregresse, al palese scopo, “pervicacemente” perseguito, di “chiudere l’iter processuale in tempi rapidissimi” e tuttavia – giusta la tesi sostenuta – in spregio a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 2/99, ric. IANNASSO, secondo cui, in accordo con i precedenti interventi in materia del giudice delle leggi, “Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti”. Principio – si osserva conclusivamente – che avrebbe tratto nuovo ed ulteriore supporto dalla riforma dell’art. 111 della Carta Fondamentale, con la c.d. costituzionalizzazione del “giusto processo”.
Giova premettere che, essendo fuori discussione il dato oggettivo della disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ciò che la difesa lamenta, a ben vedere, inerisce alle modalità di espletamento della prova, che avrebbero nella sostanza aggirato il divieto di lettura sancito dal capoverso dell’art. 511 del codice di rito, che costituisce pertanto la reale norma oggetto della supposta violazione in cui sarebbero incorsi il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi.
A tale proposito, va quindi dato atto di un ulteriore e basilare dato documentale, opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale sulla scorta della disamina dei verbali d’udienza: ossia – come leggesi, appunto, nella impugnata sentenza – che, “se è vero che ai testimoni riconvocati è stata posta innanzitutto la domanda se intendessero confermare quanto già dichiarato al precedente Collegio, è pur vero che per ogni deposizione le parti sono state interpellate dal Tribunale sull’eventuale volontà di porre domande dirette. Solo i difensori di C. e G. ogni volta hanno ostinatamente ribadito di non voler formulare domande, non condividendo le modalità con le quali il Tribunale stava procedendo”.
Ciò posto, del tutto corretta è la decisione adottata dalla Corte d’appello di Genova, cui la questione in esame era stata a sua volta sottoposta, in quanto pienamente in linea con il consolidato orientamento espresso da questo giudice di legittimità.
E’ lo stesso atto d’impugnazione di cui trattasi a rammentare che già dal 1994, con sentenza n. 17, la Corte Costituzionale ebbe ad affermare la piena legittimità della presenza in seno al fascicolo per il dibattimento delle prove assunte da giudice diverso da quello poi succedutosi e chiamato alla decisione del processo, atteso che il contenuto di detto fascicolo “non è cristallizzato in quello indicato nell’art. 431 del codice, ma è soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dlbattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta”.
Pienamente coerente con siffatta premessa, nonché con il puntuale coordinamento del relativo principio con il disposto dell’art. 511 del codice di rito, quale operato dalla pure citata sentenza IANNASSO, è, dunque, la posizione assunta da questa Corte, laddove ha statuito, fin da epoca ormai risalente, che “Il principio per il quale – nel caso di mutamento della composizione dell’organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti – non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo” (così Cass. Sez. 1, sent. n. 41095 del 21.09.2004, Rv. 230624, massima ripresa nei medesimi termini anche da Sez. 3, sent. n. 50299 del 18.09.2014, Rv. 261387, nonché da Sez. 5, sent. n. 52229 delI’11.11.2014, Rv. 262122; adde anche Sez. 5, sent. n. 21710 del 26.03.2009, Rv. 243894).
In tal modo, infatti, il principio della immutabilità del giudice risulta puntualmente rispettato, da tanto discendendo il pieno e legittimo utilizzo anche dei verbali che, altrettanto legittimamente, hanno continuato a far parte del fascicolo per il dibattimento per le ragioni già espresse ed alle quali può senza meno farsi rinvio, per evitare superflue ripetizioni. Con la puntualizzazione che la rinnovazione deIl’istruttoria dibattimentale che si atteggi concretamente mediante modalità quali quelle descritte nella massima sopra riprodotta – pienamente sovrapponibili a quelle seguite dal Tribunale di Massa – si conforma al disposto deII’art. 511 del codice di rito, a proposito della necessità del previo esame del soggetto già escusso dal precedente giudice, in difetto di consenso delle parti interessate, senza essere in alcun modo lesiva delle prerogative della difesa, alla quale ultima, avendo già partecipato alla pregressa escussione, è lasciato pieno spazio di chiedere chiarimenti e di formulare nuove domande e/o contestazioni al soggetto medesimo. Essendo di tutta evidenza che non può in alcun modo ricadere sulla legittima formazione del convincimento del giudice la scelta difensiva di non porre alcuna domanda al soggetto, per via dell’erronea supposizione della non conformità a legge di siffatto modus procedendi, scelta peraltro dimentica del fatto che le modalità di svolgimento dell’esame sono rimesse alle parti, salvo solo il rispetto delle regole generali fissate dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. per ciò che concerne la deposizione testimoniale.
2.2 Egualmente inficiata da manifesta infondatezza è la seconda doglianza che – come detto – lamenta la violazione degli artt. 495 e ss. e 507 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Massa, sempre in occasione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui sopra, disposto l’ammissione di mezzi istruttori di cui pure ll p.m. non aveva sollecitato la riassunzione, risultando per effetto indebita l’utilizzazione delle relative risultanze.
L’assunto è intrinsecamente contraddittorio.
E’ la stessa difesa – correttamente – a sottolineare di fatto che l’opposizione all’utilizzabilità de plano delle prove precedentemente assunte può provenire da una qualsiasi delle parti processuali e non solo da quella che ne ha richiesto l’acquisizione (si veda, a supporto, anche l’art. 6 della C.E.D.U., giusta l’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo). A maggior ragione, pertanto, la posizione manifestata dal p.m. d’udienza – di cui, ancora una volta, dà atto implicitamente il ricorso in esame – nel senso della possibilità della lettura d’ufficìo delle deposizioni precedentemente assunte, non può che essere intesa come manifestazione implicita dell’interesse del rappresentante dell’accusa al concreto utilizzo di tali dichiarazioni e, quindi – se pur in subordine – alla rinnovazione del dibattimento, palesato del resto sia dall’assenza di obiezioni all’ordinanza ammissiva delle prove da parte del Tribunale, sia dalla citazione dei testi effettuata per l’udienza indicata dal Collegio. Non senza osservare, conclusivamente, che la pretesa lnutilizzabilità discenderebbe qui non già dalla sussistenza del vizio di cui all’art. 191 del codice di rito, bensì dal mancato rispetto delle forme procedurali, essendosi pertanto in presenza di una nullità da ritenersi comunque sanata, per via del difetto di sua tempestiva deduzione, atteso che la ricordata assenza di obiezioni avverso l’ordinanza ammissiva del Tribunale ha accomunato sia il p.m. d’udienza che le difese.
2.3 Ancor più evidente, ínfine, è la palese inconsistenza della terza violazione di legge denunciata dalla difesa, concernente l’indeblta inversione dell’ordine di assunzione delle prove: trattasi, infatti, di mera irregolarità, non assistita da alcuna sanzione processuale, giusta l’orientamento – anche in questo caso consolidato – della giurisprudenza di legittimità, che pone l’accento sul principio di tassatività delle nullità (cfr., esattamente in termini, Cass. Sez. 6, sent. n. 9072 del 22.10.2009 – dep. 06.03.2010, Rv. 246169, nonché Sez. 2, sent. n. 5914 del 25.01.2011, Rv. 249362).
3. Va ora delibato, per fin troppo chiare ragioni di economia ed organicità della motivazione, il ricorso del G.: infatti, i primi tre motivi di doglianza, quali a suo tempo illustrati, ripercorrono pedissequamente le medesime argomentazioni già prese in esame nella disamina della posizione del C., per cui valgono in proposito le considerazioni che si sono spese nel paragrafo precedente, onde dar conto della loro manifesta infondatezza.
3.1 Identico vizio inficia anche il quarto motivo del ricorso in esame, incentrato sulla errata qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai sensi dell’art. 411 cod. pen., con riferimento aIl’ipotesi aggravata di cui al capoverso della norma, avendo natura di mero corollario la pur dedotta assenza di motivazione sul punto.
I fatti in questione sono quelli descritti nelle imputazioni di cui ai capi A), C) e H) della rubrica, elevate nei confronti del G. e di altri, aventi ad oggetto:
– il primo, la sottrazione e dispersione di “circa 3.350 kg. di ceneri relative ad un numero imprecisato (almeno 500) di salme e resti mortali non identificati oggetto di cremazione presso il forno ubicato nel suddetto cimitero” – ossia quello del Mirteto di Massa – nonché la sottrazione delle salme e dei resti mortali dei dieci defunti ivi indicati, successivamente rinvenuti, “le salme all’interno della cella frigorifera ubicata nel cimitero del Mirteto ed i resti mortali accatastati in un locale del medesimo cimitero“, quanto a quest’ultimi essendo state consegnate ai prossimi congiunti le ceneri provenienti da altre indistinte operazioni di cremazione;
– il secondo, la sottrazione dei “resti mortali, destinati alla cremazione, di C. Patrizia (poi rinvenuti occultati in un locale del cimitero)“, anche in questo caso essendosi fatto luogo alla consegna ai parenti delle ceneri appartenenti ad altri e non identificati soggetti;
– il terzo, la sottrazione di “un numero imprecisato di parti di resti mortali non identificati“, posta in essere, in particolare, in occasione della esumazione periodica delle salme interrate nel cimitero del Mirteto, allorché, stante il mancato completamento del processo di mineralizzazione delle salme, “separavano la parte centrale del corpo omissis dagli arti e dal capo, inserendo nella cassetta destinata all’ossario solamente le ossa degli arti e del capo e riponendo le rimanenze (cassa toracica) in sacchi di plastica poi gettati nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti cimiteriali”.
Tali essendo i fatti, del tutto eccentrica è la tesi difensiva che li vorrebbe ricondurre in seno all’ipotesi contemplata dall’ultimo comma del medesimo art. 411 cod. pen., secondo cui “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911″, con conseguente prescrizione dei reati di cui trattasi.
La specifica figura di reato appena descritta è stata introdotta nel testo dell’art. 411 cod. pen. dalla legge n. 130 del 2001, con cui è stata disciplinata la materia della cremazione e dispersione delle ceneri, al fine di rimuovere gli ostacoli per la diffusione della pratica della cremazione, propugnata dal legislatore anche al fine di agevolare la soluzione del problema della carenza di spazio nei cimiteri.
Con detto provvedimento legislativo è stata quindi legalizzata, subordinatamente all’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile su espressa volontà del defunto o dei suoi familiari, nel rispetto delle modalità appositamente previste, la dispersione delle ceneri, in precedenza configurata comunque come reato. Il che dà ragione della valenza penale, ancorché diversamente graduata rispetto alla fattispecie base prevista dallo stesso art. 411, attribuita alle ipotesi di dispersione effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto, ovvero, a monte, eseguita in difetto di autorizzazione da parte del pubblico ufficiale preposto.
Non vi è pertanto necessità di spendere soverchie considerazioni, tanto è evidente la radicale diversità della condotta sanzionata dall’ultimo comma dell’art. 411 cod. pen. rispetto a quella oggetto delle contestazioni mosse – nei termini che si sono in precedenza riprodotti – nei confronti (tra gli altri) del G.,  contestazioni correttamente elevate ai sensi dei primi due commi del detto articolo.
3.2 Non meno palese è l’inconsistenza dell’ulteriore tentativo di inquadramento dei già descritti fatti all’interno della previsione dell’art. 412 cod. pen., che sanziona – in misura sensibilmente inferiore a quanto stabilito dall’art. 411 cod. pen., donde sempre la sussistenza della causa estintiva invocata dalla difesa – l’occultamento del cadavere o di parte di esso, ovvero il nascondimento delle ceneri relative.
Nel caso di entrambi i reati de quibus si è in presenza del nascondimento del cadavere. Sennonché consolidato e risalente è l’insegnamento giurisprudenziale, per cui “Il reato di cui all’art. 411 cod. pen. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui aIl’art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 27290 del 06.05.2004, Rv. 229061, cui adde, in senso conforme e di recente, Cass. Sez. 1, sent. n. 32038 del 10.06.2013, RV. 256452 e n. 36465 del 26.09.2011, Rv. 250813). Essendo appena il caso di osservare che la puntualizzazione finale contenuta nella massima riprodotta, relativamente alle modalità di nascondimento adottate, da valutarsi con giudizio ex ante, non lascia spazio a dubbi di sorta circa il carattere tendenzialmente permanente del nascondimento delle salme e dei resti mortali per cui è processo, del resto mai messa in discussione con il proposto ricorso.
3.3 Eguale valutazione d’inammissibilità s’impone anche in relazione ai vizi (di motivazione e per violazione di legge) denunciati con riferimento alla disposta condanna del G. per i reati di peculato (limitatamente agli episodi del 15 dicembre 2004, 3 e 12 maggio 2005) e di associazione per delinquere, nella veste di partecipe, di cui, rispettivamente ai capi Q) e X) della rubrica.
Totalmente generico e, insieme, manifestamente infondato è l’assunto per cui il G., in quanto dipendente della < omissis >, non avrebbe potuto logicamente porre in essere, ovvero concorrere alla consumazione del reato previsto e punito dall’art. 314 cod. pen., in quanto indifferente ad eventuali guadagni illeciti che ne fossero scaturiti a beneficio della società, limitandosi egli a percepire il proprio stipendio. Né muta il giudizio, spostando la disamina – nel solco dell’impostazione del proposto ricorso – sul solo elemento soggettivo del reato di peculato: in proposito è infatti sufficiente constatare, alla luce della mera enunciazione in cui si è risolta la doglianza difensiva, che, al di là della palese erroneità della configurazione dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 314 cod. pen. in termini di dolo specifico, la condotta ascritta al G. è in concorso con A., che, stante la sua veste di amministratore e legale rappresentante della < omissis >, esplicitata nello stesso capo d’accusa in questione, emerge all’evidenza come dominus e principale interessato alle ovvie implicazioni economiche che s’inseriscono nel ben più vasto scenario illecito tratteggiato proprio dal succitato A. ed agevolmente desumibile già sulla base della mera lettura delle imputazioni ulteriori.
