Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 20 settembre 2021, n. 34640
Corte di Cassazione
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34640 Anno 2021
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 05/05/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D. Paola, nata a Palermo il 14-07-1968,
avverso la sentenza del 17-07-2019 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 dei 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilìtà del ricorso;
letta la memoria con motivi nuovi trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall’avvocato Giuseppe Ippolito, difensore di fiducia della D., che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2020, il Tribunale di Marsala, per quanto in questa sede rileva, condannava Paola D. alla pena, condizionalmente sospesa, di 10.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, a lei contestato perché, quale dirigente del V Settore Tecnico del Comune di Salemi, in violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003 e delle altre disposizioni in tema di gestione dei rifiuti sanitari, depositava in maniera incontrollata, in locali non idonei e all’interno di big bag custoditi in aree aperte e facilmente accessibili al pubblico del cimitero di Salemi, un quantitativo imprecisato di rifiuti speciali derivanti dall’estumulazione e dall’esumazione delle bare di persone effettuate all’interno del cimitero, fatto commesso in Salemi sino al 18 aprile 2017.
2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, la D., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 12 marzo 2020, sollevando una pluralità di motivi dedicati sia all’affermazione della penale responsabilità (dal 3 ai 7), sia al diniego della particolare tenuità del fatto (motivo 8), sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (motivo 9).
Quanto ai motivi sulla responsabilità, preceduti da una premessa generale (primi due motivi), la difesa osserva che correttamente i rifiuti di esumazioni ed estumulazioni sono stati classificati dal Tribunale come rifiuti urbani, per la gestione dei quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle norme tecniche del d.P.R. n. 254 del 2003, al Testo Unico ambientale e al regolamento comunale, la cui mancata adozione è stata addebitata aIl’arch. D., senza che ciò sia tuttavia stato mai contestato con il decreto che dispone il giudizio.
In realtà, osserva la difesa, la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali spetta in via esclusiva al Consiglio comunale, per cui l’assenza del regolamento per la gestione dei rifiuti cimiteriali non poteva essere ascritta alla ricorrente, tanto è vero che tale regolamento è stato approvato solo in seguito ai fatti dal Consiglio Comunale di Salemi con deliberazione n. 49 del 31 luglio 2018.
Peraltro, oltre a non avere competenza funzionale, la ricorrente, quale capo settore, non aveva titolo per emanare il regolamento, trattandosi di soggetto nominato in via straordinaria e contingente, fermo restando che la mancata adozione del regolamento non può essere la causa del deposito incontrollata, essendo applicabile la disciplina generale ex art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003, che non è stato affatto violato, atteso che i rifiuti non erano pericolosi, non erano a rischio sanitario e i locali non erano inidonei, essendo ravvisabile un’unica difformità costituita dalla mancata indicazione sui big bag che si trattava di rifiuti di esumazioni ed estumulazioni, essendovi invece la lettera “R”, venendo dunque in rilievo un mero formalismo destinato a rimanere privo di risvolti penali.
Del resto, il consulente della difesa ing. Pandolfo ha chiarito che .non vi era alcun obbligo di registri e formulari, trattandosi di rifiuti urbani presenti in un’area confinata, il che consentiva di escludere la condizione di abbandono incontrollato.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non essendosi considerato che il comportamento non era abituale e che l’arch. D. si è trovata all’improvviso a gestire due settori, senza avere la necessaria preparazione.
Con il nono motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo il Tribunale tenuto conto che la ricorrente ha assunto l’incarico per spirito di servizio, nonostante provenisse dai servizi alla persona.
2.1. In data 8 aprile 2021 il difensore della ricorrente ha trasmesso una memoria con sei motivi nuovi, con cui, nello sviluppare i temi trattati nel ricorso (giudizio di colpevolezza, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e diniego delle attenuanti generiche), ha insistito nel suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È meritevole di accoglimento solo la doglianza concernente il diniego delle attenuanti generiche, mentre il ricorso è infondato nel resto.
1. Iniziando dai motivi in punto di responsabilità, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputata non presenta criticità.
Ed invero il Tribunale ha operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative raccolte, valorizzando in particolare l’attività investigativa (ritualmente veicolata nel giudizio attraverso prove orali e documentali) compiuta dai Carabinieri di Salemi, i quali, il 18 aprile 2017, su segnalazione di un Senatore della Repubblica che lamentava dei disservizi all’interno del cimitero comunale di Salemi, si recavano in tale luogo, dove constatavano, tra l’altro, la presenza, all’esterno di un locale, di sei sacchi bianchi con la scritta “R” e, sulla sua sinistra, di altri tre sacchi bianchi del medesimo tipo, mentre un altro sacco analogo veniva trovato a pochi metri dall’ingresso di quello che veniva chiamato “cimitero nuovo”
All’interno di questi sacchi, alcuni aperti, altri facilmente apribili, erano contenuti resti lignei, resti di zinco, altri resti metallici, trattandosi dello stesso materiale rinvenuto poco prima nella camera mortuaria, anche se ridotto e spezzettato.
