Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 18 gennaio 2025, ord. n. 1245

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 30 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Massima

Nel verbale di avvenuto confezionamento di feretro l'omessa indicazione delle procedure di chiusura e confezionamento feretro e dell'operazione eseguita con riferimento al tipo di trasporto e destinazione del cadavere», e consiste nella violazione di quanto prescritto dalle disposizioni nazionali (artt. 30 e 77 Regolamento Polizia Mortuaria, nonè della legislazione regionale applicabile).

Testo

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 18 gennaio 2025, ord. n. 1245

Corte di Cassazione
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1245 Anno 2025
Presidente: BERTUZZI MARIO
Relatore: AMATO CRISTINA
Data pubblicazione: 18/01/2025

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10738/2021 R.G. proposto da:
D. FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE, N. 1, presso lo studio dell’avvocato ARPINO MARIO (RPNMRA71L06H501Q), rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CLAUDIA (DLSCLD73A71G438A), D’ALOISIO CESIDIO (DLSCSD39L28G555V);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO LEONVACALLO, N. 27, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO GABRIELE (SRRGRL72H26H501F), rappresentato e difeso dall’avvocato RIARIO SFORZA MARCO (RRsMRc74T231726P);
– controricorrente –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI PESCARA n. 1418/2020, depositata il 17/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSA
1. A séguito di ispezione presso la sala mortuaria del cimitero
comunale di San Silvestro (Pescara), gli agenti accertatori elevavano
verbale n. 7 del 16.06.2015 nel quale contestavano a Federico D., titolare dell’impresa funebre A., l’esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento del feretro, dell’operazione eseguita in riferimento al tipo di trasporto e al destino del cadavere, nonché l’omessa apposizione sul verbale del sigillo comparativo come quello posto sulla cassa a garanzia dell’integrità del feretro e del suo contenuto.
1.1. D. presentava le proprie memorie di difensive e, all’esito della dell’istruttoria espletata, con successivo verbale del 25.09.2015 la Commissione per le Sanzioni Amministrative – in accoglimento delle osservazioni del trasgressore – riteneva insussistente la contestazione della mancata apposizione del doppio sigillo, in assenza di disposizione di legge in proposito; disponeva, pertanto, l’irrogazione della sanzione pari alla metà del massimo previsto per quella più grave accertata.
1.2. Trascorsi inutilmente i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta, la Ausl di Pescara provvedeva ad emettere ordinanza-ingiunzione n. 93/17 dell’importo di €. 4.654,80, per la violazione dell’art. 17, comma 5, L.R. Umbria n. 41/12, e degli artt. 30 e 77 di D.P.R. n. 285/90, notificata al D. il 06.10.2017.
1.3. Federico D. proponeva opposizione avverso detta ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Pescara, che respingeva l’istanza.
2. La pronuncia veniva impugnata da Federico D. innanzi al Tribunale di Pescara che, con sentenza n. 1418/2020, rigettava l’appello osservando che:
– deve ritenersi sussistente la violazione contestata poiché nel verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere si usa il tempo futuro anziché quello passato: con il che si deve escludere che nel verbale di chiusura sia stato dichiarato l’avvenuto corretto adempimento di tutte le procedure previste dall’art. 17, comma 5, L.R. Abruzzo n. 41/2012;
– quanto all’applicabilità al caso di specie di un caso analogo – in cui, in accoglimento di identiche deduzioni difensive presentate da altra impresa funebre, la Ausl aveva deciso per l’archiviazione di un verbale di chiusura feretro identico a quello utilizzato dal D. – nel ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione nulla si lamenta circa l’archiviazione di un verbale di contestazione in un caso analogo, né risulta tempestivamente integrato in primo grado il ricorso con aggiunta del motivo relativo alla disparità di trattamento, sicché il motivo in discussione è estraneo al thema decidendum; in ogni caso, la citata archiviazione non è vincolante in questo giudizio in cui, invece, si ritiene sussistente la violazione;
– con l’ordinanza-ingiunzione opposta non si contesta al D. la mancata apposizione del doppio sigillo, posto che già la Commissione per le Sanzioni Amministrative aveva ritenuto di accogliere le osservazioni elevate dal trasgressore al verbale n. 7 del 16.06.1995. Dovendosi respingere tale capo di impugnazione, neanche si può valutare la correttezza della misura della sanzione pecuniaria applicata, in difetto di specifico motivo di impugnazione.