Egualmente generica è la censura che investe la ritenuta partecipazione del G. all’associazione di cui al capo X), posto che essa consiste nella sbrigativa elencazione degli elementi costitutivi che astrattamente integrano il reato di cui a|l’art. 416 cod. pen., nonché nell’assiomatica negazione di qualsivoglia implicazione dell’imputato.
3.4 Infine, quanto alla doglianza in tema di mancata concessione del beneficio delle attenuanti generiche, va osservato che la Corte ligure ha dato conto della propria decisione, rappresentando l’insussistenza di elementi concreti, suscettibili di essere favorevolmente apprezzati, non essendo all’uopo sufficiente il mero stato d’incensuratezza, affermazione che, al di là della posteriorità della data di cessazione della permanenza del reato associativo rispetto alla modifica dell’art. 62 <i>bis</i> cod. pen., non può che essere apprezzata alla luce di quanto pure osservato dalla Corte, ancorché in tema di trattamento sanzionatorio, a proposito “della inusitata gravità delle molteplici condotte illecite, del lungo arco temporale in cui le più gravi si sono protratte, della profondità delle <<ferite>> inferte alle persone offese – i parenti dei defunti, ai quali è stato imposto di rivivere drammaticamente e perennemente il lutto subito, ed il Comune di Massa, la cui immagine di presenza accanto al cittadino e di efficienza è stata significativamente compromessa”; non senza rilevare, sintomaticamente, come nessuno degli attuali ricorrenti sia stato reputato meritevole delle attenuanti generiche, se si fa eccezione, coerentemente, del P., la cui posizione è affatto particolare, essendo risultato coinvolto in un unico episodio e del tutto estraneo alle dinamiche associative e di sistema che connotano la presente vicenda processuale.
In definitiva, si è in presenza di una motivazione congrua e lineare, come tale non censurabile nella presente sede di legittimità, tanto meno sulla scorta di una mera denuncia di difetto di motivazione, per essere la modifica dell’art. 62 bis c.p. successiva ai fatti oggetto di giudizio (affermazione, come detto, neppure veritiera in toto).
4. Anche i coincidenti ricorsi relativi al D. ed al D. non sfuggono ad una preliminare verifica di ammissibilità.
Tanto vale, innanzi tutto, con riferimento al primo motivo di doglianza, come detto inerente al preteso vizio di motivazione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, nel confermare la statuizione di condanna a carico dei due imputati, quanto al reato di concorso in sottrazione e dispersione di cadavere, sub A).
Evidente, invero, è la indebita sintesi delle ragioni a base della declaratoria di colpevolezza degli odierni ricorrenti, compiuta dai due atti d’impugnazione mediante la mera riproduzione di una frase tratta dalla sentenza impugnata, omettendo di considerare gli ulteriori passaggi della sentenza medesima della Corte territoriale che, peraltro, si salda con quella del primo giudice, in parte qua pienamente convergente, l’una e l’altra dando quindi atto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dall’originario coimputato P.; dei formidabili elementi di riscontro offerti dai filmati acquisiti che documentano – pur ovviamente nei limiti delle occasioni cui si riferiscono – la presenza degli imputati nei locali del forno crematorio e la loro partecipazione alle operazioni di cremazione multipla; ancora, degli esiti dei verbali di sopralluogo compiuti dai Carabinieri e dei sequestri operati (nonché delle dichiarazioni rese dal coimputato G., queste ultime evidenziate, in particolare, alle pagg. 17-18 della sola sentenza del Tribunale).
Per quanto il conseguente difetto di un reale confronto dei due ricorsi con la reale motivazione alla base dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati sia sufficiente a dar conto della inammissibilità della censura in esame, osserva comunque la Corte che la confutazione della condanna è affidata ad una sola argomentazione che, al di là della sua parzialità, costituisce motivo non consentito per una pluralità di ragioni: perché valorizza frasi che si assumono provenire dal P., a proposito della mancata percezione dei reati commessi con la loro condotta da parte di taluni imprecisati correi, indebitamente estrapolandole dalla totalità delle sue dichiarazioni; perché esse esprimono un punto di vista strettamente soggettivo del propalante; perché concernono – si ripete – soggetti non individuati, rivestendo per ciò solo valenza del tutto generica; perché si basano, da ultimo ed in ogni caso, su una non ammissibile ignorantia iuris, peraltro in patente contrasto con le pacifiche circostanze oggettive valorizzate dai giudici di merito, a proposito della effettuazione di cremazioni multiple, seguite poi dalla cinica consegna delle ceneri del singolo defunto ai familiari, oggetto di trattamenti vessatori e di veri e propri abusi, onde impedire che si rendessero conto delle pratiche seguite nel corso delle operazioni in questione, per non dire dell’accumulo di ceneri e resti umani indistintamente in sacchi, poi gettati ed affastellati in un locale sotterraneo del cimitero del Mirteto di Massa.
Palese, infine, è l’assoluta genericità che connota ed inficia il secondo vizio di motivazione dedotto, circa la consapevole partecipazione dei due ricorrenti all’associazione di cui al capo X) della rubrica, poiché si è in presenza di una doglianza che, di fatto, si esaurisce nella sua sola enunciazione, in quanto accompagnata unicamente dall’affermazione dell’assenza di prove in proposito, in palese violazione del chiaro disposto dell’art. 581 lett. c) del codice di rito.
5. I tre motivi in cui si articola l’impugnazìone formalizzata nell’interesse del G. sono parimenti inficiati da inammissibilità.
5.1 Il primo di essi – come già anticipato nella precedente parte espositiva del RITENUTO IN FATTO – investe il reato previsto e punito dall’art. 314 cod. pen., elevato a carico dell’A., del G. e, appunto, del prevenuto, per aver indebitamente impiegato il combustibile necessario per l’alimentazione del forno crematorio, senza che le relative operazioni – qui inerenti esclusivamente a salme provenienti da altri comuni e per ciascuna delle quali la < omissis > doveva quindi corrispondere all’Ente comunale una somma predeterminata – venissero annotate nell’apposito registro: donde altresì la mancata corresponsione del detto importo, cui si riferisce la correlata imputazione di truffa, oggetto del capo P) della rubrica, che esprime la finalità ultima perseguita dai soggetti agenti (riguardo a detta imputazione, il G. ha beneficiato in primo grado di declaratoria di prescrizione, “limitatamente ai fatti commessi fino al 24.01.2006“, pur in assenza della conseguente parziale condanna – in proposito vi è contrasto fra dispositivo e motivazione, nel senso apparente di prescrizione integrale, comunque dichiarata dalla Corte d’appello per la parte residua – e sul punto vi è stata acquiescenza da parte dell’ìmputato).
A fronte di una convergente condanna – ancorché nei limiti fissati dalla Corte distrettuale, che l’ha circoscritta ai soli fatti in data 20.11.2004 – basata sulle dichiarazioni provenienti dal P. e sulla circostanza dell’oggettiva sottoscrizione, da parte dell’imputato, dei verbali di cremazione recanti la indicata data del 20.11.2004, essendo il G. a tanto legittimato dall’avvenuta frequentazione – il solo, unitamente al P. ed al G. – dell’apposito corso per l’utilizzo del forno crematorio, l’impugnazione proposta assume essere detta motivazione (oltre che carente di risposta alla eccepita insussistenza della qualità di incaricato di pubblico servizio) viziata dall’omessa considerazione delle dichiarazioni dello stesso G., a proposito della mancata sottoscrizione di verbali di cremazione di sorta, come pure in ordine al carattere limitato, e comunque esclusivamente formale, dell’avvenuta frequentazione del detto corso, dichiarazioni confortate dalle mansioni meramente impiegatizie svolte dallo stesso G., come confermato dall’istruttoria dibattimentale.
Sennonché il punto relativo alla pretesa falsità della firma, già sollevato innanzi al Tribunale e dallo stesso di fatto disatteso (a pag. 18 della sentenza di primo grado si dà atto, inoltre, della parzialità dell’assunto dell’imputato, non abbracciando esso tre sottoscrizioni di verbali di cremazione), è del tutto estraneo al tenore del successivo atto di appello, in cui si fa leva sulla disamina delle dichiarazioni del P., che non sarebbero significative nei riguardi dell’imputato, in ordine a detto capo d’accusa; sulle ricordate mansioni impiegatizie dell’odierno ricorrente; sul pure accennato difetto della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo allo stesso e, da ultimo, sul difetto dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 314 cod. pen.: ne consegue che l’accertamento sul punto che qui interessa, involgente accertamenti di fatto, non può inopinatamente esser posto in discussione in sede di legittimità, nel solco di una consolidata e risalente giurisprudenza: “Non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione argomenti sul quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare per non essere stati i relativi temi di indagine devoluti alla sua cognizione. (Nella specie il tema di indagine atteneva alla pretesa incompatibilità tra dolo diretto e stato di ubriachezza ed agli effetti prodotti da quest’ultima condizione sulI’elemento psicologico del reato).” (così Cass. Sez. 1, sent. n. 2176 del 20.12.1993 – dep. 21.02.1994, Rv. 196414; conf., di recente, sez. 5, sent. n. 28514 del 23.04.2013, Rv. 255577).
Logico corollario di quanto precede è la sicura legittimità della valorizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice di merito, del dato di prova sopra illustrato.
Manifestamente infondata, invece, è la contestazione circa la qualità di incaricato di pubblico servizio, per la quale, trattandosi tipicamente di violazione di legge, non è in alcun modo conferente l’eventuale vizio motivazionale, dovendosi unicamente accertare la sussistenza o insussistenza della violazione dedotta, nel caso di specie la titolarità o meno della qualità anzidetta.
Ebbene, è risalente e consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che “All’operatore obitoriale deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, seppur privo di poteri autoritativi, svolge un ‘attività regolata da norme di diritto pubblico, non limitata a semplici mansioni d’ordine o a compiti meramente manuali, ma concernente, oltre all’esame e al trasporto della salma, anche la raccolta e l’inventario degli oggetti rinvenuti, la redazione di una relazione, il controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di polizia moituaria” (così Cass. Sez. 6, sent. n. 24075 del 07.05.2003, Rv. 226082; conf. Sez. 6, sent. n. 21335 del 26.02.2007, Rv. 236626, nonché sent. n. 27933 del 23.04.2008, Rv. 241315 e sent. n. 32369 del 09.06.2009, Rv. 245192. Con la precisazione ulteriore – per quanto occorrer possa, in ragione della diversità delle mansioni ordinarie del G., che “In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A.” (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 34489 del 30.01.2013, Rv. 256129 e n. 34490 del 12.03.2013, Rv. 255799), a diversa soluzione dovendosi pervenire solo in presenza di possesso, da parte del soggetto qualificato, derivante da evento fortuito (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 18606 del 06.12.2012 – dep. 24.04.2013, Rv. 256471), pacificamente da escludersi nella fattispecie.
Per il resto, da un lato, la sentenza impugnata si fa carico di fornire risposta adeguata, scevra da aporie di sorta, alla obiezione difensiva circa il significato della (riconosciuta) partecipazione del G. al corso di formazione di cui si è detto; dall’altro, con riferimento alle dichiarazioni del P., in difetto di un addebito di travisamento della prova – che non risulta in alcun modo formulato – quella proposta dal ricorso in esame è semplicemente una diversa lettura, non conferente nella presente sede, traducendosi in una doglianza che, in quanto attiene al piano del fatto, fuoriesce dal perimetro dei motivi proponibili ai sensi dell’art. 606 del codice di rito.
5.2 Tale ultimo rilievo si attaglia in modo ancor più evidente alla seconda censura difensiva, avente ad oggetto la condanna per il reato di cui all’art. 411 cod. pen., sub A): quì, infatti, la confutazione della relativa statuizione è affidata unicamente alla pretesa assenza di valore indiziante delle dichiarazioni del P. ed alle mansioni impiegatizie asseritamente svolte con carattere di esclusività, nonostante che nella sentenza di primo grado – che, in caso di doppia conforme forma un corpo unico con quella del giudice d’appeIlo, dal punto di vista dell’apparato argomentativo, salva sola l’ipotesi, qui non ricorrente, della sua diversità per la valorizzazione di dati di prova pretermessi dal primo giudice – si rileva che ulteriori nove verbali di cremazione – diversi, cioè, da quelli presi in esame ai fini delI’imputazione di peculato, in quanto recanti la data del 26.11.2004 – portano la firma del G., al pari di documenti di trasporto di salme relativi ad operazioni di cremazione a firma del G., avvenute il 28.02.2005 (cfr. pag. 19 sentenza Tribunale): elementi di prova di cui il ricorso in esame non si occupa affatto, semplicemente ignorandoli.
5.3 Del tutto generica, infine, è la doglianza che investe il reato associativo, nella sostanza consistente nella mera enunciazione della insussistenza della oggettività del reato, come pure della prova della partecipazione alla consorteria del G..
6. La disamina deIl’ampio ricorso proposto nell’interesse dell’A. non può che prendere le mosse dalle questioni preliminari che con esso sono state sollevate.
6.1 La prima di esse è relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Massa, che la difesa dell’imputato ha tempestivamente contestato in favore di quella del Tribunale di Pisa, città ove si sarebbe consumato il primo episodio di peculato, ossia del più grave reato fra quelli oggetto del presente processo, come tale determinante ai fini della corretta individuazione delI’A.G. chiamata ad esercitare la propria giurisdizione, in ossequio ai criteri fissati dall’art. 16 del codice di rito (tutti i fatti di peculato sono invero connotati da pari gravità – da apprezzarsi in astratto, sulla base della sanzione edittale, diversamente da come opinato dal Tribunale: cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 39756 del 05.10.2011, Rv. 251190 – non avendo rilievo la constatazione che solo quelli commessi in Massa sono aggravati dal numero delle persone, ai sensi dell’art. 112 co. 1 n. 1 cod. pen., in ragione del carattere ordinario di tale aggravante, la cui valenza è perciò esclusa, al fine che qui rileva, dal disposto dell’art. 4 del codice di rito).
