TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Massima
In tema di concessione del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale, la società concessionaria che gestisce e riscuote somme dall’utenza, con obbligo di riversarne una quota all’ente locale a titolo di canone, assume la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000. Tale qualifica sussiste indipendentemente dalla natura privatistica del soggetto o dal titolo della gestione, e comporta l’obbligo di resa del conto giudiziale e la soggezione alla giurisdizione della Corte dei Conti, sussistendo maneggio di denaro pubblico.
Testo
Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 8 luglio 2020, n. 14234
Civile Ord. Sez. U Num. 14234 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/07/2020
ORDINANZA
sul ricorso 26369-2018 proposto da:
< omissis > S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dei|’avvocato DANIELE VAGNOZZI, che la rappresenta e difende unitamente a|l’awocato FRANCESCO DE MARINI;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SARDEGNA;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 24345 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/O2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigettando l’istanza di regolamento, dìchiarino la giurisdizione della Corte dei conti.
N.R.G.26369/2018
RITENUTO CHE
Il Comune di Tempio Pausania richiedeva più volte alla società < omissis > s.r.l., concessionaria del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale, di fornire i conti di gestione che era tenuta a depositare in qualità di agente contabile, ma la società non dava seguito alla richiesta, affermando di non essere tenuta a tale adempimento.
A seguito di segnalazione da parte dell’ente locale, la Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna notificava alla società < omissis > s.r.l., un decreto per resa del conto con il quale ingiungeva alla concessionaria il deposito, entro ii termine prestabilito, dei conti giudiziali relativi al servizio di illuminazione votiva per gli esercizi clal 2012 al 2016.
La società presentava opposizione alla Corte dei Conti a norma dell’art.142 del codice di giustizia contabile, quindi proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art.41 cod.proc.civ., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per i seguenti motivi: difetto della qualifica di agente contabile in quanto la società concessionaria non ha il maneggio di pubblico denaro né riscuote denaro pubblico; le somme che il concessionario incamera dall’utenza a titolo di tariffa non devono essere automaticamente riversate all’ente pubblico come accadrebbe se il concessionario agisse in veste di riscossore per l’ente pubblico; tali entrate costituiscono i ricavi che il concessionario trae dall’espletamento del servizio, da cui vanno scorporate le spese, tra le quali è compreso anche il canone dovuto al Comune per lo sfruttamento dell’impianto; i concessionari di illuminazione votiva non devono iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi degli enti locali. Deposita memoria.
Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna deposita controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso della società.
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’istanza e la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso per regolamento è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata ?gura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro awenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. (Sez. U, Sentenza n. 12367 del 09/10/2001; conforme Sez. U, Ordinanza n. 12192 del O2/07/2004; Sez. U Ordinanza n. 8035 del 30/03/2018, con specifico riguardo alla gestione da parte di società privata del servizio di illuminazione votiva cimiteriale).
Nel caso di specie non è controverso che la società concessionaria riscuote dall’utenza anche la quota di introiti ( nella percentuale del 25,22%) che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma dell’art.93 del d.lgs. n.267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nulla sulle spese non dovendosi prowedere per la Procura Regionale vittoriosa.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Cosi deciso il 11 febbraio 2020.