3. La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da Federico D. e il ricorso affidato a cinque motivi.
Resisteva la Ausl di Pescara con controrìcorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe contestato al D. un’infrazione diversa – la mancanza dell’attestazione delle procedure eseguite – rispetto a quella originaria – l’omessa indicazione delle procedure svolte e, quindi, l’omessa specificazione delle attività compiute.
1.1. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
E’ utile precisare che le disposizioni di cui si contesta la violazione sono dettate da ragioni di salute pubblica che attengono al trattamento dei cadaveri con riferimento anche al tipo di sepoltura (inumazione ovvero tumulazione) e alle modalità del trasporto: lo scopo del verbale di chiusura feretro è, appunto, quello di dare atto delle procedure eseguite in modo da rendere nota all’agente accertatore l’osservanza delle prescrizioni normative.
Si tratta, inoltre, di disposizioni nazionali di cui agli artt. 30 e 77 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento Polizia Mortuaria), la cui disciplina è ripresa nell’art. 17 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41, che descrive nelle grandi linee il contenuto del documento di accompagnamento del feretro.
A prescindere, quindi dal tempo (presente o futuro) dei verbi utilizzati dall’incolpato in verbale, ciò che contesta l`ordinanza-ingiunzione, e che il Tribunale ha voluto valorizzare, è il contenuto del
documento di accompagnamento che utilizzava parafrasi delle disposizioni generali e astratte della normativa applicabile, ma non la descrizione delle modalità di trattamento della salma in funzione della tipologia di sepoltura, il destino (in Italia 0 all’estero) nonché le modalità del trasporto; descrizione che rappresenta, invece, il contenuto informativo (l’attestazione o l’indicazione: non rilevando la differenza linguistica tra le due espressioni) necessario per consentire all’amministrazione competente la verifica del rispetto della normativa funeraria in funzione della salubrità dell’operazione posta in essere.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, legge n. 689/1981 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. In tesi, è errata la qualificazione di ius novorum della difesa presentata dall’opponente con riferimento alla produzione dell’archiviazione da parte dellamedesima Ausl del verbale elevato nello stesso periodo e con le stesse contestazioni nei confronti di altro operatore, Di., posto che si trattava di un documento formatosi successivamente alla proposizione del ricorso e che – stante il divieto di proporre motivi aggiunti nei procedimenti ex art. 22 e ss.i della legge n. 689/1981 – è stato dedotto dal ricorrente nel corso del procedimento di primo grado non appena ne ha avuta notizia.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 (rectius 9.7), comma 2, Costituzione ed artt. 1 e 3 legge n. 241/1990, e comunque omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorrente ritiene erronee le affermazioni contenute in sentenza laddove il giudice di seconde cure afferma la sussistenza della violazione contestata al D., nonostante l’assoluta identità dei moduli utilizzati dalle ditte A. e Di.; ove, tuttavia, rispetto al secondo modulo il verbale di contestazione è stato archiviato, avendo la Ausl ritenuto irrilevanti e non costituenti alcuna violazione gli elementi contestati dagli accertatori; mentre rispetto al modulo utilizzato dal D. è stata emessa ordinanza-ingiunzione, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA e del divieto di disparità di trattamento.
4. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto aggrediscono la sentenza nella parte in cui non ha attribuito rilievo alla precedente archiviazione, a cura della medesima AUSL, di un verbale di contestazione riferito ad analoga infrazione commessa da altra impresa funeraria.
Essi sono inammissibili.
4.1. Innanzitutto, è inammissibile il riferimento, nel terzo mezzo di gravame, al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., vertendosi in un’ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n.83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame). In detta ipotesi, il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, le ragioni di diversità fra le due pronunce non sono state indicate dal ricorrente.