In punto di fatto, per come emerge con chiarezza dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, la questione discende dall’iliecito accordo raggiunto fra Luciano D.S. – addetto al forno crematorio del cimitero di Pisa, il quale ha autonomamente definito la propria posizione ai sensi deIl’art. 444 cod. proc. pen. – e l’A. – sul punto confesso – in forza del quale il predetto DEL SARTO avrebbe provveduto, così come in effetti fu, ad effettuare cremazioni di resti mortali, trasportati in quel di Pisa da personale deIl'< omissis >, senza far luogo alla relativa annotazione ne|l’apposito registro e dunque senza versare alcunché al Comune pisano, in cambio del corrispettivo di cento euro per singola operazione versatogli dall’A.; il quale, per parte sua, era in tal modo in grado di risparmiare sui costi e così di gestire lucrosamente il servizio per la cremazione delle salme, avuto in appalto anche da comuni diversi da Massa (laddove per i defunti residenti nel comune massese, era l’Ente a corrispondere un compenso forfettario alla < omissis >).
Tanto premesso, si assume dal ricorrente che l’anteriorità del peculato “pisano” rispetto a quello “massese” è dimostrata per tabulas, atteso che la prima cremazione risultante dai relativi verbali sequestrati – ma non da|l’apposito registro tenuto presso il cimitero di Pisa, a puntuale comprova che si trattava di operazioni “in nero” e, quindi, a supporto ulteriore della veridicità di quanto riferito dal D.S. – reca la data del 18 novembre 2004, mentre la prima analoga operazione compiuta in quel di Massa risale al 20 dello stesso mese; circostanza, quella testé illustrata, del tutto trascurata dalla Corte ligure, attestatasi sul generico dato secondo cui la < omissis > iniziò ad occuparsi della cremazioni l’11 novembre 2004 – alla stregua della determina a firma del dott. T.  responsabile, quale dirigente comunale, del settore da cui dipendevano i servizi cimiteriali) e delle convergenti dichiarazioni testimoniali dell’ingegnere della S.I.R. – peraltro senza “alcuna motivazione circa l’assunta coincidenza tra l’inizio dell’operatività del forno crematorio di Massa e l’effettuazione delle cremazioni irregolari nello stesso”.
La decisione del giudice distrettuale è corretta, pur abbisognando di talune opportune puntualizzazioni.
Dal provvedimento del g.u.p. – innanzi al quale fu formalizzata per la prima volta l’eccezione in esame – risulta provato per tabulas che ben 9 salme furono trasportate per la cremazione al cimitero di Massa, giusta autorizzazione comunale del 25.10.2004. I relativi verbali di cremazione non sono stati reperiti, il che, tuttavia, per un verso consente di escludere con certezza che quello del 20.11.2004 sia loro riferibile; e, per altro verso, nulla toglie all’assoluta ragionevolezza della deduzione logica, già operata da quel giudice, clell’avvenuta effettuazione delle operazioni, tenuto conto dei fin troppo ovvi problemi igienico-sanitari legati alla presenza delle salme e della circostanza, quanto mai puntuale – riferita dal P. e riportata a pag. 15 della sentenza di primo grado, che si correla agli altri elementi di prova richiamati espressamente dalla Corte distrettuale, oltre che al dato oggettivo dell’avvenuto completamento e collaudo dell’impianto di cremazione fin dai primi mesi del 2004: cfr. pag. 7 sent. Trib. – delI’avvenuta cremazione di salme, esumate dal cimitero del Turano nel pomeriggio del 10 novembre, giusto nella data dell’11 novembre.
6.2 La seconda questione che va affrontata con carattere di priorità inerisce alla violazione di legge e, insieme, al vizio di motivazione dedotti per effetto della mancata acquisizione della memoria difensiva presentata all’udienza ultima del 27.03.2015, cui il processo era stato differito per l’eventuale esercizio della facoltà di replica, poi oggetto di rinuncia, e perciò coincidente con la data di adozione della sentenza qui impugnata.
Secondo la tesi sostenuta, sarebbe stato leso in tal modo il diritto di difesa, sancito e garantito dall’art. 24 Cost., che trova concreta esplicazione anche nell’esercizio della facoltà di presentare al giudice – così come recita l’art. 121 co. 1 del codice di rito – ” in ogni stato e grado del procedimento memorie e richieste scritte, mediante il deposito in cancelleria</i>”, dunque senza alcuna limitazione di ordine temporale, posto che proprio attraverso detta facoltà “<i>le parti vengono poste nella condizione di difendersi in qualsiasi momento del procedimento, <<superando>> le numerose preclusioni, decadenze e termini stabilite dalle norme processuali“. Di qui la eccepita nullità di ordine generale, di cui all’art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., stante l’impedimento indebitamente opposto all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo demandato al giudice: nullità destinata a riverberarsi sull’atto conclusivo del processo, per effetto del principio transitivo che regola la materia delle nullità, fermo restando – anche ad aderire ad una diversa esegesi, egualmente presa in considerazione dal ricorrente – il vizio da cui deve ritenersi in ogni caso inficiata la sentenza, sotto il profilo della correttezza e congruità della motivazione, in quanto monca della valutazione degli argomenti sviluppati con la memoria indebitamente non entrata nel processo (con lo stesso atto d’impugnazione si dà conto che il corpo centrale della memoria concerneva l’eccepita prescrizione di taluni reati, in parte poi dichiarata dal giudice distrettuale).
Preliminare ed assorbente è la constatazione della tardività dell’eccezione, formulata per la prima volta con la proposizione del presente ricorso, in violazione di quanto previsto dal capoverso dell’art. 182 del codice di rito, atteso che dalla lettura del verbale d’udienza del 27.03.2015 emerge che nessuna obiezione fu formalizzata dalla difesa dell’A. (come pure da quella del P., che sul punto ha essa pure proposto ricorso per cassazione) a seguito del rigetto della richiesta di acquisizione della predisposta memoria difensiva, ritenuta tardiva dalla Corte genovese.
6.3 Fermo quanto sopra, l’interesse della questione induce la Corte a fare comunque il punto sulla tematica sollevata, al di là dei pur imprescindibili profili procedurali al cui rispetto le parti sono tenute.
Può senz’altro convenirsi con la difesa circa la natura della facoltà in esame, espressione dello <i>ius postulandi</i> e contemplata già nel vigore del codice pregresso (cfr. l’art. 145 del vecchio codice di rito). Nondimeno, proprio il richiamo alla comunanza della disciplina con il codice del 1930, rende opportuno sottolineare fin da subito la diversa e ben maggiore rilevanza propria di siffatta facoltà in seno ad un processo scritto, connotato dallo scarsissimo valore in chiave probatoria della istruttoria dibattimentale, quale quello tratteggiato dal codice ROCCO e rimasto tale pur dopo gli interventi della Corte Costituzionale e le modifiche introdotte dal legislatore repubblicano – si vedano in proposito i plurimi ed autorevoli contributi dottrinari, che hanno rimarcato come si trattasse del principale momento di contraddittorio reale, nel contesto di un giudizio in cui la difesa ben poco poteva apportare di proprio – a fronte dell’attuale processo di stampo accusatorio, improntato al principio del contraddittorio e dell’oralità, che proprio nell’istruttoria dibattimentale e nella formazione dialettica della prova che in esso avviene trova il proprio momento di maggiore significatività.
Ciò detto, è sufficiente considerare come il processo costituisca una serie ordinata di atti in funzione del raggiungimento del naturale epilogo decisorio, onde concludere che la tesi che vorrebbe la facoltà di deposito delle memorie svincolata per ciò solo da ogni preclusione e limitazione – ed, anzi, addirittura preordinata a consentire il superamento di “prsclusioni,  decadenze e termini stabilite dalle norme processuali” – contrasta con la logica del sistema, oltre a difettare di un chiaro fondamento normativo in tal senso.
In realtà, il disposto generale delI’art. 121 cod. proc. pen. va innanzi tutto coordinato con l’art. 482 dello stesso codice, che prevede l’allegazione al verbale delle “memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni”. Dopodiché va affrontata la problematica – che è appunto quella implicitamente posta dall’eccezione sollevata in questa sede – relativa alla individuazione, ove esista, di un termine invalicabile per l’esercizio della facoltà di cui trattasi.
Per ciò che concerne il primo punto, poiché l’inserimento nel verbale delle dichiarazioni delle parti e l’attestazione delle eventuali produzioni cui le stesse facciano luogo è, per così dire, in re ipsa, rispondendo alla precipua finalità cui il verbale stesso è deputato, l’esplicitata sottolineatura dell’allegazione a verbale, che il succitato art. 482 del codice di rito compie con riferimento alle memorie scritte, non può che essere letta di concerto con l’art. 121 cod. proc. pen., nel senso che deve trattarsi di memorie precedentemente depositate in cancelleria: dunque, nell’intervalIo tra un’udienza e quella successiva (senza neppure potersi escludere un deposito antecedente all’avvio del dibattimento).
A tale riguardo, non è inutile osservare che, rispetto alla vigente formulazione del ricordato art. 121, il progetto preliminare, nel prevedere al primo comma la facoltà di presentazione di memorie nei medesimi termini attuali, specificava come non vi fosse obbligo di comunicazione alle altre parti.
La Commissione parlamentare, pur esprimendo parere favorevole quanto alla conformità alla legge-delega, ebbe a rappresentare “l’opportunità di prevedere che gli atti vengano notificati a tutte le parti processuali e che queste possano chiederne copia”.
Il rilievo parve da condividere, allo scopo di assicurare l’effettività del contraddittorio fra le parti: sennonché – come si legge nella relazione al codice – essendo l’intero impianto normativo informato al rispetto del principio del contraddittorio, non si ritenne necessaria un’apposita specificazione sul punto.
Anche la considerazione della funzione propria della memoria indirizza al raggiungimento della soluzione sopra anticipata.
E’ notorio che la memoria è finalizzata ad illustrare le ragioni della difesa in relazione alle questioni che il processo pone all’attenzione del giudicante, siano esse “di fatto” – specialmente allorché la vicenda si segnali per la sua complessità dal punto di vista della ricostruzione storica, o per la presenza di dettagli destinati a rivestire peculiare importanza ai fini della soluzione da adottarsi – ovvero “di diritto” – qualora il difensore ritenga opportuno illustrare la propria interpretazione giuridica delI’accaduto, oppure anche solo per richiamare l’eIaborazione giurisprudenziale e/o dottrinaria sul tema proposto dal processo – ovvero ancora “di tipo tecnico”, come nel caso in cui la decisione della vicenda passi attraverso la soluzione di problemi tecnico-scientifici.
Se dunque così è, il caso, qui pertinente, di una memoria illustrativa delle conclusioni finali si pone al di fuori dell’ambito di applicazione della norma invocata, non potendo essa sovrapporsi alI’atto finale del vigente processo informato all’oralità, ossia alla formulazione delle conclusioni, preceduta dall’illustrazione delle ragioni a sostegno, in cui si condensa tutta la pregressa attività, svolta in ossequio al principio del contraddittorio.
E’ noto, peraltro, che, nella concreta esperienza giurisprudenziale di merito (nel giudizio di legittimità il deposito della memorie è oggetto di espressa previsione in seno all’art. 611 del codice di rito, che l’insegnamento di questa Corte afferma essere pacificamente estensibile anche ai giudizi in pubblica udienza: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. n. 50200 del 28.04.2015, Rv. 265935 e Sez. 1, sent. n. 19925 del 04.04.2014, Rv. 2596189), accade talvolta di assistere al deposito della memoria contemporaneamente alla formulazione delle conclusioni, o – il che è nella sostanza lo stesso – immediatamente dopo, pressoché senza soluzione di continuità, con finalità meramente riepilogativa.
In tali ipotesi, si è in presenza di mere prassi, in cui l’irrituaIità del deposito, che non avviene in cancelleria, è compensata dall’accordo delle parti e comunque nessuna lesione ai diritti delle parti medesime ne può derivare, per la ricordata funzione riepilogativa che è propria della memoria, che nulla aggiunge alla discussione orale.
Così non è, invece, nel caso di un deposito successivo alla già avvenuta discussione, in cui, ferme ovviamente le già rassegnate conclusioni, s’intendano introdurre – come nella presente vicenda, per quanto si è detto e si avrà modo di ribadire di qui a breve – nuovi temi in precedenza non sviluppati, poiché qui è evidente la lesione del contraddittorio, oltre che I’incidenza sull’ordinato svolgimento della discussione, che nella fattispecie – lo si ripete – aveva già visto l’ultimazione anche delle arringhe finali di tutte le parti, dovendosi far luogo solo alle repliche, poi oggetto di concorde rinuncia ad opera di tutti gli interessati.
A tale ultimo riguardo, mette conto di ricordare che l’art. 523 cod. proc. pen. stabilisce, all’ultimo comma, che la discussione non possa essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, “se non in caso di assoluta necessità”, in presenza della quale “il giudice provvede a norma deIl’art. 507“: dunque, al di fuori di tale eccezionale evenienza – che deve essere connotata da assoluta decisività e si correla alla funzione di tendenziale ricerca della verità propria del processo: cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 17702 del 21.01.2010, Rv. 247058 e n. 183 del 12.12.1996 – dep. 11.01.1997, Rv. 206605) – non vi è spazio per altre interruzioni della discussione.
A conferma, con l’art. 494 del codice di rito è stato stabilito che “La facoltà dell’imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’ímputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell’art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l’interruzione della discussione può essere giustifocata solo daIl’assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee deIl’imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede” (così Cass. Sez. 2, sent. n. 33666 del 06.05.2014, Rv. 260049; conf. Sez. 1, sent. n. 1708 del 23.11.1993 – dep. 10.02.1994, Rv. 196401).