Veniva quindi richiesto l’intervento di un dipendente dell’Arpa di Trapani, Domenico Trapani, il quale verificava che i rifiuti presenti nei sacchi, provenienti chiaramente da attività di esumazione (vi erano anche avanzi di indumenti e di scarpe, simboli religiosi, terriccio e assi di legno), non erano separati per tipologie, essendo riposti questi “big bags” in aree cimiteriali non delimitate.
Alla stregua di tali elementi probatori, il Tribunale è correttamente pervenuto al giudizio sulla configurabilità del reato di cui all’art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, essendosi in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti per il quale non erano state rispettate le norme tecniche previste in tema di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dall’art. 12 del d.P.R. n. 354 (rectius</: 254 – N.d.R.) del 2003 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei ri?uti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179″), secondo cui i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere altresì raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti al|’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni», essendo altresì previsto che tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, condizione questa non sussistente nel caso di specie, essendo stata al contrario rilevata la mancata chiusura dei sacchi, ciò in un contesto ‘di oggettivo degrado del sito, e ciò anche alla luce degli odori nauseabondi percepiti dai militari durante il sopralluogo,
Parimenti legittima deve ritenersi l’attribuzione della condotta illecita all’odierna ricorrente, che all’epoca ricopriva la veste di dirigente del Comune di Salemi, preposta ai servizi cimiteriali con determina del Sindaco del 27 maggio 2016.
Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28669 del 09/09/2020, Rv. 280282), secondo cui risponde del reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 il funzionario comunale responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che, da una attività svolta nell’ambito della propria sfera dl attribuzioni, consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito svolgimento.
In tal senso, non risulta pertinente l’obiezíone difensiva secondo cui la mancata adozione del regolamento comunale in materia non spettava alla ricorrente,
posto che, pur essendo vera tale circostanza, è altrettanto innegabile che la mancata approvazione del regolamento non legittimava comunque l’esistenza del deposito incontrollato nel cimitero di rifiuti provenienti dalle attività di esumazione, aspetto questo in ordine al quale la D. aveva specifici oneri di vigilanza, tanto più ove si consideri che l’incarico è stato ricevuto dalla ricorrente circa un anno prima del sopralluogo, per cui il tempo per organizzare adeguatamente la gestione dei rifiuti nell’area cimiteriale non era mancato.
Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
3. Anche il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive.
Ai riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell’08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che il mancato riconoscimento dell’istituto invocato dalla difesa riveli criticità rilevabili in questa sede, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente richiamato in senso ostativo la circostanza che “la gestione dei rifiuti cimiteriali era davvero carente e gli stessi erano sostanzialmente non gestiti, non risultando adottata neppure una specifica regolamentazione con potenziale grave rischio di commistione dei rifiuti da esumazione e inumazione con rifiuti diversi e di contatto della popolazione che affluiva al cimitero con gli stessi non depositati in area apposita e non specificamente individuati e riposti negli appositi contenitori” .
Ora, in presenza di considerazioni non illogiche, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’ait. 131 bis cod. pen. resiste alle obiezioni difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici.
4. È invece fondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche.
Ed invero il Tribunale, pur avendo applicato la sola pena pecuniaria “tenuto conto della situazione complessiva in cui versava il Comune”, ha tuttavia negato all’imputata le attenuanti generiche “in mancanza di ulteriori elementi positivi di valutazione e considerata la gestione davvero sciatta dei rifiuti cimiteriali”.
Ora, la carenza della gestione dei ri?uti è stata invero già valorizzata dal Tribunale ai fini della valutazione sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., per cui la motivazione sul punto, sostanzialmente tautologica, non appare immune da censure, non potendosi sottacere che non sussiste piena sovrapponibilità tra il giudizio circa la concedibilità delle attenuanti generiche, aperto alla considerazione non solo di tutti gli elementi, interni ed esterni, della condotta, ma anche della personalità dell’imputato, e quello relativo all’operatività della causa di non punibilità della particolare del fatto, risultando tale valutazione legata principalmente alla dimensione oggettiva della condotta.
Dunque, rispetto al diniego delle attenuanti generiche, stante l’incongruenza dell’apparato argomentativo, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di consentire una nuova valutazione di merito sul punto.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, conseguendo da ciò, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilìtà della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Infine, stante la qualifica professionale della ricorrente, si dispone che il presente dispositivo sia comunicato a cura della Cancelleria al Comune di Salemi, ai sensi dell’art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/05/2021
Il Consigliere estensore (Fabio Zunica)
Il Presidente (Gastone Andreazza)
Depositata in Cancelleria
il 20 set. 2021
Il Cancelliere Esperto (Luana Martini)