4.2. Quanto alla violazione di legge evocata nel secondo mezzo di gravame, occorre ricordare l’orientamento costante di questa Corte in virtù del quale qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 – 01).
Avendo il Collegio rigettato il primo motivo del ricorso, avente ad oggetto al fondatezza della contestazione; e avendo il Tribunale escluso la rilevanza di una precedente archiviazione di un caso asseritamente analogo sulla base di una pluralità di rationes (ius novorum, non vincolatività di una precedente archiviazione in altro giudizio, riconosciuta sussistenza della presente trasgressione) l’accoglimento del primo mezzo, che coincide con la terza ratio decidendi invocata in sentenza, non porterebbe comunque alla cassazione della sentenza impugnata.
5. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 77 Reg. Polizia Mortuaria e dell’art. 3 legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e comunque omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente è erronea la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la Ausl avrebbe desistito dalla contestazione della violazione degli artt. 33 e 70 Reg. Polizia Mortuaria. In tesi, la rinuncia alla contestazione riguarderebbe un atto presupposto, ossia il verbale emesso dalla Commissione per le sanzioni amministrative, ma non riguarda la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ove invece ancora permaneva la suddetta contestazione: lo si deduce dal fatto che gli articoli 30 e 77 menzionati comportano la contestazione di una mancata o inesatta attività, ossia – nel caso di specie- l’asserita omissione nel verbale del sigillo comparativo.
5.1. Il motivo si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024; Cass . Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del10/08/2017, Rv. 645361 – 01). Il giudice d’appello ha ritenuto effettivamente accolte le osservazioni del D. rivolte alla Commissione per le Sanzioni Amministrative e riferite alla contestazione della mancata apposizione del doppio sigillo in violazione dell’art. 97 (rectius 9.7. N.d.R.), comma 2, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993. La Commissione, riferisce il Tribunale, aveva infatti condiviso le conclusioni del D. in merito all’assenza di una violazione di legge nell’ipotesi di mancata apposizione del doppio sigillo. Dunque – concludeva il giudice d’appello – <rectius 9.7. N.d.R.) comma 2 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993>> (v. sentenza impugnata p. 6, 4° e 5° capoverso; p. 7, 1° e 2° capoverso).
In altri termini: mentre nell’ordinanza-ingiunzione l’Ausl aveva rinunciato alla contestazione riguardante la mancata apposizione del doppio sigillo, in quanto non costituente violazione di legge; essa non aveva di certo rinunciato alla contestazione riguardante la violazione degli artt. 30 e 77 del Regolamento Polizia Mortuaria e 17 L.R. n. 41/12, che anzi rappresenta il contenuto unico dell’ordinanza-ingiunzione: e su tale contestazione il Tribunale, giudice d’appello, si è pronunciato (supra, punto 1.1.).
6. Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente contesta la correttezza della misura della sanzione pecuniaria erogata: erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto il difetto di specifico motivo di impugnazione, posto che una violazione era stata rinunciata dalla Ausl (omissione nel verbale del sigillo comparativo), e tanto avrebbe necessariamente comportato l’annullamento o la riduzione in parte qua della sanzione irrogata, senza necessità di specifica censura.
6.1. Il motivo è infondato.
Alla luce di quanto chiarito al punto 5.1., e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la trasgressione sanzionata nell’ordinanza-ingiunzione concerne unicamente <<L’omessa indicazione delle procedure di chiusura e confezionamento feretro e dell’operazione eseguita con riferimento al tipo di trasporto e destinazione del cadavere», e consiste nella violazione di quanto prescritto dalle disposizioni nazionali (artt. 30 e 77 Regolamento Polizia Mortuaria, art. 17 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41: v. supra, punto 1.1.). L’asserita inclusione della violazione del < Pertanto, correttamente il giudice d’appello non ha valutato la correttezza della misura della sanzione pecuniaria applicata, in difetto di specifico motivo di impugnazione e in conformità con il principio della correlazione tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.).
7. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 1.900,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda (omissis)