Né a dire che, in tal modo, eventuali ragioni ulteriori della difesa possano subire pregiudizio, poiché soccorre in proposito il già citato art. 523, che prevede che, qualora ne facciano espressa richiesta, l’imputato ed il suo difensore abbiano la parola per ultimi, a pena di nullità (peraltro di carattere relativo: cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 35457  del 14.07.2010, Rv. 28630).
Deve pertanto escludersi che, in siffatta evenienza, il giudice sia tenuto a prendere in esame la memoria e, tanto meno, che essa possa essere assunta a base della formulazione di doglianze in sede d’impugnazione, quale che sia il vizio denunciato (su cui si veda il sottoparagrafo seguente).
Discende dalle considerazioni svolte la sicura correttezza delladecisione di rigetto, per intempestività, a suo tempo assunta dalla Corte di Genova.
6.4 In ultimo, pur volendosi per assurdo prescindere da tutte le considerazioni fin qui svolte, si rileva quanto segue.
Poiché la normativa vigente non contempla ipotesi di nullità che discendano dalla mancata considerazione in sé di una memoria difensiva, stante l’assenza di una norma in tal senso, è la stessa difesa che – con il conforto di giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. Sez. 1, sent. n. 37531 del 07.10.2010, Rv. 248551 e, ancor più di recente, sez. 6, sent. n. 13085 del 03.10.2013 – dep. 20.03.2014, Rv. 259488 – inquadra la vicenda come un’ipotesi di violazione del diritto di difesa, per effetto della preclusione in tal modo opposta alla possibilità dell’imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo del fatto di reato.
In realtà, ciò che si lamenta, alla stregua della stessa impostazione che si è appena illustrata, è la mancata considerazione del contributo difensivo, stante l’ovvio dovere del giudice di valutare attentamente le ragioni prospettate dalla difesa: ne consegue che l’ipotizzata carenza può risolversi (solo) in un vizio della congruenza logico-giuridica della decisione che definisce la fase o il grado, in seno al quale si è verificata l’omissione anzidetta, nel qual caso ne risulterà inficiata la correttezza della relativa motivazione, come tale aggredibile ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 18453 del 28.02.2012, Rv. 252713; n. 269 del 05.11.2013 – dep. 07.01.2014, Rv. 258456 e n. 4419 del 22.10.2015, Rv. 265040). Il che, attesa la natura di mero contenitore propria della memoria, suscettibile di essere riempito dei più vari contenuti, risponde all’esigenza sostanziale di sanzionare solo le ipotesi in cui non siano stati presi in considerazione argomenti dotati di portata determinante ai fini della decisione.
Nel caso di specie, ciò che in concreto è stato lamentato è unicamente l’omessa valutazione delle argomentazioni, squisitamente giuridiche, spese in materia di prescrizione, ossia con riferimento ad una questione rilevabile d’ufficio e della quale il giudice d’appello si è effettivamente occupato, alla stregua di una motivazione che, proprio per la natura della questione, non può dirsi inficiata sotto il profilo della carenza argomentativa, ma va apprezzata e valutata solo in termini di esattezza/inesattezza, così come anche ad altro fine in precedenza sottolineato, non senza aggiungere, conclusivamente, che la medesima questione è stata trasfusa dal ricorrente in un autonomo motivo di doglianza.
6.5 Il temo ed il quarto motivo di ricorso – come a suo tempo rilevato – investono entrambi la statuizione di condanna relativa al reato previsto e punito dall’art. 411 cod. pen.
La difesa censura, con il primo di essi, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, laddove, a fronte della contestazione deli’assenza di prove certe del coinvolgimento deIl’A., perviene all’affermazione della sua colpevolezza per il reato in argomento pur dando atto “che il sig. A. mai compariva nelle riprese registrate dalle telecamere poste dai Carabinieri presso l’impianto crematorio, che lo stesso non aveva possibilità d’utilizzo del forno, che lo stesso non aveva mai materialmente partecipato alle operazioni di cremazione e affini, di cui si occupavano, interamente, il P. e gli operai”. Circostanze – quelle appena enunciate – sintomaticamente e contraddittoriamente alla base della contestuale assoluzione deIl’A. medesimo, pronunciata dal Tribunale, da parte dei fatti rubricati al medesimo capo A), con specifico riferimento alla sottrazione ed occultamento delle salme e dei resti mortali degli individui elencati nella seconda parte dell’imputazione: donde la mancata esplorazione in termini adeguati, ad opera del giudice distrettuale, della tematica dei riscontri e, per l’effetto, la non corretta applicazione della norma incriminatrice dettata dall’art. 411 cod. pen.
L’illustrato motivo è inficiato da inammissibilità.
La pronuncia d’appello fa proprie senz’altro la ricostruzione e la valutazione già compiute dai primi giudici, in particolare rimarcando le prove indiscutibili della materialità dei fatti e, sul piano logico, l’assoluta insostenibilità del tentativo, di fatto esperito dalle difese degli imputati tutti, di “scaricare” sul solo confesso P. la responsabilità delle turpi pratiche cinicamente attuate nel cimitero del Mirteto di Massa.
Vale, dunque, quanto riferito dal detto P. e debitamente riassunto dalla Corte d’appello e, prima ancora ed in termini più dettagliati, dal Tribunale: il P. è stato esplicito nel significare che l’input relativo alla pratica delle cremazioni multiple provenne direttamente dall’A., a cui si dovevano direttamente anche le disposizioni impartite per la raccolta delle ceneri in esubero – attesa l’insufficiente capienza delle urne cinerarie – che venivano pertanto raccolte in grandi sacchi di plastica ed ammassate in locali del cimitero, anziché raccolte nel cinerario comune, previa consultazione dei parenti, così come prescritto. E sempre il P. ha chiarito che le ragioni di siffatte disposizioni furono chiarite dal suo datore di lavoro nelI’esigenza di semplificare ed accelerare le operazioni, allorché si trattava delle salme di residenti; mentre, allorché le salme da cremare appartenevano a defunti che in vita erano stati residenti altrove, le ragioni erano di tipo economico, al fine di non corrispondere al Comune di Massa la tariffa prevista per l’utilizzo dell’impianto (in realtà, è evidente la motivazione economica anche nel primo caso, posto che in tal modo l’A. riusciva a far fronte agli impegni lavorativi senza dover assumere altri operai alle dipendenze della < omissis >).
Ora, dalla sintesi dell’atto di appello risultante alle pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata – e non contrastata in alcun modo dalla parte interessata – emerge con chiarezza che il dato di fondo posto in discussione e confutato dalla difesa investe solo la credibilità del P., non anche la mancanza di riscontri, su cui invece pone l’accento, dopo il rilievo di contraddittorietà, il ricorso per cassazione: il che dà ragione della particolare insistenza dei giudici d’appello ln ordine alle prove conclamate dell’oggettività dei fatti narrati dal P. e legittima il richiamo alla giurisprudenza già citata al precedente paragrafo 5.1, a proposito della non deducibilità, quali motivi di ricorso in sede di legittimità, di “… argomenti sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare per non essere stati i relativi temi di indagine devoluti alla sua cognizione“. Con il rilievo finale che proprio la ritenuta assenza di elementi di riscontro ha orientato il Tribunale a pronunciare l’assoluzione de||’A. dai fatti oggetto della seconda parte dell’imputazione in esame (cfr. pag. 31 della relativa pronuncia), onde nessuna ragion d’essere riveste il dedotto vizio di contraddittorietà.
Peraltro, anche indipendentemente dal rilievo formale di cui si è detto, le obiezioni difensive non si sottraggono ad un giudizio d’inammissibilità. Esse, infatti, non si confrontano realmente con il costrutto argomentativo che ha supportato la statuizione di condanna in esame, risultando così infociate da non consentita genericità, sol che si consideri la totale assenza di riferimenti:
a) al pur sintetico cenno compiuto dalla Corte (pag. 45) alla “timida confessione” dell’A. limitatamente al peculato di cui al capo N, emblematica delle soluzioni criminali conseguenti alla politica cui il predetto improntava la gestione dei servizi cimiteriali avuti ln appalto (ciò che si correla con l’episodio richiamato dalla stessa Corte a pag. 53 e meglio descritto a pag. 154 della pronuncia del Tribunale, indicativo delle motivazioni alla base delle scelte imprenditoriali dell’attuale ricorrente, in quanto relativo alla vicenda del rinnovo dell’appaIto dei servizi cimiteriali che l’A. aveva ottenuto dal Comune di Prato, che il prevenuto era intenzionato a conseguire pur nella consapevolezza della scarsa convenienza economica, perché funzionale a “mantenere un giro di …”, venendo decisamente sconsigliato dall’amico e coimputato F., dal quale si era fatto accompagnare nell’occasione);
b) al radicale e non verosimile contrasto fra la pretesa ignoranza dell’A. in ordine a tutte le pratiche illecite seguite nel cimitero del Mirteto e quanto riferito dai vari operai, che, pur negando la propria responsabilità essendosi a loro dire limitati ad eseguire gli ordini di volta in volta impartiti dal P., hanno comunque dato atto della materialità delle condotte. Contrasto che si percepisce in termini ancor più eclatanti, ove si consideri quanto riportato dal Tribunale, nel paragrafo dedicato giusto alla trattazione del reato in esame (ivi, pag. 17), relativamente alle dichiarazioni rese dall’originario coimputato Giancarlo R. e dal coimputato attuale Maurizio G., a proposito delle cremazioni multiple di cui essi avrebbero reso edotto I’A., ricevendo la risposta di farsi i fatti propri, ovvero fornendo rassicurazioni circa un proprio personale intervento.
6.6 Il quarto motivo di ricorso, avente valenza subordinata rispetto al precedente, formula il vizio di violazione di legge con riferimento all’inquadramento giuridico dei medesimi fatti di cui sopra, asseritamente riconducibili alla previsione dell’ultimo comma dell’art. 411 cod. pen.
Si tratta della identica questione già affrontata nell’ambito della disamina dei motivi svolti nell’interesse del G., onde è quì suffociente il rinvio alle argomentazioni ivi sviluppate, a dimostrazione della radicale infondatezza della tesi difensiva.
6.7 Anche in relazione al reato di falso sub B) – avente ad oggetto la falsa redazione dei verbali di cremazione concernenti le salme ed i resti mortali dei defunti che furono rinvenuti nel sottoscala del VI° inferiore del Mirteto – i profili di ricorso ad esso dedicati (il quinto ed il sesto) non rivestono consistenza.
Tanto vale, innanzi tutto, per il quinto motivo d’impugnazione, basato sulla insuffocienza della prova logica a fondare il giudizio di colpevolezza sul punto dell’A., che si assume connesso alla mera veste di amministratore unico e legale rappresentante della < omissis > propria del|’imputato, in assenza – ancora una volta – di qualsivoglia elemento a sostegno del suo coinvolgimento nella redazione dei falsi in questione.
Ora, a prescindere dalla constatazione che il ruolo attribuito all’A. è quello del dominus da cui promanavano le direttive del caso, si e già in precedenza dato atto del più ampio corredo probatorio posto a fondamento della declaratoria di colpevolezza; non senza aggiungere che la prova logica, sulla quale pure si sono soffermati i giudici di merito, non è stata certo ricondotta alla qualità astratta di amministratore unico, bensì riguardata sotto il profolo, quanto mai concreto e non preso in esame dal ricorrente, della sicura e non contestata conoscenza, da parte dell’imputato, delle caratteristiche deIl’impianto di cremazione installato nel cimitero del Mirteto e dei limiti di utilizzo suo propri – intesi nel senso della consapevolezza di “quante cremazioni potevano essere effettuate giornalmente”, incompatibili con il numero esorbitante di operazioni apparentemente compiute nello stesso giorno – oltre che degli introiti conseguiti, senza la corresponsione al Comune di Massa delle tariffe dovute (v. pagg. 33 – 34 della motivazione di primo grado).
Discende da tali considerazioni l’inammissibilità della dedotta censura.
6.8 Manifestamente infondato è il sesto motivo di doglianza.
L’assunto si basa sulla circostanza dell’affidamento alla società Massa Servizi della custodia del cimitero, rientrando perciò nelle sue competenze la redazione del verbale di cremazione: donde la possibilità di ravvisare nella vicenda unicamente il reato previsto e punito dall’art. 483 cod. pen., per effetto delle false dichiarazioni rese dal P. al custode – pubblico ufficiale.
In senso contrario va in primo luogo rilevato che, giusta le risultanze cristallizzate nella sentenza del Tribunale di Massa, il servizio di custodia del cimitero del Mirteto fu svolto dalla società Massa Servizi “limitatamente al periodo fra il 31.05.02 …” – rectius: 31.05.05, così corretto l’errore materiale – “e il 12.12.06″, laddove “antecedentemente e successivamente” alle date anzidette esso fu espletato da < omissis > (cfr. pag. 22 della relativa motivazione, ove è richiamata altresì la documentazione prodotta dalla difesa e concernente le delibere di affidamento ottenute dalla società dell’A. “a partire dall’1.06.04″, donde il refuso della indicazione di cui sopra): dunque, viene meno la premessa in fatto del ragionamento prospettato dall’atto d’impugnazione.
Ma vi è di più: i custodi erano tenuti a ricevere i documenti aventi ad oggetto le salme provenienti da comuni esterni, di cui doveva essere eseguita la cremazione nell’impianto, ma non v’è dubbio che la redazione del verbale di cremazione – in conformità alla previsione dell’art. 80 del D.P.R. n. 285/90, che assegna al “<i>personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale</i>” il compito di procedere alla cremazione – spettasse all’addetto al forno crematorio e, dunque, al P., non vedendosi chi altri potesse attestare |’avvenuta effettuazione della cremazione se non colui che vi aveva provveduto (laddove il custode neppure vi assisteva, non essendo autorizzato ed essendo tenuto ad altri compiti).
6.9 ,Senz’altro infondata è la tesi, sviluppata con la prima parte del settimo motivo d’impugnazione, della insussistenza del reato di peculato, oggetto delle imputazioni di cui capi N) e Q) della rubrica.
In particolare, secondo la prospettazione qui sostenuta, dovrebbe escludersi la materialità del detto reato, non potendo ravvisarsi alcuna distrazione ove l’utilizzo della <i>res</i> – in questo caso il carburante impiegato per l’alimentazione degli impianti, indebitamente posti al servizio delle cremazioni “in nero”, perché non registrate, con conseguente truffa in danno dei Comuni, cui non furono corrisposte le tariffe previste – avvenga nell’ambito della destinazione sua propria.
Le prima sentenza di legittimità richiamata a supporto dell’assunto – la n. 27007 del 13.05.2003, di cui è trascritta l’intera massima – concerne l’ipotesi dell’impiego, da parte del pubblico ufficiale, dell’auto di servizio al di fuori dei limiti stabiliti e però sempre per ragioni d’ufficio, nel rispetto della destinazione prevista dalla P.A. e per la quale fu assegnata al pubblico ufficiale: si tratta, infatti, del caso del magistrato, presidente di Tribunale, che, di contro alle condizioni stabilite per l’uso del mezzo al di fuori dell’ambito comunale, “utilizzava l’auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, pur trattandosi di percorsi extracomunali in quanto le abitazioni del magistrato erano poste al di fuori del Comune in cui aveva sede l’ufficio“: donde la valorizzazione della circostanza dell’uso “<i>escIusivamente preordinato alle esigenze di servizio</i>”, con conseguente rispetto della “normale destinazione giuridica” della res, ferma restando la rilevanza della condotta sul piano disciplinare.
La seconda sentenza, solo citata dall’atto d’impugnazione – la n. 46061 del 17.09.2014 – pur indicata genericamente come conforme, attiene ad un caso non pienamente sovrapponibile, riguardando il caso del dirigente di A.S.L. “che utilizzava l’auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, essendo tra l’altro legittimato ad avvalersi dell’autista per i suoi spostamenti“: ossia un caso in cui, fermo l’uso del mezzo per ragioni di servizio e non certo di carattere personale e privato, rimanendo anche qui “nel’ambito della sua normale destinazione giuridica e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione“, non è stata ravvisata alcuna violazione delle condizioni d’implego della res.
In ogni caso, è di tutta evidenza che le ipotesi invocate a supporto della proposta interpretazione non si attagliano affatto al caso di specie.
Invero, ciò che connota le due vicende oggetto dei richiamati arresti di questa Suprema Corte è che la res, ove pure impiegata per fonalità diversa da quelle specificamente previste, è rimasta pur sempre nell’ambito delle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto dal soggetto agente, onde non si è verificata alcuna elisione del rapporto funzionale fra la medesima res ed il suo naturale dominus, permanendo pertanto la legittimità del possesso. Laddove, nella presente fattispecie, l’utiIizzo del carburante per alimentare l’impianto di cremazione è inscindibilmente legato alla commissione di un illecito penalmente rilevante, ossia la truffa nei riguardi del comune, privato degli introiti ad esso spettanti – quello di Pisa, nel caso di cui al capo N); quello di Massa nell’ipotesi sub Q) -: ciò che comporta l’ovvia ed indebita interruzione del rapporto funzionale di cui sopra, in presenza dell’esercizio di un potere uti dominus da parte del soggetto agente, che sottrae il bene alla disponibilità dell’Ente (cfr., di recente, Cass. Sez. 6, sent. n. 13038 del 10.03.2016, pur inerente alla diversa problematica della distinzione fra peculato e peculato d’uso).
6.10 Non maggiore consistenza presenta l’ulteriore profilo di doglianza formalizzato sempre a mezzo del settimo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: tanto per avere la condanna per il reato di truffa aggravata sub P) asseritamente comportato, per il medesimo fatto, la non consentita sottoposizione a pena dell’A. due volte, in luogo del corretto assorbimento del peculato in seno al reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen.
Rileva l’atto d’impugnazione che, “quando l’attività idonea a configurare il peculato è necessariamente preceduta da un’attività truffaldina, il delitto di truffa deve essere considerato in grado di <<assorbire>> l’intero disvalore del fatto”.
L’assunto, formulato con il supporto della giurisprudenza di legittimità che, secondo un orientamento assolutamente consolidato, ha tratteggiato la linea di demarcazione fra le ipotesi delittuose di cui agli artt. 314 e 640 cod. pen., è indubbiamente corretto, ma altrettanto certamente esso non si attaglia alla vicenda in esame.
Qui, invero, il possesso del gas metano, necessario per l’alimentazione del forno crematorio, preesiste pacificamente alla commissione della truffa, in quanto condizione imprescindibile per la gestione del servizio affidato alla società dell’A.. Né è a dire che la truffa abbia costituito il meccanismo illecito per occultare l’indebita appropriazione del combustibile – nel qual caso si avrebbe un concorso apparente di norme e la condotta di peculato esprimerebbe con carattere di esclusività la portata illecita della vicenda, il segmento successivo essendo scriminato dal principio “nemo tenetur se detegere” – giacché è pacifoco che la truffa – lo si ripete ancora una volta – fosse preordinata alla mancata corresponsione al comune di Massa delle ben maggiori somme dovute per I’utilizzo dell’impianto per la creazione [rectius: cremazione. N.d.R.] di salme di defunti non residenti.
L’erroneità della premessa travolge le implicazioni che da esso il ricorso ha tratto.
Nondimeno, per mero scrupolo di completezza, ritiene la Corte di puntualizzare che l’imprescindibile requisito della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale è costituito dalla unicità ed identità del fatto, peraltro inteso non neII’accezione strettamente naturalistica, bensì secondo la connotazione normativa attribuitagli dall’ordinamento. Ciò posto, la radicale diversità che contraddistingue, sul piano giuridico, il reato di peculato da quello di truffa, come pure il fatto concreto confluito nell’addebito di cui all’art. 314 cod. pen., rispetto a quello tratteggiato dal capo d’accusa elevato ai sensi dell’art. 640 dello stesso codice (che trova nella cremazione solo la premessa della successiva e non necessitata condotta), esclude in radice che possa trovare accoglimento la tesi difensiva.
6.11 Va disatteso anche l’ottavo motivo di ricorso (per violazione di legge e vizio di motivazione) in tema di associazione per delinquere.
Secondo l’impostazione difensiva:
a) si sarebbe indebitamente ovviato all’assenza del requisito costitutivo rappresentato da|l’esistenza di una struttura organizzata, sovrapponendo ad essa la società < omissis >, “che svolgeva la propria attività d’impresa e della quale erano dipendenti una serie d’operai”; allo stesso modo in cui il ruolo di promotore, organizzatore e capo attribuito alI’A. sarebbe il portato della mera trasposizione della sua veste di amministratore unico e legale rappresentante della società anzidetta;
b) risulterebbe carente ogni indagine in ordine alla presenza del parimenti necessario elemento dell'<i>affectio societatis scelerum</i> in capo ai singoli partecipi, che pure si dà atto aver negato che il loro comportamento fosse previamente concertato, essendosi limitati ad eseguire le disposizioni loro di volta in volta impartite;
c) difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice;
d) il coinvolgimento dell’imputato de quo sarebbe stato affermato solo in ragione del suo ruolo nella < omissis >, quindi “esclusivamente sulla considerazione congetturale per cui tale soggetto <<non poteva non sapere>>”.
L’assunto, per molti versi connotato da assoluta genericità, non è comunque fondato.
Sul piano meramente teorico, giova osservare che, contrariamente alla immotivata affermazione difensiva, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di affermare la sussistenza del delitto di cui all’ait. 416 cod. pen., in presenza di una preesistente struttura organizzata, in sé pienamente lecita, piegata tuttavia agli scopi criminosi della consorteria:
Ai fini della configurabilità di un ‘associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., non si richiede I’apposita creazione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l’attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all’ideazi0ne criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia “a priori” circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati. (Fattispecie relativa alla strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d’asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari)” (così Cass. Sez. 6, sent. n. 10886 del 28.11.2013 – dep. 06.03.2014, Rv. 259493);
Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro la P.A. finalizzati al controllo illecito dell’assegnazione di appalti e forniture, non si richiede I’apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalltà lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminatí, né occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il delitto associativo per avere l’organizzazione utilizzato, per commettere una pluralità di reati contro la p.a. nel settore sanitario, la struttura organizzativa di una USL, occupando con uomini di propria foducla la pianta organica della stessa e piegandola ai fini illeciti grazie alI’opera di soggetti collegati dal comune progetto criminoso)” (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 9117 del 16.12.2011 – dep. 07.03.2012, Rv.
252387).
Per il resto, è appena il caso di osservare che, al di là ed in aggiunta alle considerazioni spese dal giudice distrettuale, il Tribunale di Massa, alle pagg. 218 e 219 della relativa sentenza, si sofferma ampiamente sulla tematica qui sollevata, ponendo in luce gli elementi fattuali significativi della situazione economica della < omissis > nel 2004, alla vigilia dell’avvio dei fatti per cui è processo, contraddistinta da piena equivalenza fra credito vantato nei confronti del comune di Massa, per i servizi cimiteriali svolti, e debito nei riguardi del medesimo Ente, derivante da tariffe incassate dai parenti dei defunti e non corrisposte; della ferma determinazione dell’A. di conseguire lucro dalla propria attività; del coinvolgimento dell’originario coimputato C., per il “convogliamento” verso Massa di salme da cremare, provenienti da quei cimiteri sprovvisti di apposito impianto, nei quali pure il prevenuto aveva ottenuto l’appalto per la gestione dei relativi servizi; della sistematica violazione di ogni norma, etica e giuridica, nel concreto espletamento delle attività cimiteriali, al fine della loro “semplificazione”, così ovviando alla necessità, diversamente ineludibile, di potenziare la società per assicurare l’adempimento degli obblighi assunti e comunque a stento soddisfatti (salvo ad esporsi alle conseguenze dell’inadempimento, con conseguenze sulla stessa vita della < omissis >).
Di tutto ciò nulla si dice nell’atto d’impugnazione, essendo appena il caso di rilevare che quanto precede vale anche a dar conto del congruo ragionamento seguito dai giudici di merito, onde pervenire al riconoscimento del ruolo associativo qualificato in capo all’A., come pure della veste di consapevoli partecipi in capo al vari dipendenti del prevenuto appositamente elencati: quindi non solo del P. e del C., attivi quali principali e diretti collaboratori dell’A., ma anche di coloro – C., D., D., G. E G. – che, con la loro quotidiana azione criminosa nella gestione delle salme e dei resti mortali dei defunti – tale, dunque, da poter escludere, come leggesi a pag. 214 della stessa sentenza del Tribunale, di essere in presenza dello “occasionale errore frutto di una negligenza momentanea di un singolo addetto” – hanno fornito un imprescindibile contributo al raggiungimento dello scopo illecito perseguito, avendo piena consapevolezza del significato della loro azione, come emerge dalla lunga teoria di testimonianze dei parenti delle persone scomparse, che attestano le vessazioni patite, nonché gli impedimenti e gli ostacoli pretestuosi loro opposti per non rendersi conto di quanto avveniva nell’impianto di cremazione, così legittimando il commento conclusivo dei giudici di prima istanza, che sottolineano la conclamata e diuturna violazione dei “diritti dei parenti dei defunti con spregio per il loro dolore e con una insensibilità che colpisce” (ivi, pag. cit.).
6.12 Fondata è, invece, l’ultima doglianza, avente ad oggetto l’intervenuta prescrizione, già all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata, dei reati ascritti all’A. ai capi B) e U) della rubrica, per via dell’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alla relativa epoca di commissione, che giunge al più al 4 maggio 2007, e pur tenendo doverosamente conto dei periodi di sospensione della causa estintiva [il riferimento al capo P), pure oggetto del motivo in esame, va chiaramente ascritto a mero refuso, essendo stata dichiarata la prescrizione dal giudice d’appello].
In effetti, nel computo delle sospensione del decorso della prescrizione, in aggiunta al termine massimo di anni 7 e mesi 6, comune ad ambedue le imputazioni in questione, occorre conteggiare i periodi già indicati dal Tribunale (v. pag. 40 della motivazione), dal 19 settembre al 10 ottobre 2012, pari a giorni 21 – per adesione dei difensori all’astensione dalle udienze allora indetta dall’Unione Camere Penali – e dal 1° luglio al 21 ottobre 2013, pari a mesi 3 e giorni 20 – per via dell’istanza di rimessione poi disattesa da questa Corte: cfr. ordinanza n. 11449/14 del 21.10.2013 – dep. 10.03.2014 – per complessivi mesi 4 e giorni 11: ne deriva l’avvenuta prescrizione alla data del 10 marzo 2015.
Non ha pregio, per contro, il diverso assunto del giudice distrettuale – peraltro del tutto immotivato – che indica in mesi 5 e giorni 4 il totale delle sospensioni da computare.
La rilevata assenza di specifiche indicazioni in proposito e, anzi, il richiamo esplicito alla succitata pag. 40 della sentenza del Tribunale, nonché la sottolineatura “del lungo periodo di sospensione, coincidente con il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di richiesta di rimessione del processo di cui all’art. 45 c.p.p.”, confermano l’esattezza di quanto opinato dalla difesa, nel senso del difforme computo del periodo di sospensione connesso alla parentesi incidentale del procedimento di rimessione, ad opera della Corte territoriale: vale a dire, della dilatazione di tale periodo fino alla ripresa del processo di secondo grado, avvenuta alI’udienza del 13.11.2013, da ciò derivando una differenza di giorni 23 (dal 21 ottobre al 13 novembre), che, sommata ai periodi precedenti, conduce giusto al totale di mesi 5 e giorni 4.
Sennonché siffatta interpretazione è sconfessata da quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte nella sua più alta composizione.
Con ordinanza n. 14451 del 27.03.2003 (ric. PREVITI, Rv. 223633), da cui non v’è motivo alcuno di discostarsi, è stato infatti affermato che “In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l’ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione. (Nella specie si è ritenuto che, essendo stata assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione il 28 gennaio 2003, la sospensione del processo di merito a norma dell’art. 47, comma 3, cod. proc. pen. fosse cessata a quella data e che legittimamente il processo medesimo fosse proseguito indipendentemente dal deposito della motivazione)</i>”. Il che trova la sua ragion d’essere in argomenti tanto di ordine letterale, quanto di ordine logico e sistematico.
Più precisamente, i primi traggono forza dal testo del comma terzo dell’art. 47 cod. proc. pen., a mente del quale “La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta “, e sono viepiù avvalorati dal tenore del comma successivo, secondo cui la prescrizione ed i termini di custodia cautelare, sospesi per effetto della sospensione del processo appunto a causa della rimessione, in caso di mancato accoglimento dell’istanza, “riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta …”.
I secondi, a loro volta, discendono, per un verso, dalla considerazione che è solo il dispositivo – salvi naturalmente i casi di provvedimenti con motivazione contestuale – l’atto che esplicita la volontà del giudice, la motivazione rispondendo unicamente alla finalità di dar conto del ragionamento seguito onde pervenire a detta statuizione, nonché dalla connessa constatazione che l’immediato deposito in cancelleria del dispositivo dei provvedimenti della Suprema Corte, attestato dalla sottoscrizione del presidente del Collegio sul ruolo d’udienza, è trasmesso “senza ritardo” (ex art. 28 reg. es. cod. proc. pen.) alla cancelleria del giudice di merito, ove alla decisione debba conseguire l’esecuzione (come avviene tipicamente nel caso delle ordinanze <i>de libertate</i>); e, per altro verso, dal carattere eccezionale e derogatorio che è proprio dell’istltuto della rimessione, cui si correla l’esigenza “di limitare rigorosamente la portata degli effetti sospensivi della trattazione della richiesta di rimessione sulla durata del processo principale” (così l’ord. cit., in parte motiva).
Naturalmente, alla stregua delle considerazioni svolte, il superamento delle pregresse censure – quantunque formulate solo con riferimento all’imputazione di cui al capo B), per la quale sola vale dunque il discorso – preclude la possibilità di adottare una più favorevole statuizione liberatoria ed impone la conferma delle relative statuizioni civili.
6.13 La causa estintiva della prescrizione, benché qui sicuramente in epoca successiva alla sentenza impugnata, risulta maturata anche in relazione al reato di cui aIl’art. 411 cod. pen., <i>sub</i> A), stante l’epoca di commissione dei fatti (che giungono fino alla data ultima del 04.05.2007), il tempo di prescrizione (qui pari, nel massimo, ad anni 8 e mesi 9) ed il periodo di sospensione (come visto, corrispondente a mesi 4 e giorni 11).
A tale riguardo, è appena il caso di precisare che la sicura ammissibilità di parte dei motivi riguardanti (anche) detta imputazione, con specifico riferimento a quelli inerenti alle questioni preliminari precedentemente affrontate, rende irrilevante Vinammissibilità di quelli successivi.
6.14 Necessitato corollario di tutto quanto precede è l’eliminazione degli aumenti di pena apportati per gli anzidetti reati di cui ai capi A), B) ed U), coperti dalla maturata causa estintiva, con conseguente riduzione della pena complessiva a carico dell’A. nella misura residua di anni cinque e mesi sei di reclusione.
7. La trattazione della posizione dell’ìmputato F. va necessariamente distinta – in conformità, del resto, alla stessa struttura de|l’atto d’impugnazione – in rapporto ai reati per i quali è intervenuta condanna in entrambi i gradi di giudizio di merito ed a quelli peri quali l’iniziale statuizione assolutoria è stata riformata dalla Corte d’appello.
7.1 Iniziando da questi ultimi la relativa disamina, è previamente da escludere che possa trovare accoglimento la preliminare eccezione d’inammissibiIità delI’appeilo a suo tempo formulato dal p.m., già sottoposta al vaglio della Corte genovese e dalla stessa correttamente disattesa.
In proposito, è sufficiente rilevare quanto segue:
– a prescindere dalla constatazione che la mancata tempestività nella decisione di una questione preliminare non è assistita da alcuna sanzione processuale, onde tanto meno può riverberarsi sulla legittimità della sentenza, il giudice distrettuale ha per certo provveduto con la prescritta sollecitudine all’eccezione di cui trattasi: invero, aver affermato che le ragioni addotte a sostegno dell’eccezione medesima ineriscono al merito, dovendo pertanto essere assorbite dalla statuizione finale del processo, altro non significa se non aver rigettato la questione, in forza della ritenuta erroneità del parametro evocato;
– le considerazioni spese con il presente ricorso, al fine di dar conto dell’originaria violazione del combinato disposto degli artt. 591 e 581 <i>lett. c)</i> del codice di rito, non sono affatto condivisibili, poiché denotano una non consentita sovrapposizione fra il profilo della infondatezza e quello della genericità, essendo appena ii caso di ricordare che il primo, sempre e solo che assuma contorni “manifesti”, inerisce unicamente alla verifica di ammissibilità del ricorso per cassazione e non anche dell’atto di appello.
7.2 Tanto premesso, è doveroso tracciare sinteticamente le linee dei divergenti ragionamenti che hanno condotto il Tribunale e la Corte distrettuale alle proprie opposte conclusioni, non senza rilevare lo stretto nesso logico che avvince le due imputazioni, di abuso d’ufficio e partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo X) della rubrica, oggetto della contestata reformatio in peius.
Dunque, assumono i giudici di primo grado che, pur a fronte della molteplicità di inadempienze e violazioni – alcune aventi autonoma valenza sul piano penale, altre rilevanti unicamente dal punto di vista civilistico – poste in essere dalla < omissis > nell’esecuzione dell’appalto affidatole ed alla base delle condotte, essenzialmente di carattere omissivo, ascritte al F. in seno all’imputazione ex art. 323 cod. pen., in parte dei casi non vi sarebbe prova della consapevolezza della loro commissionë`ìn capo al menzionato F., essendosi in presenza di fatti emersi solo nel corso delle indagini, in ordine ai quali neppure risulta l’esistenza di segnalazioni o esposti di sorta da parte di chicchessia; per altra parte, invece, per la quale detta consapevolezza ricorre, al di là della rilevanza penale sotto altro profilo, non sarebbe comunque raffigurabile la sussistenza della fattispecie tratteggiata dal citato art. 323: per non essere stato fornita la prova del vantaggio patrimoniale, contestato sotto forma di partecipazione alle gare indette da altri enti, che ne sarebbe derivato all’A. – è il caso della redazione dei due certificati datati 20.07.2006 e 17.04.2008, su cui si tornerà nel prosieguo della presente motivazione (v. pag. 155 della sentenza del Tribunale) – ovvero per difetto del nesso di causalità fra il comportamento del pubblico ufficiale ed il vantaggio rappresentato dalla prosecuzione del rapporto contrattuale fra la società indicata ed il Comune di Massa – è il caso degli stessi fatti di falso di cui sopra, nonché di quelli suscettibili di integrare il reato di omessa denuncia, sul quale pure ci si soffermerà oltre – atteso che siffatto esito è indicato come “frutto di una diversa scelta di natura meramente privatistica, consistente nella rinuncia di far valere cause di inadempimento ai fìni della risoluzione” (ivi, pag. 154). Affermazione, quest’ultima, che si ricollega, per un verso, alla circostanza, pure rimarcata dal Tribunale nell’affrontare i singoli fatti rilevanti nell’ambito dell’imputazione in esame, per cui il F. ebbe comunque ad intervenire “sul piano contrattuale nei confronti di < omissis > e ha ritenuto che il rimedio dovesse essere trovato in quell’ambito” (il riferimento è all’accertata costruzione delle pareti dei loculi di alcune cappelle del cimitero del Turano con mattoni forati anziché pieni, donde ì miasmi segnalati con esposti e rimostranze varie ed il conseguente intervento sanzionatorio del F., ma vale anche per altri fatti pure riportati nella sentenza di primo grado); e, per altro verso, alla constatazione che “le delibere e le determine dei Comune di Massa” sarebbero indicative “che vi era un atteggiamento globale della Giunta e dei Dirigenti di condiscendenza nei confronti di < omissis >, dunque non da parte di F. soltanto, maturato anche soltanto sulla base di rapporti sperimentati che si reiteravano da anni”.
Logico corollario di quanto precede – per certo rafforzato dalla contestuale assoluzione, con ampia formula, del F. e dell’A. dal reato di corruzione ascritto ai prevenuti al capo vv), in rapporto alla somma che il primo avrebbe ricevuto dal secondo (di poi utilizzata per l’acquisto di una vettura usata), quale indebito corrispettivo “per omettere dovuti controlli nei confronti della < omissis > s.r.l.” – è la ritenuta estraneità del F. medesimo alla consorteria criminosa ideata ed attuata dal|’A.. Conclusione che il Tribunale viepiù avvalora con una duplice considerazione: I’una avente ad oggetto la mancanza “di alcun interesse diretto neII’attività di < omissis >” da parte del F.; l’altra concernente il difetto di qualsivoglia prova, alla stregua della quale ipotizzare “che egli sapesse delle cremazioni multiple e di altri fatti passibili di integrare il delitto di cui all’art. 411 c.p.” (cfr. pag. 220 motivazione Tribunale).
Per contro, ad avviso della sentenza impugnata – che inverte l’ordine di trattazione dei due reati in esame – “Il quadro di responsabilità riconosciuto dal Tribunale in relazione al reato di associazione per delinquere è monco”, non essendo “possibile che il complesso meccanismo creato da A. avesse potuto funzionare a perfezione per lungo tempo senza il contributo del pubblico ufficiale, preposto ali’ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune di Massa” (<i>ibidem</i>, pag. 51).
Le circostanze concrete a supporto di siffatta affermazione, di per sé di natura squisitamente logica, sono indicate nel fatto che il F. si recava ogni 15 – 20 giorni al cimitero del Mirteto; che, a seguito dell’interessamento di una giornalista per la segnalazione dei cattivi odori provenienti da quel cimitero, l’accompagnò a visitare unicamente il forno crematorio, per dimostrarle che non poteva essere quella la fonte dei miasmi; che fu proprio il F. ad essere sollecitato dal consigliere comunale BENEDETTI, allorquando emerse che la causa delle esalazioni mefitiche nel cimitero del Turano erano d ricondursi all’impiego dei mattoni forati di cui si è detto in precedenza, salvo a non dare alcun seguito alla richiesta d’intervento. Conclusivamente, nel fatto che il prevenuto, che pure “era per tutti il volto del Comune in materia di servizi cimiteriali” e che, in ragione dell’affidamento in via temporanea alla < omissis > della gestione delI’impianto di cremazione nel 2004, avrebbe dovuto far luogo al controllo della sua attività con particolare scrupolo e diligenza, omise ogni verifica in proposito, pur a fronte di documentate lamentele in ordine a disservizi denunciati dai cittadini “(mancata rimozione dei fiori secchi dalle tombe, mancato taglio delI’erba)”, attestando e facendo attestare il regolare espletamento del servizio, così tradendo anche la fiducia dei propri superiori, a beneficio dell’A., con cui “era in stretto contatto” e di cui “appoggiava il disegno di espansione di < omissis >” (loc, cit., pagg. 51 – 53).
Di più, “la vicenda dei falsi è illuminante per comprendere la posizione di F. anche in relazione al reato di abuso d’atti di ufficio e di associazione per delinquere, dai quali il Tribunale lo ha erroneamente assolto. Sapeva, condivideva e taceva le inenarrabili nefandezze che abitualmente e su tutti i fronti < omissis > poneva in essere. L’imputato violava sistematicamente i propri doveri, consoni al ruolo di garanzia dettato dalla funzione di preposto ai servizi cimiteriali, allo scopo di consentire ad < omissis > di ottenere lauti guadagni, calpestando i diritti aitrui” (ivi, pagg. 54-55).
7.3 Tale essendo la motivazione alla base del disposto ribaltamento della pronuncia di primo grado, è di tutta evidenza come essa non sia in grado di resistere al vaglio critico cui va doverosamente sottoposta.
Ancorché siano comprensibili i sentimenti d’indignazione che la vicenda per cui è processo suscita, nondimeno è fuor di discussione che essi non possono in alcun modo legittimare un’attenuazione dei canoni di rigore probatorio che sempre devono presiedere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, massimamente in presenza di una pregressa statuizione di segno assolutorio.
Già con la sentenza ANDREOTFI (Sez. Un. n. 45276 del 30.10.2003, Rv. 226093) la giurisprudenza di questa Corte aveva posto l’accento sulla particolare pregnanza che deve connotare l’adempimento dell’obbligo di motivazione in siffatta ipotesi e tale principio era stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la successiva sentenza MANNINO (n. 33748 del 12.07.2005, Rv. 231679), con cui era stata sottolineata la necessità, per il giudice di appello che faccia luogo alla riforma della decisione assolutoria di primo grado, di farsi carico dei principali argomenti utilizzati a sostegno della soluzione liberatoria inizialmente adottata, onde dimostrare le ragioni della loro erroneità.
La riforma dell’art. 533 cod. proc. pen., con la cristallizzazione a livello normativo del canone indefettibile della condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio“, ha permesso di puntualizzare ancor meglio, in senso più rigoroso, le linee portanti della motivazione di riforma, che – in difetto di elementi sopravvenuti e, dunque, in presenza dell’identico materiale probatorio diversamente apprezzato nel corso del primo processo – non può mai consistere in una sua valutazione semplicemente diversa, contrassegnata da pari plausibilità, spettando al giudice d’appello il compito di fornire una motivazione, che, dando conto dell’impossibilità di pervenire ad una interpretazione degli elementi di prova in atti difforme da quello propugnata, si sovrapponga in toto alla sentenza riformata, grazie al suo carattere pienamente e compiutamente persuasivo (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 1266 del 10.10.2012 – dep. 10.01.2013, ANDRINI, Rv. 254024; Sez. 2, sent. n. 11883 dell’08.11.2012 – dep. 14.03.2013, BERLINGERI, Rv. 254725; ancor più di recente, v. Sez. 1, sent. n. 12273 del 05.12.2013 – dep. 14.03.2014, CIARAMELLA + 1, Rv. 262261; Sez. 3, sent. n. 6817 del 27.11.2014 – dep. 17.02.2015, S., Rv. 262524).
La valorizzazione della giurisprudenza di Strasburgo, alla stregua della valenza sovraordinata delle norme convenzionali (v. Corte Cost., sent. nn. 348 e 349 del 22.10.2007) e del carattere vincolante della interpretazione di esse fornita dalla Corte EDU, ha poi condotto questa Corte ad affermare che, ove la declaratoria di condanna in appello scaturisca da una disco:-dante valutazione delle prove dichiarative acquisite nel corso del processo di primo grado, il rispetto dei canoni del giusto processo, in applicazione del principio costituzionalizzato del contraddittorio, impone che essa avvenga solo all’esito della diretta assunzione della prova dichiarativa in questione ad opera del giudice di secondo grado (trattasi di giurisprudenza consolidata e costante, a far tempo dal 2012, fino alla recentissima pronuncia 28.04.2016 delle Sezioni Unite, ric. DASGUPTA, peraltro intervenute in forza di un peculiare quesito loro sottoposto, in tema di rinnovazione probatoria). Il che consente di ovviare alla indubbia anomalia di un processo di appello essenzialmente cartolare, a fronte di uno di primo grado che, in quanto improntato aIl’oraIità, valorizza l’apprezzamento del giudice che ha fatto luogo in prima persona all’assunzione della prova, individuando un punto di equilibrio fra l’astrattamente legittima possibilità della irrogazione di una condanna in grado di appello – riconosciuta anche in sede pattizia internazionale – ed il dispiegarsi del principio del contraddittorio, consentendo alla difesa, che dopo il secondo grado di giudizio non potrà più ottenere una rivalutazione del merito del processo, di confrontarsi direttamente con gli elementi di prova in grado di ribaltare il precedente convincimento, a sé favorevole.
7.4 Facendo applicazione dei principi anzidetti al caso di specie, agevole è la constatazione – come anticipato – del loro mancato rispetto.
Invero, tralasciando per un attimo la pur non eludibile problematica della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sta di fatto che, a monte, l’enunciato della Corte genovese, nel senso dell’inserimento del F. in seno alla struttura criminosa allestita dall’A. e delle consapevoli e finalizzate condotte di abuso allo stesso ascrivibili, lungi da|l’essere la risultante di un percorso argomentativo snodatosi nel rispetto delle cadenze motivazionali in precedenza delineate, costituisce l’apodittico presupposto (rectius: pregiudizio), alla luce del quale sono valutati i fatti presi in esame. Dunque, non il ragionato superamento dell'<i>iter</i> logico-giuridico seguito dal Tribunale, attraverso la dimostrazione dell’erroneità o comunque dell’assoluta insostenibilità della posizione assunta, ma la totale pretermissione di detto iter e la sua sostituzione con quello proposto, basato di fatto su un argomento meramente logico – l’A. non avrebbe potuto allestire ed attuare il suo progetto criminoso, se non avesse potuto previamente contare sulla complicità del funzionario comunale deputato al controllo – che eleva automaticamente le omissioni pur sicuramente e marcatamente esistenti al rango di spia univoca del dolo in capo al F., nonostante:
> che la stessa impostazione accusatoria escluda il coinvolgimento del detto F. in seno al reato di cui all’art. 411 cod. pen., così contraddicendo sul piano logico l’indiscutibile caposaldo dell’impostazione della sentenza impugnata;
> che a ciò si aggiunga il rilievo del Tribunale circa l’assenza di elementi concreti significativi di una conoscenza acquisita ex post;
> che l’originaria tesi d’accusa contemplasse altresì l’esistenza di un fatto corruttivo a beneficio del F., che il Tribunale ha reputato inesistente, sulla scorta di una decisione che la Corte, nonostante l’impugnazione proposta, ha reputato di dover confermare;
> che è la stessa Corte d’appello ad affermare, con riferimento alla visita “guidata” della giornalista presso il forno crematorio, che era stato ipotizzato provenissero da là gli odori molesti che si diffondevano dal cimitero del Mirteto, onde è senza meno contraddittorio che, senza alcuna spiegazione ulteriore, si assuma il carattere fraudolento della condotta del F., per non aver condotto la giornalista medesima nell’area dove i miasmi si originavano;
> che l’ulteriore affermazione – che pure si legge nella sentenza di secondo grado – per cui il F. non sarebbe in alcun modo intervenuto a seguito della denuncia dell’uso improprio di mattoni forati nella costruzione delle pareti delle cappelle del cimitero del Turano si scontra con la non contestata ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale, giusta la quale, in termini che i primi giudici definiscono del tutto “pacifici” (ivi, pag. 149), il F. si attivò e fece rifare l’opera correttamente dall’operaio dell'< omissis > che aveva riconosciuto la propria inadempienza;
> che anche l’altra affermazione della Corte d’appello, circa il sostegno fornito dal F. al “disegno di espansione di < omissis >”, in quanto basata sul solo episodio dell’accompagnamento deIl’A. a Prato, contrasta con quanto si legge in proposito nella sentenza di primo grado, da cui risulta che il F. dissuase l’A. dal concorrere al relativo bando;
> che nulla si dice in ordine al generalizzato atteggiamento di accondiscendenza nei confronti della < omissis >, da parte di tutti gli organi comunali, pure rappresentato dal Tribunale.
Dunque, alla stregua di siffatte aporie, sintomatiche anche di profili di interna contraddittorietà e, perciò, di intrinseca deficienza strutturale della sentenza impugnata, <i>in parte qua</i>, se ne impone l’annullamento senza rinvio.
7.5 Diverso discorso va svolto per le due fattispecie di reato oggetto di convergente condanna da parte dei giudici di merito.
Va subito detto che ambedue i reati sono estinti per prescrizione, quanto al primo episodio dell’imputazione di falso in certificazione amministrativa maturata in epoca antecedente alla pronuncia della Corte territoriale (trattandosi di fatto del 20.07.2006). Peraltro, le ragioni di doglianza, da valutarsi in ossequio al disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., devono tutte essere disattese.
Non ha pregio, innanzi tutto, l’eccezione di indeterminatezza del capo d’imputazione <i>sub</i> V), pur circoscritta dalla difesa al solo addebito previsto e punito dall’art. 361 cod. pen.
In primo luogo, è da escludere recisamente che la prova implicita della sussistenza del vizio denunciato possa trarsi dall’affermazione del giudice distrettuale che, nel dare atto della particolare articolazione che connota il capo d’imputazione di cui alla lettera V), atteso che con esso è stata effettuata la contestazione di tre distinti reati, ha osservato come a ciascuno di essi sarebbe stato preferibile assegnare autonomo spazio: il riconoscimento di detta complessità – e, per l’effetto, della non agevole lettura della imputazione di cui trattasi – non equivale affatto ad asserire che essa non sia sufficientemente determinata, senza necessità di spendere altre parole sul punto.
Inoltre e soprattutto, il capo d’accusa ancora la formulazione dell’addebito di cui all’art. 361 cod. pen. a due distinti fatti, pur se dalla motivazione della pronuncia del Tribunale si ricava che la condanna è stata circoscritta al primo di essi, sul quale solo va pertanto soffermata l’attenzione: “la gestione non autorizzata di rifiuti cimiteriali posti in essere da A. Renato e dagli addetti della < omissis > s.r.l., nonché le frodi poste in essere dai dipendenti della medesima società i quali presso il cimitero del Turano tumulavano utilizzando mattoni forati anziché mattoni pieni come previsto dall’art. 76 comma 8 del DPR 285/90, circostanza quest’ultima riferitagli dal consigliere comunale BENEDETTI Stefano, fatti entrambi dei quali aveva avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni</i> … omissis …  In Massa, sino al 13 agosto 2008”.
Dunque, senza meno rispondente ai canoni di legge è la descrizione del primo fatto (tanto più che, nelle imputazioni elevate all’A. ed ai suoi dipendenti a mente dell’art. 411 cod. pen., sono contenuti indubbi riferimenti al trattamento riservato ai rifiuti cimiteriali), in ordine al quale la doglianza difensiva è infatti delimitata alla collocazione della condotta “nel tempo e nello spazio”: ciò che tuttavia trova risposta sufficiente nella indicazione finale contenuta nel capo ,d’accusa, pur riferibile anche agli altri illeciti oggetto di contestazione, tanto più che – giusta le indicazioni offerte dalla sentenza di primo grado – sono in atti le segnalazioni e gli esposti indicativi della contestata presa d’atto, onde non può dirsi in alcun modo che il F. sia stato pregiudicato nell’esercizio dei propri diritti difensivi.
7.6 Parimenti infondata è la confutazione della veste di pubblico ufficiale in capo al F.
Le attività relative ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle spettanti alla Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 443 del 04.02.1999, DI SABATINO, Rv. 213661): <i>ergo</i>, in qualità di responsabile dei servizi cimiteriali – ufficio inquadrato nel Settore Politiche sociali del Comune di Massa, a sua volta facente parte dell’Area C dell’Ente medesimo: cfr. pagg. 151 – 153 sentenza Tribunale – l’odierno imputato era ovviamente delegato dal Sindaco, che l’art. 51 D.P.R. 285/90 designa come responsabile della manutenzione, dell’ordine e della vigilanza dei cimiteri, all’esercizio dei connessi poteri autoritativi di sua spettanza, ad esempio, al rilascio di autorizzazioni all’effettuazione dei trasporti funebri, come pure di operazioni di sepoltura, esumazione, estumulazione, ecc., l’annotazione della cui esecuzione spettava poi al responsabile del servizio di custodia che, ex lege (v. art. 52 D.P.R. cit.), deve essere assicurato in ogni cimitero. Con la puntualizzazione che le operazioni sopra richiamate a mo’ di esemplificazione rientrano nell’ambito dell’ampio concetto di tutela dell’ordine cimiteriale, allo stesso modo in cui ineriscono al concetto di manutenzione quelle attività che si connettono alla raccolta dei rifiuti, pur rimessa quest’ultima alla < omissis >: donde il superamento dell’assunto difensivo – quanto meno non pertinente – della estraneità della “gestione dei rifiuti cimiteriali” ai compiti del F.
7.7 Per il resto, può sinteticamente osservarsi quanto segue.
La sentenza d’appello indubbiamente non si segnala per il peculiare approfondimento delle argomentazioni difensive. Nondimeno essa ha esplicitamente affermato la correttezza della condanna dell’imputato per il titolo di reato qui in esame, ribadendo altresì la sicura commissione, da parte del personale della < omissis >, del reato di abbandono di rifiuti. Ne consegue l’insussistenza del denunciato difetto di motivazione, ove si consideri che il ricorso si limita genericamente a censurare l’omessa risposta alle doglianze formulate con il proprio precedente gravame; e, ancora, che, dalla sintesi risultante dal provvedimento impugnato, discende che non risultano in discussione i dati essenziali ai fini della statuizione di condanna adottata dal Tribunale (ie plurime doglianze scritte e gli esposti circa i miasmi provenienti dal cimitero del MIRTETO, a partire da quello a firma dell’arch. DEL CARLO per passare a quello a firma dei tecnici della prevenzione MARRACCINI e FONTANI e finire, quindi, con quello inoltrato da Massa SERVIZI al prevenuto; l’aver lo stesso F. disposto la creazione, all’interno del cimitero del Mirteto, di una piazzola per la collocazione dei rifiuti, ove raggrupparli in attesa dello smaltimento; l’acquisita consapevolezza, quam minime, “che erano state violate le disposizioni sul deposito temporaneo, perché < omissis > non aveva provveduto al raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee e al loro imballaggio in modo da non arrecare nocumento”). Mentre, per ciò che concerne il profilo di diritto relativo alla contestata rilevanza penale della condotta di < omissis >, è sufficiente rilevare:
> che l’accumulo indistinto dei rifiuti cimiteriali nei cassoni di cui si è detto vale ad integrare il reato previsto dall’art. 256 d. lgs. 152/2006 (già art. 51 d. lgs. 22/1997): tale condotta non può infatti essere inquadrata in seno alla figura del deposito temporaneo per via del mancato rispetto delle specifiche condizioni stabilite dal combinato disposto degli artt. 183 d. lgs. 152/2006 (già art. 6 d. lgs. 22/1997) e 12 D.P.R. 254/2003; né, tanto meno, essa può essere ricondotta nel novero delle mere violazioni amministrative, giacché tale previsione opera solo qualora la condotta sia posta in essere da soggetto che non sia titolare di impresa o di ente (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 7386 del 19.11.2014 – dep. 19.02.2015, CUSINI + 1, Rv. 262410, nonché sent. n. 5042 del 17.01.2012, GOLFRE’ ANDREASI, Rv. 252131);
> che la presenza di rifiuti disseminati in vari campi dei cimitero del Mirteto integra il reato di discarica abusiva – come opinato dal primo giudice – in senso contrario non valendo il riferimento difensivo alla “transitorietà” della presenza dei rifiuti medesimi, estrapolato da un passaggio della stessa sentenza di primo grado che attiene ai soli fatti inerenti ali’esposto della DEL CARLO, laddove la pronuncia si esprime per il resto in termini affatto contrari (essendo appena il caso di sottolineare che la sussistenza di una discarica richiede il degrado tendenziale dell’area interessata e non necessariamente il suo inquinamento, in correlazione al fatto che la nozione di rifiuto ha carattere legale e non è necessariamente legata al carattere di pericolosità dello stesso).
Infine, per ciò che concerne il “travisamento del fatto quanto alla conoscibilità del reato presupposto da parte del F.” – escluso che ci si trovi in presenza del vizio di travisamento della prova – il ricorso si sofferma solo sull’episodio DEL CARLO, al di là del riferimento ad un generalizzato ma non comprensibile convincimento circa l’irrilevanza penale delle condotte della < omissis >.
7.8 Relativamente alle due false attestazioni di cui sempre al capo V) della rubrica, è pacifico che esse furono richieste alla < omissis > ai sensi deIl’art. 48 del d. lgs. 163/2006, onde comprovare, nell’ambito delle singole gare di appalto a cui la società era interessata, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti appunto mediante la documentazione appositamente indicata, che, ove non veritiera, avrebbe comportato l’irrogazione di sanzione amministrativa e l’esclusione dalla gara.
Se, dunque così è, correttamente la Corte distrettuale ha disatteso la richiesta difensiva di acquisizione dei bandi in questione – il cui rigetto è estraneo all’ambito del presente ricorso – reputandone non necessaria la previa conoscenza, onde escludere che si trattasse di mere referenze, prive di valore giuridico.
E’ la stessa constatazione della gravità delle conseguenze in punto di diritto connesse all’accertata non veridicità della documentazione a destituire di fondamento la tesi difensiva. Né è possibile operare – come pure è stato sollecitato – un’artificiosa distinzione fra la prima parte del contenuto de|l’atto – di cui è evidente la natura certificativa, quanto al riferimento al rapporto intercorso fra l’Ente e la società, naturalmente rispondente a verità – e la parte successiva, asseritamente connotata da un aspetto meramente valutativo, giacché essa concorre a fornire gli elementi di fatto alla stregua dei quali l’Ente che ha emanato il bando valuterà la ricorrenza dei requisiti richiesti.
Fermo quanto sopra, l’intrinseca falsità dell’atto redatto in data 17.04.2008 è stata ribadita dalla Corte genovese, che ha messo in evidenza al riguardo come l’attestazione di positivo svolgimento, da parte della < omissis >, dei compiti affidatile, “con capacità e professionalità”, contrastasse recisamente con gli accertamenti allora in corso, che avevano condotto già nel maggio 2007 all’effettuazione di sequestri penali e che, di lì a poco, avrebbero comportato l’arresto dell’A., oltre che dello stesso F. e di altri imputati.
A fronte di tanto, I’obiezione proposta con il ricorso e fondata sulle dichiarazioni del diretto superiore dell’imputato, circa l’irrilevanza di mere Iagnanze da parte degli utenti, da un lato costituisce motivo non consentito, inerendo a dati di fatto introdotti attraverso l’indebita estrapolazione di taluni passaggi della deposizione del detto teste; dall’altro risulta comunque non pertinente, atteso che l’esistenza dell’indagine penale era ben nota – ed al proposito non può non notarsi come il tenore dell’atto, integralmente trascritto a pag. 152 della sentenza di primo grado, parli di “servizi afferenti le salme”, che vengono poi elencati ma fra i quali non figura la cremazione – e, d’altro canto, la motivazione del Tribunale (v. pag. 150) dà conto anche di contestazioni scritte formalizzate proprio dal F. a seguito di segnalazioni d’inadempienze, pur rilevanti in ambito meramente contrattuale, evidentemente accertate come sussistenti.
E’ invece nel giusto la difesa allorché segnala che la medesima motivazione, estesa dal giudice distrettuale anche all’attestazione in data 20.07.2006, è intrinsecamente erronea, in forza della indiscutibile posteriorità dell’indagine penale rispetto all’epoca di formazione dell’atto. Se ciò è vero, è però altrettanto vero che non vi è menzione alcuna dell’esposto della DEL CARLO – dato espressamente valorizzato dal Tribunale a pag. 153 della propria sentenza, posto che ad esso pose riparo proprio il F. – e, soprattutto, che la falsità dell’atto si ricollega anche, in conformità alla formale contestazione, alla non appartenenza della sottoscrizione all’apparente firmataria, la dirigente del settore R., che ha altresì dichiarato di non aver mai visto prima l’atto, come rimarcato dalla Corte genovese, non avendo rilievo in questa sede le obiezioni di merito della difesa.
8. In larga parte inconsistenti sono le ragioni poste a fondamento del ricorso nell’interesse dell’imputato P. Ed invero:
> manifestamente infondato è il primo motivo d’impugnazione, posto che la dizione “Conferma nel resto”, che compare all’esito del dispositivo pronunciato dalla Corte ligure, nel suo inequivocabile significato di deliberazione residuale di chiusura, abbraccia tutte le statuizioni della sentenza di primo grado non incise da quelle che compongono la parte precedente del medesimo dispositivo emesso dal giudice d’appello, così ribadendo, nel caso concreto, la declaratoria di condanna per truffa e corruzione propria di incaricato di pubblico servizio [capi R) e S) della rubrica], cui aveva fatto luogo il Tribunale;
> per la violazione di legge dedotta con il secondo profilo d’impugnazione, vale quanto rilevato al paragrafo 6.2 della presente motivazione, ove è stata trattata la medesima questione sollevata dalla difesa dell’A., e comunque essa, in ragione del suo concreto tenore, è assorbita da quanto si dirà a proposito del motivo inerente al tema della prescrizione;
> non consentito è il terzo motivo d’impugnazione, che, dietro lo schermo formale del denunciato vizio di “manifesta illogicità della motivazione”, tenta in realtà d’introdurre una difforme lettura, inammissibile in questa sede, del materiale probatorio acquisito in atti, a fronte della lineare e perciò incensurabile ricostruzione offerta congiuntamente dalle due sentenze di merito, segnatamente dalla pur schematica sintesi operata dalla Corte d’appeilo alle pagg. 57 – 58 della propria sentenza e dalla più ampia ricostruzione che occupa le pagg. 91 – 96 della pronuncia di primo grado. Ricostruzione da cui emerge:
– che il P., interessato alla cremazione dei resti mortali di tre defunti, tumulati nei cimiteri di Serravezza e Parma, richiese al P. la disponibilità alle esecuzione gratuita di tali operazioni, concordando quindi un incontro – sintomaticamente avvenuto all’esterno del cimitero, così come apertamente richiesto dal P., giusta la conversazione telefonica intercettata – nel corso del quale fu visto dai Carabinieri appostati consegnare a quest’uItimo le cassette zíncate contenenti i resti ossei dei defunti ed i relativi documenti autorizzativi, nonché una busta, che il P. ebbe poì a riferire contenere la somma di € 150,00, dunque ampiamente inferiore alla prescritta tariffa di € 304,00 <i>pro capite</i> richiesta dal Comune di Massa e di cui il P. era per certo a conoscenza, in ragione della sua attività di impresario di pompe funebri;
– che le cremazioni furono regolarmente eseguite, come da relativo verbale, ma le operazioni non furono annotate nel prescritto registro, con conseguente mancata percezione di qualsivoglia importo da parte del Comune di Massa;
– che la tesi difensiva del P. – secondo cui I’importo di € 150,00 sarebbe stato un mero acconto, essendo al tempo in partenza per la Francia – oltre a non dare ragione delle descritte modalità di appuntamento, che avrebbero incomprensibilmente favorito gli spostamenti del P., risulta logicamente smentita dalla constatazione che non vi fu alcun saldo della somma dovuta neppure in prosieguo di tempo, se non ad indagini già avviate, come da versamento in c/c postale del 07.09.2009.
8.1 E’ invece fondata la critica oggetto del quarto motivo d’impugnazione.
La Corte genovese, pur dando atto della specifica doglianza formalizzata con l’atto d’appello a proposito del diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e n. 6 c.p. (ivi, pag. 28), nondimeno omette poi di esaminare I’argomento, giacché nulla si dice in proposito né nel paragrafo dedicato alla trattazione delle imputazioni a carico del P. (cfr. le già citate pagg. 57 – 58), né nel paragrafo concernente le richieste di attenuanti avanzate dagli imputati tutti (ivi, pagg. 60 – 61), in cui affronta il tema dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen., in effetti sollevato pure dalla difesa del prevenuto, ma non quello inerente alle altre attenuanti richieste dalla difesa, bensì alle attenuanti generiche, erroneamente attribuendo anche al P. la formulazione di tale censura, cui lo stesso, per contro, era ovviamente estraneo, avendone già fruito con la sentenza di primo grado.
Superflua, per l’effetto, risulta la disamina deIl’eguaie doglianza svolta con riferimento alI’entità della misura dell’aumento per continuazione: ciò in quanto |’annulIamento con rinvio della sentenza, per ciò che concerne l’imputato de quo, è precluso dall’assorbente constatazione dell’intervenuta prescrizione di ambedue i reati ascritti al P.
8.3 Per completezza, va precisato che detta causa estintiva, avuto riguardo all’epoca di commissione dei reati, in entrambi i casi coincidente con il 27.04.2007, è maturata già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello, così come del resto espressamente eccepito in questa sede (quinto motivo d’impugnazione).
In effetti, nel computo delle sospensione del decorso della prescrizione, in aggiunta al termine massimo di anni 7 e mesi 6 (dovendosi ovviamente fare riferimento, per il reato corruttivo, al limite edittale di anni cinque, vigente all’epoca dei fatti), occorre conteggiare i periodi già indicati dal Tribunale (v. pag. 40 della motivazione), per complessivi mesi 4 e giorni 11, con conseguente spirare del termine ultimo di prescrizione alla data del 10 marzo 2015.
Valgono in proposito tutte le argomentazioni sviluppate in precedenza, al paragrafo 6.9 del presente CONSIDERATO IN DIRITTO, onde dimostrare l’erroneità del diverso computo – peraltro del tutto immotivato – operato dal giudice distrettuale; argomentazioni cui senz’altro si rinvia, al fine di evitare inutili ripetizioni.
9. Il disposto annullamento delle statuizioni di condanna a carico del F. per i reati di cui agli artt. 323 e 416 cod. pen. comporta l’automatico superamento delle ragioni di doglianza poste a base dell’impugnazione proposta dalle parti civili rappresentate dall’avv. Vecchi. Non senza puntualizzare che il ricorso, ancorché concluda genericamente per la condanna del responsabile civile Comune di Massa in relazione ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità degli imputati – <i>rectius</i>: del solo F., così come si trae agevolmente dalla lettura integrale del ricorso medesimo ~ va in realtà circoscritto ai delitti sopra indicati, posto che per i restanti il Tribunale aveva motivato il rigetto della relativa istanza risarcitoria, divenuta definitiva in difetto di gravame, proposto invece proprio al fine di pervenire alla declaratoria di colpevolezza del F. per abuso d’ufficio e partecipazione ad associazione per delinquere.
Peraltro, è appena il caso di osservare in punto di diritto che, laddove il ricorso in questione pone l’accento sui compiti di controllo demandati a|l’Ente comunale, stigmatizzando le mancate risposte fornite “alle istanze avanzate dalle parti civili costituite, le quali avevano più volte puntato il dito contro le carenze dell’amministrazione in tema di vigilanza”, introduce un tema per certo eccentrico rispetto al presente processo, non potendo il responsabile civile rispondere per fatto proprio, giusta l’insegnamento consolidato di questa Corte:
La responsabilità diretta non si attaglia alla figura del responsabile civile che è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 cod. pen. e 83 cod. proc. pen.. Ne consegue l’illegittimità della decisione che affermi la responsabilità diretta del responsabile civilee non già per fatto altrui. (In applicazione del principio di cui in massima la S. C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha affermato la responsabilità dell’ente Comune a titolo di “culpa in eligendo” e in vigilando, e quindi per fatto proprio, pur rivestendo nel processo la veste di responsabile civile).” (così Cass. Sez. 4, sent. n. 10701 dell’01.02.2012, Rv. 252674; conf. Sez. 6, sent. n. 41520 del 27.09.2012, Rv. 253810 e sez. 5, sent. n. 20157 dei 03.02.2015, Rv. 264913).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
– nei confronti di Renato A., limitatamente ai capi A), B) ed U) perché i reati sono estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso di A.; per Veffetto, elimina le pene relative ai reati su indicati e ridetermina quella per i residui reati in anni cinque e mesi sei di reclusione;
– nei confronti di Enrico P. per i capi R) ed S) perché i reati sono estinti per prescrizione;
– nei confronti di Renzo F., limitatamente ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., per non avere commesso il fatto, e 323 cod. pen., perché il fatto non sussiste, ed ai reati di cui agli artt. 361 e 480 cod. pen., perché gli stessi sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Silvano C., Alessandro D., Piero D., Marco G. e Maurizio G., che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di 1.500 euro in favore della cassa delle ammende.
Conferma le statuizioni civili.
Rigetta i ricorsi delle parti civili assistite dall’Avv. Vecchi.
Condanna Renato A., Alessandro D., Piero D., Marco G. e Maurizio G., in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di questa fase in favore della parte civile Roberta C. patrocinata dall’Avv. Borsi, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
condanna Renato A., Silvano C., Alessandro D., Piero D., Marco G. e Maurizio G., in solido fra loro e con il responsabile civile < omissis > s.r.I., alla rifusione delle spese di giudizio di questa fase in favore delle seguenti parti civili, che liquida:
– in complessivi euro 3.500,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto a Moreno P. patrocinato dall’Avv. Angelini;
– in complessivi euro 4.900,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto a quelle patrocinate dall’Avv. Balatri;
– in complessivi euro 7.500,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto al Comune di Massa patrocinato dall’Avv. Marzaduri;
– in complessivi euro 6.300,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto a quelle patrocinate dall’Avv. Reboa;
– in complessivi euro 12.250,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto a quelle patrocinate dall’Avv. Vecchi;
– in complessivi euro 4.500,00, oltre 15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA, quanto al Comune di Piacenza patrocinato dall’Avv. Vezzulli.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016
Il Consigliere est. Il Presidente

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Sereno Scolaro

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